Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2024, proposto dal Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittoria Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale n° 22 del 22.05.2024, emessa dal Sindaco del Comune di Brindisi in data 22.05.2024, notificata a mezzo pec in data 28.05.2024, contenente l’ordine impartito al Consorzio Unico di Bonifica del Centro Sud Puglia (ex Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo) di provvedere a proprio carico : “ … 1) entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati nelle aree sopra indicate e conseguente ripristino dello stato dei luoghi; 2) al conferimento ad impianto di recupero e/o di smaltimento regolarmente autorizzato, dei rifiuti oggetto dell’abbandono, mediante impresa abilitata al trasporto; 3) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, alla presentazione al Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi: a) della documentazione (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestante la regolarità del trasporto e del conferimento di cui alla precedente lettera b) nonché della documentazione fotografica dell’area a seguito della rimozione dei rifiuti.”
- e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale – conosciuto e non – e in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento predisposta dal Comune di Brindisi, prot. n° 114745 del 26.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1056 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato il 27.07.2024 e depositato il 22.08.2024, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento – previa sospensiva dell’ordinanza Sindacale n° 22 del 22/05/2024 (All.1), emessa dal Sindaco del Comune di Brindisi in data 22.05.2024, notificata a mezzo pec in data 28.05.2024 – contenente l’ordine impartito al Consorzio di provvedere a proprio carico alla rimozione dei rifiuti”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente ha proposto tre doglianze: con la prima censura, quest’ultima lamenta – in sostanza – l’assenza di alcuna titolarità in capo ad essa di un diritto reale o personale di godimento in relazione alla stradina su cui sono stati rinvenuti i rifiuti in questione la quale, di contro, sarebbe qualificabile come “strada di viabilità d’uso pubblico” non di competenza del Consorzio stesso, bensì dell’ente locale resistente; con la seconda censura, la parte ricorrente lamenta il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria con riguardo al presupposto dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006; con la terza censura, infine, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali, difettando i presupposti di contingibilità ed urgenza.
2. In data 11.09.2024 si è costituito, con memoria, il Comune di Brindisi il quale ha insistito per la reiezione del ricorso.
3. All’udienza camerale del 12.09.2024, vista la costituzione tardiva del Comune di Brindisi e la copiosa documentazione dallo stesso depositata, a fronte dell’istanza di parte ricorrente a garanzia del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, il Collegio ha rinviato l’esame della controversia alla camera di consiglio del 26.09.2024.
4. All’esito della camera di consiglio del 26.09.2024, con l’ordinanza cautelare n. 627 del 27.09.2024, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato nonché ha fissato per l’esame del merito l’udienza pubblica del 09 giugno 2025.
5. In data 06.06.2025, in vista dell’udienza pubblica, l’Amministrazione resistente ha depositato il provvedimento di ritiro in autotutela dell’ordinanza impugnata.
6. All’udienza pubblica del 09.06.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio deve dunque prendere atto del provvedimento in autotutela depositato dalla parte resistente in data 06.06.2025 e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto da entrambe le parti in sede di udienza, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
8. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda e la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO