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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1182/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torano Castello (CS) alla C.da Cutura, Parte_1
presso e nello studio dell'Avv. Iolanda Miracco, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Rende (CS) alla Via Crati n. 81, presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Nicola Piluso, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANZARO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per : “Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accolga il presente appello Parte_1
avverso la sentenza di rigetto n. 1324/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 06.06.2024 nel procedimento n. RG 472/2024 revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia, accogliere le richieste di riforma
1 della stessa in particolare prevedere il collocamento prevalente della minore Persona_1
presso la madre, con diritto di visita del padre, senza preclusioni ma compatibilmente con le esigenze e le necessità della minore e di entrambi i genitori, e segnatamente: a) nei weekend a fine settimana alternati prelevandola da scuola o da casa della madre e riaccompagnandola presso la casa della madre;
b) nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerla con sé per
2/3 pomeriggi a settimana, da concordarsi con la madre, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 circa;
c) nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre fino a quindici giorni continuativi da stabilirsi concordemente tra i genitori anno per anno e compatibilmente agli impegni lavorativi dei coniugi e alle esigenze della figlia, d) conseguente prevedere l'aumento del mantenimento a € 300,00, che in ragione del regime alternato era stato dimezzato”.
Per : “Si chiede che la Corte di Appello adita, voglia, in accoglimento dei motivi CP_1
che precedono:
In limine dichiarare l'inammissibilità dell'appello
In via principale e di rito dichiarare la domanda inammissibile per mancanza dei presupposti
In via gradata e nel merito rigettarla in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata
Condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario
In via istruttoria ed estremamente gradata, per mere ragioni di salvaguardia, si insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado ed ovvero:
a) ordinare alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., la produzione delle dichiarazioni dei redditi (o documenti fiscali equipollenti) dell'ultimo triennio, al pari di quanto fatto dal deducente (cfr. All.9 del fascicolo di parte di primo grado); il contratto di lavoro in essere
e le relative buste paga;
gli estratti di c/c degli istituti bancari degli ultimi tre anni;
gli estratti inerenti a depositi d'investimento, titoli di proprietà immobiliare e/o di partecipazioni azionarie
e societarie;
b) disporre l'audizione protetta della piccola , che ha quasi 10 anni ed obiettive Persona_1
capacità di discernimento, a conferma dei fatti dianzi narrati”.
Per il P.G.: “Si esprime parere favorevole all'ascolto della minore”.
FATTO
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione concordate dalle parti nel ricorso del 13 aprile 2022 e modificate nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale del 22 settembre 2022 ed omologate dal Tribunale di Cosenza con decreto del 28 ottobre 2022 n. 1883, nel quale le parti
2 avevano stabilito che la figlia minore , affidata ad entrambi i coniugi, venisse collocata Per_1
presso ciascuna delle parti a settimane alternate. La ricorrente ha dedotto che i motivi che avevano condotto alla scelta di collocazione paritaria a settimane alternate erano venuti meno, essendo cessata la convivenza della signora con i genitori del nuovo compagno ed avendo reperito Pt_1
alloggio autonomo. La ricorrente ha chiesto, quindi, di collocare principalmente la minore presso di sé, aumentando l'importo dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre, in modo da poter seguire meglio la figlia durante il pomeriggio ed aiutarla con i compiti scolastici.
Si è costituito il resistente, il quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in difetto di mutamento delle condizioni di fatto su cui si basava l'accordo omologato dal Tribunale ed affermando l'assenza di difficoltà della figlia nello studio. Per_1
All'udienza collegiale del 22 maggio 2024 sono state sentite le parti e, essendo la causa matura per la decisione, a seguito di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1324/2024 resa il 22 maggio 2024 e pubblicata il 6 giugno 2024, il
Tribunale di Cosenza in composizione collegiale, ha rigettato la domanda e, pe l'effetto, ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.689,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Nicola Piluso.
Il Tribunale ha ritenuto:
che il convincimento della ricorrente, secondo cui la attuale collocazione della figlia minore stabilita in una settimana con ciascuno dei genitori sia giustificata dalla carenza di una sua adeguata situazione abitativa e costituisca una mera “concessione” rispetto alla regola del collocamento presso la madre, non sia fondato, dacché “in realtà, non vi è alcuna particolare regola per il collocamento della prole presso l'uno o l'altro dei genitori, favorendosi normalmente la collocazione che è più opportuna per lo sviluppo sano ed equilibrato dei figli minori, scelta legislativa che spiega altresì la disciplina della assegnazione preferenziale della casa coniugale al genitore con cui i minori sono prevalentemente collocati. Difatti, in tal modo si soddisfa
l'esigenza di mantenere i minori in un ambiente familiare, noto e rassicurante, anche dopo il disgregarsi dell'unione dei genitori” (cfr. sentenza, pag. 3);
che nel caso di specie, “la nuova situazione abitativa della madre – in un nuovo appartamento con il compagno ed il figlio – non appare preferibile rispetto alla collocazione presso il padre, che è rimasto nella casa familiare ed assicura alla minore la presenza degli ascendenti nelle ore pomeridiane in cui si reca al lavoro. La scelta, concordata dalle parti poco più di un anno prima
3 della introduzione del ricorso ed omologata dal Tribunale, continua ad apparire soddisfacente rispetto alle esigenze della minore ” (cfr. sentenza, pag. 3); Per_1
che “non è posta in discussione dalla ricorrente l'adeguatezza del padre quale genitore collocatario, esprimendo solo una sua preoccupazione che la minore possa avere difficoltà con i compiti se non adeguatamente seguita dalla madre, anziché dalla nonna paterna, nella settimana in cui si trova presso il padre. Detta preoccupazione non trova però effettivo riscontro in atti, visto
l'ottimo rendimento scolastico di , documentato dal resistente, e l'assenza di specifiche Per_1
e gravi indicazioni di una difficoltà o di un disagio della minore” (cfr. sentenza, pag. 3).
Con ricorso presentato, telematicamente, il 29 luglio 2024, ha interposto Parte_1
appello avverso suddetta sentenza, affidandolo a quattro motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità e la infondatezza CP_1
del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale ha reso il prescritto parere.
Indi, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente presentato,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza comunicata alle parti il 20 maggio
2025.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Assume parte appellata che l'istante non avrebbe rispettato i requisiti richiesti dalle norme in rubrica, così come novellate dalla “Riforma Cartabia.
L'eccezione non è fondata poiché il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia). L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente indicato i capi della decisione oggetto di impugnazione;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le norme violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Errata valutazione delle prove a sostegno della richiesta di modifica”, l'appellante adduce che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione le prove e le ragioni a sostegno della richiesta di modifica. I motivi che avevano spinto le parti ad optare provvisoriamente per la collocazione paritaria a settimane alterne della minore , trovavano origine “in una super apprensione della madre, diretta a tutelare la Per_1
4 minore nella fase più delicata della separazione. Ed infatti, l'intento dell'odierna appellante, era quello di evitare che la piccola subisse il trauma di stare prevalentemente presso il Per_1
nucleo familiare, del nuovo compagno della SI.ra , alla quale non apparteneva, in una Pt_1
situazione già molto difficile da comprendere per una bambina di 9 anni” (cfr. ricorso in appello, pag. 3). Allo stato, però, la con il suo nucleo familiare ha stabilito la propria dimora in Pt_1 altro luogo, ovvero, in C.da Cavallo d'Oro, procedendo ad occupare un immobile con contratto di comodato regolarmente registrato. È evidente quindi che, non abitando più presso la famiglia del compagno, sono venute meno quelle circostanze, che secondo la SI.ra , potevano Pt_1
maggiormente turbare la minore in quel determinato momento storico. Essendo mutate le esigenze e le circostanze che avevano suggerito ai genitori la collocazione paritaria della bambina, “risulta del tutto illogico non accogliere le istanze, lasciando immutate le condizioni omologate” (cfr. ricorso in appello, pag. 4).
2.2 Con il secondo motivo, così rubricato: “Collocamento paritetico”, l'appellante adduce che il collocamento paritetico di non sarebbe conforme all'interesse della minore, sia Persona_1
per la distanza che intercorrerebbe tra le abitazioni dei due genitori, sia perché il padre della minore svolge attività lavorativa che lo porta a stare fuori casa per la maggior parte della giornata, così che la bambina trascorrerebbe tutta la giornata in compagnia solo della nonna paterna.
2.3 Con il terzo motivo, così rubricato: “Mancata valutazione esigenze della minore”, si duole del mancato ascolto della minore in questione . Adduce che il nuovo articolo 155- Persona_1 sexies c.c. prevede l'ascolto del minore come uno degli adempimenti del Giudice. Rappresenta che
“la Suprema Corte ha sposato l'interpretazione apparentemente più garantista, in favore dell'obbligatorietà dell'ascolto, in quanto è un diritto del minore quello di far sentire la propria voce nel processo che lo riguarda, e anche qualora non siano parti del procedimento, ma devono considerarsi titolari di interessi contrapposti o diversi da quelli vantati” (cfr. ricorso in appello, pag. 7).
2.4 Con il quarto motivo, così rubricato: “Condanna spese”, lamenta che il Giudice ha quantificato in € 1.689,00 oltre accessori la somma da liquidare all'appellato a titolo di spese di lite del giudizio.
Purtuttavia, nel caso di specie la era da ritenersi solo parzialmente soccombente, il che Pt_1
avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
2.5 Il primo, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Essi, infatti, afferiscono alla medesima questione: la collocazione della piccola (nata l'1 novembre Per_1
2015) da paritaria, con regime a settimane alternate, a prevalente presso la madre.
5 In tema di affidamento della prole la Suprema Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr., ex multis,
Cass. civ., 19 luglio 2016, n. 14728; Cass. civ., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. civ., 27 giugno
2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass. civ., 6 marzo 2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1777), la sua derogabilità non è consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass. civ., 29 marzo 2012, n. 5108). Risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. civ., 17 gennaio 2017, n.
977). E tuttavia, la regola in parola, non implica alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti, dacché essa non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131; Cass. civ., 12 settembre 2018, n. 22219). In tal senso la Suprema Corte, con orientamento al quale si intende prestare adesione, ha affermato che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., 13 febbraio 2020, n.
3652).
Dunque, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, è altrettanto vero che nell'interesse del
6 minore, in presenza di serie ragioni, il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Come limpidamente affermato dal Supremo Collegio, “la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e di riferimento”
(cfr. Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4790).
Orbene, nel caso di specie erano stati i genitori a concordare, in sede di separazione personale omologata, il collocamento sostanzialmente paritetico della minore presso entrambi i Persona_2
genitori.
A distanza di poco più di un anno dal decreto di omologa del 28 ottobre 2022, la madre, con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, ha chiesto la modifica adducendo il venir meno dei motivi che avevano condotto alla scelta di collocazione paritaria a settimane alternate, essendo cessata la convivenza della signora con i genitori del nuovo compagno ed avendo recepito un Pt_1
alloggio autonomo.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato la richiesta di modifica delle condizioni della separazione personale in punto di collocazione paritaria di ritenendo che la scelta concordata dalle Per_1
parti poco più di un anno prima della introduzione del ricorso ed omologata dal Tribunale, continua ad apparire soddisfacente rispetto alle esigenze della minore . Per_1
Si tratta di una valutazione che la Corte certamente condivide in primo luogo perché la collocazione paritaria consente alla bambina di vivere almeno due settimane al mese presso la casa familiare rimasta assegnata al . Viene in tal modo tutelato l'interesse prioritario della minore Per_1
a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
In secondo luogo, se costituiva per la madre motivo di apprensione la convivenza di con Per_1
la famiglia del nuovo compagno della sig.ra , è verosimile ritenere che questo motivo di Pt_1
apprensione non sia venuto meno, posto che, di vero, l'appellato ha documentato mediante certificato di residenza della (all. A al fascicolo di parte appellata), che costei – che pure Pt_1 ha allegato di avere stabilito la propria dimora in altro luogo, ovvero, in C.da Cavallo d'Oro, procedendo ad occupare un immobile con contratto di comodato regolarmente registrato – in realtà, ancora oggi continua a vivere in Santa Sofia d'Epiro, C.da Vallone n. 17/A, luogo di residenza del di lei compagno e della famiglia d'origine di costui, e non già in C.da CP_2
7 Cavallo D'Oro. La circostanza trova ulteriore conferma nell'intestazione del ricorso in appello – così come nell'intestazione del ricorso di primo grado – ove la ricorrente-appellante dichiara di risiedere in Santa Sofia d'Epiro, alla C.da Vallone 17/A.
Relativamente a questa circostanza manca, evidentemente, il presupposto per la modifica delle condizioni della separazione, vale a dire “giustificati motivi” che autorizzano il mutamento delle condizioni della separazione consensuale, noto essendo che, invero, i “giustificati motivi” consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati. In mancanza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti, la domanda di revisione non può essere accolta.
Nel caso in esame, il mutamento sopravvenuto del luogo di residenza, non è stato dimostrato essendo, piuttosto, emerso il contrario.
Vi è poi da sottolineare come l'assunto dell'appellante, a cui dire il collocamento paritetico di non sarebbe conforme all'interesse della minore per la distanza che intercorre tra Persona_1
le abitazioni dei due genitori, non appare convincente, in quanto i genitori abitano in comuni diversi ma limitrofi, e non è stato né allegato né tantomeno dimostrato che la breve distanza da coprire poche volte al mese sia tale da compromettere il benessere della bambina e la sua crescita armoniosa e serena.
Il fatto che il padre della minore svolga attività lavorativa che lo porta a stare fuori casa per la maggior parte della giornata, oltre ad essere stato contestato dall'appellato – il quale nel corso dell'udienza collegiale del 22 maggio 2024 ha dichiarato di rientrare dal lavoro verso le 12:30, di andare a prendere la figlia a scuola, di pranzare insieme alla bambina, e di rientrare dal lavoro verso le 18:00 – in ogni caso non è ostativo al collocamento paritario della bambina che frequenta per una parte della giornata la scuola dell'obbligo ed è adeguatamente seguita dalla nonna paterna
– che abita nello stesso stabile – nelle ore pomeridiane.
Come convincentemente argomentato dal Tribunale, di vero, nel caso in ispecie non è posta in discussione dalla ricorrente l'adeguatezza del padre quale genitore collocatario, esprimendo solo una sua preoccupazione che la minore possa avere difficoltà con i compiti se non adeguatamente seguita dalla madre, anziché dalla nonna paterna, nella settimana in cui si trova presso il padre.
Detta preoccupazione non trova però effettivo riscontro in atti, visto l'ottimo rendimento scolastico di documentato dal resistente, e l'assenza di specifiche e gravi indicazioni di una Per_1
difficoltà o di un disagio della minore.
Il primo e il secondo motivo sono, dunque, rigettati.
8 Quanto al mancato ascolto della minore in questione , osserva la Corte che l'art. Persona_1
473bis. 4 c.p.c. dispone che il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si è costantemente affermato che l'ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass. civ., 26 marzo 2015, n. 6129; Cass. civ., 22 luglio 2015, n. 15365; Cass. civ., 16 maggio 2023, n. 13377;
Cass. civ., 8 gennaio 2024, n. 437). I minori, anche quando non possono essere considerati parti formali del processo, (v. Cass. civ., 16 dicembre 2021, n. 40490) sono tuttavia parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori.
La loro partecipazione al giudizio a garanzia del principio del contraddittorio, si realizza mediante la previsione del loro ascolto, in presenza dei presupposti di legge (Cass. civ. 30 luglio 2020, n.
16410; Cass. Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238).
La scelta del legislatore nazionale sin dall'inizio è stata, ed è tuttora, quella di presumere, al di sopra dei dodici anni, la capacità di discernimento, raggiunta la quale il minore è da ascoltare, salvo che il suo best interest giustifichi una scelta contraria, mentre al di sotto di quest'età il minore
è ascoltato solo se detta capacità sia, caso per caso, accertata. Quando e in che termini il giudice debba procedere all'accertamento della capacità di discernimento del minore di età inferiore ai dodici anni, ed ancora se, quando e come debba darne conto in motivazione, è questione che è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Più in dettaglio, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 4595 del 21 febbraio 2025, ha chiarito che il legislatore nazionale nello stabilire che deve essere ascoltato il «minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» ha fissato una soglia di età, oltre la quale si presume che il minore abbia maturato discernimento sufficiente ad esercitare il diritto di ascolto. La presunzione opera in due sensi, poiché così come si deve presumere che superata detta soglia il discernimento sia maturato, al di sotto di questa soglia deve presumersi che il discernimento non sia maturato. A questa presunzione legale di “non discernimento” ben può
9 richiamarsi anche implicitamente il giudice nella sua motivazione se non sono stati evidenziati dalle parti elementi di segno diverso. La presunzione di non discernimento può essere infatti vinta da un accertamento da farsi in concreto, sulla base di quanto emerge dagli atti del giudizio, di quanto è stato allegato dalle parti e in base a fatti notori;
