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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
Dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4831/2021, posta in deliberazione all'udienza del 7 novembre 2024 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Piero Sandulli)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE E
e CP_1 Controparte_2 OP
(Avv.ti Roberto Pessi e Lorenzo Confessore)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
e Controparte_4 Controparte_5
(Avv. Lorenzo Dell'Elce)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
E
Controparte_6
(Avv. Paolo Bagnardi)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
CP_7
(Avv. Michele Clemente)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25600/2010, a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 14599/2021 emessa dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e , in proprio e quali legali Parte_3 Parte_2
rappresentanti del figlio (all'epoca) minore , hanno agito nei confronti Parte_1
dell' di Roma, del Prof. (primario del OP CP_1
reparto di endocrinologia) e del Prof. (primario del reparto di terapia Controparte_2
intensiva e neonatale) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in occasione del ricovero ospedaliero del bambino, avvenuto tra il 15 gennaio e il 2 marzo 2000, pari a complessivi € 2.000.000,00.
Gli attori hanno dedotto che il giorno stesso della nascita (avvenuta in altro ospedale), il neonato era stato trasferito presso il citato nosocomio per problematiche correlate a ipoglicemia e a difficoltà respiratorie;
i sanitari della struttura non avevano tempestivamente diagnosticato e trattato la patologia di ipopituitarismo congenito, da cui era poi risultato affetto il minore, né garantito condizioni di asetticità nei locali ospedalieri, tali da evitare l'infezione batterica contratta dal neonato durante il ricovero, determinando così un pregiudizio definitivo dello sviluppo psico-motorio.
L' il Prof. e il Controparte_8 Controparte_2
Prof. si sono costituiti in giudizio e hanno resistito alle domande;
si sono CP_1
costituite, altresì, la e la Controparte_9 [...]
(chiamate in causa dall'Ospedale), nonché la Controparte_10 Controparte_11
(chiamata dall' .
[...] CP_2
Con la sentenza n. 25600/10 il Tribunale di Roma, all'esito dell'espletata
Consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda proposta dagli attori, riconoscendo la responsabilità sanitaria dei convenuti, e ha condannato l'
[...] e in solido tra loro, al Controparte_12 CP_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, riconoscendo le somme di €
891.493,00 in favore del minore e di € 439.150,00 euro in favore dei genitori, oltre accessori;
ha dichiarato la tenuta Controparte_9
a tenere indenne l' , nei limiti del massimale, e OP
l' a manlevare il medesimo per l'eventuale eccedenza Controparte_10 CP_3
rispetto all'importo di € 2.582.285,00; ha dichiarato la Controparte_11
tenuta a manlevare l' per l'eventuale eccedenza rispetto ai
[...] CP_2
massimali assicurati dalla e Controparte_9
dall' ha posto a carico dei convenuti le spese di lite sostenute Controparte_10
dagli attori;
ha condannato la e Controparte_9
la alla rifusione delle spese sostenute Controparte_11
dall'Ospedale e dai sanitari;
ha disposto la compensazione tra i convenuti e l'
[...]
da un lato, e tra e la Controparte_10 Controparte_2 Controparte_11
dall'altro.
[...]
La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sui gravami incidentali Controparte_9
svolti da tutte le parti appellate, dopo aver disposto due rinnovi della Consulenza tecnica medico-legale, con la sentenza n. 2304/18 ha preliminarmente accertato la legittimazione passiva della Controparte_5
(intervenuta in giudizio quale cessionaria della posizione assicurativa della
[...]
, originaria appellante principale) in Controparte_9
relazione alla domanda di manleva proposta dall' estromettendo dal giudizio CP_3
la compagnia cedente;
in accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali ad esso adesivi, ha riformato la sentenza di primo grado quanto all'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria e dei medici, rigettando integralmente la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
ha respinto la domanda restitutoria svolta dalla nei confronti dell Controparte_5 CP_3
ossia del soggetto ritenuto responsabile dal Tribunale e condannato al pagamento solidale delle somme liquidate;
infine, disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Avverso la sentenza di secondo grado (divenuto maggiorenne e Parte_1
sottoposto ad amministrazione di sostegno, con incarico conferito alla madre),
e hanno proposto ricorso per cassazione;
Parte_3 Parte_2
hanno resistito, con un unico controricorso, l' , OP
e si sono costituite anche la CP_1 Controparte_2 [...]
(giusta variazione delle precedente denominazione Controparte_13
sociale) e la , quest'ultima Controparte_5
proponendo ricorso incidentale relativo alla mancata restituzione delle somme versate all'Ospedale in esecuzione della sentenza di primo grado, come da bonifico effettuato in data 28 aprile 2011 per l'importo di € 909.392,70.
Con ordinanza n. 14599/2021 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza in relazione al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale, e ha rinviato la causa, anche per le spese di lite, alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione.
Il giudizio è stato riassunto su impulso di , e Parte_1 Parte_3
che hanno rassegnato le conclusioni che seguono: “Piaccia Parte_2
all'Ecc.ma Corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in ossequio ai principi statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III civile, con ordinanza
n. 14599/2021: - confermare la sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, n.
25600/10, pubblicata in data 27.12.2010, non notificata, limitatamente al riconoscimento della responsabilità per i danni provocati al paziente, a causa dell'imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari e del che ebbero in CP_14
cura in occasione del ricovero del 15.1.2020; - in accoglimento del Parte_1
presente gravame, riformare la suddetta sentenza nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur, per le ragioni sopraesposte (pag. 6 a 9); - per
l'effetto, condannare l , in persona del legale OP rappresentante p.t., nonché i Proff. e n.q., in solido Controparte_2 CP_1
tra loro, a corrispondere ai signori , ed Parte_1 Parte_3 Parte_2
, gli importi risarcitori da determinare alla luce degli indici indicati in parte
[...]
motiva (pag. 6 a 9 ), ovvero, secondo giustizia;
- il tutto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste degli odierni attori in riassunzione, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, n. 25600/10, pubblicata in data 27.12.2010, non notificata, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria medio tempore maturati sulle somme liquidate;
- con adozione delle conseguenti statuizioni di legge, anche in ordine al rimborso delle spese, competenze ed onorari di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre che di quello attuale”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti l' OP
il Prof. e il Prof. che hanno concluso come
[...] CP_1 Controparte_2
segue: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni già rassegnate dall' e dai medici nel precedente giudizio di CP_3
appello e conseguentemente: - in via principale, accogliere l'appello incidentale formulato dall' , nonché l'appello principale OP
proposto dalla limitatamente ai motivi sub Controparte_9
B e C e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado impugnata nei capi a) e b), ossia nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'
[...]
e dei Proff.ri e per i danni OP CP_1 Controparte_2
alla salute patiti da ed ha conseguentemente dichiarato l'obbligo dei Parte_1
convenuti in solido a risarcire il danno in favore della famiglia;
- per l'effetto, Pt_1
condannare i Sigg.ri alla restituzione di tutte le somme ricevute in forza della Pt_1
sentenza di primo grado e che non fossero già state restituite;
- respingere integralmente l'appello proposto dalla famiglia nei confronti della sentenza di Pt_1
primo grado inter partes, in quanto del tutto destituito di fondamento;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dell' e dei Proff.ri e OP CP_1 CP_2
per le attuali condizioni di salute del bambino , ridurre la
[...] Parte_1
misura del risarcimento riconosciuto dovuto al minore ed ai genitori iure proprio;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della famiglia , respingere tutte le eccezioni formulate dalla Pt_1 Controparte_9
e dalla ,
[...] Controparte_5
nonché dalla in ordine alla operatività delle rispettive polizze CP_10
assicurative e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado nei capi c),
d) e) ed h), ossia nella parte in cui ha dichiarato il diritto dei convenuti ad essere manlevati da esse compagine assicuratrici, ciascuna per quanto di ragione e in forza del contratto di assicurazione inter partes, delle somme riconosciute dovute in favore degli attori a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, nonché del giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. In via istruttoria, ove mai codesta Corte lo ritenesse necessario ai fini della decisione del caso in esame, si chiede la convocazione del CTU Prof.ssa a chiarimenti, Per_1
ovvero la rinnovazione della CTU medico legale”.
Costituitesi a loro volta in giudizio, la Controparte_5
e la (società incorporante della
[...] Controparte_15 [...]
, giusta variazione della Controparte_16
denominazione dell'originaria convenuta Controparte_9
), hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
[...]
di Roma, previo rigetto di ogni avversa istanza e deduzione, così statuire: 1) in via preliminare: 1/1 accertare e dichiarare l'illegittimità della citazione di
[...]
nel presente giudizio di rinvio stante l'intervenuta Controparte_15
acquiescenza e conseguente passaggio in giudicato in ordine alla estromissione dal giudizio disposta con sentenza n. 2304/2018 della Corte d'Appello di Roma;
1/2 in subordine, accertarsi e dichiararsi l'estromissione dal giudizio di CP_15
essendo la stessa divenuta estranea alla causa de qua per difetto di
[...]
titolarità della posizione di garanzia invocata dalle controparti;
per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere le conclusioni che precedono,
[...]
, oltre che , insistono per l'accoglimento delle conclusioni che CP_15 CP_17
seguono: 2) in via preliminare, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la decadenza dal diritto all'indennizzo dell' per OP
tutti i motivi di cui al paragrafo A della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella trattazione in CP_9 CP_17
diritto di cui al presente atto;
3) in via principale, nel merito, in totale riforma della gravata sentenza, respingere la domanda avanzata dall'attore in garanzia per insussistenza di responsabilità del medesimo ospedale in relazione ai fatti per cui è causa, risultando infondate in fatto e in diritto, oltre che non dimostrate le pretese degli attori principali, per tutte le ragioni di cui ai paragrafi B e C dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella trattazione in CP_9 CP_17
diritto di cui al presente atto;
4) in via subordinata, in qualsiasi caso di conferma della statuizione di condanna nei confronti dei convenuti, contenersi le voci risarcitorie nei limiti della prova raggiunta e in ogni caso ridursi gli importi liquidati a titolo di risarcimento per tutti i motivi di cui al paragrafo C della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella CP_9 CP_17
trattazione di diritto del presente atto;
5) sempre in via subordinata, in totale riforma della sentenza impugnata, nel caso di accertamento di una qualche responsabilità dei convenuti, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di una pluralità di assicurazioni per il medesimo rischio e conseguentemente dichiarare che l'indennizzo dovrà essere ripartito tra la (già , la e la per tutti i CP_17 CP_9 CP_10 Controparte_18
motivi di cui al paragrafo A della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella trattazione in CP_9 CP_17
diritto di cui al presente atto;
6) ancora in via subordinata, in totale riforma della sentenza impugnata, nel caso di accertamento di una qualche responsabilità anche dell' , accertarsi e dichiararsi il diritto di regresso della OP CP_17
(già ex art. 1910 c.c. nei confronti della Compagnia con condanna di CP_9 CP_10
quest'ultima al rimborso della quota eccedente quella risultante dal riparto di cui al citato art. 1910 c.c. per le ragioni di cui al paragrafo A della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche CP_9 CP_17
nella trattazione in diritto di cui al presente atto 7) in ogni caso, accertata e dichiarata la nullità, l'incompletezza e l'erroneità della CTU di primo grado e ferme le istanze formulate nell'atto di appello di rinnovazione della CTU, ordinando il deposito delle note critiche del Dott. e del Dott. e/o autorizzando la (già Per_2 Per_3 CP_17
alla relativa produzione per le ragioni di cui al paragrafo B) dell'atto di CP_9
appello, all'occorrenza, con riferimento alla prima CTU espletata nel giudizio di appello, disporsi la convocazione del CTU Dott. a chiarimenti alla luce delle CP_19
osservazioni alla CTU redatte dai consulenti di parte Dott. e Dott. a Per_2 Per_3
ritenersi parte integrante della memoria di osservazioni alla CTU depositata dalla in data 20.2.2013; all'occorrenza, disporsi la convocazione a chiarimenti della CP_9
Prof. ovvero disporre la rinnovazione della CTU;
8) in ogni caso, in riforma Per_1
della gravata sentenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla (già CP_17
a titolo di spese legali in favore dei convenuti Prof. e Prof. CP_9 CP_1 CP_2
per i motivi di cui al paragrafo D della trattazione in diritto dell'atto di appello della
come ribaditi anche nella trattazione in diritto di cui al presente atto;
9) in CP_9
ogni caso: - per l'ipotesi di totale accoglimento dell'appello, condannarsi l'ospedale al rimborso in favore della (già di tutte le somme, per capitale accessori CP_17 CP_9
e spese, che la stessa ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado per
l'importo complessivo di € 909.392,70, maggiorate degli interessi dal dì del versamento, 28.4.2011, al saldo;
- per l'ipotesi di accoglimento solo parziale del gravame, condannarsi l'ospedale al rimborso in favore della (già della CP_17 CP_9
minor somma, per capitale accessori e spese, rispetto alle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che sarà ritenuta di giustizia, maggiorate degli interessi dal dì del versamento al saldo;
10) in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la novità e comunque l'inammissibilità delle domande e delle prospettazioni nuove spiegate: - nei rispettivi atti di costituzione con appello incidentale nel giudizio di appello distinto al n. R.G.3037/2011, da dai Signori e CP_10 Pt_1 [...] , dai Dottori e e da per tutti i motivi meglio indicati Parte_2 CP_1 CP_2 CP_11
nella memoria autorizzata della dell'11.1.2013 depositata nel citato giudizio, CP_9
da intendersi integralmente ritrascritta, - nella memoria di osservazioni alla CTU dai
Signori e . In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del Pt_1 Parte_2
giudizio, anche dei precedenti gradi e del procedimento in cassazione, comprensivi del contributo spese generali di cui alla vigente Tariffa Professionale, oltre I.V.A. e
C.p.A.”.
Si è costituita, inoltre, l' (già Controparte_6 [...]
– che ha concluso come segue: “Piaccia Controparte_20 Controparte_21
all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: rigettare tutte le conclusioni avanzate con atto di citazione in riassunzione dai Sigg.ri , Parte_1 Parte_3
, nei confronti del Dr. e/o comunque da questi
[...] Parte_2 CP_2
e/o dalle altre parti del giudizio, direttamente o indirettamente nei riguardi della stante il passaggio in giudicato delle relative statuizioni Controparte_6
assicurative con consequenziale conferma di quanto statuito nei capi c) ed e) della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n.25600/2010, depositata in data
27/12/2010. con vittoria di onorari e delle spese di lite tutte (spese generali IVA, CPA)”.
Infine, l' (già ), costituitasi a sua volta in CP_7 Controparte_10
giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'On.
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare le domande formulate dai signori
, e con l'atto di citazione in Parte_1 Parte_3 Parte_2
riassunzione e/o tutte le domande che dovessero essere formulate dalle altre parti in causa contro l' - in ogni caso, ritenere e dichiarare il passaggio in CP_10
giudicato del capo sub. d) della sentenza di primo grado relativo all'operatività a secondo rischio della garanzia prestata dalla concludente e, per l'effetto rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' - In via gradata, nella denegata CP_10
e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda e, in caso di accertamento della responsabilità in capo ai convenuti, contenere le voci risarcitorie nei limiti della prova raggiunta e solo per la parte eventualmente imputabile alla responsabilità degli odierni appellanti;
- In ulteriore subordine ritenere e dichiarare, comunque, il massimale di primo rischio a carico dell' e, per l'effetto, OP
contenere l'eventuale condanna dell' per l'eccedenza del detto CP_10
massimale da ripartirsi, comunque, ex art. 1910 c.c. con le altre Compagnie di
Assicurazioni citate nel presente giudizio e, in ogni caso, entro i limiti e nelle condizioni (esclusioni) di polizza e nell'ambito del massimale indicato in polizza (£.
5.000.000.000 = € 2.582.284,00); - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto di regresso dell' ex art. 1910 c.c. nei confronti delle CP_10
altre Compagnie di Assicurazioni citate nel presente giudizio, con condanna di quest'ultime al rimborso della quota risultante dal riparto di cui al citato art. 1910
c.c., per l'intero o per l'eccedenza rispetto al massimale garantito;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico di chi di ragione”.
Nella presente fase di rinvio, la Corte ha disposto il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al Collegio peritale composto dalla dr.ssa
[...]
quale medico legale, e dalla dr.ssa quale specialista in pediatria Per_4 Per_5
e neonatologia, le quali - con l'autorizzazione della Corte - si sono avvalse della collaborazione del Prof. specialista in endocrinologia. Persona_6
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 7 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem alle impugnate sentenze e agli scritti difensivi delle parti.
Si è pervenuti al presente giudizio a seguito del rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, dalle cui determinazioni occorre preliminarmente prendere le mosse.
Con l'ordinanza n. 14599/21 la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto da e dai suoi genitori, con il quale è stato denunciato Parte_1 l'omesso esame delle risultanze della Consulenza Tecnica d'ufficio espletata in primo grado, deponente per l'affermazione di un comportamento inadempiente da parte dei sanitari per non avere tempestivamente diagnosticato la patologia congenita di ipopituitarismo, dalla quale il neonato era affetto, e il terzo motivo del ricorso, avente ad oggetto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, secondo la prospettazione offerta dalla parte ricorrente, la considerazione dell'efficienza causale della sepsi contratta in ospedale era stata totalmente omessa nella relazione della dott.ssa autrice della seconda consulenza disposta dalla Corte di Persona_7
Appello, che proprio sulla base di dette risultanze aveva assunto la decisione impugnata.
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi, sul presupposto che la Corte territoriale aveva aderito in modo acritico all'ultima Consulenza disposta nel secondo grado, senza tenere conto della genericità e dell'apoditticità di numerosi passaggi dell'elaborato, né degli opposti esiti della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado dal dr. , di cui non aveva specificamente confutato le ragioni. CP_22
In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato i seguenti enunciati contenuti nella sentenza impugnata: «Anche qualora i sanitari avessero tempestivamente diagnosticato la patologia ipofisaria e iniziato la terapia sostitutiva, non è possibile escludere che il piccolo sarebbe comunque stato affetto da un ritardo dello sviluppo psichico»; … «i trattamenti sanitari dei medici dell' OP
indipendentemente dalla mancata diagnosi d'ipopituitarismo, non presentano
[...]
profili censurabili»; ….. «il comportamento dei medici è stato astrattamente adeguato, anche in assenza di una diagnosi corretta»;…. «i reliquati di cui è portatore il , Pt_1
sono quelli ricollegabili a quelli che si sarebbero avuti anche se fosse stata somministrata tempestivamente la terapia ormonale»…. «il piccolo presentava Pt_1
diversi elementi diagnostici riconducibili a tale complessa sindrome (si vedano
l'alterazione a carico delle coane nasali, l'ipopituitarismo, il micropene) e pertanto non è possibile escludere che tra questi vi fosse anche il ritardo mentale medio-grave che rientra nelle anomalie congenite più frequentemente associate. In considerazione di ciò, anche qualora i sanitari avessero tempestivamente diagnosticato la patologia ipofisaria e iniziato la terapia sostitutiva, non è possibile escludere che il piccolo sarebbe stato comunque affetto da un ritardo dello sviluppo psichico».
Secondo la Suprema Corte si è trattato di affermazioni che, per un verso, sottendono l'accertamento di un ritardo diagnostico e terapeutico e, per altro verso, non spiegano perché tale ritardo sarebbe stato ininfluente;
che non risultano idonee ad escludere la possibilità - costituente il nodo centrale della controversia - che il ritardo dello sviluppo psichico potesse essere di minore entità in caso di diagnosi e terapia tempestive, così come ritenuto dal Consulente tecnico designato in primo grado;
che minimizzano la rilevanza dell'infezione ospedaliera, pacificamente contratta dal neonato, non essendo sufficiente ad escludere l'aggravamento delle conseguenze della patologia congenita la circostanza che la sepsi sia stata trattata in modo corretto.
La Corte di Cassazione ha espresso, quindi, il principio secondo cui “il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti» (Cass. n.
13770/2018; conforme Cass. n. 18598/2020; cfr. anche Cass. n. 13399/2018 e Cass. n.
13922/2016).”, con l'ulteriore precisazione che “ricorre il vizio di cui all'art. 360 n. 5
c.p.c. allorquando, a fronte di successive consulenze tecniche d'ufficio che siano pervenute a risultati difformi, il giudice aderisca acriticamente ad una di esse senza farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze, che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano, per genericità o apoditticità
o inconcludenza, idonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dal giudicante”.
Alla stregua di tali enunciati, il Giudice di legittimità, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, ha cassato la sentenza e rinviato alla
Corte territoriale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale proposto dalla CP_5
per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il giudizio è stato riassunto su impulso di e dei suoi genitori, Parte_1
e , che hanno riproposto l'originario appello Parte_3 Parte_2
incidentale, chiedendo - in riforma della sentenza di primo grado - il ricalcolo (in aumento) di tutte le componenti del danno (biologico, parentale, da perdita della capacità lavorativa e patrimoniale) e il riconoscimento del danno patrimoniale da contrazione dei redditi. Dal canto loro, l e i sanitari (anch'essi appellanti CP_3
incidentali) hanno chiesto il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori o, in subordine, la riduzione della percentuale di danno biologico ascrivibile alla condotta dei medici in misura non superiore al 10% e di tutte le poste risarcitorie;
la
[...]
ha riproposto l'appello principale, teso a Controparte_5
negare la responsabilità dei sanitari e, in subordine, a contenere le poste risarcitorie, nonché ad accogliere le censure mosse in ordine alla regolamentazione dei rapporti assicurativi;
l' ha reiterato l'appello incidentale, deducendo la definitività CP_7
del capo della pronuncia relativo alla natura della polizza;
l' Controparte_23
ha contestato tutte le avverse deduzioni e ha riproposto (nella parte espositiva) le censure già mosse alla sentenza di primo grado, concludendo per l'accertamento dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale in merito alla natura a secondo rischio dell'assicurazione stipulata dall' CP_2 Tutto ciò premesso, prendendo le mosse dal capo della pronuncia di primo grado afferente all'accertamento della responsabilità dell' l'appello Parte_4
principale proposto dalla (già Controparte_5
) e gli appelli incidentali formulati Controparte_9
rispettivamente dall (chiamata in causa dall , dall' CP_7 CP_3 [...]
(chiamata dall' e - con un'unica comparsa di costituzione Controparte_23 CP_2
- dall' , dal Prof. e dal Prof. OP CP_1 CP_2
possono essere trattati congiuntamente, anche alla luce delle difese spese dalle
[...]
medesime parti in sede di riassunzione, in quanto tutti diretti alla negazione della responsabilità sanitaria.
Come detto, nella presente fase di rinvio la Corte ha disposto il rinnovo della
Consulenza tecnica d'ufficio e ha designato un collegio peritale, occorrendo rispettare il principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione e sviluppare - sulla base di un serio accertamento clinico - un'adeguata comparazione dei dati raccolti, chiarendo le ragioni delle conclusioni contrastanti cui sono pervenuti il Consulente tecnico incaricato dal Tribunale, nella persona del dr. , e i Consulenti tecnici CP_22
intervenuti nella fase di appello, prima il dr. e, poi, la dr.ssa Persona_8 Per_7
[...]
In particolare, si rammenta che il dr. ha rilevato che, ove la presenza del CP_22
micropene e la prolungata ipoglicemia fossero stati messi in collegamento diagnostico tra loro, i sanitari si sarebbero indirizzati verso la diagnosi corretta;
che il grave danno neurologico riportato da va ascritto alla malattia congenita di base e al Parte_1
suo mancato tempestivo inquadramento diagnostico e terapeutico;
che una corretta diagnosi poteva essere elaborata con largo anticipo, tenuto conto dell'alto livello di specializzazione nelle patologie neonatali vantato dall' OP
che la compresenza di altre patologie e complicanze non esclude il nesso di
[...]
causa tra il comportamento dei sanitari e il danno endocrino-neurologico patito da;
che il danno biologico attuale è pari al 100%, di cui una percentuale Parte_1
compresa tra il 50% e il 60% attribuibile alla malpractice sanitaria.
Nel secondo grado, il dr. ha concluso nel senso che la diagnosi Persona_8
di panipopituarismo secondario ad ipo-agenesia della ghiandola ipofisaria non è stata posta correttamente dai sanitari;
che la mancata diagnosi è stata conseguenza di oggettive difficoltà di interpretazione dei dati clinici, strumentali e di laboratorio, nonché ostacolata da complicazioni (sepsi) sopravvenute;
il trattamento dell'ipoglicemia e della patologia metabolica è stato astrattamente adeguato, pur in assenza della diagnosi;
la sepsi è stata correttamente diagnosticata e trattata;
non sono dimostrabili maggiori conseguenze connesse al ritardo diagnostico rispetto a quelle derivanti dal complesso quadro patologico-malformativo dal quale era affetto il neonato.
La dr.ssa ha ritenuto che la mancata diagnosi d'ipopituitarismo Persona_7
debba essere ascritta all'oggettiva difficoltà d'interpretazione dei dati clinici e strumentali dell'epoca, oltre che alle gravi condizioni del neonato che hanno impegnato i medici con interventi tesi a salvargli la vita;
ha escluso profili di responsabilità professionale medica nella condotta dei sanitari concludendo nel senso che “il danno neurologico patito dal piccolo è la risultante della concomitanza di diversi Pt_1
fattori causali quali: −Sindrome dell'incisivo solitario mediano mascellare centrale;
−Ipopituitarismo con conseguente ipotirodismo;
−Danno ipossico-ischemico; −Danno ipoglicemico. I primi due fattori sono cause malformative congenite non derivanti da profili di malpractice dei medici che ebbero in cura il neonato, a questi sono concomitati fattori secondari all'evoluzione del complesso quadro patologico che si veniva a manifestare a carico del piccolo durante il suo ricovero presso Pt_1
l' ”….”il piccolo , presentava diversi OP Pt_1
elementi diagnostici riconducibili a tale complessa sindrome (si vedano l'alterazione
a carico delle coane nasali, l'ipopitituarismo, il micropene) e pertanto non è possibile escludere che tra questi vi fosse anche il ritardo mentale medio-grave che rientra nelle anomalie congenite più frequentemente associate. In considerazione di ciò, anche qualora i sanitari avessero tempestivamente diagnosticato la patologia ipofisaria e iniziato la terapia sostitutiva, non è possibile escludere che il piccolo sarebbe comunque stato affetto da un ritardo dello sviluppo psichico”
Tutto ciò premesso, in ossequio al principio dettato dalla Corte di Cassazione, nella doverosa comparazione dei vari elaborati sollecitata con l'ordinanza di rinvio, il
Collegio ritiene di condividere le risultanze della Consulenza espletata nella presente fase, meritevole di condivisione in quanto rappresenta il frutto di un lavoro collegiale estremamente accurato e analitico, condotto con il supporto di ampia letteratura scientifica e con il parere - in veste di expertise della materia endocrinologica - del
Prof. che ha coadiuvato il medico legale e la specialista in neonatologia. Per_9
Vanno, innanzitutto, disattese le censure di nullità della C.t.u. espletata nel presente grado sollevate dalla Controparte_5
atteso che la condotta tenuta dai Consulenti appare del tutto immune dai rilievi sollevati: il lavoro è stato estremamente accurato e completo, avendo fornito esaustive spiegazioni in relazione a tutti i profili che non hanno trovato, viceversa, adeguata risposta nelle consulenze espletate nel precedente grado di appello;
l'avvenuta visita di
, che secondo l'appellante principale non sarebbe mai stata effettuata, è Parte_1
confermata da quanto espresso a pagina 14, ove si legge che “in occasione della visita
è stato pressoché impossibile stabilire un dialogo, il linguaggio verbale è assente, sostituito da emissione di suoni incomprensibili;
si è rivelato insoddisfacente anche il tentativo di comunicare con i gesti”; le operazioni si sono svolte nel pieno contraddittorio delle parti;
i rilievi mossi dai Consulenti di parte sono stati oggetto di esame e hanno ricevuto puntuali risposte.
Il tema della sepsi, che è stato vagliato dai Consulenti in risposta allo specifico quesito posto dal Collegio, non presenta alcun profilo d'inammissibilità atteso che la questione, non solo è stato trattata nei gradi precedenti, ma ha formato oggetto di apposito rilievo della Corte di Cassazione che ha espressamente censurato sul punto la sentenza della Corte di Appello, affermando che “è stata del tutto minimizzata la rilevanza dell'infezione ospedaliera pacificamente contratta dal neonato” e rendendo, per l'effetto, vincolante in questa sede il vaglio del profilo suindicato.
Venendo all'esame del caso, i Consulenti tecnici d'ufficio hanno così ricostruito i fatti di causa: al momento del ricovero presso l' alle ore OP
14.15 del 15 gennaio 2000 il quadro clinico di (nato poche ore prima in Parte_1
altro nosocomio) era caratterizzato da distress respiratorio, ipoglicemia severa e sintomatica, micropene e anomalie neurologiche;
il 23 gennaio 2000 è insorta una patologia infettiva sistemica da Klebsiella pneumoniale, che ha peggiorato le condizioni del neognato;
sono seguite gravi alterazioni della crasi ematica (con conseguente necessità di ripetute trasfusioni di emoderivati), ulteriori episodi di grave ipoglicemia, un arresto cardiorespiratorio e un'emorragia cerebrale con area infartuale frontale destra;
a far data dal 15 febbraio 2000 le condizioni si sono gradualmente stabilizzate fino alle dimissioni intervenute il 2 marzo 2000 con la diagnosi “Sofferenza perinatale. Ipoglicemia. Sepsia da Klebisella. Leucomalacia periventricolare.
Insufficienza respiratoria”, accompagnata dal dubbio del deficit ipofisario così espresso “dal punto di vista endocrinologico è previsto un DH tra 15 giorni per definire possibile danno ipofisario (ipoglicemia, FT3 ai limiti bassi, micropene); la corretta diagnosi della patologia della quale il piccolo era portatore dalla nascita, ossia Pt_1
il mancato funzionamento dell'ipofisi, è avvenuta ad opera di altro sanitario il 17 marzo
2000, successivamente alle dimissioni avvenute il 2 marzo 2000, e nel mese di aprile
2000 il bambino ha iniziato la terapia ormonale sostitutiva che avrebbe dovuto assumere fin dalla nascita.
In merito alla condotta tenuta dai sanitari che hanno avuto in cura , Parte_1
le valutazioni espresse dai CC.tt.uu. sono le seguenti: ”secondo ragionamento clinico,
l'inquadramento diagnostico atteso già nei primi giorni di vita del neonato prevedeva
l'impostazione di esami sierologici tesi ad una diagnosi differenziale con altre possibili cause di ipoglicemia persistente del neonato (sostanzialmente, considerati i sintomi, iperinsulinismo congenito ed ipopituitarismo);…. “la carenza ormonale legata al panipopituitarismo ha determinato l'instaurarsi ed il protrarsi delle condizioni che maggiormente hanno determinato il grave danno cerebrale nel periziato ovvero, principalmente, una condizione di grave ipoglicemia ed, in secondo luogo, una minore
'resistenza allo stress', manifestatasi con uno stato settico dall'andamento particolarmente pernicioso. La gestione degli episodi glicemici, indipendentemente dall'etiopatogenesi alla base degli stessi, è stata viziata da monitoraggio insufficiente
e discontinuo, con carenza documentale di valori 'normoglicemici' che confortassero
l'adeguatezza della terapia impostata o indicassero la necessità di ulteriori provvedimenti terapeutici;
documentato inoltre l'avvio non tempestivo delle terapie correttive prescritte; l'insorgenza della sepsi tardiva, in parte correlabile allo stato di deficit ormonale del neonato, è in minor misura tuttavia attribuibile ad impropria diligenza nell'applicazione di protocolli di prevenzione, almeno sino a prova documentale contraria. L'emorragia cerebrale, evento destruente ed aggravante le pregresse lesioni ipossico ischemiche cerebrali del neonato, può dirsi conseguenza delle numerose condizioni patologiche sommatesi nel corso della degenza. La sepsi e
l'emorragia cerebrale sono state tempestivamente diagnosticate e correttamente gestite. “
In merito alla possibilità di effettuare la diagnosi al momento o - quantomeno - durante il ricovero presso l'Ospedale, i Consulenti si sono espressi nel senso che la corretta prestazione era esigibile da parte dei sanitari attesi, da un lato, l'alto livello di qualificazione e di specializzazione del nosocomio, definito come “il maggior
Policlinico e Centro di Ricerca Pediatrico in Europa”; dall'altro, la circostanza che l'ipopituitarismo del neonato poteva essere sospettato fin dai primi giorni di vita in presenza dei segni che lo caratterizzano in età neonatale, ossia l'ipoglicemia persistente e il micropene.
Dalla cartella clinica emerge, quindi, come già a poche ore dal parto erano presenti diversi e significativi indici sintomatici (l'associazione tra l'ipoglicemia persistente e il micropene) fortemente suggestivi della patologia in esame, secondo le conoscenze allora disponibili e confermate dalla letteratura scientifica.
Il dato relativo alla rarità della malattia non consente, invero, di ignorare che all'interno del quadro patologico del paziente erano presenti, in concreto, specificità cliniche della sindrome endocrina in parola e, nonostante i sanitari siano stati impegnati in compiti assistenziali di carattere urgente tesi a porre riparo alle varie comorbilità del neonato, i Consulenti hanno escluso che via stata un'oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici e di laboratorio, tale da giustificare il ritardo diagnostico.
La situazione richiedeva, piuttosto, fin dai primi giorni di vita l'esecuzione degli esami necessari per eseguire la diagnosi differenziale con le altre possibili cause dell'ipoglicemia neonatale (in concreto, solo due, ossia l'iperinsulismo congenito e, appunto, l'ipopituitarismo), così da scongiurare i gravi danni cerebrali subiti dal bambino proprio a causa della persistente ipoglicemia;
si è, quindi, instaurata una concatenazione di eventi, per cui il neonato ha sviluppato una minore resistenza allo stress ospedaliero e ha contratto la sepsi, in parte correlabile al deficit ormonale, cui si
è sommata l'emorragia cerebrale.
Per quanto la sepsi sia “in minor misura attribuibile ad impropria diligenza nell'applicazione di protocolli di prevenzione”, la stessa è stata contratta anche a causa del ritardo diagnostico e le relative conseguenze vanno, quindi, ascritte, anch'esse, alla condotta tenuta dai sanitari.
Con riferimento al profilo relativo al trattamento farmacologico, sollevato specificamente dalla , il Controparte_5 CP_24
non è efficace nel trattamento dell'ipocortisolismo, cosicché la sua somministrazione
è stata irrilevante per la patologia ipofisaria in atto e non ha interferito con il processo diagnostico.
In punto di responsabilità dei sanitari, le convincenti conclusioni alle quali sono pervenuti i Consulenti tecnici d'ufficio designati nella presente fase di riassunzione sono, peraltro, in linea con le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e appaiono sicuramente più coerenti ed esaustive rispetto a quelle riportate nelle consulenze espletate nel giudizio di secondo grado che, come già ricordato dalla Corte di Cassazione, non esplicitano le ragioni per cui la mancata diagnosi non sia stata censurabile e sussista una maggiore probabilità che il ritardo diagnostico-terapeutico non abbia influito sul danno cerebrale riscontrato nel bambino.
Alla luce delle risultanze acquisite può affermarsi che nel corso del ricovero del neonato si sia verificato un continuum di momenti attivi e omissivi contrassegnati dalla violazione di regole di cautela, diligenza e prudenza, la cui osservanza avrebbe permesso di pervenire ad una diagnosi precoce, contrastando e stabilizzando su livelli meno severi la patologia congenita del paziente.
Le doglianze avanzate dall'appellante principale e da quelli incidentali sul profilo relativo alla condotta dei sanitari vanno, quindi, disattese e merita condivisione la pronuncia del Tribunale, che ha correttamente affermato la responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura il neonato.
Ciò posto, passando alla valutazione del danno patito dal piccolo occorre Pt_1
considerare che. come detto, lo stesso era portatore di una patologia congenita, essendo affetto da ipopituitarismo con agenesia dell'ipofisi.
E' pur vero che, come osservato dalla parte appellante e riconosciuto dai
Consulenti, in linea generale, “la terapia ormonale sostitutiva è considerata efficace nel contrastare e contenere gli esiti a distanza se iniziata entro l'anno di vita”, come è avvenuto nel caso in esame a seguito della diagnosi corretta effettuata il 27 marzo 2000; tuttavia, “ il ritardo terapeutico ha … influito nell'instaurarsi di grave ipoglicemia ed ha contribuito all'insorgenza dello stato settico, reali responsabili del danno cerebrale.
Una terapia ormonale avviata precocemente non avrebbe evitato completamente tali danni (l'ipoglicemia grave si è instaurata in prima giornata di vita) tuttavia avrebbe scongiurato il reiterarsi degli episodi glicemici successivi e contenuto, con elevata probabilità, le manifestazioni legate all'episodio settico, limitando dunque gli esiti a distanza.
Allo stato, il danno biologico di cui è portatore “consiste in grave Parte_1
ritardo mentale, grave ipoacusia neuro/sensoriale bilaterale che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (per la quale vi è anche il riconoscimento di una condizione di sordomutismo e per la quale sono erogate prestazioni previste dalla Legge 381/70 e Legge n. 508/88: indennità di comunicazione), turbe della statica e della dinamica della deambulazione che, seppur possibile in modo autonomo, appare piuttosto instabile anche per presenza piede sinistro equino valgo, su base neurologica, dovuto a spasticità dei muscoli che agiscono sulla caviglia. In occasione delle operazioni peritali è stato riferito che possiede il controllo degli sfinteri e che mangia da solo cibi preparati (alimenti Pt_1
semisolidi o tagliati a pezzetti), che ha bisogno di aiuto di caregiver per l'igiene personale e per vestirsi;
sono inoltre riferiti atteggiamenti oppositivi“.
In merito alla valutazione dello stato attuale “il danno biologico permanente, ai sensi dei baremes medico legali (Giuffrè editore 2023 – AA , Per_10 Per_11
, è riconducibile alla voce gravi disordini cognitivo Persona_12 Per_13
comportamentali da danno massivo cortico-sottocorticale plurisistemico cui corrisponde una valutazione nella fascia 81-100%; parimenti, facendo riferimento alle
Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della
( – Giuffrè editore CP_25 Controparte_26
2016) si deve il danno-conseguenza in rapporto a disturbo neurocognitivo maggiore di grave entità per il quale è prevista una valutazione nella fascia 81-100%. Visti i riferimenti tabellari il collegio ritiene stimabili i postumi permanenti accertati nella misura media prevista dalle fasce di riferimento (90%)”.
La valutazione del grado di invalidità permanente nella misura del 90% appare del tutto condivisibile e più corretta rispetto a quella espressa dal C.t.u designato in primo grado che, esprimendosi in termini del 100%, non ha tenuto conto della circostanza che , sia pure con tutte le difficoltà sopra indicate nell'ambito Parte_1
di una situazione di estrema gravità, ha un minimo grado di autonomia nello svolgimento di alcune attività quotidiane.
Le considerazioni svolte dagli originari attori, che hanno valorizzato lo stato Parte d'invalidità al 100% riconosciuto dalla non spiega rilievo in quanto la valutazione espressa in dette sedi obbedisce a criteri del tutto diversi rispetto a quelli che sovrintendono alla quantificazione del danno da lesione all'integrità psicofisica della persona.
Occorre, a questo punto, individuare - nell'ambito della citata percentuale del
90% - il grado d'invalidità permanente che sarebbe stato in ogni caso presente, in ragione delle menomazioni preesistenti, se non si fosse verificata la condotta omissiva e negligente dei sanitari, ai quali non possono essere evidentemente ascritte in misura integrale le attuali condizioni di . Parte_1
Sul punto, i Consulenti tecnici hanno affermato che “i dati clinici e documentali prodotti in atti non sono sufficienti per affermare la presenza di patologie congenite polimalformative, al di fuori dell'aplasia ipofisaria, concorrenti alla neurodisabilità attualmente presentata dal giovane . Si esplicita che la condizione di pan- Pt_1
ipopituitarismo è valutabile, ai sensi delle Linee Guida sopra citate, nella fascia percentuale compresa tra 31-60% avuto riferimento alla voce ipopituitarismo parzialmente controllato con trattamento sostitutivo. Anche in questo caso si prenderà in considerazione il valore medio pari al 45% di danno biologico che deve ipotizzarsi sarebbe comunque derivato quale conseguenza della patologia congenita. Pertanto si ritiene che il danno differenziale debba essere valutato nella misura del 45%
(quarantacinque per cento) quale differenza tra il danno attuale (90%) ed il danno atteso (45%)”. Il dato coincide, peraltro, con la valutazione espressa da Consulente tecnico di primo grado, ad ulteriore conferma della correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici designati in questa sede.
Tuttavia, nella valutazione della percentuale, la sentenza del Tribunale va riformata posto che, partendo dal dato d'invalidità calcolata all'attualità nella misura del 100% (che la Corte non condivide per le ragioni sopra espresse che orientano verso la stabilizzazione del danno al 90%), il Tribunale ha stimato nella misura del 55% (100-
45) la percentuale da ascrivere alla responsabilità dei sanitari, mentre la stessa va individuata nella misura del 45% (90-45).
In tali termini meritano, quindi, accoglimento l'appello principale e quelli incidentali delle altre assicurazioni e dei sanitari, tesi - in subordine - ad ottenere una riduzione della percentuale d'invalidità da ascrivere alla condotta dei medici e dell'Ospedale; segue, in tal senso, la riforma della sentenza di primo grado.
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione del danno invocato dagli originari attori e a tal fine si procede, anche in questo caso, all'esame congiunto dell'appello principale proposto dalla Controparte_5
, e di quelli incidentali proposti da tutte le parti, compresi e i suoi
[...] Parte_1
genitori, in quanto tesi tutti - in base alle rispettive censure - a pervenire all'esclusione o al riconoscimento delle poste risarcitorie ovvero ad una diversa liquidazione (in aumento o in diminuzione) delle singole voci come di seguito riportate:
per : Parte_1
a) danno biologico;
b) danno da perdita della capacità lavorativa;
per e : Parte_3 Parte_2
c) danno riflesso;
d) spese mediche;
e) danno da riduzione dei redditi.
In relazione al profilo sub a), la censura mossa da secondo cui il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nel valutare in modo autonomo la percentuale di danno ascrivibile ai sanitari, senza tenere conto dell'attuale situazione complessiva d'invalidità, merita condivisione, in ossequio al principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto“ (Cass. 32565/24).
Nella fattispecie in esame, in cui si verte in tema di menomazioni preesistenti concorrenti (la malattia congenita e le conseguenze dannose derivanti dalla condotta omissiva e negligente), occorre, dunque, valutare in termini monetari l'invalidità complessiva del 90% e sottrarre la somma di denaro che corrisponde al grado d'invalidità che avrebbe comunque riportato (anche in caso di condotta Parte_1
esente da censure), pari al 45%, pervenendo alla corretta liquidazione del danno ascrivibile alla responsabilità sanitaria. Ciò posto, ai fini della relativa quantificazione la Corte ritiene di applicare le
Tabelle , che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul CP_22
territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11).
All'uopo va fatto ricorso alle Tabelle approvate nel 2024 in virtù del principio secondo cui “allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari … la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art.
1226 c.c.” (Cass. 25485/16).
In applicazione delle citate tabelle, il danno biologico patito da è Parte_1
pari a € 398.542,00, corrispondente dalla differenza tra il danno biologico al 90 %, corrispondente a € 857.782,00, e il danno biologico al 45%, che ammonta a € 459.240.
Ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento del danno morale alla stregua dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di
Milano, nel senso che “attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nel caso in esame, la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dall'entità delle lesioni subite e dalle difficoltà affrontate dall'attore fin dalla nascita. Il danno biologico patito da , maggiorato della percentuale tesa a Parte_1
ristorare il danno morale è, pari, quindi a complessivi € 597.813,00 (€ 398.542 per danno biologico + € 199.271,00 per danno da sofferenza).
In accoglimento della censura mossa dall'appellante principale, che ha lamentato l'erronea applicazione della maggiorazione dell'80% accordata dal Tribunale a titolo di personalizzazione, nessun incremento deve essere applicato.
Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione la parte danneggiata è tenuta, infatti, a dimostrare che il nocumento patito presenti in concreto particolarità inerenti specificamente alla persona colpita dall'evento lesivo, con riguardo a peculiari attitudini che caratterizzano la vita della persona o ad attività del tutto particolari in precedenza svolte e non più praticabili a causa del fatto (Cass. 11754/18); nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita né poteva essere raggiunta alla luce della circostanza che il danno si è manifestato già alla nascita e che, nella valutazione del nocumento, si è già tenuto conto delle normali conseguenze che derivano a tutti i soggetti di quella specifica età che subiscano un danno della medesima entità (Cass.
24155/18).
Diversamente opinando e riconoscendo la personalizzazione in relazione alla gravità del danno e all'età del danneggiato, ossia ai parametri sui quali si basa la quantificazione tabellare, si verificherebbe un'inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie (Cass. 19922/23).
Conclusivamente, la somma di € 597.813,00, come sopra calcolata, appare idonea a ristorare in modo integrale il danno patito dal giovane nella duplice Pt_1
componente dinamico-relazionale e morale.
Passando all'esame del punto sub b), la censura sollevata dall'appellante principale e da quelli incidentali - secondo cui la condotta dell'Ospedale e dei medici non ha alterato le future prospettive professionali del bambino, in quanto già compromesse dalla nascita a causa della patologia congenita - non può essere condivisa, posto che la menomazione originaria, ove non fosse stata aggravata nel corso del ricovero, avrebbe verosimilmente consentito al giovane di inserirsi nel modo lavorativo, sia pure con i limiti del caso, di cui il Tribunale ha tenuto opportunamente conto.
. La somma accordata a tale titolo nella misura di € 159.273,00 appare corretta e meritevole di conferma, risultando per l'effetto infondate le censure mosse da tutte le parti per ottenere - rispettivamente - la diminuzione dell'importo (in subordine, rispetto al rigetto della pretesa avanzata in via principale) o l'aumento (invocato dal danneggiato).
Le modalità di determinazione del danno seguite dal Tribunale non si prestano a censure alla luce del principio secondo cui “la definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale”
(Cass. 29815/24, proprio in relazione al caso del danno patito da una neonata); trattandosi, poi, della liquidazione di un danno patrimoniale futuro, che deve necessariamente obbedire a criteri equitativi, l'importo riconosciuto dal giudice di primo grado appare corretto, anche tenendo conto della riduzione della responsabilità dei sanitari accertata in questa sede, atteso che la percentuale del 10% (55% in luogo di 45%) applicata in più dal Tribunale trova puntuale compensazione nell'analoga riduzione operata dal giudice di primo grado, in ragione della ridotta aspettativa di vita di cui in realtà mancano concreti riscontri.
Passando all'esame del punto sub c), la decisione del Tribunale, che ha accordato il danno riflesso ai genitori, non si presta a censure, dovendo essere disattesa la doglianza mossa dall'appellante principale e da quelli incidentali, secondo cui il pregiudizio non sarebbe stato provato;
è. infatti, evidente che i genitori di Parte_1
sono stati gravati da un'intensa sofferenza per le condizioni del figlio e che le loro abitudini e prospettive di vita hanno subito un pesante sconvolgimento, con il sacrificio del diritto di esplicare la loro vita familiare e sociale secondo le normali aspettative della persona.
Con riferimento ai conteggi operati dal Tribunale, che ha liquidato la somma di
€ 200.000,00 per ciascun genitore, le censure mosse dalla
[...]
e dagli appellanti incidentali appaiono, invece, Controparte_5
meritevoli di accoglimento, atteso che non risultano esplicitati i criteri osservati per l'elaborazione del calcolo.
In applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma, nella più recente versione approvata nel 2025, e facendo ricorso ai parametri ivi individuati, sempre nell'ottica di una valutazione unitaria sul territorio nazionale, il danno riflesso subito dai genitori di è pari all'attualità a € 73.742, 45 ciascuno, calcolato come Parte_1
segue: punti complessivi 27,2 (punti 20 per la qualità di genitori;
punti 10 per l'età del neonato;
punti 4 per l'età dei parenti al momento dell'evento: totale punti 34 x 0.8 in ragione della convivenza); valore del punto € 6.024,71 (€ 3.533,06 per il danno morale
+ € 2.491,65 per lo sconvolgimento di vita in presenza di un aiuto riconosciuto, come documentato in atti); € 6.024,71x 27.2 x 45% = € 73.742,45.
Va, per l'effetto, respinta la censura mossa dai genitori di tesa ad Parte_1
ottenere la liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella accordata dal
Tribunale, in quanto il danno riflesso ammonta al minor importo di € 73.742,45 per ciascun genitore.
In merito al profilo sub d), la statuizione assunta dal Tribunale in merito alle spese sanitarie sostenute dai genitori del bambino merita condivisione, trattandosi di esborsi effettivamente sostenuti per la patologia in atto e in merito ai quali non sono state sollevate specifiche censure. La doglianza svolta dall'appellante principale e da quelli incidentali in ordine al riconoscimento delle spese mediche future, che il Tribunale ha accordato nella misura di € 30.000,00, va invece accolta.
Lo stesso giudice di primo grado ha affermato che il supporto terapeutico di cui necessita è sufficientemente assicurato, nella maggior parte dei casi, dal Parte_1
Servizio Sanitario Nazionale e nell'atto di citazione è mancata qualsiasi indicazione con riguardo alle evenienze in cui si renda necessario il ricorso ad esborsi personali.
Alla luce della genericità della richiesta e della mancanza di riscontri concreti, anche sul piano della mera allegazione, la domanda di condanna al pagamento delle spese future deve essere, quindi, respinta.
Infine, con riguardo al punto indicato sub e), la censura mossa dai genitori di
, che hanno chiesto il riconoscimento del danno da contrazione dei redditi Parte_1
derivante dall'assistenza prestata al figlio, deve essere disattesa.
La statuizione assunta dal Tribunale, che ha respinto la domanda, appare corretta, essendo mancato qualsiasi riscontro in proposito;
anche nelle fasi di giudizio successive al primo grado, i genitori hanno omesso di fornire indicazioni in merito alle attività lavorative svolte, all'entità dei redditi, alla connessione causale tra l'eventuale riduzione patrimoniale e le condizioni di salute del figlio Pt_1
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata (della quale restano fermi i capi confermati in questa sede, ossia quelli relativi all'accertamento della responsabilità dell'Ospedale e dei sanitari;
al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa di e delle spese mediche sostenute dai genitori;
al Parte_1
rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da contrazione dei redditi) la percentuale di danno patito da per la condotta tenuta durante il Parte_1
ricovero va stimata nella misura del 45% e, per l'effetto, l' OP
, e vanno condannati, in solido tra loro,
[...] CP_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da , nella misura di € Parte_1 597.813,00, e da e , nella misura di € Parte_2 Parte_3
73.742,45 ciascuno, mentre va rigettata la domanda di condanna al risarcimento delle spese sanitarie future proposta dagli attori.
Sulle somme suindicate, calcolate all'attualità in quanto trattasi di debiti di valore che devono trovare integrale soddisfazione al momento della decisione (Cass.
5503/2003), decorrono gli interessi in misura legale a far data dalla presente pronuncia, secondo quanto statuito dal Tribunale che - con capo non impugnato e passato, quindi, in giudicato - non ha accordato gli interessi compensativi, dei quali gli attori con l'atto di citazione non avevano fatto richiesta.
Da ultimo, occorre esaminare la domanda di manleva proposta dai convenuti, vagliando la posizione delle singole compagnie assicurative chiamate in causa.
Va premesso che con il capo a) della sentenza n. 2304/18 la Corte di appello ha dichiarato che la (intervenuta nel Controparte_5
giudizio di secondo grado quale cessionaria del portafoglio dell'originaria assicurazione) è la parte legittimata a resistere alla domanda di manleva dell' CP_3
e ha estromesso dal giudizio la . Controparte_9
Tale capo della pronuncia, non oggetto di ricorso per cassazione, è quindi, passato in giudicato, cosicché nessun provvedimento deve essere adottato in questa in sede nei confronti della (quale incorporante della Controparte_15 [...]
, già Controparte_16 [...]
) che, pur evocata in questa sede di rinvio, non è Controparte_9
destinataria di richieste.
Va altresì premesso che l'assunto sostenuto dall' e dall' CP_7 [...]
secondo cui i capi della sentenza del Tribunale sub d) - “dichiara Controparte_23
che l' è tenuta a manlevare l' Controparte_10 AR
, in relazione a quanto da questi dovuto a parte attrice, soltanto per l'eventuale
[...]
eccedenza rispetto all'importo di € 2.582.285,00” e sub e) - “dichiara che la CP_11 è tenuta a manlevare , in relazione a quanto da questi dovuto
[...] Controparte_2
a parte attrice, soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali assicurati dalla e dall Controparte_9 Controparte_10
- sono passati in giudicato, non può essere condiviso.
[...]
Invero, la Corte di Appello, nel rigettare integralmente la pretesa attorea in ossequio al principio della ragione più liquida, non si è pronunciata affatto sulle questioni preliminari sollevate dalla Controparte_9
in merito al rapporto con l'ulteriore polizza stipulata dall'Ospedale con
[...]
l' e con quella contratta dalla Società Italiana di Pediatria (alla quale Controparte_10
appartiene con l' né la Controparte_2 CP_11 [...]
(già Controparte_5 Controparte_9
) era tenuta a sollevare dette questioni nel giudizio di legittimità proposto dai
[...]
danneggiati, essendo evidentemente assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
La questione non è, quindi, coperta dal giudicato e, per l'effetto, vanno esaminati in questa sede i motivi dell'appello principale proposti dalla
[...]
in ordine alla manleva. Controparte_5
La prima censura, con il quale l'Assicurazione eccepisce la decadenza dell' dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 comma 2 c.c. per essere CP_3
venuto meno all'obbligo di comunicare la sussistenza di altre coperture assicurative per il medesimo rischio, va disattesa.
E' pacifico e documentato in atti che l' ha contratto due assicurazioni CP_3
per la responsabilità civile: la prima il 27 dicembre 1999 con la
[...]
(poi Controparte_28 Controparte_9
e, ora, ) per la somma di £ Controparte_5
5.000.000.000; la seconda il 3 gennaio 2000 con l' recante Controparte_10
l'espressa menzione della copertura principale e la precisazione che “la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme”, ossia rispetto all'importo di £ 5.000.000.000. E' altresì incontestato che la Società Italiana di
Pediatria, alla quale appartiene ha stipulato a sua volta una polizza Controparte_2
assicurativa per la responsabilità civile con l' fino alla concorrenza della CP_11
somma di £ 3.000.000.000 per sinistro.
Ora, alla luce delle citate risultanze l'Ospedale non era tenuto a dare alcuna comunicazione alla (in breve) atteso che, da un lato, la polizza dell' CP_9 [...]
copre un rischio diverso rispetto a quello oggetto della prima Controparte_10
assicurazione, in quanto è prestata per la parte che eccede la copertura garantita dalla cosicché opera - in eventuale seconda battuta - nel solo caso di superamento CP_9
del massimale;
dall'altro, il nosocomio è del tutto estraneo alla polizza stipulata dall' tramite la Società Italiana di Pediatria e non aveva, quindi, l'obbligo di CP_2
dare informazioni in merito alla sussistenza della copertura del medico, della quale, in ipotesi, poteva anche non essere al corrente, dovendosi escludere il dedotto onere di acquisire notizie al riguardo.
La seconda doglianza, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel considerare a primo rischio la polizza stipulata con la non è fondata. CP_9
Anche a voler prescindere dal rilievo per cui il contratto stipulato con la parte appellante non prevede alcuna indicazione in merito alla copertura a secondo rischio, riveste carattere dirimente la circostanza che la polizza in esame è stata stipulata in data antecedente rispetto a quella dell' cosicchè - anche in ossequio Controparte_10
ai principi che regolano l'interpretazione dei contratti, con particolare riferimento all'intenzione delle parti - la garanzia prestata dalla (a suo tempo, l'unica CP_9
vigente) opera per l'intero massimale previsto nella relativa polizza, pari a £
5.000.000.000 (attuali € 2.582.285,00), senza alcuna limitazione.
Come detto, la successiva polizza stipulata dall'Ospedale con l'
[...]
richiama espressamene l'assicurazione già in corso con la e Controparte_10 CP_9 prevede, senza dare adito a dubbi, che “la presente assicurazione viene prestata per
l'eccedenza rispetto” alla copertura garantita nella misura di £ 5.000.000.000, “ciò anche nella eventualità di nullità, invalidità ed inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'assicurato”.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, trova, quindi, applicazione il secondo comma dell'art. 9 del contratto stipulato dall'Ospedale con la a norma CP_9
del quale “… per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperta dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza” e non anche il terzo comma invocato dall'appellante, che appare chiaramente riferito all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - in cui il rischio “sia coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre”.
Il rischio assicurato dalla polizza dell' è, infatti, proprio Controparte_10
quello che eccede il massimale garantito della risultando, per l'effetto, diverso CP_9
dall'altro.
La pronuncia del Tribunale in ordine alle posizioni assicurative dell' CP_3
merita, quindi, integrale conferma (con l'integrazione portata dal capo - ormai definitivo - della sentenza di appello in ordine all'individuazione del soggetto legittimato passivo a resistere alla domanda di manleva) nel senso che la
[...]
è tenuta a manlevare l' Controparte_5 OP
in relazione alle somme liquidate in questa sede nei limiti del massimale
[...]
convenuto e l' (ora per l'eventuale eccedenza Controparte_10 CP_7
rispetto all'importo di € 2.582.285,00.
In concreto, alla luce della liquidazione effettuata con la presente sentenza il massimale della risulta pienamente Controparte_5
capiente e non vi sono eccedenze alle quali dovrà supplire l' . CP_10 Il terzo motivo di doglianza afferente alla posizione dell' Controparte_23
che ad avviso dell'appellante è stata erroneamente chiamata anch'essa a
[...]
rispondere per la sola eccedenza rispetto al massimale della polizza della è CP_9
fondato.
Va innanzitutto premesso che, secondo quanto risulta dagli atti ed è incontestato tra le parti, il contratto di assicurazione intercorso tra l' e la (poi CP_3 CP_28
è stato stipulato, oltre che per la responsabilità del contraente, anche “in favore CP_9
del personale dipendente dell' sia del personale non dipendente compresi i CP_3
professionisti quando operano nell'ambito ed avvalendosi delle strutture ospedaliere”
e, dunque, dell' CP_2
Come già detto, il predetto, quale appartenente alla Società Italiana di Pediatria, beneficia altresì, a titolo personale, della polizza assicurativa per la responsabilità civile da quest'ultima stipulata con l' fino alla concorrenza della somma di £ CP_11
3.000.000.000 per sinistro.
E' pur vero che il contratto stipulato dalla Società Italiana di Pediatria con la
(all'epoca) prevede che “nel caso l'assicurato abbia già in corso con CP_11
altra Società una polizza di assicurazione che copra il medesimo rischio la presente copertura assicurativa viene prestata per l'eccedenza rispetto a tale polizza”, tuttavia tale clausola contrattuale opera solo laddove l'altra eventuale assicurazione “per il medesimo rischio” sia, appunto, “già in corso”.
Così non è nel caso in esame in cui la polizza stipulata dall con la CP_3
- con la copertura anche in favore del personale dipendente - è intervenuta CP_9
successivamente, allorché il contratto era stato già rinnovato con l' con CP_11
decorrenza dal 1° giugno 1999 (come da ricevuta di pagamento in atti, recante l'espressa imputazione), con la conseguenza che la garanzia prestata in favore di vale integralmente. Controparte_2 Quanto all'ambito della polizza, va disattesa la censura reiterata anche in questa sede dall' secondo cui l'assicurazione non opererebbe nella Controparte_23
fattispecie oggetto di causa, in quanto non copre i danni derivati dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti diversi dalla salute;
è, infatti, evidente che il nocumento del quale è stato richiesto il ristoro afferisce proprio all'oggetto del contratto assicurativo, ossia al danno alla salute derivato dalla tardiva diagnosi della patologia di cui il piccolo soffriva e alle relative conseguenze.
In accoglimento della censura e in parziale riforma della sentenza gravata, va dichiarato che l' è tenuta a manlevare in Controparte_23 Controparte_2
relazione all'importo oggetto della condanna in favore di , Parte_1 Parte_3
e .
[...] Pt_2 Parte_2
Nei rapporti interni tra la e Controparte_5
l' le due assicurazioni coprono in modo indipendente il Controparte_23
medesimo rischio (cd. assicurazione plurima, l'una stipulata dall' anche per CP_3
conto altrui e l'altra stipulata dal medico nell'interesse proprio) cosicché, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1910 c.c., “quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi” (Cass. 4273/24).
Quanto al regolamento delle spese, l'esito complessivo del giudizio, che ha avuto uno sviluppo processuale particolarmente complesso, caratterizzato dall'esame di numerose problematiche tecniche affrontate in modo discordante dai vari consulenti designati, e che ha visto fortemente ridimensionate le iniziali pretese risarcitorie avanzate dagli attori, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
e in parziale accoglimento degli appelli incidentali Controparte_5
formulati da , e - dall' Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
, e - dall' e OP CP_1 Controparte_2 CP_7
dall' in parziale riforma della sentenza n. 25600/10 emessa Controparte_23
dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Condanna l' , e OP Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Pt_1
, nella misura di € 597.813,00, e in favore di e di
[...] Parte_2
, nella misura di € 73.742,45, ciascuno, oltre agli interessi dalla Parte_3
pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese mediche future proposta da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) Conferma la sentenza di primo grado quanto alle posizioni assicurative dell' , nel senso che la OP [...]
