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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 3973/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3.6.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Aulo Plauzio n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bianchini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Monterotondo (RM), via Salaria n. 223/C presso lo studio dell'Avv
OB NI, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio in virtù di delega in atti opposta
NONCHE'
, in persona del del Lazio pro-tempore, elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliato in Tivoli via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino, in virtù di procura generale alle liti in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 19.7.2023, premesso di Parte_1
aver presentato richiesta di sgravio relativamente a plurime cartelle di pagamento e molteplici avvisi di addebito concernenti pretese previdenziali e che tale istanza
1 rimaneva priva di riscontro, ha dedotto che detti atti impositivi non sono stati correttamente notificati e che le suddette pretese risultano estintive per intervenuta prescrizione.
Sulla base di tali rilievi ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: Rilevare d'ufficio, l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”.
Le parti opposte e si sono costituite in giudizio, eccependo CP_2 CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
II. L'opposizione è inammissibile.
Deve osservarsi che , in ordine alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo, è recentemente intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis d.l. n. 146 del
2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2021, novellando l'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha introdotto il comma 4-bis, ha stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, precisando che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per
2 effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26283 del 2022, dopo aver precisato che la suddetta disposizione si applica anche al sistema di riscossione delle entrate extra-tributarie (quali i crediti contributivi), ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n.
602 del 1972 art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”.
Ebbene, applicando il suddetto principio di diritto alla fattispecie in esame, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'odierna opposizione, in quanto il pur Pt_1
affermando di voler impugnare il provvedimento tacito di diniego di sgravio, ha proposto – in sostanza – opposizione avverso l'estratto di ruolo, senza però dimostrare la ricorrenza delle condizioni affinché tale impugnazione possa ritenersi sorretta da un concreto interesse ad agire.
Ed infatti il ricorrente si è limitato ad asserire di essere “impossibilitato a ricevere o compensare pagamenti con la Pubblica Amministrazione”, senza allegare e dimostrare alcun elemento concreto da cui possa rivarcarsi la sussistenza effettiva di tale fattispecie.
In pratica, le deduzioni di parte ricorrente si sostanziano in considerazioni del tutto astratte ed ipotetiche, per cui ha non può certo ritenersi provata la
3 sussistenza delle condizioni prefigurate dall'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, necessarie affinché sia concretamente configurabile l'interesse ad agire che deve sorreggere la proposta impugnazione.
In merito alla prospettazione difensiva secondo cui “la L. 215/2021 opera esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già avverso il diniego amministrativo alla richiesta di sgravio per questioni di interesse generale”, deve aggiungersi che i casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumono non regolarmente notificati, sono “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
Le Sezioni Unite della Corte Cassazione con la citata sentenza n.
26283/2022, si sono soffermate proprio sull'ipotesi in cui la parte debitrice agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito-quindi un fatto estintivo sopravvenuto, senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione). Al riguardo, si è precisato che, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che, in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse, sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, per cui
“è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 6723/2019). Si è anche evidenziato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una
4 situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (cfr. Cass.n.7353/2022).
In sostanza, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
Tra l'altro, la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 bis del D.L.
21 ottobre 2021, n. 6 146, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
77, 111, 113 e 117 della Costituzione, evidenziando a) l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – così generando un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano;
b) tale bisogno si può manifestare, infatti, anche in situazioni diverse da quelle normate dal legislatore, quali particolari ipotesi di cessione di azienda o di contraenti privati che richiedano un'attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti, con pericolo per queste di essere escluse dalle contrattazioni a causa di estratti di ruolo gravati da iscrizioni;
c) il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge, però, profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore.
Nella specie, non può ritenersi sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'interesse ad agire del la mera presentazione stragiudiziale di una istanza Pt_1
di sgravio rimasta priva di riscontro, in assenza di iniziative esecutive da parte del concessionario (in questi termini anche sent. Corte di appello di Roma sentenze n.
1557/2024 e n. 4342/2022)
5 Tale giurisprudenza di merito evidenzia che la chiara e rigorosa ratio espressa dal Legislatore con la recente novella in commento è quella di evitare una tipologia di contenzioso, osservando che la stessa verrebbe altrimenti obliterata laddove si desse ingresso ad azioni in cui il debitore avanzi stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta, senza dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sé alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni. Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva, il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato.
In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
III. In applicazione del principio della soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione, in favore delle parti opposte, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' e dell' , CP_1 CP_2
delle spese processuali che liquida, per ciascuna di dette parti opposte, in euro
2.697,00, oltre accessori di legge.
Tivoli, 3.6.2025.
Il Giudice
SS Di ET
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