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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/03/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 979/2023, posta in deliberazione tra:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Parte_1
Montecelio, via Mameli 5, presso lo studio dall'avvocato Francesca
Bianchini, che lo assiste e difende giusta procura a margine al ricorso introduttivo ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Terni, viale Bramante 45/47, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avocati Giulia Renzetti e Manuela Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 Persona_1 luglio 2015 rep. N.80974
Resistente nonché contro subentrata, a titolo universale, nei Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3
società del , con sede legale in Roma,
[...] Controparte_4 via G. Grezar 14, c.f. , in persona del Responsabile del P.IVA_1
Contenzioso Umbria e quale procuratore speciale dell'ente, in virtù di procura speciale del 22/06/2023 ai rogiti del Dr. Notaio Persona_2 in Roma, Rep. N. 180134, Raccolta N. 12348, rappresentata e difesa dall'
Avv. Alessandra Paolini ( ) e presso la stessa C.F._1 domiciliata nel suo studio in Grosseto P.zza Caduti sul Lavoro n. 1, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso “divieto di sgravio del 24.11.2023” per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. NEL MERITO: Accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. IN VIA TRAVERSA
Rilevare l'interesse ex art 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
Impugnava il diniego di sgravio e le cartelle ruoli sottesi e e proponeva azione di accertamento negativo del credito contributivo relativamente agli avvisi di addebito.
Deduceva di aver presentato istanza di sgravio;
che tale istanza sarebbe stata rigettata e per cui si rendeva necessario impugnare il diniego di sgravio.
Esponeva che gli avvisi di addebito 40920140000747879000,
40920160000332476000,40920160001146533000, 0920170000963243000,
40920180000298070000,40920180001015483000, 0920190000436341000 non gli erano mai stati notificati e che ne era venuto occasionalmente a conoscenza a seguito di accesso presso il concessionario.
Lamentava, infine, di aver subito pregiudizio in seguito all'iscrizione di
Ipoteca Legale n. 1637/240- del 26.02.2015.
CP_ Si è costituito in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso in quanto generico sia nelle deduzioni sia nelle conclusioni.
Assumeva, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. attesa la non autonoma impugnabilità del diniego di sgravio e l'inammissibilità di un giudizio di accertamento negativo relativo alla pretesa oggetto degli AVA opposti – di cui lamentava la mancata notifica e l'occasionale conoscenza a seguito di accesso presso il concessionario per verifica dei ruoli.
Evidenziava come parte ricorrente impugnava diniego amministrativo di sgravio e cartelle ruoli sottesi asseritamente notificati in data 24.11.2023, quando in realtà l' aveva fornito solo una risposta interlocutoria, CP_5 come tale non impugnabile. Lamentava che parte ricorrente individuava il pregiudizio in una risalente (febbraio 2015) iscrizione ipotecaria che nulla aveva a che fare con i crediti dell' di cui agli avvisi di addebito CP_1 menzionati nella richiesta di sgravio e nella risposta dell'Istituto come è si evinceva dal semplice esame della data di formazione e notifica degli stessi
(solo il primo ava è del 2014 e risulta notificato a novembre 2014, in data pressoché coeva all'iscrizione ipotecaria di;
pertanto tale Org_1 iscrizione non può riferirsi neanche a tale avviso di addebito).
Lamentava che parte ricorrente sosteneva di aver presentato istanza di sgravio e che tale istanza sarebbe stata rigettata per cui si riteneva necessario impugnare il diniego di sgravio;
che riportava poi, nel corpo del ricorso, tutta una serie di generiche contestazioni, riferite a vari tipi di procedimenti, davanti a differenti autorità giudiziarie, e a vari tipi di imposte, tasse e contributi senza neanche specificare in concreto i vizi specifici asseritamente riscontrati nel caso di specie;
riportava ancora i termini di decadenza relativi alle entrate erariali e lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese con richiami anche giurisprudenziali del tutto generici e sovente neanche aderenti alla fattispecie per cui è causa.
Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, in quanto le allegazioni erano del tutto generiche e così pure le conclusioni, tali da non permette di individuare petitum e causa petendi
Deduceva che nel ricorso venivano riportate tutta la serie di vizi (ad esempio di notifica) da cui può essere astrattamente affetto l'atto impugnato senza specificare quale sia l'effettiva contestazione e l'effettivo vizio in concreto riscontrabile nel caso di specie. Deduceva che, anche nelle conclusioni, non si comprendeva esattamente l'oggetto della domanda atteso che veniva chiesto pronunciarsi decadenza e prescrizione delle pretese e comunque l'annullamento di un atto inesistente (diniego di sgravio mai avvenuto) e comunque non impugnabile in questa sede, anche per decadenza, ma a ben guardare chiedendo sostanzialmente un accertamento negativo di debito per intervenuta prescrizione e comunque delle sanzioni. Evidenziava l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 3 bis L. 215/21, introducendo un giudizio di accertamento negativo relativo alla pretesa oggetto degli AVA opposti – di cui lamenta la mancata notifica e l'occasionale conoscenza a seguito di accesso presso il concessionario per verifica dei ruoli - per il quale, non essendosi attivato il concessionario della riscossione con eventuali atti con riferimento agli avvisi di addebito per cui è causa vi è assoluta carenza di interesse ad agire, non rientrando nelle ipotesi derogatorie previste dalla normativa.
Si costituiva in giudizio con articolata memoria OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, lamentando
[...]
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e della domanda;
la inammissibilità del ricorso avverso atto non autonomamente impugnabile (estratto di ruolo) e in ogni caso per carenza di interesse ad agire
Deduceva che, in ogni caso, risultavano correttamente notificati l'intimazione di pagamento n. 10920189002697978000 in data 25.02.2019
(cfr. all..2 al ricorso) e l'intimazione di pagamento n.
10920199000122265000 in data 20.05.2019 e che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione oltre che infondata era tardivamente proposta, essendo spirati i termini di cui all'art. 24 D.Lgs n. 46/1999.
Lamentava che il ricorrente proponeva opposizione anche avverso l'iscrizione ipotecaria n. 1637/240 del 26.02.2015 nove anni dopo l'iscrizione stessa. Deduceva che l'iscrizione ipotecaria era stata notificata in data 24.11.2014 (cfr. all. 4 alla memoria) oltre il termine di legge (60 giorni dalla notifica) termini oramai inequivocabilmente spirati da oltre nove anni.
Deduceva che la predetta iscrizione ipotecaria a nulla ha a che fare con i crediti di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio, CP_1 motivo per il quale il Giudice adito dovrà dichiarare la domanda di controparte inammissibile, meramente dilatoria e pretestuosa prima ancora che infondata. Lamentava in ogni caso l'improcedibilità dell'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria pendente avanti al tribunale di Terni Rg
2150/2023, pertanto rilevava l'inammissibilità della presente opposizione per pendenza della lite. Insisteva dunque per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale sulle conclusioni indicate viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi ai sensi dell'art. 429 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, va osservato che l'attuale sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede a tutela del contribuente, la possibilità di proporre opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro ovvero la possibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2, e art. 618-bis c.p.c.). Infine, il ricorrente può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.Lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
"anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R.
n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Il debitore che intenda, quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618-bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Nel caso di specie, la domanda proposta non è riconducibile alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., bensì deve essere più correttamente interpretata quale generica azione di accertamento.
Parte opponente ha promosso, invero, un'azione diretta non già ad opporsi ad un'azione esecutiva o un atto ad essa prodromico (iscrizione ipotecaria ovvero fermo amministrativo o preavvisi) bensì un ricorso avverso il provvedimento di diniego amministrativo di sgravio e cartelle ruoli sottesi asseritamente notificati in data 24.11.2023, che, come correttamente rilevato CP_ dalla difesa essendo atto amministrativo, peraltro interlocutorio, non è autonomamente impugnabile avanti al giudice ordinario.
CP_ L' e hanno correttamente eccepito il difetto di interesse ad agire CP_7 in capo a parte ricorrente.
Parte opponente ha viceversa eccepito che l'omessa notifica dell'avviso di addebito indicato in ricorso, ritenendo sussistente il suo interesse ad agire - avente fondamento nell'art.24 Cost. e nell'art. 100 c.p.c.- con un'azione di accertamento negativo del debito conseguente al diniego dello sgravio da lei chiesto in via amministrativa, essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo in assenza di valide notifiche non solo degli avvisi di addebito, sottesi all'istanza di sgravio, ma anche delle intimazioni di pagamento.
In termini generali, è noto che l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
Il ricorrente può giungere al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo
- la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo - la cui esecuzione a suo avviso non è più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, attivandosi in via amministrativa ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela, del credito dell'amministrazione ritenuto ormai prescritto. In difetto di attività esecutiva alcuna da parte dell'amministrazione, non era, infatti, necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
La Suprema corte, ha sottolineato come tale impostazione non si ponga affatto in contrasto con il precedente arresto delle Sezioni Unite, piuttosto affermando: "Questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente (non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo) e può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
[...]
senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto Controparte_8 successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).
Invero, nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato/contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza egli fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Si trattava, pertanto, di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario).
Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare, a causa della invalidità della sua notifica.
Nella sentenza la Corte di cassazione n. 20618 del 26/2/2016, viene affrontato un caso diverso: "L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.
Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).
Sul punto va evidenziato che a motivazione analoga a quella sopra richiamata è pervenuta la VI sezione della Suprema Corte con sentenza n.
6166 del I marzo 2019.
Tali statuizioni e i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità sono ormai superati dall'intervento del legislatore che con l'art. 3 bis d.l.n. 146/2021 conv. nella l.n.215/2021 in vigore del 21.12.2021 ha disposto: “All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4- bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La chiara finalità della norma è di circoscrivere a casi predeterminati, le ipotesi in cui è possibile impugnare in sede giudiziale l'estratto di ruolo, ossia 1) un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…; 3) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Non vi è spazio per ulteriori casi non previsti dalla citata legge, meno che mai il rigetto o il silenzio serbato dal concessionario ad un'istanza di sgravio, come sostenuto dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.
Del resto, come osservato dai giudici di legittimità: “la minaccia attuale di atti esecutivi nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e
l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019 n.6166 e conf. Cass. 25/02/2019 n.5443 e da ultimo Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019 n.17817).
Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento sopra riportato atteso che la nuova norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. L'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato inserito dopo il comma
4 dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La Suprema corte (cfr.Cass n. 25135 del 10/10/2018), per quanto qui di interesse ha statuito: “il diniego dell'annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell'ente impositore, dal contribuente, può essere impugnato solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” (cfr., Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8626; Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n.
12491; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 6-5). Ancora: “il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (cfr Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del
02/12/2014).
La Corte costituzionale nella sentenza n.181/2017 richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma il carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario e, come visto, sottolinea che esso «non costituisce un mezzo di tutela del contribuente» ““contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi, la disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non prevede un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dal contribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice. L'autotutela finirebbe quindi per offrire una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo”. In buona sostanza, con i limiti previsti, il contribuente può impugnare, nella sede opportuna, il diniego dello sgravio per vizi propri ma giammai può attribuire al diniego dello sgravio l'insorgenza del suo interesse ad agire, non essendo
l'autotutela un'attività dell'amministrazione finanziaria a carattere vincolato;
in tale evenienza, valgono le già esposte regole per
l'identificazione di una serie ed attuale minaccia di esecuzione”. La piana e chiara formulazione dell'art. 3 bis citato avrebbe richiesto a carico del ricorrente, l'allegazione puntuale e precisa di versare in una o più delle tre condizioni prefissate dal legislatore.
La norma si applica, quindi, anche al presente giudizio e nel silenzio della parte ricorrente circa la dimostrazione di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art.3 bis legittimante un'azione di accertamento negativo, nell'assenza di azioni esecutive da parte del concessionario alla riscossione, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore valutazione, per il principio della ragione più liquida.
In ogni caso va rilevato incidentalmente che ha dato prova di aver CP_7 correttamente notificato l'intimazione di pagamento n.
10920189002697978000 in data 25.02.2019 (cfr. all..2 al ricorso) e l'intimazione di pagamento n. 10920199000122265000 in data 20.05.2019, di tal chè ogni eccezione non proposta nei termini di decadenza prima richiamati (venti ovvero quaranta giorni) è inammissibile.
Del pari tardiva l'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 1637/240 del
26.02.2015, essendo stata la stessa notificata al ricorrente in data 24 novembre 2014 (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione) oltre il termine di legge (60 giorni dalla notifica).
Inoltre, la difesa dell' ha evidenziato che la predetta iscrizione CP_1 ipotecaria nulla ha a che vedere con gli avvisi di addebito richiamati da parte ricorrente. Peraltro, come rilevato dalla difesa l'opposizone CP_7 sarebbe improcedibile per litispendenza pendendo opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria avanti al tribunale di Terni nel procedimento Rg
2150/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di CP_
in persona del direttore pro tempore, che liquida in euro 1500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa di legge;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in euro 1500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del CP_7
15%, oltre iva e cpa di legge.
Terni, 20 marzo 2024
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 979/2023, posta in deliberazione tra:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Parte_1
Montecelio, via Mameli 5, presso lo studio dall'avvocato Francesca
Bianchini, che lo assiste e difende giusta procura a margine al ricorso introduttivo ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Terni, viale Bramante 45/47, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avocati Giulia Renzetti e Manuela Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 Persona_1 luglio 2015 rep. N.80974
Resistente nonché contro subentrata, a titolo universale, nei Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3
società del , con sede legale in Roma,
[...] Controparte_4 via G. Grezar 14, c.f. , in persona del Responsabile del P.IVA_1
Contenzioso Umbria e quale procuratore speciale dell'ente, in virtù di procura speciale del 22/06/2023 ai rogiti del Dr. Notaio Persona_2 in Roma, Rep. N. 180134, Raccolta N. 12348, rappresentata e difesa dall'
Avv. Alessandra Paolini ( ) e presso la stessa C.F._1 domiciliata nel suo studio in Grosseto P.zza Caduti sul Lavoro n. 1, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso “divieto di sgravio del 24.11.2023” per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. NEL MERITO: Accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. IN VIA TRAVERSA
Rilevare l'interesse ex art 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
Impugnava il diniego di sgravio e le cartelle ruoli sottesi e e proponeva azione di accertamento negativo del credito contributivo relativamente agli avvisi di addebito.
Deduceva di aver presentato istanza di sgravio;
che tale istanza sarebbe stata rigettata e per cui si rendeva necessario impugnare il diniego di sgravio.
Esponeva che gli avvisi di addebito 40920140000747879000,
40920160000332476000,40920160001146533000, 0920170000963243000,
40920180000298070000,40920180001015483000, 0920190000436341000 non gli erano mai stati notificati e che ne era venuto occasionalmente a conoscenza a seguito di accesso presso il concessionario.
Lamentava, infine, di aver subito pregiudizio in seguito all'iscrizione di
Ipoteca Legale n. 1637/240- del 26.02.2015.
CP_ Si è costituito in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso in quanto generico sia nelle deduzioni sia nelle conclusioni.
Assumeva, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. attesa la non autonoma impugnabilità del diniego di sgravio e l'inammissibilità di un giudizio di accertamento negativo relativo alla pretesa oggetto degli AVA opposti – di cui lamentava la mancata notifica e l'occasionale conoscenza a seguito di accesso presso il concessionario per verifica dei ruoli.
Evidenziava come parte ricorrente impugnava diniego amministrativo di sgravio e cartelle ruoli sottesi asseritamente notificati in data 24.11.2023, quando in realtà l' aveva fornito solo una risposta interlocutoria, CP_5 come tale non impugnabile. Lamentava che parte ricorrente individuava il pregiudizio in una risalente (febbraio 2015) iscrizione ipotecaria che nulla aveva a che fare con i crediti dell' di cui agli avvisi di addebito CP_1 menzionati nella richiesta di sgravio e nella risposta dell'Istituto come è si evinceva dal semplice esame della data di formazione e notifica degli stessi
(solo il primo ava è del 2014 e risulta notificato a novembre 2014, in data pressoché coeva all'iscrizione ipotecaria di;
pertanto tale Org_1 iscrizione non può riferirsi neanche a tale avviso di addebito).
Lamentava che parte ricorrente sosteneva di aver presentato istanza di sgravio e che tale istanza sarebbe stata rigettata per cui si riteneva necessario impugnare il diniego di sgravio;
che riportava poi, nel corpo del ricorso, tutta una serie di generiche contestazioni, riferite a vari tipi di procedimenti, davanti a differenti autorità giudiziarie, e a vari tipi di imposte, tasse e contributi senza neanche specificare in concreto i vizi specifici asseritamente riscontrati nel caso di specie;
riportava ancora i termini di decadenza relativi alle entrate erariali e lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese con richiami anche giurisprudenziali del tutto generici e sovente neanche aderenti alla fattispecie per cui è causa.
Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, in quanto le allegazioni erano del tutto generiche e così pure le conclusioni, tali da non permette di individuare petitum e causa petendi
Deduceva che nel ricorso venivano riportate tutta la serie di vizi (ad esempio di notifica) da cui può essere astrattamente affetto l'atto impugnato senza specificare quale sia l'effettiva contestazione e l'effettivo vizio in concreto riscontrabile nel caso di specie. Deduceva che, anche nelle conclusioni, non si comprendeva esattamente l'oggetto della domanda atteso che veniva chiesto pronunciarsi decadenza e prescrizione delle pretese e comunque l'annullamento di un atto inesistente (diniego di sgravio mai avvenuto) e comunque non impugnabile in questa sede, anche per decadenza, ma a ben guardare chiedendo sostanzialmente un accertamento negativo di debito per intervenuta prescrizione e comunque delle sanzioni. Evidenziava l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 3 bis L. 215/21, introducendo un giudizio di accertamento negativo relativo alla pretesa oggetto degli AVA opposti – di cui lamenta la mancata notifica e l'occasionale conoscenza a seguito di accesso presso il concessionario per verifica dei ruoli - per il quale, non essendosi attivato il concessionario della riscossione con eventuali atti con riferimento agli avvisi di addebito per cui è causa vi è assoluta carenza di interesse ad agire, non rientrando nelle ipotesi derogatorie previste dalla normativa.
Si costituiva in giudizio con articolata memoria OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, lamentando
[...]
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e della domanda;
la inammissibilità del ricorso avverso atto non autonomamente impugnabile (estratto di ruolo) e in ogni caso per carenza di interesse ad agire
Deduceva che, in ogni caso, risultavano correttamente notificati l'intimazione di pagamento n. 10920189002697978000 in data 25.02.2019
(cfr. all..2 al ricorso) e l'intimazione di pagamento n.
10920199000122265000 in data 20.05.2019 e che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione oltre che infondata era tardivamente proposta, essendo spirati i termini di cui all'art. 24 D.Lgs n. 46/1999.
Lamentava che il ricorrente proponeva opposizione anche avverso l'iscrizione ipotecaria n. 1637/240 del 26.02.2015 nove anni dopo l'iscrizione stessa. Deduceva che l'iscrizione ipotecaria era stata notificata in data 24.11.2014 (cfr. all. 4 alla memoria) oltre il termine di legge (60 giorni dalla notifica) termini oramai inequivocabilmente spirati da oltre nove anni.
Deduceva che la predetta iscrizione ipotecaria a nulla ha a che fare con i crediti di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio, CP_1 motivo per il quale il Giudice adito dovrà dichiarare la domanda di controparte inammissibile, meramente dilatoria e pretestuosa prima ancora che infondata. Lamentava in ogni caso l'improcedibilità dell'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria pendente avanti al tribunale di Terni Rg
2150/2023, pertanto rilevava l'inammissibilità della presente opposizione per pendenza della lite. Insisteva dunque per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale sulle conclusioni indicate viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi ai sensi dell'art. 429 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, va osservato che l'attuale sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede a tutela del contribuente, la possibilità di proporre opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro ovvero la possibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2, e art. 618-bis c.p.c.). Infine, il ricorrente può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.Lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
"anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R.
n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Il debitore che intenda, quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618-bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Nel caso di specie, la domanda proposta non è riconducibile alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., bensì deve essere più correttamente interpretata quale generica azione di accertamento.
Parte opponente ha promosso, invero, un'azione diretta non già ad opporsi ad un'azione esecutiva o un atto ad essa prodromico (iscrizione ipotecaria ovvero fermo amministrativo o preavvisi) bensì un ricorso avverso il provvedimento di diniego amministrativo di sgravio e cartelle ruoli sottesi asseritamente notificati in data 24.11.2023, che, come correttamente rilevato CP_ dalla difesa essendo atto amministrativo, peraltro interlocutorio, non è autonomamente impugnabile avanti al giudice ordinario.
CP_ L' e hanno correttamente eccepito il difetto di interesse ad agire CP_7 in capo a parte ricorrente.
Parte opponente ha viceversa eccepito che l'omessa notifica dell'avviso di addebito indicato in ricorso, ritenendo sussistente il suo interesse ad agire - avente fondamento nell'art.24 Cost. e nell'art. 100 c.p.c.- con un'azione di accertamento negativo del debito conseguente al diniego dello sgravio da lei chiesto in via amministrativa, essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo in assenza di valide notifiche non solo degli avvisi di addebito, sottesi all'istanza di sgravio, ma anche delle intimazioni di pagamento.
In termini generali, è noto che l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
Il ricorrente può giungere al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo
- la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo - la cui esecuzione a suo avviso non è più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, attivandosi in via amministrativa ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela, del credito dell'amministrazione ritenuto ormai prescritto. In difetto di attività esecutiva alcuna da parte dell'amministrazione, non era, infatti, necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
La Suprema corte, ha sottolineato come tale impostazione non si ponga affatto in contrasto con il precedente arresto delle Sezioni Unite, piuttosto affermando: "Questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente (non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo) e può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
[...]
senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto Controparte_8 successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).