è tenuta alla manleva in relazione alle somme Controparte_5
liquidate in questa sede nei limiti del massimale convenuto e l' per CP_7
l'eventuale eccedenza rispetto all'importo di € 2.582.285,00;
4) Dichiara che l' è tenuta ad assicurare Controparte_23 Controparte_2
in relazione all'importo oggetto della condanna in favore di , Parte_1
e ; Parte_3 Parte_2
5) Compensa tra tutte le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
La Consigliera rel. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
Dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4831/2021, posta in deliberazione all'udienza del 7 novembre 2024 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Piero Sandulli)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE E
e CP_1 Controparte_2 OP
(Avv.ti Roberto Pessi e Lorenzo Confessore)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
e Controparte_4 Controparte_5
(Avv. Lorenzo Dell'Elce)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
E
Controparte_6
(Avv. Paolo Bagnardi)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
CP_7
(Avv. Michele Clemente)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25600/2010, a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 14599/2021 emessa dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e , in proprio e quali legali Parte_3 Parte_2
rappresentanti del figlio (all'epoca) minore , hanno agito nei confronti Parte_1
dell' di Roma, del Prof. (primario del OP CP_1
reparto di endocrinologia) e del Prof. (primario del reparto di terapia Controparte_2
intensiva e neonatale) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in occasione del ricovero ospedaliero del bambino, avvenuto tra il 15 gennaio e il 2 marzo 2000, pari a complessivi € 2.000.000,00.
Gli attori hanno dedotto che il giorno stesso della nascita (avvenuta in altro ospedale), il neonato era stato trasferito presso il citato nosocomio per problematiche correlate a ipoglicemia e a difficoltà respiratorie;
i sanitari della struttura non avevano tempestivamente diagnosticato e trattato la patologia di ipopituitarismo congenito, da cui era poi risultato affetto il minore, né garantito condizioni di asetticità nei locali ospedalieri, tali da evitare l'infezione batterica contratta dal neonato durante il ricovero, determinando così un pregiudizio definitivo dello sviluppo psico-motorio.
L' il Prof. e il Controparte_8 Controparte_2
Prof. si sono costituiti in giudizio e hanno resistito alle domande;
si sono CP_1
costituite, altresì, la e la Controparte_9 [...]
(chiamate in causa dall'Ospedale), nonché la Controparte_10 Controparte_11
(chiamata dall' .
[...] CP_2
Con la sentenza n. 25600/10 il Tribunale di Roma, all'esito dell'espletata
Consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda proposta dagli attori, riconoscendo la responsabilità sanitaria dei convenuti, e ha condannato l'
[...] e in solido tra loro, al Controparte_12 CP_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, riconoscendo le somme di €
891.493,00 in favore del minore e di € 439.150,00 euro in favore dei genitori, oltre accessori;
ha dichiarato la tenuta Controparte_9
a tenere indenne l' , nei limiti del massimale, e OP
l' a manlevare il medesimo per l'eventuale eccedenza Controparte_10 CP_3
rispetto all'importo di € 2.582.285,00; ha dichiarato la Controparte_11
tenuta a manlevare l' per l'eventuale eccedenza rispetto ai
[...] CP_2
massimali assicurati dalla e Controparte_9
dall' ha posto a carico dei convenuti le spese di lite sostenute Controparte_10
dagli attori;
ha condannato la e Controparte_9
la alla rifusione delle spese sostenute Controparte_11
dall'Ospedale e dai sanitari;
ha disposto la compensazione tra i convenuti e l'
[...]
da un lato, e tra e la Controparte_10 Controparte_2 Controparte_11
dall'altro.
[...]
La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sui gravami incidentali Controparte_9
svolti da tutte le parti appellate, dopo aver disposto due rinnovi della Consulenza tecnica medico-legale, con la sentenza n. 2304/18 ha preliminarmente accertato la legittimazione passiva della Controparte_5
(intervenuta in giudizio quale cessionaria della posizione assicurativa della
[...]
, originaria appellante principale) in Controparte_9
relazione alla domanda di manleva proposta dall' estromettendo dal giudizio CP_3
la compagnia cedente;
in accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali ad esso adesivi, ha riformato la sentenza di primo grado quanto all'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria e dei medici, rigettando integralmente la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
ha respinto la domanda restitutoria svolta dalla nei confronti dell Controparte_5 CP_3
ossia del soggetto ritenuto responsabile dal Tribunale e condannato al pagamento solidale delle somme liquidate;
infine, disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Avverso la sentenza di secondo grado (divenuto maggiorenne e Parte_1
sottoposto ad amministrazione di sostegno, con incarico conferito alla madre),
e hanno proposto ricorso per cassazione;
Parte_3 Parte_2
hanno resistito, con un unico controricorso, l' , OP
e si sono costituite anche la CP_1 Controparte_2 [...]
(giusta variazione delle precedente denominazione Controparte_13
sociale) e la , quest'ultima Controparte_5
proponendo ricorso incidentale relativo alla mancata restituzione delle somme versate all'Ospedale in esecuzione della sentenza di primo grado, come da bonifico effettuato in data 28 aprile 2011 per l'importo di € 909.392,70.
Con ordinanza n. 14599/2021 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza in relazione al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale, e ha rinviato la causa, anche per le spese di lite, alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione.
Il giudizio è stato riassunto su impulso di , e Parte_1 Parte_3
che hanno rassegnato le conclusioni che seguono: “Piaccia Parte_2
all'Ecc.ma Corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in ossequio ai principi statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III civile, con ordinanza
n. 14599/2021: - confermare la sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, n.
25600/10, pubblicata in data 27.12.2010, non notificata, limitatamente al riconoscimento della responsabilità per i danni provocati al paziente, a causa dell'imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari e del che ebbero in CP_14
cura in occasione del ricovero del 15.1.2020; - in accoglimento del Parte_1
presente gravame, riformare la suddetta sentenza nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur, per le ragioni sopraesposte (pag. 6 a 9); - per
l'effetto, condannare l , in persona del legale OP rappresentante p.t., nonché i Proff. e n.q., in solido Controparte_2 CP_1
tra loro, a corrispondere ai signori , ed Parte_1 Parte_3 Parte_2
, gli importi risarcitori da determinare alla luce degli indici indicati in parte
[...]
motiva (pag. 6 a 9 ), ovvero, secondo giustizia;
- il tutto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste degli odierni attori in riassunzione, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, n. 25600/10, pubblicata in data 27.12.2010, non notificata, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria medio tempore maturati sulle somme liquidate;
- con adozione delle conseguenti statuizioni di legge, anche in ordine al rimborso delle spese, competenze ed onorari di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre che di quello attuale”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti l' OP
il Prof. e il Prof. che hanno concluso come
[...] CP_1 Controparte_2
segue: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni già rassegnate dall' e dai medici nel precedente giudizio di CP_3
appello e conseguentemente: - in via principale, accogliere l'appello incidentale formulato dall' , nonché l'appello principale OP
proposto dalla limitatamente ai motivi sub Controparte_9
B e C e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado impugnata nei capi a) e b), ossia nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'
[...]
e dei Proff.ri e per i danni OP CP_1 Controparte_2
alla salute patiti da ed ha conseguentemente dichiarato l'obbligo dei Parte_1
convenuti in solido a risarcire il danno in favore della famiglia;
- per l'effetto, Pt_1
condannare i Sigg.ri alla restituzione di tutte le somme ricevute in forza della Pt_1
sentenza di primo grado e che non fossero già state restituite;
- respingere integralmente l'appello proposto dalla famiglia nei confronti della sentenza di Pt_1
primo grado inter partes, in quanto del tutto destituito di fondamento;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dell' e dei Proff.ri e OP CP_1 CP_2
per le attuali condizioni di salute del bambino , ridurre la
[...] Parte_1
misura del risarcimento riconosciuto dovuto al minore ed ai genitori iure proprio;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della famiglia , respingere tutte le eccezioni formulate dalla Pt_1 Controparte_9
e dalla ,
[...] Controparte_5
nonché dalla in ordine alla operatività delle rispettive polizze CP_10
assicurative e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado nei capi c),
d) e) ed h), ossia nella parte in cui ha dichiarato il diritto dei convenuti ad essere manlevati da esse compagine assicuratrici, ciascuna per quanto di ragione e in forza del contratto di assicurazione inter partes, delle somme riconosciute dovute in favore degli attori a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, nonché del giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. In via istruttoria, ove mai codesta Corte lo ritenesse necessario ai fini della decisione del caso in esame, si chiede la convocazione del CTU Prof.ssa a chiarimenti, Per_1
ovvero la rinnovazione della CTU medico legale”.
Costituitesi a loro volta in giudizio, la Controparte_5
e la (società incorporante della
[...] Controparte_15 [...]
, giusta variazione della Controparte_16
denominazione dell'originaria convenuta Controparte_9
), hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
[...]
di Roma, previo rigetto di ogni avversa istanza e deduzione, così statuire: 1) in via preliminare: 1/1 accertare e dichiarare l'illegittimità della citazione di
[...]
nel presente giudizio di rinvio stante l'intervenuta Controparte_15
acquiescenza e conseguente passaggio in giudicato in ordine alla estromissione dal giudizio disposta con sentenza n. 2304/2018 della Corte d'Appello di Roma;
1/2 in subordine, accertarsi e dichiararsi l'estromissione dal giudizio di CP_15
essendo la stessa divenuta estranea alla causa de qua per difetto di
[...]
titolarità della posizione di garanzia invocata dalle controparti;
per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere le conclusioni che precedono,
[...]
, oltre che , insistono per l'accoglimento delle conclusioni che CP_15 CP_17
seguono: 2) in via preliminare, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la decadenza dal diritto all'indennizzo dell' per OP
tutti i motivi di cui al paragrafo A della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella trattazione in CP_9 CP_17
diritto di cui al presente atto;
3) in via principale, nel merito, in totale riforma della gravata sentenza, respingere la domanda avanzata dall'attore in garanzia per insussistenza di responsabilità del medesimo ospedale in relazione ai fatti per cui è causa, risultando infondate in fatto e in diritto, oltre che non dimostrate le pretese degli attori principali, per tutte le ragioni di cui ai paragrafi B e C dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella trattazione in CP_9 CP_17
diritto di cui al presente atto;
4) in via subordinata, in qualsiasi caso di conferma della statuizione di condanna nei confronti dei convenuti, contenersi le voci risarcitorie nei limiti della prova raggiunta e in ogni caso ridursi gli importi liquidati a titolo di risarcimento per tutti i motivi di cui al paragrafo C della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella CP_9 CP_17
trattazione di diritto del presente atto;
5) sempre in via subordinata, in totale riforma della sentenza impugnata, nel caso di accertamento di una qualche responsabilità dei convenuti, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di una pluralità di assicurazioni per il medesimo rischio e conseguentemente dichiarare che l'indennizzo dovrà essere ripartito tra la (già , la e la per tutti i CP_17 CP_9 CP_10 Controparte_18
motivi di cui al paragrafo A della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche nella trattazione in CP_9 CP_17
diritto di cui al presente atto;
6) ancora in via subordinata, in totale riforma della sentenza impugnata, nel caso di accertamento di una qualche responsabilità anche dell' , accertarsi e dichiararsi il diritto di regresso della OP CP_17
(già ex art. 1910 c.c. nei confronti della Compagnia con condanna di CP_9 CP_10
quest'ultima al rimborso della quota eccedente quella risultante dal riparto di cui al citato art. 1910 c.c. per le ragioni di cui al paragrafo A della trattazione in diritto dell'atto di appello e ai successivi scritti della e di , come ribaditi anche CP_9 CP_17
nella trattazione in diritto di cui al presente atto 7) in ogni caso, accertata e dichiarata la nullità, l'incompletezza e l'erroneità della CTU di primo grado e ferme le istanze formulate nell'atto di appello di rinnovazione della CTU, ordinando il deposito delle note critiche del Dott. e del Dott. e/o autorizzando la (già Per_2 Per_3 CP_17
alla relativa produzione per le ragioni di cui al paragrafo B) dell'atto di CP_9
appello, all'occorrenza, con riferimento alla prima CTU espletata nel giudizio di appello, disporsi la convocazione del CTU Dott. a chiarimenti alla luce delle CP_19
osservazioni alla CTU redatte dai consulenti di parte Dott. e Dott. a Per_2 Per_3
ritenersi parte integrante della memoria di osservazioni alla CTU depositata dalla in data 20.2.2013; all'occorrenza, disporsi la convocazione a chiarimenti della CP_9
Prof. ovvero disporre la rinnovazione della CTU;
8) in ogni caso, in riforma Per_1
della gravata sentenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla (già CP_17
a titolo di spese legali in favore dei convenuti Prof. e Prof. CP_9 CP_1 CP_2
per i motivi di cui al paragrafo D della trattazione in diritto dell'atto di appello della
come ribaditi anche nella trattazione in diritto di cui al presente atto;
9) in CP_9
ogni caso: - per l'ipotesi di totale accoglimento dell'appello, condannarsi l'ospedale al rimborso in favore della (già di tutte le somme, per capitale accessori CP_17 CP_9
e spese, che la stessa ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado per
l'importo complessivo di € 909.392,70, maggiorate degli interessi dal dì del versamento, 28.4.2011, al saldo;
- per l'ipotesi di accoglimento solo parziale del gravame, condannarsi l'ospedale al rimborso in favore della (già della CP_17 CP_9
minor somma, per capitale accessori e spese, rispetto alle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che sarà ritenuta di giustizia, maggiorate degli interessi dal dì del versamento al saldo;
10) in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la novità e comunque l'inammissibilità delle domande e delle prospettazioni nuove spiegate: - nei rispettivi atti di costituzione con appello incidentale nel giudizio di appello distinto al n. R.G.3037/2011, da dai Signori e CP_10 Pt_1 [...] , dai Dottori e e da per tutti i motivi meglio indicati Parte_2 CP_1 CP_2 CP_11
nella memoria autorizzata della dell'11.1.2013 depositata nel citato giudizio, CP_9
da intendersi integralmente ritrascritta, - nella memoria di osservazioni alla CTU dai
Signori e . In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del Pt_1 Parte_2
giudizio, anche dei precedenti gradi e del procedimento in cassazione, comprensivi del contributo spese generali di cui alla vigente Tariffa Professionale, oltre I.V.A. e
C.p.A.”.
Si è costituita, inoltre, l' (già Controparte_6 [...]
– che ha concluso come segue: “Piaccia Controparte_20 Controparte_21
all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: rigettare tutte le conclusioni avanzate con atto di citazione in riassunzione dai Sigg.ri , Parte_1 Parte_3
, nei confronti del Dr. e/o comunque da questi
[...] Parte_2 CP_2
e/o dalle altre parti del giudizio, direttamente o indirettamente nei riguardi della stante il passaggio in giudicato delle relative statuizioni Controparte_6
assicurative con consequenziale conferma di quanto statuito nei capi c) ed e) della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n.25600/2010, depositata in data
27/12/2010. con vittoria di onorari e delle spese di lite tutte (spese generali IVA, CPA)”.
Infine, l' (già ), costituitasi a sua volta in CP_7 Controparte_10
giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'On.
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare le domande formulate dai signori
, e con l'atto di citazione in Parte_1 Parte_3 Parte_2
riassunzione e/o tutte le domande che dovessero essere formulate dalle altre parti in causa contro l' - in ogni caso, ritenere e dichiarare il passaggio in CP_10
giudicato del capo sub. d) della sentenza di primo grado relativo all'operatività a secondo rischio della garanzia prestata dalla concludente e, per l'effetto rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' - In via gradata, nella denegata CP_10
e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda e, in caso di accertamento della responsabilità in capo ai convenuti, contenere le voci risarcitorie nei limiti della prova raggiunta e solo per la parte eventualmente imputabile alla responsabilità degli odierni appellanti;
- In ulteriore subordine ritenere e dichiarare, comunque, il massimale di primo rischio a carico dell' e, per l'effetto, OP
contenere l'eventuale condanna dell' per l'eccedenza del detto CP_10
massimale da ripartirsi, comunque, ex art. 1910 c.c. con le altre Compagnie di
Assicurazioni citate nel presente giudizio e, in ogni caso, entro i limiti e nelle condizioni (esclusioni) di polizza e nell'ambito del massimale indicato in polizza (£.
5.000.000.000 = € 2.582.284,00); - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto di regresso dell' ex art. 1910 c.c. nei confronti delle CP_10
altre Compagnie di Assicurazioni citate nel presente giudizio, con condanna di quest'ultime al rimborso della quota risultante dal riparto di cui al citato art. 1910
c.c., per l'intero o per l'eccedenza rispetto al massimale garantito;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico di chi di ragione”.
Nella presente fase di rinvio, la Corte ha disposto il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al Collegio peritale composto dalla dr.ssa
[...]
quale medico legale, e dalla dr.ssa quale specialista in pediatria Per_4 Per_5
e neonatologia, le quali - con l'autorizzazione della Corte - si sono avvalse della collaborazione del Prof. specialista in endocrinologia. Persona_6
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 7 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem alle impugnate sentenze e agli scritti difensivi delle parti.
Si è pervenuti al presente giudizio a seguito del rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, dalle cui determinazioni occorre preliminarmente prendere le mosse.
Con l'ordinanza n. 14599/21 la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto da e dai suoi genitori, con il quale è stato denunciato Parte_1 l'omesso esame delle risultanze della Consulenza Tecnica d'ufficio espletata in primo grado, deponente per l'affermazione di un comportamento inadempiente da parte dei sanitari per non avere tempestivamente diagnosticato la patologia congenita di ipopituitarismo, dalla quale il neonato era affetto, e il terzo motivo del ricorso, avente ad oggetto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, secondo la prospettazione offerta dalla parte ricorrente, la considerazione dell'efficienza causale della sepsi contratta in ospedale era stata totalmente omessa nella relazione della dott.ssa autrice della seconda consulenza disposta dalla Corte di Persona_7
Appello, che proprio sulla base di dette risultanze aveva assunto la decisione impugnata.
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi, sul presupposto che la Corte territoriale aveva aderito in modo acritico all'ultima Consulenza disposta nel secondo grado, senza tenere conto della genericità e dell'apoditticità di numerosi passaggi dell'elaborato, né degli opposti esiti della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado dal dr. , di cui non aveva specificamente confutato le ragioni. CP_22
In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato i seguenti enunciati contenuti nella sentenza impugnata: «Anche qualora i sanitari avessero tempestivamente diagnosticato la patologia ipofisaria e iniziato la terapia sostitutiva, non è possibile escludere che il piccolo sarebbe comunque stato affetto da un ritardo dello sviluppo psichico»; … «i trattamenti sanitari dei medici dell' OP
indipendentemente dalla mancata diagnosi d'ipopituitarismo, non presentano
[...]
profili censurabili»; ….. «il comportamento dei medici è stato astrattamente adeguato, anche in assenza di una diagnosi corretta»;…. «i reliquati di cui è portatore il , Pt_1
sono quelli ricollegabili a quelli che si sarebbero avuti anche se fosse stata somministrata tempestivamente la terapia ormonale»…. «il piccolo presentava Pt_1
diversi elementi diagnostici riconducibili a tale complessa sindrome (si vedano
l'alterazione a carico delle coane nasali, l'ipopituitarismo, il micropene) e pertanto non è possibile escludere che tra questi vi fosse anche il ritardo mentale medio-grave che rientra nelle anomalie congenite più frequentemente associate. In considerazione di ciò, anche qualora i sanitari avessero tempestivamente diagnosticato la patologia ipofisaria e iniziato la terapia sostitutiva, non è possibile escludere che il piccolo sarebbe stato comunque affetto da un ritardo dello sviluppo psichico».
Secondo la Suprema Corte si è trattato di affermazioni che, per un verso, sottendono l'accertamento di un ritardo diagnostico e terapeutico e, per altro verso, non spiegano perché tale ritardo sarebbe stato ininfluente;
che non risultano idonee ad escludere la possibilità - costituente il nodo centrale della controversia - che il ritardo dello sviluppo psichico potesse essere di minore entità in caso di diagnosi e terapia tempestive, così come ritenuto dal Consulente tecnico designato in primo grado;
che minimizzano la rilevanza dell'infezione ospedaliera, pacificamente contratta dal neonato, non essendo sufficiente ad escludere l'aggravamento delle conseguenze della patologia congenita la circostanza che la sepsi sia stata trattata in modo corretto.
La Corte di Cassazione ha espresso, quindi, il principio secondo cui “il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti» (Cass. n.
13770/2018; conforme Cass. n. 18598/2020; cfr. anche Cass. n. 13399/2018 e Cass. n.
13922/2016).”, con l'ulteriore precisazione che “ricorre il vizio di cui all'art. 360 n. 5
c.p.c. allorquando, a fronte di successive consulenze tecniche d'ufficio che siano pervenute a risultati difformi, il giudice aderisca acriticamente ad una di esse senza farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze, che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano, per genericità o apoditticità
o inconcludenza, idonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dal giudicante”.
Alla stregua di tali enunciati, il Giudice di legittimità, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, ha cassato la sentenza e rinviato alla
Corte territoriale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale proposto dalla CP_5
per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il giudizio è stato riassunto su impulso di e dei suoi genitori, Parte_1
e , che hanno riproposto l'originario appello Parte_3 Parte_2
incidentale, chiedendo - in riforma della sentenza di primo grado - il ricalcolo (in aumento) di tutte le componenti del danno (biologico, parentale, da perdita della capacità lavorativa e patrimoniale) e il riconoscimento del danno patrimoniale da contrazione dei redditi. Dal canto loro, l e i sanitari (anch'essi appellanti CP_3
incidentali) hanno chiesto il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori o, in subordine, la riduzione della percentuale di danno biologico ascrivibile alla condotta dei medici in misura non superiore al 10% e di tutte le poste risarcitorie;
la
[...]
ha riproposto l'appello principale, teso a Controparte_5
negare la responsabilità dei sanitari e, in subordine, a contenere le poste risarcitorie, nonché ad accogliere le censure mosse in ordine alla regolamentazione dei rapporti assicurativi;
l' ha reiterato l'appello incidentale, deducendo la definitività CP_7
del capo della pronuncia relativo alla natura della polizza;
l' Controparte_23
ha contestato tutte le avverse deduzioni e ha riproposto (nella parte espositiva) le censure già mosse alla sentenza di primo grado, concludendo per l'accertamento dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale in merito alla natura a secondo rischio dell'assicurazione stipulata dall' CP_2 Tutto ciò premesso, prendendo le mosse dal capo della pronuncia di primo grado afferente all'accertamento della responsabilità dell' l'appello Parte_4
principale proposto dalla (già Controparte_5
) e gli appelli incidentali formulati Controparte_9
rispettivamente dall (chiamata in causa dall , dall' CP_7 CP_3 [...]
(chiamata dall' e - con un'unica comparsa di costituzione Controparte_23 CP_2
- dall' , dal Prof. e dal Prof. OP CP_1 CP_2
possono essere trattati congiuntamente, anche alla luce delle difese spese dalle
[...]
medesime parti in sede di riassunzione, in quanto tutti diretti alla negazione della responsabilità sanitaria.
Come detto, nella presente fase di rinvio la Corte ha disposto il rinnovo della
Consulenza tecnica d'ufficio e ha designato un collegio peritale, occorrendo rispettare il principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione e sviluppare - sulla base di un serio accertamento clinico - un'adeguata comparazione dei dati raccolti, chiarendo le ragioni delle conclusioni contrastanti cui sono pervenuti il Consulente tecnico incaricato dal Tribunale, nella persona del dr. , e i Consulenti tecnici CP_22
intervenuti nella fase di appello, prima il dr. e, poi, la dr.ssa Persona_8 Per_7
[...]
In particolare, si rammenta che il dr. ha rilevato che, ove la presenza del CP_22
micropene e la prolungata ipoglicemia fossero stati messi in collegamento diagnostico tra loro, i sanitari si sarebbero indirizzati verso la diagnosi corretta;
che il grave danno neurologico riportato da va ascritto alla malattia congenita di base e al Parte_1
suo mancato tempestivo inquadramento diagnostico e terapeutico;
che una corretta diagnosi poteva essere elaborata con largo anticipo, tenuto conto dell'alto livello di specializzazione nelle patologie neonatali vantato dall' OP
che la compresenza di altre patologie e complicanze non esclude il nesso di
[...]
causa tra il comportamento dei sanitari e il danno endocrino-neurologico patito da;
che il danno biologico attuale è pari al 100%, di cui una percentuale Parte_1
compresa tra il 50% e il 60% attribuibile alla malpractice sanitaria.
Nel secondo grado, il dr. ha concluso nel senso che la diagnosi Persona_8
di panipopituarismo secondario ad ipo-agenesia della ghiandola ipofisaria non è stata posta correttamente dai sanitari;
che la mancata diagnosi è stata conseguenza di oggettive difficoltà di interpretazione dei dati clinici, strumentali e di laboratorio, nonché ostacolata da complicazioni (sepsi) sopravvenute;
il trattamento dell'ipoglicemia e della patologia metabolica è stato astrattamente adeguato, pur in assenza della diagnosi;
la sepsi è stata correttamente diagnosticata e trattata;
non sono dimostrabili maggiori conseguenze connesse al ritardo diagnostico rispetto a quelle derivanti dal complesso quadro patologico-malformativo dal quale era affetto il neonato.
La dr.ssa ha ritenuto che la mancata diagnosi d'ipopituitarismo Persona_7
debba essere ascritta all'oggettiva difficoltà d'interpretazione dei dati clinici e strumentali dell'epoca, oltre che alle gravi condizioni del neonato che hanno impegnato i medici con interventi tesi a salvargli la vita;
ha escluso profili di responsabilità professionale medica nella condotta dei sanitari concludendo nel senso che “il danno neurologico patito dal piccolo è la risultante della concomitanza di diversi Pt_1
fattori causali quali: −Sindrome dell'incisivo solitario mediano mascellare centrale;
−Ipopituitarismo con conseguente ipotirodismo;
−Danno ipossico-ischemico; −Danno ipoglicemico. I primi due fattori sono cause malformative congenite non derivanti da profili di malpractice dei medici che ebbero in cura il neonato, a questi sono concomitati fattori secondari all'evoluzione del complesso quadro patologico che si veniva a manifestare a carico del piccolo durante il suo ricovero presso Pt_1
l' ”….”il piccolo , presentava diversi OP Pt_1
elementi diagnostici riconducibili a tale complessa sindrome (si vedano l'alterazione
a carico delle coane nasali, l'ipopitituarismo, il micropene) e pertanto non è possibile escludere che tra questi vi fosse anche il ritardo mentale medio-grave che rientra nelle anomalie congenite più frequentemente associate. In considerazione di ciò, anche qualora i sanitari avessero tempestivamente diagnosticato la patologia ipofisaria e iniziato la terapia sostitutiva, non è possibile escludere che il piccolo sarebbe comunque stato affetto da un ritardo dello sviluppo psichico”
Tutto ciò premesso, in ossequio al principio dettato dalla Corte di Cassazione, nella doverosa comparazione dei vari elaborati sollecitata con l'ordinanza di rinvio, il
Collegio ritiene di condividere le risultanze della Consulenza espletata nella presente fase, meritevole di condivisione in quanto rappresenta il frutto di un lavoro collegiale estremamente accurato e analitico, condotto con il supporto di ampia letteratura scientifica e con il parere - in veste di expertise della materia endocrinologica - del
Prof. che ha coadiuvato il medico legale e la specialista in neonatologia. Per_9
Vanno, innanzitutto, disattese le censure di nullità della C.t.u. espletata nel presente grado sollevate dalla Controparte_5
atteso che la condotta tenuta dai Consulenti appare del tutto immune dai rilievi sollevati: il lavoro è stato estremamente accurato e completo, avendo fornito esaustive spiegazioni in relazione a tutti i profili che non hanno trovato, viceversa, adeguata risposta nelle consulenze espletate nel precedente grado di appello;
l'avvenuta visita di
, che secondo l'appellante principale non sarebbe mai stata effettuata, è Parte_1
confermata da quanto espresso a pagina 14, ove si legge che “in occasione della visita
è stato pressoché impossibile stabilire un dialogo, il linguaggio verbale è assente, sostituito da emissione di suoni incomprensibili;
si è rivelato insoddisfacente anche il tentativo di comunicare con i gesti”; le operazioni si sono svolte nel pieno contraddittorio delle parti;
i rilievi mossi dai Consulenti di parte sono stati oggetto di esame e hanno ricevuto puntuali risposte.
Il tema della sepsi, che è stato vagliato dai Consulenti in risposta allo specifico quesito posto dal Collegio, non presenta alcun profilo d'inammissibilità atteso che la questione, non solo è stato trattata nei gradi precedenti, ma ha formato oggetto di apposito rilievo della Corte di Cassazione che ha espressamente censurato sul punto la sentenza della Corte di Appello, affermando che “è stata del tutto minimizzata la rilevanza dell'infezione ospedaliera pacificamente contratta dal neonato” e rendendo, per l'effetto, vincolante in questa sede il vaglio del profilo suindicato.
Venendo all'esame del caso, i Consulenti tecnici d'ufficio hanno così ricostruito i fatti di causa: al momento del ricovero presso l' alle ore OP
14.15 del 15 gennaio 2000 il quadro clinico di (nato poche ore prima in Parte_1
altro nosocomio) era caratterizzato da distress respiratorio, ipoglicemia severa e sintomatica, micropene e anomalie neurologiche;
il 23 gennaio 2000 è insorta una patologia infettiva sistemica da Klebsiella pneumoniale, che ha peggiorato le condizioni del neognato;
sono seguite gravi alterazioni della crasi ematica (con conseguente necessità di ripetute trasfusioni di emoderivati), ulteriori episodi di grave ipoglicemia, un arresto cardiorespiratorio e un'emorragia cerebrale con area infartuale frontale destra;
a far data dal 15 febbraio 2000 le condizioni si sono gradualmente stabilizzate fino alle dimissioni intervenute il 2 marzo 2000 con la diagnosi “Sofferenza perinatale. Ipoglicemia. Sepsia da Klebisella. Leucomalacia periventricolare.
Insufficienza respiratoria”, accompagnata dal dubbio del deficit ipofisario così espresso “dal punto di vista endocrinologico è previsto un DH tra 15 giorni per definire possibile danno ipofisario (ipoglicemia, FT3 ai limiti bassi, micropene); la corretta diagnosi della patologia della quale il piccolo era portatore dalla nascita, ossia Pt_1
il mancato funzionamento dell'ipofisi, è avvenuta ad opera di altro sanitario il 17 marzo
2000, successivamente alle dimissioni avvenute il 2 marzo 2000, e nel mese di aprile
2000 il bambino ha iniziato la terapia ormonale sostitutiva che avrebbe dovuto assumere fin dalla nascita.
