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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 02/10/2025 alle ore 10:41, innanzi al Giudice dott. CE GI, chiamata la causa R.G. n. 1749 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. SALMERI ANTONINO per parte attrice;
- l'avv. GIUSEPPE CASANO in sostituzione dell'avv. BARABINO FABIO per parte convenuta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 10:42
Alle ore 12:03 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice CE GI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1749/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. SALMERI ANTONINO P.IVA_1
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BARABINO FABIO nonché
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'atto di pignoramento presso terzi con il quale l' ha Controparte_1 pignorato ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 presso il
[...] la complessiva somma di € 10.794,51; ha esposto di aver fatto Controparte_2 accesso, con riferimento alle cartelle nn. 9920220000181865000 e 59920220002346038000, al beneficio della c.d. “definizione agevolata – rottamazione quater” e di avere pagato, prima della notifica del pignoramento opposto, oltre alla somma di € 1.395,06 portata nella cartella n.
59920230001894765000, anche la somma di € 1.781,44 in relazione all'atto di rottamazione n. 2 29990202301485917000 e pari ad € 948,63 in relazione all'atto di rottamazione n.
29990202301485914000; ha contestato la legittimità del pignoramento per avere l'ente della riscossione sottoposto a pignoramento delle somme maggiori rispetto a quelle dovutegli;
ha chiesto, in ragione dell'intervenuto pagamento da parte del terzo della somma di € 7.190,45, al
GE di “Ritenere e dichiarare la illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per i motivi illustrati in narrativa e in ogni caso per non essere stato preceduto da un provvedimento di revoca degli atti di
“rottamazione” e, per l'effetto - Annullare il pignoramento presso terzi e, comunque, privarlo di effetti con ogni statuizione;
- Condannare il creditore procedente a restituire alla opponente la somma di € 7.190,45 corrisposta dal terzo pignorato. In subordine, condannare il creditore procedente a restituire alla opponente la Cont somma di € 521,07 pari alla differenza tra l'importo corrisposto da (€ 7.190,45) e l'ammontare del credito residuo (€ 6.669,38).
2. , nel costituirsi in seno al giudizio RGE474/2024, ha Controparte_1 contestato l'atto di opposizione, rilevando la mancata richiesta da parte della società opponente di un provvedimento sospensivo;
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e ciò a fronte dell'intervenuto pagamento da parte del terzo delle somme richieste con l'atto di pignoramento;
ha resistito ai vari motivi di impugnazione e per l'effetto ha formulato le seguenti conclusioni: “nulla disporre in ordine alla sospensione dell'esecuzione, non ri-correndone i presupposti, con ogni consequenziale statuizione;
accertare e dichiarare l'inammissibilità/improseguibilità della spiegata opposizione per disintegrità del contraddittorio, e per l'effetto rigettarla;
accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione, tardi-vamente proposta ex art. 615, co.2, c.p.c. ad espropriazione or-mai perfezionata;
e in via principale, nel merito: accertare e dichiarare sin d'ora la correttezza della condotta te- nuta dall' con conseguente reiezione di qualsiasi domanda ex adverso azionata a carico Controparte_3 di in quanto inammissibile e infondata”. Controparte_1
3. Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5.9.2025, attesa la mancata proposizione di una domanda di natura cautelare, ha assegnato alle parti termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
4. La con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase Parte_1 di merito del giudizio di opposizione, reiterando le censure già originariamente avanzate dinanzi al GE.
5. L' , con memoria depositata in data 20.1.2025, ha Controparte_4 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione stante l'intervenuto pagamento delle somme da parte del terzo;
nel merito ha contestato l'opposizione di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3 6. benchè regolarmente evocato, non si è Controparte_2 costituito.
7. La causa, dopo il deposito delle note ex art. 171 ter c.p.c. da parte delle parti costituite, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
8. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato che “la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza quindi la necessità del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione, il cui intervento è peraltro sempre possibile, anche per sospendere
l'efficacia di tale ordine, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. […] l'art. 72 bis disciplina un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione presso terzi, sebbene con caratteri di specialità, che resta soggetto alla direzione del giudice dell'esecuzione (sebbene il suo intervento sia previsto solo in via eventuale, su istanza del debitore), onde in questo caso (a differenza che nell'altro) vanno applicati (nei limiti della compatibilità) tutti i principi di diritto validi per il processo esecutivo, ivi inclusi quelli relativi alla delimitazione dei poteri del giudice e delle parti processuali ed alla legittimazione di queste ultime (e degli eventuali ausiliari) a far valere determinate questioni di fatto e di diritto. […]” (cfr. Civ. Sez. 6-3, n. 26549/21).
È stato, inoltre, precisato, quanto agli effetti dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordine di pagamento, che “qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, siano equiparabili a quelli dell'(esecuzione) dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute. […] Il procedimento, tuttavia, manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che della dichiarazione del terzo (quindi, manca dell'accertamento dell'esistenza del credito, in forza di tale dichiarazione ovvero ai sensi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ.); inoltre, manca dell'ordinanza di assegnazione (quindi, manca di un titolo di formazione giudiziale da azionare nei confronti del terzo): il pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'esattore, iniziato con l'ordine di pagamento diretto, si completa e si esaurisce col pagamento da parte del terzo, che estingue sia il debito di quest'ultimo che il debito del debitore esecutato, tenendo luogo dell'assegnazione del credito pignorato. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 2857/15).
4 In altri termini, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2857/2015; 20294/2011; 4801/2017;
10147/2024).
A fronte della definizione della procedura per intervenuto pagamento spontaneo del terzo non appaiono residuare i margini per la proposizione di una opposizione all'esecuzione atteso che “l'inammissibilità della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. discende dalla constatazione che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato (o, nell'esecuzione mobiliare e immobiliare e nell'espropriazione di cose presso terzi, con la distribuzione del ricavato dalla vendita)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 12690/22).
Del resto, è stato anche precisato che “In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 06/06/2023 , n. 15822).
È stato, infatti, evidenziato che “l'ordinanza di assegnazione, come ogni provvedimento del Giudice dell'esecuzione, anche quelli con cui il processo si chiude, è certo suscettibile a sua volta di opposizione agli atti esecutivi, ma per vizi suoi propri (…) dunque, una volta che il provvedimento conclusivo del processo di esecuzione sia stato adottato dal giudice, al debitore che non si sia avvalso sin lì dello specifico mezzo della opposizione all'esecuzione, ordinato alla tutela cognitoria del diritto a non subire l'espropriazione in assenza di un diritto del creditore di promuoverla, non si può riconoscere il potere di utilizzare per far valere tale suo diritto, il diverso mezzo di tutela costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, che è mezzo ordinato ad elidere effetti derivanti non dall'esercizio dell'azione esecutiva in assenza dei suoi presupposti, ma da vizi degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice posti in essere sul presupposto del diritto a procedere ad esecuzione forzata affermato dalla parte istante (Cass. 11 febbraio 1999 n. 1150; Cass. 5 aprile 2001 n. 5077; v., ancor più di recente, Cass. ord. 22 giugno 2007 n. 14574, Cass. 23 febbraio 2010 n. 4337)” (in tali termini, Cass.
Civ. 4505/2011).
In conclusione, ritiene il Tribunale che nel procedimento esecutivo speciale la mancanza di una formale ordinanza di assegnazione del credito pignorato fa sì che i pagamenti effettuati dal terzo pignorato determinino la conclusione del procedimento esecutivo e, conseguentemente,
5 il venir meno della possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per ottenere gli effetti voluti.
Nella specie, risulta pacifico e incontestato che il Gestore dei Servizi Energetici ha effettuato spontaneamente il pagamento di talché la proposta opposizione all'esecuzione appare oltremodo tardiva.
Tale soluzione non impedisce di certo al debitore di insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di una assegnazione che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo o che non sia più giustificata per essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario, essendo sempre possibile esperire, al ricorrere dei presupposti, un'ordinaria azione di cognizione (cfr. Cass. Civ. n. 12690/2022)
9. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa n. 1749/2024, nella contumacia di dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_2
e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA e CPA e rimborso forf. come per
[...] legge e se dovuti.
Così deciso in Marsala, il 2.10.2025
Il Giudice
CE GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.CE GI , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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