Invero, nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato/contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza egli fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Si trattava, pertanto, di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario).
Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare, a causa della invalidità della sua notifica.
Nella sentenza la Corte di cassazione n. 20618 del 26/2/2016, viene affrontato un caso diverso: "L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.
Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).
Sul punto va evidenziato che a motivazione analoga a quella sopra richiamata è pervenuta la VI sezione della Suprema Corte con sentenza n.
6166 del I marzo 2019.
Tali statuizioni e i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità sono ormai superati dall'intervento del legislatore che con l'art. 3 bis d.l.n. 146/2021 conv. nella l.n.215/2021 in vigore del 21.12.2021 ha disposto: “All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4- bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La chiara finalità della norma è di circoscrivere a casi predeterminati, le ipotesi in cui è possibile impugnare in sede giudiziale l'estratto di ruolo, ossia 1) un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…; 3) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Non vi è spazio per ulteriori casi non previsti dalla citata legge, meno che mai il rigetto o il silenzio serbato dal concessionario ad un'istanza di sgravio, come sostenuto dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.
Del resto, come osservato dai giudici di legittimità: “la minaccia attuale di atti esecutivi nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e
l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019 n.6166 e conf. Cass. 25/02/2019 n.5443 e da ultimo Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019 n.17817).
Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento sopra riportato atteso che la nuova norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. L'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato inserito dopo il comma
4 dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La Suprema corte (cfr.Cass n. 25135 del 10/10/2018), per quanto qui di interesse ha statuito: “il diniego dell'annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell'ente impositore, dal contribuente, può essere impugnato solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” (cfr., Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8626; Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n.
12491; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 6-5). Ancora: “il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (cfr Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del
02/12/2014).
La Corte costituzionale nella sentenza n.181/2017 richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma il carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario e, come visto, sottolinea che esso «non costituisce un mezzo di tutela del contribuente» ““contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi, la disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non prevede un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dal contribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice. L'autotutela finirebbe quindi per offrire una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo”. In buona sostanza, con i limiti previsti, il contribuente può impugnare, nella sede opportuna, il diniego dello sgravio per vizi propri ma giammai può attribuire al diniego dello sgravio l'insorgenza del suo interesse ad agire, non essendo
l'autotutela un'attività dell'amministrazione finanziaria a carattere vincolato;
in tale evenienza, valgono le già esposte regole per
l'identificazione di una serie ed attuale minaccia di esecuzione”. La piana e chiara formulazione dell'art. 3 bis citato avrebbe richiesto a carico del ricorrente, l'allegazione puntuale e precisa di versare in una o più delle tre condizioni prefissate dal legislatore.
La norma si applica, quindi, anche al presente giudizio e nel silenzio della parte ricorrente circa la dimostrazione di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art.3 bis legittimante un'azione di accertamento negativo, nell'assenza di azioni esecutive da parte del concessionario alla riscossione, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore valutazione, per il principio della ragione più liquida.
In ogni caso va rilevato incidentalmente che ha dato prova di aver CP_7 correttamente notificato l'intimazione di pagamento n.
10920189002697978000 in data 25.02.2019 (cfr. all..2 al ricorso) e l'intimazione di pagamento n. 10920199000122265000 in data 20.05.2019, di tal chè ogni eccezione non proposta nei termini di decadenza prima richiamati (venti ovvero quaranta giorni) è inammissibile.
Del pari tardiva l'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 1637/240 del
26.02.2015, essendo stata la stessa notificata al ricorrente in data 24 novembre 2014 (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione) oltre il termine di legge (60 giorni dalla notifica).
Inoltre, la difesa dell' ha evidenziato che la predetta iscrizione CP_1 ipotecaria nulla ha a che vedere con gli avvisi di addebito richiamati da parte ricorrente. Peraltro, come rilevato dalla difesa l'opposizone CP_7 sarebbe improcedibile per litispendenza pendendo opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria avanti al tribunale di Terni nel procedimento Rg
2150/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di CP_
in persona del direttore pro tempore, che liquida in euro 1500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa di legge;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in euro 1500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del CP_7
15%, oltre iva e cpa di legge.
Terni, 20 marzo 2024
Il giudice
Michela Francorsi