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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6239/2023 del Ruolo Generale Lavoro, cui è stato riunito ex art. 151 disp. att. c.p.c. il giudizio n. 6245/2023 R.G.L., vertenti
Tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Maria Michela MM, Velia Scarnecchia e Bartolomeo Emilio Biuso
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Paolo Sedda e Amodio
Marzocchella)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.07.2023 ed iscritto al n. 6239/2023 R.G.L., il ricorrente premesso di essere un bracciante agricolo e, in quanto tale, regolarmente Parte_1 iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno
2018 per 165 giornate (dal 18.05.2018 al 14.07.2018 e dal 7.08.2018 al 31.12.2018) e nell'anno
2019 per 101 giornate (dal 10.05.2019 al 31.07.2019 e dall'8.10.2019 al 31.12.2019) alle dipendenze dell'azienda agricola “Società Cooperativa Agricola San RA” ed ha censurato
1 l'operato dell' laddove ha totalmente cancellato tali giornate dagli elenchi TD con CP_2
provvedimenti individuali del 19.12.2022.
Il ricorrente ha aggiunto di aver proposto tempestivi ricorsi amministrativi avverso la suddetta cancellazione, rigettati con delibere della Commissione CISOA datate 16.02.2023.
Parte ricorrente ha, infine, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto adottato in violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 21- nonies della L. 241/1990.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare che il ricorrente, nel corso del 2018 e dell'anno 2019, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- rispettivamente per n. 165 giorni nel corso del 2018 e per n. 101 giorni nel corso del 2019; 2. accertare e dichiarare, che il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di San Paolo di
Civitate per nr. 165 giorni nell'anno 2018 e per nr. 101 giorni nell'anno 2019, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della
L.608/96; e, conseguentemente, condannare l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi CP_2
anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di San Paolo di Civitate nr. 165 giorni nell'anno 2018 e per nr. 101 giorni nell'anno 2019, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. condannare
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli Avv.ti CP_2
Bartolomeo Emilio Biuso, Maria Michela MM e Velia Scarnecchia, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Con successivo ricorso depositato sempre in data 14.07.2023 ed iscritto al n. 6245/2023 R.G.L., il ricorrente , premesso di essere un bracciante agricolo e, in quanto tale, Parte_2
regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018 per 170 giornate (dal 23.05.2018 al 31.12.2018) e nell'anno 2019 per 102 giornate
(dal 10.05.2019 al 31.12.2019) alle dipendenze dell'azienda agricola “Società Cooperativa
Agricola San RA” ed ha censurato l'operato dell' laddove ha totalmente cancellato tali CP_2
giornate dagli elenchi TD con provvedimenti individuali del 19.12.2022.
Il ricorrente ha aggiunto di aver proposto tempestivi ricorsi amministrativi avverso la suddetta cancellazione, rigettati con delibere della Commissione CISOA datate 16.02.2023.
Parte ricorrente ha, infine, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto adottato in violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 21- nonies della L. 241/1990.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare che il ricorrente, nel corso del 2018 e dell'anno 2019, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio
2 agricolo a tempo determinato- rispettivamente per n. 170 giorni nel corso del 2018 e per n. 102 giorni nel corso del 2019; 2. accertare e dichiarare, che il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di San Paolo di
Civitate per nr. 170 giorni nell'anno 2018 e per nr. 102 giorni nell'anno 2019, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della
L.608/96; e, conseguentemente, condannare l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi CP_2
anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di San Paolo di Civitate nr. 170 giorni nell'anno 2018 e per nr. 102 giorni nell'anno 2019, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. condannare
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli Avv.ti CP_2
Bartolomeo Emilio Biuso, Maria Michela MM e Velia Scarnecchia, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Tempestivamente costituitosi in entrambi i giudizi, l' ha preliminarmente eccepito la CP_2 decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 conv. in L. 83/1970 e ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto, stante la legittimità del proprio operato sulla base dei verbali ispettivi relativi alle aziende “San RA Societa' Cooperativa Agricola” e “
[...]
depositati in entrambi i giudizi;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed Controparte_3
onorari di causa.
Disposta la riunione dei giudizi, le cause – istruite mediante acquisizione della documentazione originariamente prodotta dalle parti ed espletamento della prova testimoniale - sono da ultimo pervenute all'udienza del 15.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, nonché note autorizzate ex art. 429, co. 2 c.p.c. da almeno una delle parti, le cause sono state decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. – Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l'istanza, contenuta nelle note di trattazione scritta a firma dell'avv. Biuso depositate il 14.1.2025, di fissazione dell'udienza di discussione della causa in presenza.
Ed invero, a prescindere dal fatto che all'udienza del 27.11.2024 l'avv. Velia Scarnecchia, anche per delega degli avvocati Biuso e MM per i ricorrenti, così come l'avv. Longo per l' , CP_2
acconsentirono preventivamente alla trattazione cartolare della causa (v. verbale di causa, in atti),
l'opposizione a tale modalità di svolgimento dell'udienza deve reputarsi tardiva (e, quindi, inammissibile), siccome proposta oltre il termine ex art. 127-ter c.p.c. di cinque giorni dalla
3 comunicazione del provvedimento di sostituzione dell'udienza e assegnazione del termine perentorio per il deposito di note (comunicazione del provvedimento 27.11.2024; opposizione alla trattazione scritta del 14.1.2025).
Del resto, in data 5.1.2025 i ricorrenti hanno depositato note autorizzate ex art. 429, co. 2 c.p.c., nelle quali hanno compiutamente esercitato il proprio diritto di difesa, con la conseguenza che non è ravvisabile una lesione del loro diritto di difesa come conseguenza della trattazione scritta della causa.
Sempre in via preliminare, si osserva che entrambi i ricorsi giudiziari, preceduti dal rimedio amministrativo, risultano depositati nel termine ex art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. con modifiche nella
L. n. 83/1970, risultando pertanto infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Parimenti infondate si appalesano le doglianze dei ricorrenti, relative alla asserita violazione, da parte dell' , delle regole sul procedimento amministrativo (nella specie, artt. 1, 3, 5, 6 e 21- CP_2
nonies della L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato). Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la CP_2 prescrizione di cui al comma 5, che impone all l'onere di indicare ai Controparte_4
richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le
Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell
[...]
[...
[...] [...]
, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo CP_5 al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010). Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la CP_1 possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente , delle regole proprie del procedimento, nonché, più in Controparte_4
generale, delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
19140/2020.
3. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_2
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass.
14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del
5 D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass.
Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_2
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto
6 un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021
RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi TD, avevano l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento
(Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n. 5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473;
Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151;
Cass., 28 giugno 2011, n. 14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755;
Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può
CP_ porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2022000217/DDL del 02.08.2022, riferito al periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2020 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente
7 giudizio) relativo all'azienda agricola “San RA Società Cooperativa Agricola”, con sede in
San Paolo di Civitate, Via Manzoni, snc, esercente attività di “supporto alla produzione vegetale”.
Dal verbale in questione emerge, anzitutto, che l'indagine rappresenta una diretta conseguenza degli accertamenti conclusi a carico della ditta in quanto, nel corso Parte_3 di quest'ultimi, sono stati riscontrate diverse criticità (modus operandi) ed elementi comuni
(lavoratori e composizione della compagine societaria), tali da far ritenere la “San RA Società
Cooperativa Agricola” una prosecuzione della . Parte_3
Gli accertamenti ispettivi, volti alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti degli operai agricoli denunciati all' e della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro CP_2 denunciati all' tramite modelli DMAG trimestrali e POSAGRI mensili, dalla Controparte_6
“San RA Società Cooperativa Agricola” sono stati avviati in data 19.01.2022 mediante notifica alla Casella di Posta Certificata della società ispezionata “SANGERARDO@SOFTPEC.IT” del verbale di primo accesso, con il quale è stata richiesta l'esibizione della documentazione necessaria ai fini della verifica.
Tale richiesta, essendo rimasta inevasa, è stata reiterata, seppur infruttuosamente, con successivi verbali interlocutori del 22.02.2022 e del 23.05.2022.
Tanto premesso, dal verbale in esame emergono le seguenti circostanze, frutto degli accertamenti ispettivi espletati a monte (esame dei contratti di affitto dei fondi agricoli e della documentazione aziendale, audizione degli imprenditori agricoli che avrebbero intrattenuto rapporti commerciali con la società nel corso degli anni e dei lavoratori assunti dalla società):
1) la “San RA Società Cooperativa Agricola”, costituita il 03/05/2012 con inizio attività denunciata a far tempo dal 20/12/2017, risulta iscritta alla CCIAA di Foggia dal 14/05/2012 con N.
REA FG – 279021 nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la qualifica di Impresa
Agricola, per aver denunciato l'esercizio di: “Attività agricole per conto terzi: preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione anche tramite l'irrorazione aerea, potatura degli alberi da frutta e delle viti, trapianto del riso, scollettatura delle barbabietole, raccolta dei prodotti agricoli, fornitura di macchine agricole con relativi operatori. Attività che seguono la raccolta;
preparazione del raccolto per i mercati primari, per esempio, pulitura, taglio, cernita, disinfezione”, contraddistinta dai codici ATECORI 2007: 01.61 e 01.63;
2) la società ispezionata risulta, inoltre, iscritta dal 14/05/2012 all'Albo delle Società Cooperative con il N. A220916, alla sezione “Cooperativa a Mutualità Prevalente” di cui agli artt. 2512 c.c. e seguenti e alla categoria “Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento”;
8 3) nel periodo dal 02.11.2017 al 14.07.2020, il consiglio di amministrazione della “San RA
Società Cooperativa Agricola” è stato presieduto dai seguenti soggetti:
- dal 02.11.2017 al 02.12.2018, la carica di Amministratore Unico è stata rivestita da
[...]
(C.F.: ); Controparte_7 C.F._1
- dal 03.12.2018 al 27.12.2018, la carica di presidente del consiglio di amministrazione è stata rivestita da (C.F.: ); Parte_4 C.F._2
- dal 28.12.2018 al 01.09.2019, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione è stata rivestita da (C.F.: ); Parte_5 C.F._3
- dal 02.09.2019 al 13.07.2020, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione è stata rivestita da (C.F.: ); Parte_2 C.F._4
- dal 14.07.2020 la carica di presidente del consiglio di amministrazione è stata rivestita da
[...]
(C.F.: ), il quale, a seguito della notifica del Verbale di Primo Per_1 C.F._5
Accesso Ispettivo, ha fatto pervenire agli ispettori verbalizzanti, tramite posta elettronica, una comunicazione con la quale si è dichiarato totalmente estraneo alla “Cooperativa San RA”, evidenziando di aver presentato, presso la Stazione dei Carabinieri di Pioltello, una denuncia/esposto contro ignoti per non aver mai sottoscritto alcun documento e per non aver mai partecipato ad assemblee o riunioni di C.d.A. riguardanti la società in esame, anche perché materialmente impossibilitato da giustificati motivi di forza maggiore;
4) nel periodo oggetto di accertamento, ossia da maggio 2018 ad aprile 2020, la società in questione ha denunciato:
- con riferimento all'anno 2018, n. 31 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a
1.978;
- con riferimento all'anno 2019, n. 190 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a
13.050;
- con riferimento all'anno 2020, n. 41 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a
804;
5) nel medesimo arco temporale (2018-2020), la “San RA Società Cooperativa Agricola” è risultata totalmente insolvente in termini di obblighi contributivi nella seguente misura:
- anno 2018: debito contributivo pari ad €.23.886,15;
- anno 2019: debito contributivo pari ad €.195.074,17;
- anno 2020: debito contributivo pari ad €.12.644,45;
6) dalla consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la società ispezionata ha presentato la dichiarazione IVA soltanto per l'anno 2018. Dall'analisi delle fatture
9 reperite e registrate in contabilità, gli ispettori verbalizzanti sono riusciti a ricostruire l'attività economica relativa all'anno 2019, mentre per l'anno 2020 non è stata esibita, né reperita alcuna documentazione;
7) dalla Denuncia Aziendale (D.A.) presentata dalla società ispezionata all' è emerso che tutti i CP_2
fondi condotti in affitto sono stati coltivati a pomodoro (v. tabella di cui a p. 7 del verbale ispettivo in esame);
8) dal confronto tra i ricavi derivanti dalle attività richiedenti l'impiego di manodopera agricola (pari ad €.199.810,00 per il 2018 e ad €.237.257,00 per il 2019) e i costi che la società avrebbe sostenuto per il solo impiego di manodopera agricola (retribuzioni e oneri sociali), ammontanti, rispettivamente, ad €.138.443,15 per il 2018 e ad €.1.127.354,17 per il 2019, è emersa la dissennata e irrazionale condotta antieconomica della società per l'anno 2019. In particolare, gli ispettori hanno evidenziato una macroscopica incongruenza in eccesso del dato relativo al costo dichiarato per la manodopera non solo rispetto al corrispondente dato relativo ai ricavi, ma anche rispetto ai dati relativi all'anno 2018, durante il quale, a fronte di una attività dai volumi pressappoco simili, il costo denunciato per manodopera è risultato di gran lunga più contenuto;
9) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, evidenziato lo sproporzionato e spropositato numero di presenze registrate in quasi tutte le giornate feriali della seconda metà dell'anno 2019, costantemente al di sopra di 70 unità, presenze che, se fossero state reali, avrebbero richiesto una organizzazione del lavoro ben strutturata ed efficiente, totalmente assente nel caso di specie
(mancanza di uomini, mezzi e risorse;
assenza di locale adibito ad ufficio amministrativo;
continua alternanza dei responsabili aziendali);
10) gli ispettori, a seguito della totale assenza di collaborazione da parte dei vari responsabili aziendali succedutisi nel tempo e della mancata esibizione della documentazione richiesta ai fini delle verifiche ispettive, hanno provveduto alla convocazione dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti dalla società “San RA Società Cooperativa Agricola” e all'acquisizione delle dichiarazioni di coloro che si sono presentati a tale convocazione (dichiarazioni riportate in forma anonima nel verbale ispettivo e allegate alla memoria di costituzione in forma nominativa).
Tra i soggetti ascoltati vi è l'odierna parte ricorrente.
11) dalle dichiarazioni raccolte è emerso che:
- a) nella “San RA Società Cooperativa Agricola” sono confluite, nel periodo oggetto di accertamento, le attività agricole svolte da due famiglie fra loro imparentate, ossia quella di con i figli RA ed e quella dei nipoti, figli del fratello Controparte_7 Pt_1
defunto RA, e In particolare, gli ispettori hanno rilevato Persona_2 Per_3 Pt_4
10 che ogni singola famiglia ha svolto la propria attività autonomamente, avvalendosi principalmente dell'apporto lavorativo dei componenti del proprio nucleo familiare e, soltanto all'occorrenza, di manodopera agricola.
A tal riguardo, sono stati riportati gli stralci della dichiarazione rilasciata da Parte_1 figlio di : “…In precedenza, ho lavorato con la cooperativa San Parte_1 Controparte_7
RA sia nel 2018 che nel 2019. Se non ricordo male ho lavorato più giornate nel 2018 rispetto
a quante ne ho lavorate nel 2019. Nel 2018 l'amministratore era mio padre Controparte_7
, poi verso la fine dello stesso anno mio padre ha lasciato la carica ed è subentrato mio
[...]
cugino anche se ufficialmente c'era la compagna . Il Parte_2 Parte_5
lavoro nella cooperativa San RA è stato più o meno lo stesso sia nel 2018 e sia nel 2019. È stato più o meno lo stesso sia nelle coltivazioni e sia nel volume di affari. La cooperativa San
RA, oltre a fare diversi lavori come contoterzista, conduceva dei terreni in affitto per la coltivazione di pomodori e verdure alternate a seconda della stagione sugli stessi terreni. Inoltre, ha effettuato la raccolta delle olive in modo meccanizzato e anche la conduzione di qualche uliveto.
È da precisare che la cooperativa San RA era grossomodo formata dalle due famiglie riconducibili a mio padre la prima, e ai miei cugini, figli del fratello di mio padre, la seconda.
Ciascuno dei due rami familiari gestiva con una certa autonomia le varie attività. Quindi io posso riferire maggiormente per la parte che riguarda mio padre…Per il lavoro svolto sono stato retribuito regolarmente prima da mio padre e poi non mi ricordo. I lavori da contoterzista venivano svolti o da me o da mio fratello o da o da abilitati a condurre i mezzi. Pt_6 Controparte_8
Pressappoco posso dire che nel 2019 il ramo familiare di cui parlavo prima che lavorava era quello di mio padre ma più o meno i volumi si equivalevano …Le squadre di lavoro erano composte all'incirca da cinque o sei persone tranne la raccolta del pomodoro che vedeva impegnate più persone e la raccolta delle olive che impegnava a volte anche otto persone”;
- b) (anno di nascita 1983), succeduto nella qualifica di amministratore a Parte_2
nel dicembre 2018, prima formalmente attraverso la compagna Controparte_7 [...]
e poi in prima persona dal mese di settembre 2019, è lo stesso amministratore della Parte_5
“F.A. Service Soc. Agr.”, oggetto di precedenti accertamenti ed è stato riscontrato, in coincidenza dell'inizio della sua gestione, diretta e/o indiretta, lo stesso modus operandi che aveva portato all'annullamento di diverse decine di rapporti di lavoro denunciati da detta società, siccome ritenuti fittizi;
- c) nelle giornate di massimo fabbisogno di manodopera agricola, come in occasione della raccolta dei pomodori (meccanizzata), la forza lavoro impiegata giornalmente è stata limitata al massimo a
11 una decina di unità e sempre a maggioranza straniera, in totale contrasto con quanto è risultato denunciato all' . Ad esempio, nel mese di ottobre, a fronte di una attività agricola stagionale CP_2
pressoché inesistente (eventuale raccolta dei pomodori terminata ed eventuale raccolta delle olive non ancora iniziata, assenza di fatture riguardanti eventuali acquisti di piantine di verdure invernali da trapiantare e contestuale assenza nei mesi successivi di fatture riguardanti eventuali vendite di ortaggi), sono risultati denunciati n. 116 operai, di cui ben 71 occupati per oltre n. 20 giornate lavorative;
12) gli ispettori verbalizzanti, a seguito dei sopralluoghi e degli accessi ispettivi effettuati nel corso degli accertamenti a carico della società “F.A. Service Soc. Agr.”, sulla base delle dichiarazioni raccolte dal titolare , dai clienti conduttori di fondi agricoli coltivati a Parte_2
pomodoro, dai lavoratori presenti ai due accessi ispettivi, dai soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti, nonché delle dichiarazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati a carico della “San RA Società Cooperativa Agricola”, grazie all'analisi cronologica e quantitativa delle fatture di acquisto e vendita, al confronto fra le presenze dei lavoratori registrate sul libro unico del lavoro con le fatture emesse ed i contratti stipulati, alla determinazione del fabbisogno lavorativo sulla base delle lavorazioni realmente occorrenti (limitata alla sola coltivazione e raccolta del pomodoro), sono risaliti alle reali dimensioni aziendali e all'individuazione dei lavoratori che realmente hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze della “San RA Società Cooperativa Agricola” (v. tabella riportata alle pp. 13-15 del verbale ispettivo in esame);
13) gli ispettori hanno, invece, provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati a favore di soggetti che, nonostante risultassero denunciati per un considerevole numero di giornate, non sono stati in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse apparire credibile dal punto di vista della compatibilità con il reale svolgimento dell'attività lavorativa, rendendo dichiarazioni contraddittorie, generiche e vaghe con riferimento ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alle retribuzioni, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro;
14) infine, i verbalizzanti hanno disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro dipendente denunciati dalla “San RA Società Cooperativa Agricola” in favore di CP_9
e tutti appartenenti al nucleo familiare di Parte_2 Parte_1
(rispettivamente moglie e figli), in quanto, in base al complesso Controparte_7
degli elementi raccolti nel corso degli accertamenti, è emerso che tali rapporti di lavoro si sono svolti in forza di un comune interesse solidaristico, senza alcun vincolo di subordinazione e,
12 pertanto, in assenza dei caratteri distintivi che contraddistinguono un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno riportato gli stralci della dichiarazione rilasciata da : “… Su detti terreni ho lavorato tutti i giorni…insieme a me ha Parte_2
lavorato mio fratello , In tutto siamo stati una decina ed in Pt_1 Persona_4 Persona_5
questo momento non ricordo i nomi. Mi sono dedicato a tutti i lavori occorrenti insieme a mio fratello…senza badare a orari e a quant'altro in quanto l'attività è gestita da noi di famiglia. Gli operai vengono selezionati da me e da mio fratello. Gli operai vengono pagati con il bonifico e a noi, se rimane, il guadagno…in tutto abbiamo occupato una decina di operai sia nel 2020 e sia nel
2021…negli anni precedenti, nel 2018 e 2019, stavo con la cooperativa San RA il cui titolare era mio padre e poi è subentrato qualcun altro. Sia il mio rapporto Controparte_7 di lavoro e sia la consistenza dell'attività è stata la stessa descritta per la Bioagri srls. Infatti diciamo che la Bioagri si è distaccata dalla San RA per divergenze di vedute fra gli amministratori...”. CP_ L' ha depositato anche il verbale ispettivo n. 2021005646/DDL del 28.03.2022, riferito al periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 relativo all'azienda agricola “ Parte_3
, con sede in Pagani (SA), Via Astarita, n. 71 e unità locale in San Paolo di Civitate (FG), via
[...]
Manzoni, snc, esercente attività di “coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)”.