ed è un fatto notorio che la maturazione del minore avviene progressivamente, man mano che egli acquista in primo luogo la capacità di parlare e di comunicare ed in secondo luogo la capacità di elaborare dei concetti, esprimere giudizi ed operare delle scelte. Ciò consente di fare una distinzione tra minori che sono prossimi alla soglia dei dodici anni e i minori che invece ne sono lontani, essendo evidente che il discernimento non matura improvvisamente nella notte che segna il confine tra gli undici e i dodici anni. La presunzione di non discernimento è quindi debole per il minore prossimo a raggiungere questa soglia di età, ma tanto più forte quanto più il minore è lontano dalla soglia dei dodici anni e per vincerla, in questo ultimo caso, è necessario che dagli atti del giudizio emergano plurimi elementi che orientano in senso diverso. Né le parti possono confidare unicamente sull'esercizio dei poteri officiosi, astenendosi dal prendere una posizione in merito: i genitori sono i primi responsabili del benessere del minore e anche in tema di tutela processuale devono attivarsi affinché emergano i suoi interessi e le sue esigenze. Inoltre, vero è che il giudice ha il potere discrezionale di procedere all'ascolto del minore anche quando di età inferiore ai dodici anni, ma detto potere va esercitato per realizzare sua finalità che è quella di consentire l'esercizio di un diritto nel rispetto degli interessi del minore;
di conseguenza tanto più prudente deve essere il giudice nell'ascoltare il minore quanto più il bambino è lontano dall'età dei dodici anni e non sono già emersi elementi che depongano per la sua capacità di discernimento, dal momento che una audizione meramente esplorativa potrebbe anche arrecargli pregiudizio. L'ascolto da parte del giudice, per quanto venga organizzato in modo da mettere il bambino a proprio agio, resta pur sempre un momento processuale, in uno scenario in cui interagiscono solo adulti e in particolare adulti con competenze tecniche e linguaggio estranei all'infanzia ed alla adolescenza;
richiede quindi, per affrontarlo con serenità, comprenderne il significato e farsi comprendere, un certo grado di maturità. Si può quindi affermare che la parte che non chieda l'ascolto del minore di età inferiore agli anni dodici, rappresentando le ragioni della richiesta, non può successivamente lamentarsi per la mancata attivazione dei poteri officiosi, né della omessa motivazione in merito all'ascolto, specie ove non emergano degli atti del giudizio altri elementi che possano orientare per un ascolto del minore anticipato rispetto alla età legale del discernimento. Inoltre, anche qualora l'ascolto sia stato richiesto, la richiesta deve essere assistita dalla allegazione di tutti gli elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento del minore, allegazione che deve essere tanto più
10 specifica quanto più l'età del minore si allontana da quella dei dodici anni;
il dovere di motivare sul rigetto della richiesta di ascolto del minore infradodicenne, si affievolisce, fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore.
Nella specie, la ricorrente non ha chiesto l'audizione di nel corso del giudizio di primo Per_1
grado né ha spiegato per quale ragione una bambina di 8 anni avrebbe avuto una sufficiente capacità di discernimento in relazione alle problematiche che si sono evidenziate nel corso dell'affidamento e un grado di maturità sufficiente a sostenere l'ascolto diretto in sede giudiziale.
Proprio perché l'audizione di non era stata richiesta, né erano state allegate le ragioni Per_1
per le quali doveva ritenersi avvenuta la maturazione della minore, il Tribunale non era tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto.
Da ciò consegue, logicamente, l'infondatezza del terzo motivo.
Il quarto motivo è del pari infondato, posto che, nel caso in ispecie, non è dato ravvisare una ipotesi di soccombenza parziale, al contrario di quanto opinato dall'appellante.
Secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, si ha soccombenza parziale sia nel caso di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia nel caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta, articolata o meno in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Nel caso in esame è stata proposta un'unica domanda avente ad oggetto la modificazione delle condizioni della separazione limitatamente alla collocazione della prole. Tale domanda è stata integralmente rigettata, così che la parte istante – da ritenersi totalmente soccombente – è stata correttamente condannata alla rifusione delle spese di lite, con statuizione che merita di essere confermata.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 3. Le spese di lite
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00), alla tariffa minima per la non particolare complessità delle questioni trattate, e per tutte le fasi.
3.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2022, per imporre all'appellante
11 l'obbligo di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. civ., 13055 del 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di con Parte_1 CP_1
ricorso presentato, telematicamente, il 29 luglio 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 1324/2024 resa il 22 maggio 2024 e pubblicata il 6 giugno 2024, non notificata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Piluso dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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