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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, AL Di RD, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2371/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sen- tenza N. 468/2013 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata il 25 gennaio 2023”, e vertente
TRA
ISC. - con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del proprio procu- ratore speciale, , rappresentata e difesa dall'Avv. COLUC- Parte_2
CI MICHELE;
E
, nato a [...] il CP_1
06/04/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRIERO TOMMASO;
NONCHÉ
, COD. FISC. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t. – contumace.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente controversia trae origine dall'iniziativa giudiziaria assunta in primo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 grado da , il quale, con atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pa- CP_1
ce di Nocera Inferiore, notificato il 13/11/2020, impugnava l'estratto di Ruolo n.
1988/2012, in riferimento alla cartella di pagamento n.
10020120018559717000.
Il ricorrente deduceva di aver appreso, esclusivamente attraverso tale documen- to, l'esistenza di pretese creditorie fondate sulla predetta cartella mai valida- mente notificata, eccependo di conseguenza l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Agente della Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda e contestando nel merito le avverse pretese. Il Giudice di Pace, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva le doglianze del contribuente, disponendo l'annullamento del debito iscritto a ruo- lo.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello l' Parte_1
, invocando la riforma integrale della pronuncia. L'MM
[...]
appellante ha insistito, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso per carenza di interesse ad agire, richiamando lo ius superveniens che ha ridisegnato i confini dell'impugnabilità del ruolo.
Si è regolarmente costituito l'appellato , mentre è rimasto con- CP_1
tumace il , benché regolarmente citato Controparte_2
in giudizio.
In punto di rito vanno disattese tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte appellata, dovendo osservarsi in senso contrario che:
- l'appello supera il vaglio di ammissibilità, ravvisandosi in esso i requisiti di forma - contenuto di cui all'art. 342 del codice di rito. Invero, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voli- tiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal pri- mo giudice, non occorrendo che si rediga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag.
2 - il gravame è ammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., avendo, la parte appellante, dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento nel novero dei quali è da ricom- prendersi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- è senz'altro da escludersi che la citazione in appello debba contenere l'invito al convenuto di costituirsi nel termine di settanta giorni, posto che – tra gli altri ri- lievi - l'art. 342 c.p.c. prevede, come riformato, che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di cento- cinquanta giorni se si trova all'estero” (se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni liberi sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa lasciare all'appellato appena venti giorni per approntare la propria comparsa di risposta);
- l'omesso avvertimento per il quale “la difesa tecnica mediante avvocato è obbli- gatoria…” costituisce una mera irregolarità che non ha comportato nessun pre- giudizio per la parte appellata, che si è regolarmente costituita tramite avvocato;
- l'appello è tempestivo essendo stato notificato alle parti appellate in data
20/04/2023, nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. decorrenti dal depo- sito della sentenza di primo grado avvenuta il 25/01/2023.
Nel merito, il gravame è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguo- no.
La questione centrale del giudizio verte sulla possibilità di impugnare diretta- mente l'Estratto di Ruolo per far valere la mancata notifica degli atti presuppo- sti.
Preliminarmente, giova ricordare che l'Estratto di Ruolo non costituisce un vero e proprio atto impositivo, bensì un mero elaborato informatico interno all'
[...]
. Sebbene in passato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Controparte_3
SS.UU. n. 19704/2015) avesse aperto all'impugnabilità di tale atto in funzione di tutela anticipata del contribuente, il quadro normativo ha subito un radicale mu- tamento.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Infatti, l'entrata in vigore dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (convertito nella L.
n. 215/2021) ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. La norma stabilisce perentoriamente che l'estratto di ruolo non è impugnabile.
L'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata è ora ammessa in via eccezionale e soltanto qualora il debitore dimostri che dall'i- scrizione a ruolo derivi un pregiudizio "qualificato". Il legislatore ha tipizzato tali ipotesi tassative: pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto pub- blico, blocco dei pagamenti da parte della IC MM (art. 48-bis
D.P.R. 602/73) o perdita di benefici nei rapporti con la P.A.
Tale disciplina restrittiva trova piena applicazione anche nel presente giudizio, sebbene instaurato prima della riforma.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'autorevole ordinanza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno chiarito la natura processuale della nor- ma, la quale incide sulla condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). Poiché l'interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, lo ius superveniens rileva anche per i processi pendenti.
Peraltro, la legittimità costituzionale dell'Art. 12, comma 4-bis, è stata vagliata dalla Corte Costituzionale, che con la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, ha di fatto, confermato la stabilità della disciplina che preclude l'impugnazione generica dell'Estratto di Ruolo, salvando la norma da censure che avrebbero potuto ripri- stinare il precedente orientamento.
Successivamente all'entrata in vigore del D.L. 146/2021, l'Art. 12, comma 4-bis,
è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110. Tale ul- teriore modifica ha confermato la volontà legislativa di mantenere una disciplina restrittiva in materia di impugnazione di atti interni alla riscossione, come il ruo- lo e l'estratto.
Nel caso di specie, l'appellato si è limitato a impugnare il ruolo per contestare la notifica e la prescrizione del credito, senza tuttavia allegare né provare alcuno dei pregiudizi specifici richiesti dalla nuova normativa (come pure avrebbe po-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 tuto fare fino all'ultimo atto difensivo utile). In assenza della prova di un pregiu- dizio concreto e attuale, l'azione si risolve in una richiesta di tutela non più pre- vista dall'ordinamento, configurando una carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ne segue che la sentenza di primo grado, avendo deciso nel merito una domanda divenuta inammissibile per effetto della sopravvenuta normativa, deve essere integralmente riformata.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la complessità della vi- cenda, caratterizzata dal succedersi di interventi normativi e da un'evoluzione giurisprudenziale cristallizzatasi solo con il recente intervento delle Sezioni Uni- te, integra i "gravi ed eccezionali motivi" richiesti dall'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Seconda Sezione Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice, AL Di RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione pro- posta da avverso l'estratto di Ruolo n. 1988/2012, in rife- CP_1
rimento alla cartella di pagamento n. 10020120018559717000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudi- zio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 26 novembre 2025
Il Giudice
AL Di RD
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2371/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sen- tenza N. 468/2013 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata il 25 gennaio 2023”, e vertente
TRA
ISC. - con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del proprio procu- ratore speciale, , rappresentata e difesa dall'Avv. COLUC- Parte_2
CI MICHELE;
E
, nato a [...] il CP_1
06/04/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRIERO TOMMASO;
NONCHÉ
, COD. FISC. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t. – contumace.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente controversia trae origine dall'iniziativa giudiziaria assunta in primo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 grado da , il quale, con atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pa- CP_1
ce di Nocera Inferiore, notificato il 13/11/2020, impugnava l'estratto di Ruolo n.
1988/2012, in riferimento alla cartella di pagamento n.
10020120018559717000.
Il ricorrente deduceva di aver appreso, esclusivamente attraverso tale documen- to, l'esistenza di pretese creditorie fondate sulla predetta cartella mai valida- mente notificata, eccependo di conseguenza l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Agente della Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda e contestando nel merito le avverse pretese. Il Giudice di Pace, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva le doglianze del contribuente, disponendo l'annullamento del debito iscritto a ruo- lo.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello l' Parte_1
, invocando la riforma integrale della pronuncia. L'MM
[...]
appellante ha insistito, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso per carenza di interesse ad agire, richiamando lo ius superveniens che ha ridisegnato i confini dell'impugnabilità del ruolo.
Si è regolarmente costituito l'appellato , mentre è rimasto con- CP_1
tumace il , benché regolarmente citato Controparte_2
in giudizio.
In punto di rito vanno disattese tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte appellata, dovendo osservarsi in senso contrario che:
- l'appello supera il vaglio di ammissibilità, ravvisandosi in esso i requisiti di forma - contenuto di cui all'art. 342 del codice di rito. Invero, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voli- tiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal pri- mo giudice, non occorrendo che si rediga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag.
2 - il gravame è ammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., avendo, la parte appellante, dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento nel novero dei quali è da ricom- prendersi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- è senz'altro da escludersi che la citazione in appello debba contenere l'invito al convenuto di costituirsi nel termine di settanta giorni, posto che – tra gli altri ri- lievi - l'art. 342 c.p.c. prevede, come riformato, che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di cento- cinquanta giorni se si trova all'estero” (se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni liberi sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa lasciare all'appellato appena venti giorni per approntare la propria comparsa di risposta);
- l'omesso avvertimento per il quale “la difesa tecnica mediante avvocato è obbli- gatoria…” costituisce una mera irregolarità che non ha comportato nessun pre- giudizio per la parte appellata, che si è regolarmente costituita tramite avvocato;
- l'appello è tempestivo essendo stato notificato alle parti appellate in data
20/04/2023, nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. decorrenti dal depo- sito della sentenza di primo grado avvenuta il 25/01/2023.
Nel merito, il gravame è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguo- no.
La questione centrale del giudizio verte sulla possibilità di impugnare diretta- mente l'Estratto di Ruolo per far valere la mancata notifica degli atti presuppo- sti.
Preliminarmente, giova ricordare che l'Estratto di Ruolo non costituisce un vero e proprio atto impositivo, bensì un mero elaborato informatico interno all'
[...]
. Sebbene in passato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Controparte_3
SS.UU. n. 19704/2015) avesse aperto all'impugnabilità di tale atto in funzione di tutela anticipata del contribuente, il quadro normativo ha subito un radicale mu- tamento.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Infatti, l'entrata in vigore dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (convertito nella L.
n. 215/2021) ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. La norma stabilisce perentoriamente che l'estratto di ruolo non è impugnabile.
L'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata è ora ammessa in via eccezionale e soltanto qualora il debitore dimostri che dall'i- scrizione a ruolo derivi un pregiudizio "qualificato". Il legislatore ha tipizzato tali ipotesi tassative: pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto pub- blico, blocco dei pagamenti da parte della IC MM (art. 48-bis
D.P.R. 602/73) o perdita di benefici nei rapporti con la P.A.
Tale disciplina restrittiva trova piena applicazione anche nel presente giudizio, sebbene instaurato prima della riforma.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'autorevole ordinanza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno chiarito la natura processuale della nor- ma, la quale incide sulla condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). Poiché l'interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, lo ius superveniens rileva anche per i processi pendenti.
Peraltro, la legittimità costituzionale dell'Art. 12, comma 4-bis, è stata vagliata dalla Corte Costituzionale, che con la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, ha di fatto, confermato la stabilità della disciplina che preclude l'impugnazione generica dell'Estratto di Ruolo, salvando la norma da censure che avrebbero potuto ripri- stinare il precedente orientamento.
Successivamente all'entrata in vigore del D.L. 146/2021, l'Art. 12, comma 4-bis,
è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110. Tale ul- teriore modifica ha confermato la volontà legislativa di mantenere una disciplina restrittiva in materia di impugnazione di atti interni alla riscossione, come il ruo- lo e l'estratto.
Nel caso di specie, l'appellato si è limitato a impugnare il ruolo per contestare la notifica e la prescrizione del credito, senza tuttavia allegare né provare alcuno dei pregiudizi specifici richiesti dalla nuova normativa (come pure avrebbe po-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 tuto fare fino all'ultimo atto difensivo utile). In assenza della prova di un pregiu- dizio concreto e attuale, l'azione si risolve in una richiesta di tutela non più pre- vista dall'ordinamento, configurando una carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ne segue che la sentenza di primo grado, avendo deciso nel merito una domanda divenuta inammissibile per effetto della sopravvenuta normativa, deve essere integralmente riformata.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la complessità della vi- cenda, caratterizzata dal succedersi di interventi normativi e da un'evoluzione giurisprudenziale cristallizzatasi solo con il recente intervento delle Sezioni Uni- te, integra i "gravi ed eccezionali motivi" richiesti dall'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Seconda Sezione Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice, AL Di RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione pro- posta da avverso l'estratto di Ruolo n. 1988/2012, in rife- CP_1
rimento alla cartella di pagamento n. 10020120018559717000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudi- zio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 26 novembre 2025
Il Giudice
AL Di RD
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5