L'indagine ispettiva, volta alla verifica della regolarità della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati, tramite modelli D-Mag trimestrali e POSAGRI mensili, dalla società ispezionata all' , è stata avviata in data 22.07.2022 mediante notifica al Consulente del Lavoro, CP_2 Per_6
con studio in Torremaggiore, del verbale di primo accesso, con il quale è stata richiesta
[...]
l'esibizione della documentazione necessaria ai fini della verifica.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che la società ispezionata, a causa della mancata indicazione del numero civico, è risultata irrintracciabile all'indirizzo dichiarato come unità locale.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati (esame dei contratti di affitto dei fondi agricoli e della documentazione aziendale, audizione degli imprenditori agricoli che avrebbero intrattenuto rapporti commerciali con la società nel corso degli anni e dei lavoratori formalmente assunti dalla società), sono emerse le seguenti circostanze:
1) la “ , costituita il 20/01/2012, risulta iscritta con numero REA Parte_3
SA – 457679 alla CCIAA di Salerno dal 04/04/2017 nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la qualifica di Impresa Agricola, per aver denunciato l'attività di: “coltivazione di ortaggi in piena area”.
13 2) il socio unico, nonché amministratore unico della società in questione è , Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ); C.F._4
3) gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato svariati accessi ispettivi su un fondo agricolo coltivato a pomodoro da industria in agro di Serracapriola contrada “Ciavatta”, foglio 60 particella 41. In particolare, nelle date del 23/07/2021 e del 30/07/2021 sono stati trovati intenti al lavoro rispettivamente n. 2 e n. 5 operai. Nel primo caso, è stata riscontrata la presenza dei lavoratori:
e ; nel secondo caso, oltre al citato , è stata Persona_7 Persona_8 Persona_8
riscontrata la presenza dei lavoratori: e Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
. Tali soggetti sono stati sentiti in merito ai rapporti di lavoro denunciati in loro favore;
[...]
4) in data 28.07.2021 gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato un sopralluogo presso l'unità locale della , situata in San Paolo di Civitate, rilevando l'assenza di Parte_3
qualsiasi attività lavorativa agricola;
5) nella medesima data hanno provveduto all'acquisizione, da parte di , di una Parte_2 dichiarazione inerente la gestione dell'impresa di cui è risultato socio e amministratore unico, al proprio ruolo nell'ambito della medesima e, in particolare, ai rapporti di lavoro instaurati con le diverse decine di operai agricoli a tempo determinato risultati denunciati.
Gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che il ha rilasciato una dichiarazione Parte_1
assolutamente vaga, contraddittoria, lacunosa e priva di qualunque elemento che potesse essere in un secondo momento oggetto di riscontro. Lo stesso, infatti, non ha fornito alcun dettaglio in merito agli operai assunti, persino ai loro nomi e alla loro consistenza numerica, ai periodi e ai luoghi di svolgimento delle varie attività lavorative, a quali fondi attingesse per far fronte ai notevoli esborsi dichiarati sulle buste paga, alle modalità di trasporto degli eventuali prodotti ortofrutticoli raccolti e venduti, ai vari eventuali clienti e fornitori (v. dichiarazione riportata a p. 9 del verbale ispettivo in esame).
A sostegno della infondatezza di quanto dichiarato dal , gli ispettori hanno evidenziato Parte_1
le molteplici contraddizioni relative ad un contratto di fitto, datato 13/04/2021, di fondi agricoli situati nelle Marche, in agro di Monte DO MB (FM).
A titolo di esempio, il ha dichiarato quanto segue: “…Quest'anno ho stipulato un Parte_1
contratto di affitto di un frutteto di circa 38 ettari coltivati ad albicocche, pesche e susine situati nel territorio Monte DO MB, località Valdaso nelle Marche. Il grosso dei lavori li effettuo io con altri operai, in particolare i lavori di potatura che si effettuano a novembre e a marzo, richiedono circa 10 operai e dura circa 3 mesi. Gli operai che lavorano su questi terreni li assumo io in provincia di Foggia e li porto nelle Marche, affitto un pulmino 15 posti e dormono in un B & B
14 sul posto a mie spese e in genere restiamo sul posto una settimana sì e una no (o una decina di giorni). I lavoratori che porto con me in genere sono , , Persona_13 Persona_14
, , , , , con suo Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Per_19 figlio e suo cognato…)”.
Gli ispettori hanno, di contro, evidenziato: “È appena il caso di sottolineare le contraddizioni emerse, tra le tante, a proposito degli unici soggetti citati: Le signore e Di Persona_13 Per_14
non risultano tra i lavoratori dichiarati dalla ditta nel 2021 (la prima solo nel 2020 e la
[...]
seconda mai assunta) Le signore e risultano assunte solo a Persona_15 Persona_17 decorrere dal mese di luglio 2021, quando, quindi, il periodo dell'ipotetica potatura sarebbe terminato da diverso tempo;
e , nella dichiarazione rilasciata, Persona_16 Persona_18
non hanno minimamente accennato a tale circostanza avendo dichiarato di avere lavorato nella zona della provincia di Foggia. Nessuno dei sedicenti lavoratori impiegati nelle Marche ha riferito del pulmino 15 posti. Alla data del rilascio della dichiarazione, 28 luglio 2021, i sedicenti lavoratori impiegati nelle Marche risultanti dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro erano già oltre n. 30 e nessuno di questi presentava sullo stesso la registrazione delle presenze a settimane alterne come affermato da ”. Parte_2
Inoltre, dalla documentazione esibita agli ispettori non è emerso alcun riscontro o riferimento all'attività agricola apparentemente espletata nelle Marche dalla società ispezionata, non essendovi traccia alcuna di: fatture di B & B, pedaggi autostradali, noleggi di automezzi, rifornimenti di carburante, fatture di vendita di prodotti ortofrutticoli (nella specie, pesche, susine, albicocche).
Con riguardo alla coltivazione dei terreni in agro di Monte DO MB nelle Marche, gli ispettori di vigilanza della sede regionale Marche, ed Persona_20 Persona_21 interessati in sussidiarietà, hanno riferito quanto segue: “…in data 14 dicembre u.s. i sottoscritti si sono recati presso la casa comunale di Monte DO MB (FM) al fine di poter riscontrare con maggiore precisione i fondi indicati nel contratto di affitto di fondo agricolo stipulato in data 13 aprile 2021 tra beneficiario del fondo rustico unitamente all'agenzia e Parte_7 CP_10
ubicati in agro di detto Comune e, grazie alla collaborazione del personale Parte_2 dell'Amministrazione, è stata acquisita la documentazione catastale riferita ai fondi in questione. In particolare, sono stati rilasciati agli scriventi la visura attuale catastale dei fondi ubicati nel suddetto Comune in possesso dell' nonché i relativi fogli di mappa sui quali insistono le CP_10
particelle riportate nel contratto di affitto e le stampe della consultazione mappe. Successivamente, supportati dal personale del si è proceduto ad effettuare un sopralluogo presso i fondi CP_11
riportati nel contratto medesimo al fine di poter dare seguito a quanto richiesto. Da tale
15 sopralluogo è emerso che i fondi non sono risultati in coltivazione e appaiono in stato di abbandono. Al fine di poter meglio rappresentare quanto riscontrato si allegano, a titolo esemplificativo, alcuni rilievi fotografici effettuati dagli scriventi riferite alle particelle 423 e 76 presenti nel foglio 7 del comune di Monte DO MB (FM). Si rappresenta altresì che al momento del sopralluogo non è stato trovato alcun lavoratore sui fondi di che trattasi. Sullo stato di detti fondi nonché sulla mancata, al momento, conduzione a coltivazione delle superfici agricole risultate di proprietà dell' , si è avuto riscontro verbale da parte del personale CP_10 dell'Amministrazione comunale che hanno inoltre riferito che tale situazione si protrae da alcuni anni...”.
A conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che dalla consultazione dei LUL è emerso che il giorno 14 dicembre 2021, giorno in cui
è stato effettuato il sopralluogo sui terreni in agro di Monte DO MB, nel corso del quale non si è evidenziata alcuna attività lavorativa, sono risultati registrati presenti almeno n. 22 lavoratori tra quelli che hanno dichiarato di lavorare abitualmente su quei terreni;
6) nel periodo oggetto di accertamento, ossia da gennaio 2019 a dicembre 2021, la società colpita da verifica ispettiva ha denunciato:
- con riferimento all'anno 2019, n. 15 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a
1.580;
- con riferimento all'anno 2020, n. 150 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a
10.707;
- con riferimento all'anno 2021, n. 145 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a
11.395;
7) nel medesimo arco temporale (2019-2021), la “ è risultata Parte_3
totalmente insolvente in termini di obblighi contributivi nella seguente misura:
- anno 2020: debito contributivo pari ad €.165.972,82;
- anno 2021: debito contributivo pari ad €.26.107,30;
8) dalla consultazione delle dichiarazioni IVA e dall'esame delle fatture esibite e registrate è emersa, con riferimento agli anni 2019 e 2020, una macroscopica antieconomicità tra il totale dei ricavi derivanti dalle lavorazioni per conto terzi (pari ad €.39.997,00) e i costi che la società ispezionata avrebbe sostenuto per il solo impiego di manodopera agricola (pari ad €.996.008,00);
9) gli ispettori verbalizzanti, sulla base delle dichiarazioni raccolte, delle banche dati consultate e dei documenti esibiti, hanno circoscritto l'impiego di manodopera alla coltivazione di n. 3 fondi agricoli presi in fitto (rilevabili dai contratti esibiti) e ai lavori effettuati per conto terzi (raccolta
16 meccanizzata di pomodori, n. 6 per l'anno 2020 e n. 10 per l'anno 2021, così come rilevabile dalle fatture c/vendita esibite e richiamate alle pp.
5-6 del verbale ispettivo in esame).
A tal riguardo, gli ispettori hanno precisato che:
-- per l'anno 2019: “l'unica fattura di vendita, dell'ammontare di € 21.000, non riguarda in nessun modo l'esercizio di attività agricola e l'unico contratto di fitto rintracciato negli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate e in una dichiarazione presentata all' riguarda un vigneto CP_12
situato in agro di Lesina, foglio 18 particelle 64, 184, 185 e 263 di proprietà della signora
[...]
esteso per Ha 7.59.59 il quale, tuttavia, stipulato a febbraio 2019 è cessato già a Parte_8
giugno dello stesso anno e pertanto sullo stesso fondo agricolo non è stata effettuata alcuna lavorazione richiedente impiego di manodopera. Circostanza confermata dalla stessa signora
[...]
tramite il marito contattato telefonicamente. Ulteriore indizio di Parte_8 CP_13 assenza di occasioni di impiego di manodopera agricola per l'anno 2019 è dato dalla totale mancanza di trasmissione di aggiornamento all' della prevista “denuncia aziendale” CP_2
(dichiarazione della consistenza aziendale che il datore di lavoro presenta all' in occasione CP_2 dell'inizio dell'attività e ogni qualvolta intervengono variazioni). Tra le fatture C/vendita emesse nel 2020 ne sono state rilevate n. 6 per un ammontare complessivo di € 9.526 riguardanti la trebbiatura di grano, ceci e girasole relative alla campagna meccanizzata dell'anno 2019 effettuata per conto terzi, attività, quest'ultima, che viene effettuata con l'impiego di un'unica unità lavorativa. Su tali presupposti oggettivi, è risultata del tutto infondata la denuncia, da parte della ditta, di un ricorso a manodopera agricola per n. 15 lavoratori e n.
1.580 giornate lavorative che, peraltro, avrebbero comportato un esborso, per sole retribuzioni, ammontante ad € 87.261,00”;
-- per l'anno 2020: “l'esercizio di attività agricola riguardante un eventuale impiego di manodopera è risultata rilevabile da n. 6 fatture c/vendita per un ammontare complessivo di €
27.363,00. Di queste n. 5 sono risultate riferite alla raccolta meccanizzata del pomodoro effettuata per conto terzi e n. 1 alla raccolta meccanizzata delle olive effettuata per conto terzi. Tra le fatture
C/vendita emesse nel 2021 ne sono state rilevate n. 9 per un ammontare complessivo di € 3.108,00 riguardanti la trebbiatura di grano, piselli e girasole relative alla campagna meccanizzata dell'anno 2020 effettuata per conto terzi, attività, quest'ultima, che viene effettuata, come già riferito per l'anno 2019, con l'impiego di un'unica unità lavorativa. È stato rilevato inoltre, tra gli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate (oltre che in una dichiarazione presentata all' CP_12
un contratto di fitto di un fondo agricolo di proprietà della signora coltivato a Parte_9 pomodoro dell'estensione di Ha 6.10.77 in agro di San Paolo di Civitate, foglio 10 particella 446; anche se in linea di massima non si esclude la coltivazione di detto fondo agricolo con l'impiego di
17 manodopera agricola si sottolinea la circostanza che per lo stesso anno 2020 non è stata riscontrata alcuna fattura di vendita di pomodoro”;
-- per l'anno 2021: “l'esercizio di attività agricola riguardante un eventuale impiego di manodopera è risultata rilevabile da n. 9 fatture c/vendita per un ammontare complessivo di €
19.725,00. Di queste n. 6 sono risultate riferite alla raccolta meccanizzata del pomodoro, n. 1 al trapianto meccanizzato del pomodoro, n. 1 alla potatura di olive e n. 1 alla raccolta meccanizzata delle olive, tutte lavorazioni effettuate per conto terzi. Ulteriori n. 32 fatture per un ammontare complessivo di € 30.808,00 sono state rilevate in riferimento a lavori vari di trebbiatura, aratura, sarchiatura, eccetera effettuati per conto terzi con l'impiego di una sola unità lavorativa. Una fattura di € 364,00 è stata rilevata per lavori di assemblaggio impianto di irrigazione. È stato rilevato inoltre, tra gli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate (oltre che in una dichiarazione presentata all' un contratto di fitto di un fondo agricolo di proprietà del signor CP_12 Parte_10
coltivato a pomodoro dell'estensione di Ha 5.40.52 in agro di Serracapriola, foglio 60
[...] particella 41; in riferimento all'attività svolta su detti terreni si è rilevata una fattura di vendita di pomodoro da industria per un importo di € 32.960,00”.
Sempre in relazione all'anno 2021 e con specifico riferimento al già citato contratto di fitto, datato
13/04/2021, di fondi agricoli situati nelle Marche, in agro di Monte DO MB (FM), nel verbale ispettivo in commento sono riportate le puntuali considerazioni degli ispettori che hanno indotto gli stessi a propendere per il mancato esercizio di attività lavorativa di natura agricola da parte della e, quindi, per la fittizietà dei rapporti di lavoro Parte_3
denunciati (si vedano pagine da 7 a 10 del verbale ispettivo, in atti);
10) nel corso degli accertamenti, gli ispettori hanno provveduto alla convocazione dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti dalla società e Pt_3 Parte_3 all'acquisizione delle dichiarazioni di coloro che si sono presentati a tale convocazione;
11) gli ispettori verbalizzanti, sulla base dei sopralluoghi e degli accessi ispettivi effettuati, dell'audizione del titolare , dei clienti conduttori di fondi agricoli, dei Parte_2
lavoratori presenti ai due accessi ispettivi e dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti, dell'analisi cronologica e quantitativa delle fatture di acquisto e vendita, della comparazione delle presenze dei lavoratori registrate sul libro unico del lavoro con le fatture emesse ed i contratti stipulati, dell'analisi delle movimentazioni bancarie riferite ad acquisti e vendite ed, eventualmente, ai pagamenti dei salari, sono così riusciti ad individuare i lavoratori che hanno verosimilmente prestato attività lavorativa subordinata di natura agricola per la
[...]
” (v. tabella riportata alle pp. 15-16 del verbale ispettivo in esame); Parte_3
18 12) gli ispettori hanno, invece, provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati a favore di soggetti che, nonostante risultassero denunciati per un considerevole numero di giornate, non sono stati in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse apparire credibile dal punto di vista della compatibilità con il reale svolgimento dell'attività lavorativa, rendendo dichiarazioni contraddittorie, generiche e vaghe con riferimento ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alle retribuzioni, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro.
A sostegno della inattendibilità di gran parte dei rapporti di lavoro denunciati, gli ispettori hanno evidenziato che ben 24 soggetti denunciati come braccianti che hanno risposto alla convocazione e che hanno dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della “ ” nella Parte_3
regione Marche sono risultati registrati sul Libro Unico del Lavoro negli stessi giorni del rilascio della dichiarazione presso le sedi di Rodi Garganico e San Severo (v. tabella riportata alle pp. CP_2
16-17 del verbale ispettivo in esame).
13) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro dipendente denunciati dalla ” in favore dei fratelli Parte_3 Persona_22
e in quanto, nel corso degli accertamenti, è emerso che tali rapporti di
[...] Parte_4
lavoro si sono svolti in forza di un comune interesse solidaristico, senza alcun vincolo di subordinazione e, pertanto, in assenza dei caratteri distintivi che contraddistinguono un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che diversi lavoratori, nel corso dell'audizione, hanno indicato quale datore di lavoro Persona_22
e/o Parte_4
14) infine, gli ispettori hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente denunciato dalla “
[...]
” in favore di , reputando incompatibile il ruolo di Parte_3 Parte_2
amministratore e socio unico con quello di lavoratore dipendente (lo stesso soggetto si troverebbe ad essere dipendente di sé stesso).
A fronte di queste particolarmente accurate risultanze ispettive, le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
In particolare, la prova documentale (certificato storico di lavoro “Mod. C/2 – Storico”, Modelli
Unilav; DMAG, buste paga e C.U.) non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo dedotti in giudizio.
19 Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Ora, nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio, i ricorrenti sono stati ammessi a provare con i testimoni le circostanze fattuali dedotte a sostegno delle proprie domande, ma tale prova non ha condotto a risultati appaganti nella prospettiva attorea per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, l'unico dei due testi ammessi che in questa sede è stato possibile escutere siccome regolarmente intimato, , ha reso dichiarazioni solo parzialmente e apparentemente Testimone_1
confermative degli assunti attorei e deve reputarsi nel complesso inattendibile, pur trattandosi di lavoratore non disconosciuto dall' CP_2
Invero, il teste in questione, che in sede ispettiva non ha indicato i due ricorrenti come propri compagni di lavoro, dichiarando, all'opposto, che “Non c'era nessuno dei ” (v. Parte_1
dichiarazione resa in sede ispettiva da allegata alla memoria di costituzione), in Testimone_1
sede di deposizione testimoniale ha inspiegabilmente cambiato versione, confermando entrambi i rapporti di lavoro dedotti in giudizio e, tuttavia, non è stato in grado di indicare il numero di giornate lavorate dai ricorrenti, dichiarando di non ricordare neppure il numero di giornate da lui lavorate.
Inoltre, il teste in discorso ha confermato le circostanze oggetto dei capitoli di prova limitatamente all'attività di raccolta dei pomodori, l'unica fra quelle dedotte in giudizio, alla quale egli teste ha dichiarato di essere stato addetto negli anni 2018 e 2019.
20 Vi è, poi, che lavoratore che, secondo quanto riferito da in Controparte_8 Testimone_1 sede di prova testimoniale, avrebbe “sempre” lavorato nella stessa squadra di lavoro dei ricorrenti e di egli teste nel 2018 e nel 2019, in sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato solo nel 2019 e nel
2020 per la ditta di , che RA e c'erano solo “a Controparte_7 Parte_1 volte” e che questi ultimi provvedevano a retribuirlo.
Infine, del tutto vaga e contraddittoria risulta la risposta fornita dal teste con riferimento ai Tes_1
capitoli di prova 9 , relativi alle direttive asseritamente impartite ai ricorrenti da Parte_2
(classe '83): “Confermo, limitatamente alla raccolta dei pomodori, che
[...] Parte_2
classe '83 dava le direttive al ricorrente ma non so se questo avvenisse telefonicamente
[...] perché non assistevo alle loro telefonate. Non conosco ” (v. verbale di udienza Parte_5
del 27.11.2024, in atti).
Alla luce delle considerazioni che si sono esposte, la deposizione testimoniale passata in rassegna non consente di risalire all'esatto numero di giornate lavorate dagli odierni ricorrenti e, ancor prima, di superare la motivata conclusione degli ispettori secondo la quale, in base al complesso degli elementi raccolti nel corso degli accertamenti (v., in particolare, dichiarazioni rese in sede ispettiva da , odierno ricorrente, e da alcuni lavoratori, quali , i Parte_2 Controparte_8 rapporti di lavoro dipendente denunciati dalla “San RA Società Cooperativa Agricola” in favore di e , appartenenti al nucleo familiare di Parte_2 Parte_1 [...]
( e sono i figli di Controparte_7 Parte_2 Parte_1 [...]
), si sono svolti in forza di un comune interesse solidaristico, senza alcun vincolo Controparte_7
di subordinazione e, pertanto, in assenza dei caratteri distintivi che contraddistinguono un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
Pertanto, i fatti dedotti a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato sono rimasti privi del necessario riscontro probatorio, essendo del tutto inadeguata la prova documentale offerta dai ricorrenti alla luce delle pregnanti risultanze dei verbali ispettivi prodotti dall' (che CP_2
si sono riportate) ed essendo parimenti inadeguati gli esiti della prova testimoniale espletata stante la complessiva inattendibilità del teste escusso.
4. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i giudizi non sono stati promossi “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma unicamente l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi TD (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cass. Civ. sez. Lav. 11.6.2021, n. 16535/2021).
21 Invero, i ricorrenti non hanno rivendicato una specifica prestazione previdenziale connessa all'iscrizione, ma si sono limitati a chiedere genericamente l'accertamento del diritto all'iscrizione
“…ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96”.
Pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (fasi di studio e introduttiva: scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, individuati tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali;
in tal senso, vedasi Cass.
Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass.
Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez.
Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
-condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.395,90 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 15.1.2025 La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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