Sentenza breve 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/04/2021, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00453/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle Avvocati 3911;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento della Prefettura di Venezia n. -OMISSIS- inserito sulla pagina web del c.d. “portale di alimentazione delle domande (ALI)” il 7 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
La ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Venezia ha rifiutato la domanda, dalla medesima presentata, di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, in quanto “ il reddito dichiarato non può essere preso in considerazione perché il detentore della pensione di invalidità non rientra tra i familiari obbligati agli alimenti art. 433 c.c. ”.
La ricorrente, dopo aver precisato di aver presentato domanda per la concessione della cittadinanza italiana e di aver indicato, in relazione al reddito, anche quello derivante dal trattamento economico di invalidità percepito dal figlio del proprio marito, facente parte del nucleo familiare, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) incompetenza della Prefettura ad adottare il provvedimento impugnato, spettando questa al Presidente della Repubblica; 2) violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente compromissione della partecipazione procedimentale; 3) violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 che non prevede un requisito reddituale; in ogni caso, in base alla prassi amministrativa (direttiva ministeriale del 5.1.2017) si sarebbe dovuto valutare il reddito dell’intero nucleo familiare, non potendosi, invece, fare riferimento all’art. 433 c.c., costituente un criterio non previsto e più restrittivo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Premessa l’infondatezza della censura di incompetenza della Prefettura, atteso che ad essa, struttura incardinata nell’organizzazione del Ministero dell’Interno, spetta l’attività di verifica in ordine all’ammissibilità della domanda di cui si tratta, appare all’evidenza fondata la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale della ricorrente, partecipazione che, ove garantita, avrebbe consentito alla medesima di evidenziare le ragioni a sostegno della propria posizione, ovvero di integrare –ove effettivamente necessario - i requisiti reddituali.
È opportuno ricordare che l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 è finalizzato a garantire l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento e, qualora tale partecipazione non venga assicurata in modo pieno ed effettivo, risulta viziato il provvedimento finale adottato. L’introduzione nell’ordinamento del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento con la quale si è voluta anticipare l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire all’interessato di anticipare una difesa, mirata a rendere possibile il confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. Dunque, il preavviso di rigetto ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in contrapposizione rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, le ragioni dell’interessato, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso tra le parti.
Giova, altresì, ricordare che il comma 2 dell’art. 21 octies della medesima legge n. 241/1990 dispone che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”.
Tanto premesso in linea generale, si rileva che il provvedimento gravato costituisce un indubbio arresto procedimentale -la stessa Amministrazione precisa trattarsi non di rigetto dell’istanza ma di inammissibilità della medesima (cfr. relazione Prefettura depositata dalla difesa erariale sub allegato 1) -, con la conseguenza che la domanda presentata dalla ricorrente non è stata ulteriormente esaminata.
Di tale elemento ostativo (rappresentato, secondo l’Amministrazione, dall’impossibilità di considerare il reddito di un componente del nucleo familiare) l’Amministrazione avrebbe dovuto informare la parte interessata al fine di consentire alla medesima di compiutamente svolgere le proprie difese nell’ambito di un corretto contraddittorio procedimentale, ovvero di integrare la propria documentazione.
E’ del tutto evidente, inoltre, che non è idonea causa di giustificazione del mancato invio del preavviso di rigetto l’asserita impossibilità del “sistema informatico” di emettere la comunicazione ex art. 10 bis, atteso che problematiche di tipo informatico non possono evidentemente precludere la doverosa applicazione di disposizioni di legge.
Né, sotto diverso profilo, è condivisibile quanto affermato dall’Amministrazione resistente in ordine alla sussistenza di motivi ostativi non sanabili ovvero alla inutilità della partecipazione dell’interessata, atteso che in tema di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992) sussiste amplissima discrezionalità dell’Amministrazione cui corrisponde la sussistenza di posizioni soggettive di interesse legittimo in capo ai privati interessati, con conseguente impossibilità –come sopra ricordato - di applicare l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis anche nell’ipotesi in cui –che, peraltro, non si è verificata nel caso in esame – l’Amministrazione abbia dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In conclusione, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riavviare il procedimento illegittimamente interrotto.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, stante la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO