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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3026/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) i figli minori Per_
e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sugli stessi Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione dei minori e residenza anagrafica
1 presso la madre;
3) la casa coniugale di Via Romera 7A ad Alessandria, condotta in locazione con contratto intestato al marito, verrà assegnata in via esclusiva, compresi mobili e suppellettili, alla
IG.ra , che continuerà ad abitarvi con i figli;
4) il IG. provvederà in via esclusiva Pt_1 CP_1
al pagamento dei canoni mensili di affitto dell'alloggio di Via Romera 7A ad Alessandria -pari oggi
a € 420,00- e delle relative utenze;
5) entro il 31 marzo 2025, il IG. trasferirà la propria CP_1
residenza anagrafica;
6) il IG. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 500,00 (€ 250 per ciascun Per_1
figlio), da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
7) il IG. si farà altresì carico CP_1
Per_ in via esclusiva del pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli e , nel Per_1
rispetto del Protocollo in materia del 20.07.2016, vigente presso il Tribunale di Alessandria;
8) facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti, che tengano in ogni caso sempre conto del primario interesse dei minori, nonché dei rispettivi impegni, i coniugi concordano affinché i minori trascorrano con il padre i giorni di sabato e domenica a settimane alterne, oltre tutti i mercoledì pomeriggio, facendo sempre rientro presso la propria abitazione la sera entro le 21, e ciò finché il padre non avrà trovato una soluzione abitativa che gli possa consentire di tenerli con sé a dormire;
Per_ 9) i figli e trascorreranno i giorni di festa ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo Per_1 il regime dell'alternanza annuale;
10) durante le vacanze estive il padre potrà portare con sé in vacanza i figli i per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, in deroga al regime ordinario di frequentazione stabilito e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto per le vacanze estive;
12) i coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro documenti di identità anche validi per l'espatrio e di autonomo passaporto/documento di identità valido per l'espatrio anche per i figli minori;
13) i coniugi, ad eccezione delle pattuizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di aver risolto ogni rapporto sorto tra i medesimi in costanza di matrimonio e di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
14) le spese ed i compensi per la presente procedura vengono sostenute in via esclusiva dal marito”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20 dicembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio in data 4 aprile 2012, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di RI al n. 276, Parte II, Serie C, Uff. 1, Anno 2022, in regime di comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Alessandria (AL) i figli , il 12 marzo 2016 e , il 7 Persona_3 Persona_4
marzo 2019.
Le parti rappresentavano che fra loro erano sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza
2 matrimoniale e che pertanto pervenivano alla decisione di separarsi;
i coniugi esponevano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici. In particolare, precisavano che il IG. svolge la professione di operaio presso la CP_1
Ditta Borgoglio di Frugarolo (AL) e percepisce una retribuzione mensile media di circa € 1.600,00, mentre la IG.ra è casalinga e priva di reddito. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, Pt_1
rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in Per_ contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli minori e . Pertanto, tale Per_1
accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in data 4 aprile 2012, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di RI (Anno 2022 Parte II Serie C N. 276);
Per_ affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sugli stessi Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione dei minori e residenza anagrafica presso la madre;
la casa coniugale di Via Romera 7A ad Alessandria, condotta in locazione con contratto intestato al marito, viene assegnata in via esclusiva, compresi mobili e suppellettili, alla IG.ra , che Pt_1
continuerà ad abitarvi con i figli;
3 dà atto che il IG. provvederà in via esclusiva al pagamento dei canoni mensili di affitto CP_1 dell'alloggio di Via Romera 7A ad Alessandria -pari oggi a € 420,00- e delle relative utenze;
dà atto che, entro il 31 marzo 2025, il IG. trasferirà la propria residenza anagrafica;
CP_1
pone a carico del IG. AN l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1
Per_ mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun Per_1
figlio), da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
dispone che il IG. si farà altresì carico in via esclusiva del pagamento delle spese straordinarie CP_1
Per_ occorrenti per i figli e , nel rispetto del Protocollo in materia del 20 luglio 2016, Per_1
vigente presso il Tribunale di Alessandria;
dispone, facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti che tengano in ogni caso sempre conto del primario interesse dei minori nonché dei rispettivi impegni, che i minori trascorreranno con il padre i giorni di sabato e domenica a settimane alterne, oltre tutti i mercoledì pomeriggio, facendo sempre rientro presso la propria abitazione la sera entro le 21,
e ciò finché il padre non avrà trovato una soluzione abitativa che gli possa consentire di tenerli con sé a dormire;
Per_ dispone che i figli e trascorreranno i giorni di festa ora con l'uno ora con l'altro genitore, Per_1 secondo il regime dell'alternanza annuale;
dispone che durante le vacanze estive il padre potrà portare con sé in vacanza i figli per un periodo di
15 giorni anche consecutivi, in deroga al regime ordinario di frequentazione stabilito e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto per le vacanze estive;
dà atto che i coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro documenti di identità anche validi per l'espatrio e di autonomo passaporto/documento di identità valido per l'espatrio anche per i figli minori;
dà atto che i coniugi, ad eccezione delle pattuizioni di cui al ricorso, dichiarano di aver risolto ogni rapporto sorto tra i medesimi in costanza di matrimonio e di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3026/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) i figli minori Per_
e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sugli stessi Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione dei minori e residenza anagrafica
1 presso la madre;
3) la casa coniugale di Via Romera 7A ad Alessandria, condotta in locazione con contratto intestato al marito, verrà assegnata in via esclusiva, compresi mobili e suppellettili, alla
IG.ra , che continuerà ad abitarvi con i figli;
4) il IG. provvederà in via esclusiva Pt_1 CP_1
al pagamento dei canoni mensili di affitto dell'alloggio di Via Romera 7A ad Alessandria -pari oggi
a € 420,00- e delle relative utenze;
5) entro il 31 marzo 2025, il IG. trasferirà la propria CP_1
residenza anagrafica;
6) il IG. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 500,00 (€ 250 per ciascun Per_1
figlio), da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
7) il IG. si farà altresì carico CP_1
Per_ in via esclusiva del pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli e , nel Per_1
rispetto del Protocollo in materia del 20.07.2016, vigente presso il Tribunale di Alessandria;
8) facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti, che tengano in ogni caso sempre conto del primario interesse dei minori, nonché dei rispettivi impegni, i coniugi concordano affinché i minori trascorrano con il padre i giorni di sabato e domenica a settimane alterne, oltre tutti i mercoledì pomeriggio, facendo sempre rientro presso la propria abitazione la sera entro le 21, e ciò finché il padre non avrà trovato una soluzione abitativa che gli possa consentire di tenerli con sé a dormire;
Per_ 9) i figli e trascorreranno i giorni di festa ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo Per_1 il regime dell'alternanza annuale;
10) durante le vacanze estive il padre potrà portare con sé in vacanza i figli i per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, in deroga al regime ordinario di frequentazione stabilito e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto per le vacanze estive;
12) i coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro documenti di identità anche validi per l'espatrio e di autonomo passaporto/documento di identità valido per l'espatrio anche per i figli minori;
13) i coniugi, ad eccezione delle pattuizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di aver risolto ogni rapporto sorto tra i medesimi in costanza di matrimonio e di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
14) le spese ed i compensi per la presente procedura vengono sostenute in via esclusiva dal marito”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20 dicembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio in data 4 aprile 2012, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di RI al n. 276, Parte II, Serie C, Uff. 1, Anno 2022, in regime di comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Alessandria (AL) i figli , il 12 marzo 2016 e , il 7 Persona_3 Persona_4
marzo 2019.
Le parti rappresentavano che fra loro erano sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza
2 matrimoniale e che pertanto pervenivano alla decisione di separarsi;
i coniugi esponevano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici. In particolare, precisavano che il IG. svolge la professione di operaio presso la CP_1
Ditta Borgoglio di Frugarolo (AL) e percepisce una retribuzione mensile media di circa € 1.600,00, mentre la IG.ra è casalinga e priva di reddito. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, Pt_1
rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in Per_ contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli minori e . Pertanto, tale Per_1
accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in data 4 aprile 2012, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di RI (Anno 2022 Parte II Serie C N. 276);
Per_ affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sugli stessi Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione dei minori e residenza anagrafica presso la madre;
la casa coniugale di Via Romera 7A ad Alessandria, condotta in locazione con contratto intestato al marito, viene assegnata in via esclusiva, compresi mobili e suppellettili, alla IG.ra , che Pt_1
continuerà ad abitarvi con i figli;
3 dà atto che il IG. provvederà in via esclusiva al pagamento dei canoni mensili di affitto CP_1 dell'alloggio di Via Romera 7A ad Alessandria -pari oggi a € 420,00- e delle relative utenze;
dà atto che, entro il 31 marzo 2025, il IG. trasferirà la propria residenza anagrafica;
CP_1
pone a carico del IG. AN l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1
Per_ mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun Per_1
figlio), da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
dispone che il IG. si farà altresì carico in via esclusiva del pagamento delle spese straordinarie CP_1
Per_ occorrenti per i figli e , nel rispetto del Protocollo in materia del 20 luglio 2016, Per_1
vigente presso il Tribunale di Alessandria;
dispone, facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti che tengano in ogni caso sempre conto del primario interesse dei minori nonché dei rispettivi impegni, che i minori trascorreranno con il padre i giorni di sabato e domenica a settimane alterne, oltre tutti i mercoledì pomeriggio, facendo sempre rientro presso la propria abitazione la sera entro le 21,
e ciò finché il padre non avrà trovato una soluzione abitativa che gli possa consentire di tenerli con sé a dormire;
Per_ dispone che i figli e trascorreranno i giorni di festa ora con l'uno ora con l'altro genitore, Per_1 secondo il regime dell'alternanza annuale;
dispone che durante le vacanze estive il padre potrà portare con sé in vacanza i figli per un periodo di
15 giorni anche consecutivi, in deroga al regime ordinario di frequentazione stabilito e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto per le vacanze estive;
dà atto che i coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro documenti di identità anche validi per l'espatrio e di autonomo passaporto/documento di identità valido per l'espatrio anche per i figli minori;
dà atto che i coniugi, ad eccezione delle pattuizioni di cui al ricorso, dichiarano di aver risolto ogni rapporto sorto tra i medesimi in costanza di matrimonio e di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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