In merito alla condotta tenuta dai sanitari che hanno avuto in cura , Parte_1
le valutazioni espresse dai CC.tt.uu. sono le seguenti: ”secondo ragionamento clinico,
l'inquadramento diagnostico atteso già nei primi giorni di vita del neonato prevedeva
l'impostazione di esami sierologici tesi ad una diagnosi differenziale con altre possibili cause di ipoglicemia persistente del neonato (sostanzialmente, considerati i sintomi, iperinsulinismo congenito ed ipopituitarismo);…. “la carenza ormonale legata al panipopituitarismo ha determinato l'instaurarsi ed il protrarsi delle condizioni che maggiormente hanno determinato il grave danno cerebrale nel periziato ovvero, principalmente, una condizione di grave ipoglicemia ed, in secondo luogo, una minore
'resistenza allo stress', manifestatasi con uno stato settico dall'andamento particolarmente pernicioso. La gestione degli episodi glicemici, indipendentemente dall'etiopatogenesi alla base degli stessi, è stata viziata da monitoraggio insufficiente
e discontinuo, con carenza documentale di valori 'normoglicemici' che confortassero
l'adeguatezza della terapia impostata o indicassero la necessità di ulteriori provvedimenti terapeutici;
documentato inoltre l'avvio non tempestivo delle terapie correttive prescritte; l'insorgenza della sepsi tardiva, in parte correlabile allo stato di deficit ormonale del neonato, è in minor misura tuttavia attribuibile ad impropria diligenza nell'applicazione di protocolli di prevenzione, almeno sino a prova documentale contraria. L'emorragia cerebrale, evento destruente ed aggravante le pregresse lesioni ipossico ischemiche cerebrali del neonato, può dirsi conseguenza delle numerose condizioni patologiche sommatesi nel corso della degenza. La sepsi e
l'emorragia cerebrale sono state tempestivamente diagnosticate e correttamente gestite. “
In merito alla possibilità di effettuare la diagnosi al momento o - quantomeno - durante il ricovero presso l'Ospedale, i Consulenti si sono espressi nel senso che la corretta prestazione era esigibile da parte dei sanitari attesi, da un lato, l'alto livello di qualificazione e di specializzazione del nosocomio, definito come “il maggior
Policlinico e Centro di Ricerca Pediatrico in Europa”; dall'altro, la circostanza che l'ipopituitarismo del neonato poteva essere sospettato fin dai primi giorni di vita in presenza dei segni che lo caratterizzano in età neonatale, ossia l'ipoglicemia persistente e il micropene.
Dalla cartella clinica emerge, quindi, come già a poche ore dal parto erano presenti diversi e significativi indici sintomatici (l'associazione tra l'ipoglicemia persistente e il micropene) fortemente suggestivi della patologia in esame, secondo le conoscenze allora disponibili e confermate dalla letteratura scientifica.
Il dato relativo alla rarità della malattia non consente, invero, di ignorare che all'interno del quadro patologico del paziente erano presenti, in concreto, specificità cliniche della sindrome endocrina in parola e, nonostante i sanitari siano stati impegnati in compiti assistenziali di carattere urgente tesi a porre riparo alle varie comorbilità del neonato, i Consulenti hanno escluso che via stata un'oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici e di laboratorio, tale da giustificare il ritardo diagnostico.
La situazione richiedeva, piuttosto, fin dai primi giorni di vita l'esecuzione degli esami necessari per eseguire la diagnosi differenziale con le altre possibili cause dell'ipoglicemia neonatale (in concreto, solo due, ossia l'iperinsulismo congenito e, appunto, l'ipopituitarismo), così da scongiurare i gravi danni cerebrali subiti dal bambino proprio a causa della persistente ipoglicemia;
si è, quindi, instaurata una concatenazione di eventi, per cui il neonato ha sviluppato una minore resistenza allo stress ospedaliero e ha contratto la sepsi, in parte correlabile al deficit ormonale, cui si
è sommata l'emorragia cerebrale.
Per quanto la sepsi sia “in minor misura attribuibile ad impropria diligenza nell'applicazione di protocolli di prevenzione”, la stessa è stata contratta anche a causa del ritardo diagnostico e le relative conseguenze vanno, quindi, ascritte, anch'esse, alla condotta tenuta dai sanitari.
Con riferimento al profilo relativo al trattamento farmacologico, sollevato specificamente dalla , il Controparte_5 CP_24
non è efficace nel trattamento dell'ipocortisolismo, cosicché la sua somministrazione
è stata irrilevante per la patologia ipofisaria in atto e non ha interferito con il processo diagnostico.
In punto di responsabilità dei sanitari, le convincenti conclusioni alle quali sono pervenuti i Consulenti tecnici d'ufficio designati nella presente fase di riassunzione sono, peraltro, in linea con le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e appaiono sicuramente più coerenti ed esaustive rispetto a quelle riportate nelle consulenze espletate nel giudizio di secondo grado che, come già ricordato dalla Corte di Cassazione, non esplicitano le ragioni per cui la mancata diagnosi non sia stata censurabile e sussista una maggiore probabilità che il ritardo diagnostico-terapeutico non abbia influito sul danno cerebrale riscontrato nel bambino.
Alla luce delle risultanze acquisite può affermarsi che nel corso del ricovero del neonato si sia verificato un continuum di momenti attivi e omissivi contrassegnati dalla violazione di regole di cautela, diligenza e prudenza, la cui osservanza avrebbe permesso di pervenire ad una diagnosi precoce, contrastando e stabilizzando su livelli meno severi la patologia congenita del paziente.
Le doglianze avanzate dall'appellante principale e da quelli incidentali sul profilo relativo alla condotta dei sanitari vanno, quindi, disattese e merita condivisione la pronuncia del Tribunale, che ha correttamente affermato la responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura il neonato.
Ciò posto, passando alla valutazione del danno patito dal piccolo occorre Pt_1
considerare che. come detto, lo stesso era portatore di una patologia congenita, essendo affetto da ipopituitarismo con agenesia dell'ipofisi.
E' pur vero che, come osservato dalla parte appellante e riconosciuto dai
Consulenti, in linea generale, “la terapia ormonale sostitutiva è considerata efficace nel contrastare e contenere gli esiti a distanza se iniziata entro l'anno di vita”, come è avvenuto nel caso in esame a seguito della diagnosi corretta effettuata il 27 marzo 2000; tuttavia, “ il ritardo terapeutico ha … influito nell'instaurarsi di grave ipoglicemia ed ha contribuito all'insorgenza dello stato settico, reali responsabili del danno cerebrale.
Una terapia ormonale avviata precocemente non avrebbe evitato completamente tali danni (l'ipoglicemia grave si è instaurata in prima giornata di vita) tuttavia avrebbe scongiurato il reiterarsi degli episodi glicemici successivi e contenuto, con elevata probabilità, le manifestazioni legate all'episodio settico, limitando dunque gli esiti a distanza.
Allo stato, il danno biologico di cui è portatore “consiste in grave Parte_1
ritardo mentale, grave ipoacusia neuro/sensoriale bilaterale che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (per la quale vi è anche il riconoscimento di una condizione di sordomutismo e per la quale sono erogate prestazioni previste dalla Legge 381/70 e Legge n. 508/88: indennità di comunicazione), turbe della statica e della dinamica della deambulazione che, seppur possibile in modo autonomo, appare piuttosto instabile anche per presenza piede sinistro equino valgo, su base neurologica, dovuto a spasticità dei muscoli che agiscono sulla caviglia. In occasione delle operazioni peritali è stato riferito che possiede il controllo degli sfinteri e che mangia da solo cibi preparati (alimenti Pt_1
semisolidi o tagliati a pezzetti), che ha bisogno di aiuto di caregiver per l'igiene personale e per vestirsi;
sono inoltre riferiti atteggiamenti oppositivi“.
In merito alla valutazione dello stato attuale “il danno biologico permanente, ai sensi dei baremes medico legali (Giuffrè editore 2023 – AA , Per_10 Per_11
, è riconducibile alla voce gravi disordini cognitivo Persona_12 Per_13
comportamentali da danno massivo cortico-sottocorticale plurisistemico cui corrisponde una valutazione nella fascia 81-100%; parimenti, facendo riferimento alle
Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della
( – Giuffrè editore CP_25 Controparte_26
2016) si deve il danno-conseguenza in rapporto a disturbo neurocognitivo maggiore di grave entità per il quale è prevista una valutazione nella fascia 81-100%. Visti i riferimenti tabellari il collegio ritiene stimabili i postumi permanenti accertati nella misura media prevista dalle fasce di riferimento (90%)”.
La valutazione del grado di invalidità permanente nella misura del 90% appare del tutto condivisibile e più corretta rispetto a quella espressa dal C.t.u designato in primo grado che, esprimendosi in termini del 100%, non ha tenuto conto della circostanza che , sia pure con tutte le difficoltà sopra indicate nell'ambito Parte_1
di una situazione di estrema gravità, ha un minimo grado di autonomia nello svolgimento di alcune attività quotidiane.
Le considerazioni svolte dagli originari attori, che hanno valorizzato lo stato Parte d'invalidità al 100% riconosciuto dalla non spiega rilievo in quanto la valutazione espressa in dette sedi obbedisce a criteri del tutto diversi rispetto a quelli che sovrintendono alla quantificazione del danno da lesione all'integrità psicofisica della persona.
Occorre, a questo punto, individuare - nell'ambito della citata percentuale del
90% - il grado d'invalidità permanente che sarebbe stato in ogni caso presente, in ragione delle menomazioni preesistenti, se non si fosse verificata la condotta omissiva e negligente dei sanitari, ai quali non possono essere evidentemente ascritte in misura integrale le attuali condizioni di . Parte_1
Sul punto, i Consulenti tecnici hanno affermato che “i dati clinici e documentali prodotti in atti non sono sufficienti per affermare la presenza di patologie congenite polimalformative, al di fuori dell'aplasia ipofisaria, concorrenti alla neurodisabilità attualmente presentata dal giovane . Si esplicita che la condizione di pan- Pt_1
ipopituitarismo è valutabile, ai sensi delle Linee Guida sopra citate, nella fascia percentuale compresa tra 31-60% avuto riferimento alla voce ipopituitarismo parzialmente controllato con trattamento sostitutivo. Anche in questo caso si prenderà in considerazione il valore medio pari al 45% di danno biologico che deve ipotizzarsi sarebbe comunque derivato quale conseguenza della patologia congenita. Pertanto si ritiene che il danno differenziale debba essere valutato nella misura del 45%
(quarantacinque per cento) quale differenza tra il danno attuale (90%) ed il danno atteso (45%)”. Il dato coincide, peraltro, con la valutazione espressa da Consulente tecnico di primo grado, ad ulteriore conferma della correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici designati in questa sede.
Tuttavia, nella valutazione della percentuale, la sentenza del Tribunale va riformata posto che, partendo dal dato d'invalidità calcolata all'attualità nella misura del 100% (che la Corte non condivide per le ragioni sopra espresse che orientano verso la stabilizzazione del danno al 90%), il Tribunale ha stimato nella misura del 55% (100-
45) la percentuale da ascrivere alla responsabilità dei sanitari, mentre la stessa va individuata nella misura del 45% (90-45).
In tali termini meritano, quindi, accoglimento l'appello principale e quelli incidentali delle altre assicurazioni e dei sanitari, tesi - in subordine - ad ottenere una riduzione della percentuale d'invalidità da ascrivere alla condotta dei medici e dell'Ospedale; segue, in tal senso, la riforma della sentenza di primo grado.
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione del danno invocato dagli originari attori e a tal fine si procede, anche in questo caso, all'esame congiunto dell'appello principale proposto dalla Controparte_5
, e di quelli incidentali proposti da tutte le parti, compresi e i suoi
[...] Parte_1
genitori, in quanto tesi tutti - in base alle rispettive censure - a pervenire all'esclusione o al riconoscimento delle poste risarcitorie ovvero ad una diversa liquidazione (in aumento o in diminuzione) delle singole voci come di seguito riportate:
per : Parte_1
a) danno biologico;
b) danno da perdita della capacità lavorativa;
per e : Parte_3 Parte_2
c) danno riflesso;
d) spese mediche;
e) danno da riduzione dei redditi.
In relazione al profilo sub a), la censura mossa da secondo cui il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nel valutare in modo autonomo la percentuale di danno ascrivibile ai sanitari, senza tenere conto dell'attuale situazione complessiva d'invalidità, merita condivisione, in ossequio al principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto“ (Cass. 32565/24).
Nella fattispecie in esame, in cui si verte in tema di menomazioni preesistenti concorrenti (la malattia congenita e le conseguenze dannose derivanti dalla condotta omissiva e negligente), occorre, dunque, valutare in termini monetari l'invalidità complessiva del 90% e sottrarre la somma di denaro che corrisponde al grado d'invalidità che avrebbe comunque riportato (anche in caso di condotta Parte_1
esente da censure), pari al 45%, pervenendo alla corretta liquidazione del danno ascrivibile alla responsabilità sanitaria. Ciò posto, ai fini della relativa quantificazione la Corte ritiene di applicare le
Tabelle , che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul CP_22
territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11).
All'uopo va fatto ricorso alle Tabelle approvate nel 2024 in virtù del principio secondo cui “allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari … la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art.
1226 c.c.” (Cass. 25485/16).
In applicazione delle citate tabelle, il danno biologico patito da è Parte_1
pari a € 398.542,00, corrispondente dalla differenza tra il danno biologico al 90 %, corrispondente a € 857.782,00, e il danno biologico al 45%, che ammonta a € 459.240.
Ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento del danno morale alla stregua dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di
Milano, nel senso che “attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nel caso in esame, la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dall'entità delle lesioni subite e dalle difficoltà affrontate dall'attore fin dalla nascita. Il danno biologico patito da , maggiorato della percentuale tesa a Parte_1
ristorare il danno morale è, pari, quindi a complessivi € 597.813,00 (€ 398.542 per danno biologico + € 199.271,00 per danno da sofferenza).
In accoglimento della censura mossa dall'appellante principale, che ha lamentato l'erronea applicazione della maggiorazione dell'80% accordata dal Tribunale a titolo di personalizzazione, nessun incremento deve essere applicato.
Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione la parte danneggiata è tenuta, infatti, a dimostrare che il nocumento patito presenti in concreto particolarità inerenti specificamente alla persona colpita dall'evento lesivo, con riguardo a peculiari attitudini che caratterizzano la vita della persona o ad attività del tutto particolari in precedenza svolte e non più praticabili a causa del fatto (Cass. 11754/18); nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita né poteva essere raggiunta alla luce della circostanza che il danno si è manifestato già alla nascita e che, nella valutazione del nocumento, si è già tenuto conto delle normali conseguenze che derivano a tutti i soggetti di quella specifica età che subiscano un danno della medesima entità (Cass.
24155/18).
Diversamente opinando e riconoscendo la personalizzazione in relazione alla gravità del danno e all'età del danneggiato, ossia ai parametri sui quali si basa la quantificazione tabellare, si verificherebbe un'inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie (Cass. 19922/23).
Conclusivamente, la somma di € 597.813,00, come sopra calcolata, appare idonea a ristorare in modo integrale il danno patito dal giovane nella duplice Pt_1
componente dinamico-relazionale e morale.
Passando all'esame del punto sub b), la censura sollevata dall'appellante principale e da quelli incidentali - secondo cui la condotta dell'Ospedale e dei medici non ha alterato le future prospettive professionali del bambino, in quanto già compromesse dalla nascita a causa della patologia congenita - non può essere condivisa, posto che la menomazione originaria, ove non fosse stata aggravata nel corso del ricovero, avrebbe verosimilmente consentito al giovane di inserirsi nel modo lavorativo, sia pure con i limiti del caso, di cui il Tribunale ha tenuto opportunamente conto.
. La somma accordata a tale titolo nella misura di € 159.273,00 appare corretta e meritevole di conferma, risultando per l'effetto infondate le censure mosse da tutte le parti per ottenere - rispettivamente - la diminuzione dell'importo (in subordine, rispetto al rigetto della pretesa avanzata in via principale) o l'aumento (invocato dal danneggiato).
Le modalità di determinazione del danno seguite dal Tribunale non si prestano a censure alla luce del principio secondo cui “la definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale”
(Cass. 29815/24, proprio in relazione al caso del danno patito da una neonata); trattandosi, poi, della liquidazione di un danno patrimoniale futuro, che deve necessariamente obbedire a criteri equitativi, l'importo riconosciuto dal giudice di primo grado appare corretto, anche tenendo conto della riduzione della responsabilità dei sanitari accertata in questa sede, atteso che la percentuale del 10% (55% in luogo di 45%) applicata in più dal Tribunale trova puntuale compensazione nell'analoga riduzione operata dal giudice di primo grado, in ragione della ridotta aspettativa di vita di cui in realtà mancano concreti riscontri.
