TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1271/2022 R.G., promosso da:
(c.f. , col patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA ALESSIO e ALESSANDRA VITALBA
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio dell'Avv. ORLANDO CP_1 C.F._2
LIBORIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2022, rappresentava di aver Parte_1
contratto con il resistente matrimonio concordatario, in data 14.01.1998, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 6, Parte II, serie A, anno 1998.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: (5.02.1999) ed Per_1
(11.05.2004), entrambi maggiorenni. Per_2
1 Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte tenute dal marito in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Lamentava che il resistente si era allontanato dalla casa familiare ed aveva omesso di contribuire al mantenimento della famiglia;
aggiungeva, pertanto, di essersi fatta esclusivo carico delle spese familiari con le modeste risorse derivanti dallo stipendio di insegnante di scuola primaria (€1.500,00 mensili).
Sicché, chiedeva l'imposizione a carico del (da molti anni dipendente di una CP_1
macelleria a tempo pieno) dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 mensili per ciascuno e tramite il versamento del 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, CP_1
contestava le allegazioni di controparte, chiedendo, piuttosto, l'addebito della crisi matrimoniale alla ricorrente e alle sue pretese economiche e mondane, nonché alla cattiva abitudine di costei di lasciarlo fuori casa in occasione dei litigi, come poi accaduto prima dell'inizio della separazione di fatto, nell'ottobre 2021.
In particolare, riferiva di un episodio, risalente al gennaio del 2022, quando, dopo essere stato ricoverato per un infarto, ritornato a casa per la convalescenza, era stato poco dopo cacciato dalla moglie per aver rifiutato di soddisfare la sua pretesa di corrisponderle “gli arretrati per il tempo in cui questi era stato fuori casa”.
Avversava le richieste economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo di trovarsi in una situazione economica deteriore rispetto a quella della moglie ed evidenziando il raggiungimento della indipendenza economica da parte della figlia impiegata presso Per_1 un esercizio commerciale di Alcamo ed estetista libera professionista.
Pertanto, si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento del solo , Per_2 non ancora economicamente indipendente, nella misura di € 250,00 mensili, da versare direttamente al beneficiario.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del
26.12.2022, autorizzava i due coniugi a vivere separati e poneva a carico del l'obbligo CP_1
2 di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili per il figlio e di € 150,00 per la figlia Per_2 Per_1
Si procedeva all'istruzione della causa tramite l'interrogatorio formale di entrambe le parti e prove orali.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto la domanda di separazione va accolta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1
n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840/2006).
Nel caso di specie, tra le domande di addebito può essere accolta quella spiegata dalla ricorrente, essendo stata raggiunta prova di una condotta denigratoria attuata dal resistente nei suoi confronti durante il matrimonio, con un quadro espressivo che appare coerente e corroborato dallo stile da costui adottato in diversi messaggi di testo, agli atti – e riconosciuto in sede in interrogatorio formale – redatti durante la crisi e successivamente ad essa.
3 Sia consentito, quanto alla condotta tenuta durante il matrimonio, richiamo alle dichiarazioni del teste all'udienza del 29.5.24 che aveva sentito il resistente “almeno Pt_1
da 10-15 anni, rivolgersi a mia sorella con parolacce e insulti, tipo buttana, zerbino”.
Ebbene, è noto che anche i comportamenti tali da limitare la libertà d'opinione ed il rispetto reciproco hanno rilievo ai fini del vaglio riguardante l'imputabilità della disgregazione dell'unione (cfr. Cass. sent. n. 753/2015). Nella specie, trattasi di offese ed atti di prevaricazione che costituiscono violazione della integrità morale del coniuge e di norme di condotta imperative ed inderogabili e che, ai fini dell'addebito, si sottraggono pure a valutazioni comparative (v. Cass. sent. n. 5397/1989 e successive conformi) con altre condotte, nella specie comunque non provate. Anzi, la condotta tenuta dalla ricorrente, di ripresa della convivenza in esito ai problemi di salute del marito, rende conto di una volontà di cura da parte di costei.
*****
Passando, ora, alle questioni di carattere economico, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006;
400\2010; 8927\2012).
E tuttavia, lo svolgimento di un lavoro, ancorché a tempo determinato, consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n. 19696/2019).
Traslando i soprariportati principi di diritto al caso in esame, si osserva che è Per_1
maggiorenne, convive con la madre e sono emerse in corso di causa le sue capacità reddituali, declinate infatti in confacenti impieghi, sia pure a tempo non indeterminato, nel settore commerciale con la qualifica di commessa (cfr. dichiarazioni della all'udienza del Pt_1
14.02.2024: “Il suo impiego è determinato e part time al mercatino dell'usato con contratto in scadenza a marzo 2024 e per circa 400 euro mensili”).
4 Inoltre, non constano fragilità o impedimenti allo svolgimento di attività lavorative e consta anche il conseguimento di un titolo (estetista) abilitante ampiamente spendibile sul mercato.
Di talché, si può ritenere cessato l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Anche ha raggiunto la maggiore età, epperò non è stato dimostrato quanto Per_2
labialmente sostenuto dal resistente in merito allo svolgimento da parte del giovane di lavoretti saltuari, comunque non sintomatici del raggiungimento dell'autonomia economica,
a maggior ragione considerata la sua condizione di studente (cfr. dichiarazioni della Pt_1
all'udienza del 14.02.2024: “non è Vero che mio figlio durante l'inverno lavora nei Per_3 fine settimana e, per tutto il periodo estivo, presso attività di ristorazione come cameriere e che guadagna circa € 150 euro a settimana.; ogni tanto ha una chiamata di 3 ore a settimana, ma massimo 30-35 euro per lui. Peraltro va ancora a scuola perché è stato bocciato due anni
e va a scuola privata.”).
Al contrario, la volontà mostrata dal figlio minore, di ricercare un sostegno economico esterno, nonostante le difficoltà nel proprio percorso scolastico, esclude che lo stesso giovane possa allo stato considerarsi negligente.
Dunque, il a onerato di contribuire al suo mantenimento nella misura richiesta CP_1
di € 350,00 mensili, compatibili da un lato con le entrate del resistente, dall'altro con le aumentate esigenze del figlio, pure in vista della costruzione di percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro;
rimane altresì fermo l'onere di sostenere il 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Il contributo di mantenimento continuerà ad essere corrisposto in favore della , Pt_1
madre convivente di , in presenza di espressa domanda da parte della ricorrente, Per_2
nonché in assenza di opposta domanda dal maggiorenne legittimato, nonchè di allegazione di specifiche ragioni ostative da parte del resistente.
*****
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali al 30% e la condanna del resistente alla corresponsione della restante frazione in favore della ricorrente.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio CP_1 concordatario, in data 14.01.1998, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Alcamo (TP), al n. 6, Parte II, serie A, anno 1998;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite al 30%, spese che liquida per intero in € 3809,00 oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, spese generali al 15%, condannando il resistente alla rifusione della restante frazione in favore della parte ricorrente.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26.3.25
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1271/2022 R.G., promosso da:
(c.f. , col patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA ALESSIO e ALESSANDRA VITALBA
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio dell'Avv. ORLANDO CP_1 C.F._2
LIBORIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2022, rappresentava di aver Parte_1
contratto con il resistente matrimonio concordatario, in data 14.01.1998, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 6, Parte II, serie A, anno 1998.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: (5.02.1999) ed Per_1
(11.05.2004), entrambi maggiorenni. Per_2
1 Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte tenute dal marito in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Lamentava che il resistente si era allontanato dalla casa familiare ed aveva omesso di contribuire al mantenimento della famiglia;
aggiungeva, pertanto, di essersi fatta esclusivo carico delle spese familiari con le modeste risorse derivanti dallo stipendio di insegnante di scuola primaria (€1.500,00 mensili).
Sicché, chiedeva l'imposizione a carico del (da molti anni dipendente di una CP_1
macelleria a tempo pieno) dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 mensili per ciascuno e tramite il versamento del 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, CP_1
contestava le allegazioni di controparte, chiedendo, piuttosto, l'addebito della crisi matrimoniale alla ricorrente e alle sue pretese economiche e mondane, nonché alla cattiva abitudine di costei di lasciarlo fuori casa in occasione dei litigi, come poi accaduto prima dell'inizio della separazione di fatto, nell'ottobre 2021.
In particolare, riferiva di un episodio, risalente al gennaio del 2022, quando, dopo essere stato ricoverato per un infarto, ritornato a casa per la convalescenza, era stato poco dopo cacciato dalla moglie per aver rifiutato di soddisfare la sua pretesa di corrisponderle “gli arretrati per il tempo in cui questi era stato fuori casa”.
Avversava le richieste economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo di trovarsi in una situazione economica deteriore rispetto a quella della moglie ed evidenziando il raggiungimento della indipendenza economica da parte della figlia impiegata presso Per_1 un esercizio commerciale di Alcamo ed estetista libera professionista.
Pertanto, si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento del solo , Per_2 non ancora economicamente indipendente, nella misura di € 250,00 mensili, da versare direttamente al beneficiario.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del
26.12.2022, autorizzava i due coniugi a vivere separati e poneva a carico del l'obbligo CP_1
2 di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili per il figlio e di € 150,00 per la figlia Per_2 Per_1
Si procedeva all'istruzione della causa tramite l'interrogatorio formale di entrambe le parti e prove orali.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto la domanda di separazione va accolta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1
n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840/2006).
Nel caso di specie, tra le domande di addebito può essere accolta quella spiegata dalla ricorrente, essendo stata raggiunta prova di una condotta denigratoria attuata dal resistente nei suoi confronti durante il matrimonio, con un quadro espressivo che appare coerente e corroborato dallo stile da costui adottato in diversi messaggi di testo, agli atti – e riconosciuto in sede in interrogatorio formale – redatti durante la crisi e successivamente ad essa.
3 Sia consentito, quanto alla condotta tenuta durante il matrimonio, richiamo alle dichiarazioni del teste all'udienza del 29.5.24 che aveva sentito il resistente “almeno Pt_1
da 10-15 anni, rivolgersi a mia sorella con parolacce e insulti, tipo buttana, zerbino”.
Ebbene, è noto che anche i comportamenti tali da limitare la libertà d'opinione ed il rispetto reciproco hanno rilievo ai fini del vaglio riguardante l'imputabilità della disgregazione dell'unione (cfr. Cass. sent. n. 753/2015). Nella specie, trattasi di offese ed atti di prevaricazione che costituiscono violazione della integrità morale del coniuge e di norme di condotta imperative ed inderogabili e che, ai fini dell'addebito, si sottraggono pure a valutazioni comparative (v. Cass. sent. n. 5397/1989 e successive conformi) con altre condotte, nella specie comunque non provate. Anzi, la condotta tenuta dalla ricorrente, di ripresa della convivenza in esito ai problemi di salute del marito, rende conto di una volontà di cura da parte di costei.
*****
Passando, ora, alle questioni di carattere economico, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006;
400\2010; 8927\2012).
E tuttavia, lo svolgimento di un lavoro, ancorché a tempo determinato, consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n. 19696/2019).
Traslando i soprariportati principi di diritto al caso in esame, si osserva che è Per_1
maggiorenne, convive con la madre e sono emerse in corso di causa le sue capacità reddituali, declinate infatti in confacenti impieghi, sia pure a tempo non indeterminato, nel settore commerciale con la qualifica di commessa (cfr. dichiarazioni della all'udienza del Pt_1
14.02.2024: “Il suo impiego è determinato e part time al mercatino dell'usato con contratto in scadenza a marzo 2024 e per circa 400 euro mensili”).
4 Inoltre, non constano fragilità o impedimenti allo svolgimento di attività lavorative e consta anche il conseguimento di un titolo (estetista) abilitante ampiamente spendibile sul mercato.
Di talché, si può ritenere cessato l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Anche ha raggiunto la maggiore età, epperò non è stato dimostrato quanto Per_2
labialmente sostenuto dal resistente in merito allo svolgimento da parte del giovane di lavoretti saltuari, comunque non sintomatici del raggiungimento dell'autonomia economica,
a maggior ragione considerata la sua condizione di studente (cfr. dichiarazioni della Pt_1
all'udienza del 14.02.2024: “non è Vero che mio figlio durante l'inverno lavora nei Per_3 fine settimana e, per tutto il periodo estivo, presso attività di ristorazione come cameriere e che guadagna circa € 150 euro a settimana.; ogni tanto ha una chiamata di 3 ore a settimana, ma massimo 30-35 euro per lui. Peraltro va ancora a scuola perché è stato bocciato due anni
e va a scuola privata.”).
Al contrario, la volontà mostrata dal figlio minore, di ricercare un sostegno economico esterno, nonostante le difficoltà nel proprio percorso scolastico, esclude che lo stesso giovane possa allo stato considerarsi negligente.
Dunque, il a onerato di contribuire al suo mantenimento nella misura richiesta CP_1
di € 350,00 mensili, compatibili da un lato con le entrate del resistente, dall'altro con le aumentate esigenze del figlio, pure in vista della costruzione di percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro;
rimane altresì fermo l'onere di sostenere il 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Il contributo di mantenimento continuerà ad essere corrisposto in favore della , Pt_1
madre convivente di , in presenza di espressa domanda da parte della ricorrente, Per_2
nonché in assenza di opposta domanda dal maggiorenne legittimato, nonchè di allegazione di specifiche ragioni ostative da parte del resistente.
*****
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali al 30% e la condanna del resistente alla corresponsione della restante frazione in favore della ricorrente.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio CP_1 concordatario, in data 14.01.1998, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Alcamo (TP), al n. 6, Parte II, serie A, anno 1998;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite al 30%, spese che liquida per intero in € 3809,00 oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, spese generali al 15%, condannando il resistente alla rifusione della restante frazione in favore della parte ricorrente.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26.3.25
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
6