Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI DOMANDA
CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 476 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
Mannelli (CZ) il 07.03.1981, e sig.ra - CF - nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08.08.1983, entrambi residenti in [...]1 ed rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello MANCUSO – CF - presso il cui Studio in ER Mannelli (CZ), Via C.F._3
Piero Ciampi 6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 14 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 12/06/2024 – che, i ricorrenti, in AN (CZ) ed in data 08/08/2007, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, con unione dalla quale nascevano i figli , a Soverato ed in Per_1 data 8 dicembre 2012 ed in data 3 maggio 2014 un figlio a nome , entrambi – dunque - allo stato Per_2 ancora minorenni;
- che era di seguito insorta tra i coniugi una situazione di incomprensione e di incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ragion per cui gli stessi intendevano procedere alla separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio chiedendo
– inoltre – anche cumulativamente, sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49) c.p.c.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 2 luglio 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI RIFERIRE
AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in pari data, così statuiva: 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) con riferimento ai figli minori, dispone l'affidamento condiviso, con domiciliazione degli stessi presso la madre;
3) in ordine alla casa coniugale, sita in Via Traversa G. Leopardi n. 12/1 di Serrastretta (CZ), continuerà ad abitarvi il sig. ; 4) la sig.ra - con i minori e - abiterà Parte_1 Parte_2 Per_1 Per_2 presso un immobile in locazione sito in Serrastretta alla via Monache n. 2 ed il canone di locazione, fissato nella somma di euro 180,00 mensili, verrà corrisposto dal sig. a partire dal mese di Parte_1 agosto 2026, risultando sino ad allora già saldato;
5) in ordine alle statuizioni relative al contributo di mantenimento, i coniugi hanno raggiunto l'accordo secondo cui il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli minori. Detto assegno sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT; 6) il sig. in quanto percettore della somma di euro 398,00 a titolo di Assegno Parte_1
Unico, si impegna a corrispondere detta somma alla sig.ra in qualità di genitore collocatario dei Parte_2 minori;
6) in ordine alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, queste saranno suddivise in parti uguali, procedendosi al rimborso di metà della spesa entro 7 giorni e con necessità di concordare preventivamente soltanto le spese superiori ad euro 100,00. Quanto alla definizione di spese straordinarie, si precisa che si intendono ricomprese in esse, a titolo di esempio: spese mediche specialistiche private, odontoiatriche, spese per testi scolastici, cancellerie di inizio anno, trasporti, buoni pasto, spese per attività sportive extrascolastiche e relativa attrezzatura e abbigliamento, gite e corsi di studio all'estero, colonie estive, ecc., nonché le spese per abbigliamento di particolare rilievo (es. giacche e scarponcini invernali). Per eventuali casi diversi dai precedenti i coniugi faranno riferimento al protocollo stipulato dal Tribunale di Lamezia Terme;
7) con riferimento alle modalità di visita del genitore non affidatario, si stabilisce che il medesimo potrà tenere con sé i minori a fine settimana alterni così come ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre le festività di
Pasqua e Natale;
durante il periodo estivo i potrà tenerli con sé per giorni 30 alternando di anno Parte_1 in anno le mensilità di luglio e agosto.
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – lo stesso Tribunale così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto, , quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 14 gennaio 2025, ore 9,00; CP_1
CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 7 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno - altresì - rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti o dal 3
comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionate a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 14 gennaio 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 7 gennaio 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 14 gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 8 agosto 2007 presso il Comune di IG (CZ), trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 8, parte II, serie A, anno 2007 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 2 luglio 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 2 luglio 2024; data di definizione della presente controversia: 14 gennaio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, del tutto identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è pertanto nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, già all'epoca avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di 4
scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 19 giugno 2024 e nella precedente procedura – aveva infatti espresso parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 476 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) il 07.03.1981, e sig.ra - CF - nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]1 ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello MANCUSO – CF - presso il cui Studio in ER Mannelli (CZ), Via C.F._3
Piero Ciampi 6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti;
5
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.03.1981, e sig.ra - CF - nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 2 luglio 2024 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (CZ) - atto n. 8, parte II, serie A, anno 2007 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO