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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1297/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Donato Maruccia, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia procuratore domiciliatario;
CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia procuratore domiciliatario;
- convenuti -
Controparte_3
- convenuto contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 [...]
la società e al fine di ottenere il ristoro Controparte_1 CP_2 Controparte_3
dei danni patrimoniali e non riportati all'esito del sinistro occorso l'11.12.2018 alle ore
06.30 circa, allorquando, mentre percorreva con la propria bicicletta “Atala Discovery” la
Strada Provinciale 131 Lecce – Torre Chianca, veniva improvvisamente tamponato dall'autovettura tg. CV523DX assicurata con la prima, di proprietà della seconda e condotta dal terzo.
Con comparse depositate rispettivamente in data 23.05.2022 e 24.05.2022 si costituivano in giudizio e contestando unicamente il quantum Controparte_1 CP_2
della domanda attorea;
nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, rimaneva contumace. Controparte_3
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. ed acquisito il fascicolo n. 7896/2020 R.G., con ordinanza del 22.09.2023 il Tribunale ha rigettato le istanze di prova articolate ed all'udienza del 05.11.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle stesse i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Premesso che nessuna contestazione è stata mossa dai convenuti in ordine all'an della pretesa attorea, con conseguente riconoscimento in capo al proprietario del veicolo Fiat
Scudo tg. CV523DX della responsabilità per i danni subiti dall'attore nel sinistro occorso l'11.12.2018, da ristorare dallo stesso in solido con l'assicuratrice, venendo alla quantificazione di essi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 7896/2020 R.G. celebrato tra le stesse parti, il dott. con motivazione logica, coerente, puntuale, tecnicamente corroborata, Parte_2
dopo chiarito che l'attore prima del sinistro era già affetto da altre lesioni traumatiche che sono state doverosamente escluse dall'indagine, ha accertato che “il sig. Parte_1
nell'incidente stradale dell'11.12.2018 riportò le seguenti lesioni traumatiche: frattura somatica della dodicesima vertebra dorsale, frattura del III medio del perone sinistro, trauma chiuso del torace con frattura della dodicesima costa destra, trauma chiuso dell'addome con contusione del fegato e della milza”, stimando la menomazione complessiva permanentemente subita nel 16% della totale (come da somma ricalcolata sulla base dei dati parziali dallo stesso indicati), oltre a gg. 60 di ITT, gg. 50 al 50% e gg. 25 al 25%.
Premesso che detta valutazione non è stato oggetto di osservazioni nel proc. n. 7896/2020
R.G., né in sede di introduttiva del presente giudizio, ma solo e del tutto tardivamente in occasione del deposito delle terze memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. normativamente
2 destinate alla replica alla prova avversa, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rinnovo, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale accusato da , Parte_1
48enne all'epoca del sinistro, in complessivi € 64.308,75 - già comprensivo del “danno biologico/dinamico-relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica nella misura accertata -, di cui € 10.493,75 per IT, il resto per IP, non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, decurtata di € 50.000,00 corrisposti anteriormente al giudizio dall'assicuratrice e trattenuta a titolo di acconto, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2018 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta l'ulteriore di € 1.323,36 (di cui € 500 per spese CTP) a titolo di danno patrimoniale, consistente negli esborsi documentati ed occorsi per le spese mediche e per l'assistenza professionale, nonché di quella di € 3.000,02 versata per la difesa stragiudiziale:
“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”,
Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, n. 16990.
Merita invece di essere respinta l'ulteriore pretesa di ristoro del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che “tale entità di danno non incide sulla capacità lavorativa”; né in ogni caso alcuna prova è stata fornita dal sia in ordine all'attività lavorativa espletata - non potendo quella di giardiniere Pt_1
ventilata essere provata a mezzo dell'unica teste indicata per riferire della circostanza “E' vero che lavora come giardiniere” -, che in relazione alla perdita di chance Parte_1
lavorative ricollegabili esclusivamente alla menomazione derivante dal sinistro de quo e non a quella preesistente.
3 Le spese della presente lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore in questa sede riconosciuto, in favore dello Stato stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio a far data dal 07.02.2022; ad esse vanno aggiunte le spese di lite e di consulenza sostenute in relazione al procedimento n.
7896/2020 R.G., da liquidarsi le prime in favore dell'attore personalmente, non constando l'ammissione del medesimo al beneficio di cui innanzi per il distinto precedente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
: Parte_1
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di e di nella causazione dei danni Controparte_3 CP_2 accusati dall'attore nel sinistro dell'11.12.2018, condanna in solido con CP_2 al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.308,75 a titolo di danno non patrimoniale, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 4.323,38 a titolo di danno patrimoniale, da maggiorare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna in solido con al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore dello Stato delle spese di lite sostenute per la difesa di nel Parte_1
presente giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 in € 4.237,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) Condanna in solido con al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore di delle spese di lite occorse per il proc. n. 7896/2020 Parte_1
R.G., che liquida ex D.M. 55/14 in € 3.056,00, oltre € 259,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di in solido con CP_2 Controparte_1
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento
[...]
n. 7896/2020 R.G., separatamente liquidate.
Lecce, 30/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
4 La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1297/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Donato Maruccia, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia procuratore domiciliatario;
CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia procuratore domiciliatario;
- convenuti -
Controparte_3
- convenuto contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 [...]
la società e al fine di ottenere il ristoro Controparte_1 CP_2 Controparte_3
dei danni patrimoniali e non riportati all'esito del sinistro occorso l'11.12.2018 alle ore
06.30 circa, allorquando, mentre percorreva con la propria bicicletta “Atala Discovery” la
Strada Provinciale 131 Lecce – Torre Chianca, veniva improvvisamente tamponato dall'autovettura tg. CV523DX assicurata con la prima, di proprietà della seconda e condotta dal terzo.
Con comparse depositate rispettivamente in data 23.05.2022 e 24.05.2022 si costituivano in giudizio e contestando unicamente il quantum Controparte_1 CP_2
della domanda attorea;
nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, rimaneva contumace. Controparte_3
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. ed acquisito il fascicolo n. 7896/2020 R.G., con ordinanza del 22.09.2023 il Tribunale ha rigettato le istanze di prova articolate ed all'udienza del 05.11.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle stesse i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Premesso che nessuna contestazione è stata mossa dai convenuti in ordine all'an della pretesa attorea, con conseguente riconoscimento in capo al proprietario del veicolo Fiat
Scudo tg. CV523DX della responsabilità per i danni subiti dall'attore nel sinistro occorso l'11.12.2018, da ristorare dallo stesso in solido con l'assicuratrice, venendo alla quantificazione di essi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 7896/2020 R.G. celebrato tra le stesse parti, il dott. con motivazione logica, coerente, puntuale, tecnicamente corroborata, Parte_2
dopo chiarito che l'attore prima del sinistro era già affetto da altre lesioni traumatiche che sono state doverosamente escluse dall'indagine, ha accertato che “il sig. Parte_1
nell'incidente stradale dell'11.12.2018 riportò le seguenti lesioni traumatiche: frattura somatica della dodicesima vertebra dorsale, frattura del III medio del perone sinistro, trauma chiuso del torace con frattura della dodicesima costa destra, trauma chiuso dell'addome con contusione del fegato e della milza”, stimando la menomazione complessiva permanentemente subita nel 16% della totale (come da somma ricalcolata sulla base dei dati parziali dallo stesso indicati), oltre a gg. 60 di ITT, gg. 50 al 50% e gg. 25 al 25%.
Premesso che detta valutazione non è stato oggetto di osservazioni nel proc. n. 7896/2020
R.G., né in sede di introduttiva del presente giudizio, ma solo e del tutto tardivamente in occasione del deposito delle terze memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. normativamente
2 destinate alla replica alla prova avversa, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rinnovo, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale accusato da , Parte_1
48enne all'epoca del sinistro, in complessivi € 64.308,75 - già comprensivo del “danno biologico/dinamico-relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica nella misura accertata -, di cui € 10.493,75 per IT, il resto per IP, non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, decurtata di € 50.000,00 corrisposti anteriormente al giudizio dall'assicuratrice e trattenuta a titolo di acconto, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2018 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta l'ulteriore di € 1.323,36 (di cui € 500 per spese CTP) a titolo di danno patrimoniale, consistente negli esborsi documentati ed occorsi per le spese mediche e per l'assistenza professionale, nonché di quella di € 3.000,02 versata per la difesa stragiudiziale:
“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”,
Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, n. 16990.
Merita invece di essere respinta l'ulteriore pretesa di ristoro del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che “tale entità di danno non incide sulla capacità lavorativa”; né in ogni caso alcuna prova è stata fornita dal sia in ordine all'attività lavorativa espletata - non potendo quella di giardiniere Pt_1
ventilata essere provata a mezzo dell'unica teste indicata per riferire della circostanza “E' vero che lavora come giardiniere” -, che in relazione alla perdita di chance Parte_1
lavorative ricollegabili esclusivamente alla menomazione derivante dal sinistro de quo e non a quella preesistente.
3 Le spese della presente lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore in questa sede riconosciuto, in favore dello Stato stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio a far data dal 07.02.2022; ad esse vanno aggiunte le spese di lite e di consulenza sostenute in relazione al procedimento n.
7896/2020 R.G., da liquidarsi le prime in favore dell'attore personalmente, non constando l'ammissione del medesimo al beneficio di cui innanzi per il distinto precedente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
: Parte_1
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di e di nella causazione dei danni Controparte_3 CP_2 accusati dall'attore nel sinistro dell'11.12.2018, condanna in solido con CP_2 al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.308,75 a titolo di danno non patrimoniale, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 4.323,38 a titolo di danno patrimoniale, da maggiorare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna in solido con al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore dello Stato delle spese di lite sostenute per la difesa di nel Parte_1
presente giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 in € 4.237,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) Condanna in solido con al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore di delle spese di lite occorse per il proc. n. 7896/2020 Parte_1
R.G., che liquida ex D.M. 55/14 in € 3.056,00, oltre € 259,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di in solido con CP_2 Controparte_1
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento
[...]
n. 7896/2020 R.G., separatamente liquidate.
Lecce, 30/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
4 La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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