Passando all'esame del punto sub c), la decisione del Tribunale, che ha accordato il danno riflesso ai genitori, non si presta a censure, dovendo essere disattesa la doglianza mossa dall'appellante principale e da quelli incidentali, secondo cui il pregiudizio non sarebbe stato provato;
è. infatti, evidente che i genitori di Parte_1
sono stati gravati da un'intensa sofferenza per le condizioni del figlio e che le loro abitudini e prospettive di vita hanno subito un pesante sconvolgimento, con il sacrificio del diritto di esplicare la loro vita familiare e sociale secondo le normali aspettative della persona.
Con riferimento ai conteggi operati dal Tribunale, che ha liquidato la somma di
€ 200.000,00 per ciascun genitore, le censure mosse dalla
[...]
e dagli appellanti incidentali appaiono, invece, Controparte_5
meritevoli di accoglimento, atteso che non risultano esplicitati i criteri osservati per l'elaborazione del calcolo.
In applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma, nella più recente versione approvata nel 2025, e facendo ricorso ai parametri ivi individuati, sempre nell'ottica di una valutazione unitaria sul territorio nazionale, il danno riflesso subito dai genitori di è pari all'attualità a € 73.742, 45 ciascuno, calcolato come Parte_1
segue: punti complessivi 27,2 (punti 20 per la qualità di genitori;
punti 10 per l'età del neonato;
punti 4 per l'età dei parenti al momento dell'evento: totale punti 34 x 0.8 in ragione della convivenza); valore del punto € 6.024,71 (€ 3.533,06 per il danno morale
+ € 2.491,65 per lo sconvolgimento di vita in presenza di un aiuto riconosciuto, come documentato in atti); € 6.024,71x 27.2 x 45% = € 73.742,45.
Va, per l'effetto, respinta la censura mossa dai genitori di tesa ad Parte_1
ottenere la liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella accordata dal
Tribunale, in quanto il danno riflesso ammonta al minor importo di € 73.742,45 per ciascun genitore.
In merito al profilo sub d), la statuizione assunta dal Tribunale in merito alle spese sanitarie sostenute dai genitori del bambino merita condivisione, trattandosi di esborsi effettivamente sostenuti per la patologia in atto e in merito ai quali non sono state sollevate specifiche censure. La doglianza svolta dall'appellante principale e da quelli incidentali in ordine al riconoscimento delle spese mediche future, che il Tribunale ha accordato nella misura di € 30.000,00, va invece accolta.
Lo stesso giudice di primo grado ha affermato che il supporto terapeutico di cui necessita è sufficientemente assicurato, nella maggior parte dei casi, dal Parte_1
Servizio Sanitario Nazionale e nell'atto di citazione è mancata qualsiasi indicazione con riguardo alle evenienze in cui si renda necessario il ricorso ad esborsi personali.
Alla luce della genericità della richiesta e della mancanza di riscontri concreti, anche sul piano della mera allegazione, la domanda di condanna al pagamento delle spese future deve essere, quindi, respinta.
Infine, con riguardo al punto indicato sub e), la censura mossa dai genitori di
, che hanno chiesto il riconoscimento del danno da contrazione dei redditi Parte_1
derivante dall'assistenza prestata al figlio, deve essere disattesa.
La statuizione assunta dal Tribunale, che ha respinto la domanda, appare corretta, essendo mancato qualsiasi riscontro in proposito;
anche nelle fasi di giudizio successive al primo grado, i genitori hanno omesso di fornire indicazioni in merito alle attività lavorative svolte, all'entità dei redditi, alla connessione causale tra l'eventuale riduzione patrimoniale e le condizioni di salute del figlio Pt_1
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata (della quale restano fermi i capi confermati in questa sede, ossia quelli relativi all'accertamento della responsabilità dell'Ospedale e dei sanitari;
al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa di e delle spese mediche sostenute dai genitori;
al Parte_1
rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da contrazione dei redditi) la percentuale di danno patito da per la condotta tenuta durante il Parte_1
ricovero va stimata nella misura del 45% e, per l'effetto, l' OP
, e vanno condannati, in solido tra loro,
[...] CP_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da , nella misura di € Parte_1 597.813,00, e da e , nella misura di € Parte_2 Parte_3
73.742,45 ciascuno, mentre va rigettata la domanda di condanna al risarcimento delle spese sanitarie future proposta dagli attori.
Sulle somme suindicate, calcolate all'attualità in quanto trattasi di debiti di valore che devono trovare integrale soddisfazione al momento della decisione (Cass.
5503/2003), decorrono gli interessi in misura legale a far data dalla presente pronuncia, secondo quanto statuito dal Tribunale che - con capo non impugnato e passato, quindi, in giudicato - non ha accordato gli interessi compensativi, dei quali gli attori con l'atto di citazione non avevano fatto richiesta.
Da ultimo, occorre esaminare la domanda di manleva proposta dai convenuti, vagliando la posizione delle singole compagnie assicurative chiamate in causa.
Va premesso che con il capo a) della sentenza n. 2304/18 la Corte di appello ha dichiarato che la (intervenuta nel Controparte_5
giudizio di secondo grado quale cessionaria del portafoglio dell'originaria assicurazione) è la parte legittimata a resistere alla domanda di manleva dell' CP_3
e ha estromesso dal giudizio la . Controparte_9
Tale capo della pronuncia, non oggetto di ricorso per cassazione, è quindi, passato in giudicato, cosicché nessun provvedimento deve essere adottato in questa in sede nei confronti della (quale incorporante della Controparte_15 [...]
, già Controparte_16 [...]
) che, pur evocata in questa sede di rinvio, non è Controparte_9
destinataria di richieste.
Va altresì premesso che l'assunto sostenuto dall' e dall' CP_7 [...]
secondo cui i capi della sentenza del Tribunale sub d) - “dichiara Controparte_23
che l' è tenuta a manlevare l' Controparte_10 AR
, in relazione a quanto da questi dovuto a parte attrice, soltanto per l'eventuale
[...]
eccedenza rispetto all'importo di € 2.582.285,00” e sub e) - “dichiara che la CP_11 è tenuta a manlevare , in relazione a quanto da questi dovuto
[...] Controparte_2
a parte attrice, soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali assicurati dalla e dall Controparte_9 Controparte_10
- sono passati in giudicato, non può essere condiviso.
[...]
Invero, la Corte di Appello, nel rigettare integralmente la pretesa attorea in ossequio al principio della ragione più liquida, non si è pronunciata affatto sulle questioni preliminari sollevate dalla Controparte_9
in merito al rapporto con l'ulteriore polizza stipulata dall'Ospedale con
[...]
l' e con quella contratta dalla Società Italiana di Pediatria (alla quale Controparte_10
appartiene con l' né la Controparte_2 CP_11 [...]
(già Controparte_5 Controparte_9
) era tenuta a sollevare dette questioni nel giudizio di legittimità proposto dai
[...]
danneggiati, essendo evidentemente assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
La questione non è, quindi, coperta dal giudicato e, per l'effetto, vanno esaminati in questa sede i motivi dell'appello principale proposti dalla
[...]
in ordine alla manleva. Controparte_5
La prima censura, con il quale l'Assicurazione eccepisce la decadenza dell' dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 comma 2 c.c. per essere CP_3
venuto meno all'obbligo di comunicare la sussistenza di altre coperture assicurative per il medesimo rischio, va disattesa.
E' pacifico e documentato in atti che l' ha contratto due assicurazioni CP_3
per la responsabilità civile: la prima il 27 dicembre 1999 con la
[...]
(poi Controparte_28 Controparte_9
e, ora, ) per la somma di £ Controparte_5
5.000.000.000; la seconda il 3 gennaio 2000 con l' recante Controparte_10
l'espressa menzione della copertura principale e la precisazione che “la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme”, ossia rispetto all'importo di £ 5.000.000.000. E' altresì incontestato che la Società Italiana di
Pediatria, alla quale appartiene ha stipulato a sua volta una polizza Controparte_2
assicurativa per la responsabilità civile con l' fino alla concorrenza della CP_11
somma di £ 3.000.000.000 per sinistro.
Ora, alla luce delle citate risultanze l'Ospedale non era tenuto a dare alcuna comunicazione alla (in breve) atteso che, da un lato, la polizza dell' CP_9 [...]
copre un rischio diverso rispetto a quello oggetto della prima Controparte_10
assicurazione, in quanto è prestata per la parte che eccede la copertura garantita dalla cosicché opera - in eventuale seconda battuta - nel solo caso di superamento CP_9
del massimale;
dall'altro, il nosocomio è del tutto estraneo alla polizza stipulata dall' tramite la Società Italiana di Pediatria e non aveva, quindi, l'obbligo di CP_2
dare informazioni in merito alla sussistenza della copertura del medico, della quale, in ipotesi, poteva anche non essere al corrente, dovendosi escludere il dedotto onere di acquisire notizie al riguardo.
La seconda doglianza, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel considerare a primo rischio la polizza stipulata con la non è fondata. CP_9
Anche a voler prescindere dal rilievo per cui il contratto stipulato con la parte appellante non prevede alcuna indicazione in merito alla copertura a secondo rischio, riveste carattere dirimente la circostanza che la polizza in esame è stata stipulata in data antecedente rispetto a quella dell' cosicchè - anche in ossequio Controparte_10
ai principi che regolano l'interpretazione dei contratti, con particolare riferimento all'intenzione delle parti - la garanzia prestata dalla (a suo tempo, l'unica CP_9
vigente) opera per l'intero massimale previsto nella relativa polizza, pari a £
5.000.000.000 (attuali € 2.582.285,00), senza alcuna limitazione.
Come detto, la successiva polizza stipulata dall'Ospedale con l'
[...]
richiama espressamene l'assicurazione già in corso con la e Controparte_10 CP_9 prevede, senza dare adito a dubbi, che “la presente assicurazione viene prestata per
l'eccedenza rispetto” alla copertura garantita nella misura di £ 5.000.000.000, “ciò anche nella eventualità di nullità, invalidità ed inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'assicurato”.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, trova, quindi, applicazione il secondo comma dell'art. 9 del contratto stipulato dall'Ospedale con la a norma CP_9
del quale “… per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperta dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza” e non anche il terzo comma invocato dall'appellante, che appare chiaramente riferito all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - in cui il rischio “sia coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre”.
Il rischio assicurato dalla polizza dell' è, infatti, proprio Controparte_10
quello che eccede il massimale garantito della risultando, per l'effetto, diverso CP_9
dall'altro.
La pronuncia del Tribunale in ordine alle posizioni assicurative dell' CP_3
merita, quindi, integrale conferma (con l'integrazione portata dal capo - ormai definitivo - della sentenza di appello in ordine all'individuazione del soggetto legittimato passivo a resistere alla domanda di manleva) nel senso che la
[...]
è tenuta a manlevare l' Controparte_5 OP
in relazione alle somme liquidate in questa sede nei limiti del massimale
[...]
convenuto e l' (ora per l'eventuale eccedenza Controparte_10 CP_7
rispetto all'importo di € 2.582.285,00.
In concreto, alla luce della liquidazione effettuata con la presente sentenza il massimale della risulta pienamente Controparte_5
capiente e non vi sono eccedenze alle quali dovrà supplire l' . CP_10 Il terzo motivo di doglianza afferente alla posizione dell' Controparte_23
che ad avviso dell'appellante è stata erroneamente chiamata anch'essa a
[...]
rispondere per la sola eccedenza rispetto al massimale della polizza della è CP_9
fondato.
Va innanzitutto premesso che, secondo quanto risulta dagli atti ed è incontestato tra le parti, il contratto di assicurazione intercorso tra l' e la (poi CP_3 CP_28
è stato stipulato, oltre che per la responsabilità del contraente, anche “in favore CP_9
del personale dipendente dell' sia del personale non dipendente compresi i CP_3
professionisti quando operano nell'ambito ed avvalendosi delle strutture ospedaliere”
e, dunque, dell' CP_2
Come già detto, il predetto, quale appartenente alla Società Italiana di Pediatria, beneficia altresì, a titolo personale, della polizza assicurativa per la responsabilità civile da quest'ultima stipulata con l' fino alla concorrenza della somma di £ CP_11
3.000.000.000 per sinistro.
E' pur vero che il contratto stipulato dalla Società Italiana di Pediatria con la
(all'epoca) prevede che “nel caso l'assicurato abbia già in corso con CP_11
altra Società una polizza di assicurazione che copra il medesimo rischio la presente copertura assicurativa viene prestata per l'eccedenza rispetto a tale polizza”, tuttavia tale clausola contrattuale opera solo laddove l'altra eventuale assicurazione “per il medesimo rischio” sia, appunto, “già in corso”.
Così non è nel caso in esame in cui la polizza stipulata dall con la CP_3
- con la copertura anche in favore del personale dipendente - è intervenuta CP_9
successivamente, allorché il contratto era stato già rinnovato con l' con CP_11
decorrenza dal 1° giugno 1999 (come da ricevuta di pagamento in atti, recante l'espressa imputazione), con la conseguenza che la garanzia prestata in favore di vale integralmente. Controparte_2 Quanto all'ambito della polizza, va disattesa la censura reiterata anche in questa sede dall' secondo cui l'assicurazione non opererebbe nella Controparte_23
fattispecie oggetto di causa, in quanto non copre i danni derivati dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti diversi dalla salute;
è, infatti, evidente che il nocumento del quale è stato richiesto il ristoro afferisce proprio all'oggetto del contratto assicurativo, ossia al danno alla salute derivato dalla tardiva diagnosi della patologia di cui il piccolo soffriva e alle relative conseguenze.
In accoglimento della censura e in parziale riforma della sentenza gravata, va dichiarato che l' è tenuta a manlevare in Controparte_23 Controparte_2
relazione all'importo oggetto della condanna in favore di , Parte_1 Parte_3
e .
[...] Pt_2 Parte_2
Nei rapporti interni tra la e Controparte_5
l' le due assicurazioni coprono in modo indipendente il Controparte_23
medesimo rischio (cd. assicurazione plurima, l'una stipulata dall' anche per CP_3
conto altrui e l'altra stipulata dal medico nell'interesse proprio) cosicché, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1910 c.c., “quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi” (Cass. 4273/24).
Quanto al regolamento delle spese, l'esito complessivo del giudizio, che ha avuto uno sviluppo processuale particolarmente complesso, caratterizzato dall'esame di numerose problematiche tecniche affrontate in modo discordante dai vari consulenti designati, e che ha visto fortemente ridimensionate le iniziali pretese risarcitorie avanzate dagli attori, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
e in parziale accoglimento degli appelli incidentali Controparte_5
formulati da , e - dall' Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
, e - dall' e OP CP_1 Controparte_2 CP_7
dall' in parziale riforma della sentenza n. 25600/10 emessa Controparte_23
dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Condanna l' , e OP Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Pt_1
, nella misura di € 597.813,00, e in favore di e di
[...] Parte_2
, nella misura di € 73.742,45, ciascuno, oltre agli interessi dalla Parte_3
pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese mediche future proposta da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) Conferma la sentenza di primo grado quanto alle posizioni assicurative dell' , nel senso che la OP [...]
è tenuta alla manleva in relazione alle somme Controparte_5
liquidate in questa sede nei limiti del massimale convenuto e l' per CP_7
l'eventuale eccedenza rispetto all'importo di € 2.582.285,00;
4) Dichiara che l' è tenuta ad assicurare Controparte_23 Controparte_2
in relazione all'importo oggetto della condanna in favore di , Parte_1
e ; Parte_3 Parte_2
5) Compensa tra tutte le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
La Consigliera rel. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino