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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.944/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GUCCIONE
GIOVANNA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA VITT. EMANUELE II 9 98122 MESSINA C.F._2 presso lo studio dell'avv. CHINDEMI SANTA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.4.2025 in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al OL.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 premesso di avere intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con interrottasi nel novembre 2023 da cui era Controparte_1 nato, in data 23.11.2020, il minore chiedeva all'adito Tribunale di Persona_1 regolamentare la potestà genitoriale sullo stesso chiedendo in particolare di disporre: “1)
l'affidamento esclusivo del minore alla madre , visto Persona_2 Parte_1 che il sig. per ragioni di lavoro spesso si trova fuori provincia e anche all' estero, occasioni CP_1 in cui la comunicazione tra le parti si presenta oltremodo difficile soprattutto in caso di particolari esigenze ed urgenze;
2) il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi settimanali dalle ore 16 alle ore 20 nei giorni in cui ET non deve assolvere la terapia, un sabato e una domenica alternando un pernotto dalle ore 18 del sabato fino alle 16 della domenica e una domenica dalle ore
10 alle ore 18. Le festività natalizie alternando Natale e Capodanno e le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. La ricorrente nulla oppone anche alla determinazione di un periodo di permanenza di una settimana presso il padre nel periodo estivo da determinarsi in accordo tra le parti con almeno un mese di anticipo e sempre compatibilmente con il quadro clinico del minore. Tutto ciò tenendo anche nella dovuta considerazione gli impegni professionali del padre
e del fatto che attualmente il sig. gode di un alloggio presso la caserma di polizia, in CP_1
Catania; 3) in merito al mantenimento di voglia disporre che il Sig. provveda Per_1 CP_1 nella misura di euro 800,00 (1/3 della busta paga dello stesso) oltre al 50 %delle spese straordinarie”
A sostegno delle domande la ricorrente esponeva che il bambino era affetto da disturbo dello spettro autistico di livello III (ICD 10F 84.0) e che, pertanto, necessitava di supervisione e assistenza continua nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, e che tale patologia comportava la necessità di cure riabilitative specifiche per le quali si rendeva necessario il consenso di entrambi i genitori deducendo che, a causa degli impegni professionali del padre che spesso si trovava fuori sede per motivi di lavoro, era necessario per essa ricorrente potere autonomamente assumere con tempestività le relative decisioni
Lamentava altresì che il padre non era stato particolarmente presente nella vita del figlio e che i rapporti tra di loro erano limitati a delle videochiamate tuttavia sconsigliabili per lo stato di salute del minore.
Costituitosi in giudizio il resistente si opponeva alla richiesta di parte ricorrente relativa all'affidamento esclusivo del figlio, deducendo che - contrariamente a quanto dalla stessa affermato
- sin dalla cessazione della convivenza era sempre stato presente alla vita del minore preoccupandosi del suo stato di salute, adoperandosi nella ricerca dei medici specialistici, partecipando ai colloqui e alle terapie settimanali presso le varie strutture che avevano ed hanno in cura il minore.
Rilevava che aveva sempre contribuito ai bisogni del figlio, partecipando al mantenimento mensile e alle spese mediche necessarie che di volta in volta si erano presentate e che solo a causa dei suoi impegni di lavoro all'estero non aveva potuto avere una frequentazione regolare con il bambino.
Lamentava che, al contrario, era stata la madre ad escluderlo di fatto dalla vita del figlio assumendo da sola tutte le relative decisioni e chiedendo solo successivamente il consenso del padre , mentre era suo desiderio partecipare più attivamente alla vita del minore collaborando con la madre nella gestione degli impegni riabilitativi del figlio compatibilmente con le sue esigenze lavorative.
Chiedeva dunque disporsi l'affidamento condiviso del minore e quanto al diritto di visita dello stesso chiedeva che i giorni e gli orari di incontro con il minore venissero stabiliti tenendo conto degli impegni di lavoro del padre.
A tale fine rilevava che la sua sede di lavoro cambiava a seconda delle esigenze del Dipartimento di
Pubblica Sicurezza e che “l'ordine di servizio viene, infatti, predisposto dall'Amministrazione giornalmente e ciò non gli consente di conoscere in anticipo il luogo della sede di lavoro, gli orari ed i giorni di riposo. Quindi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlioletto due volte a settimana
e due week-end al mese dando comunicazione alla madre due giorni prima. Inoltre, ove il padre si trovi in missione e/o fuori sede, la madre dovrà effettuare una videochiamata due volte alla settimana con lui in orari che saranno concordati in base agli impegni di lavoro del padre e alle terapie del figlioletto. Tale richiesta è necessaria per consentire all'odierno resistente di esercitare il diritto di visita del figlioletto. Nei giorni in cui sarà libero dagli impegni di lavoro il sig. potrà CP_1 portare con sè a fare le terapie di cui necessita e, a richiesta, anche con la madre” Per_1
Contestava infine le richieste di natura economica formulate dalla ricorrente, rilevando che il suo reddito mensile era più basso rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente e sul suo stipendio mensile gravavano diverse trattenute.
All'udienza del 14.4.2025 le parti chiedevano emettersi sentenza e il Presidente si riservava di riferire al OL .
Ritiene il OL che non sussistano i presupposti per disporre il chiesto affidamento esclusivo del figlio minore della coppia.
Come noto, il legislatore del 2006 ha scelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31).
Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Tale scelta si impone, in particolare, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Tali principi sono stati riaffermati con recentissimo arresto della Suprema Corte (Cass. 16280 /25) per la quale “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. 6535/2019)
In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione
(Cass. 18817/2015).
Facendo applicazione di tali regole ermeneutiche, ritiene il OL che nel caso di specie non emergano elementi di giudizio tali da ritenere il che il padre non abbia le adeguate capacità genitoriali non risultando in particolare provato il dedotto disinteresse nei confronti del figlio minore, apparendo la richiesta formulata dalla ricorrente fondata, principalmente su necessità di tipo “organizzativo” , derivati dal fatto che il resistente per motivi di lavoro si trova spesso fuori sede, il che renderebbe più gravoso per la ricorrente ottenere i consensi necessari per la gestione delle necessità del minore.
E tuttavia le lamentate difficoltà nella gestione dei bisogni del figlio, nella specie affetto da una seria patologia, non possono di per sé sole essere considerate di ostacolo all'operatività del regime di affidamento condiviso che, al contrario, imponendo ai genitori delle scelte condivise “costringerà” gli stessi ad una maggiore collaborazione nel precipuo interesse del figlio (nel caso di specie meritevole di particolare tutela) ad una effettiva bigenitorialità.
La messaggistica tra le odierne parti prodotta in atti, documenta certamente una difficoltà dei genitori nei loro rapporto interpersonali e, conseguentemente, nella gestione delle necessità del minore, ma tali difficoltà non giustificano una pronuncia di affidamento esclusivo che, giova ribadire, può essere adottata solo quando si ravvisi un interesse in tale senso del minore che nella specie , al contrario è quello di potere contare sulla presenza anche se non paritaria ma , almeno costante di entrambi i genitori che devono in pari misura assumersi anche la responsabilità delle scelte terapeutiche relative al minore.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre con la quale lo stesso coabita fin dall'insorgere della crisi tra i genitori.
Per quanto attiene al diritto di visita del minore lo stesso va regolamentato tenendo conto anche delle esigenze lavorative del padre e dunque, fermo restando il suo diritto, riconosciuto dalla stessa ricorrente a tenere con sé il minore sia durante la settimana che durante i fine settimana può essere accolta la richiesta del padre di subordinare l'individuazione delle giornate alla preventiva comunicazione da parte del padre dei propri turni di lavoro di lavoro, ovviamente nel rispetto delle necessità del figlio e tenendo conto delle terapie a cui lo stesso è sottoposto.
Il padre potrà pertanto incontrare il minore per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore
19.00 nei giorni da comunicare alla madre almeno 48 ore prima, fermo restando che ove nei pomeriggi in cui il padre intende esercitare il proprio diritto di visita il minore è sottoposto alla sua terapia sarà il padre a provvedere in tal senso accompagnandolo presso l'istituto in cui tale terapia si svolge .
Il padre potrà poi tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica nonché per tre giorni continuativi durante le feste natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno, per un giorno durante le festività pasquali alternando anno per ano il giorno di Pasqua con il giorno del Lunedì dell'angelo e per due periodi continuativi di sette giorni da concordare con la madre entro il mese di maggio durante il periodo feriale .
Per quanto attiene alla regolamentazione economica , fermo restando l'obbligo in capo alle parti di contribuire al mantenimento dei figli proporzionalmente alle proprie risorse e tenendo conto dei bisogni della prole ma anche dei tempi di permanenza dei figli presso ognuno dei genitori con i conseguenti obblighi di accudimento, va certamente posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento di un contributo mensile che, tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dagli atti del procedimento, compresa la circostanza che il minore risulta percettore di trattamenti pensionistici , che la ricorrente percepisce il reddito di inclusione e per intero l'assegno unico per il figlio , va quantificato in € 400.00 mensili, rivalutabili annualmente.
A carico del resistente va altresì fatto carico di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Le spese del procedimento , stante la natura e l'esito dello stesso possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dispone che il figlio minore delle parti venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in motivazione.
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento della somma mensile di € 400.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50%
Compensa tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.944/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GUCCIONE
GIOVANNA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA VITT. EMANUELE II 9 98122 MESSINA C.F._2 presso lo studio dell'avv. CHINDEMI SANTA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.4.2025 in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al OL.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 premesso di avere intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con interrottasi nel novembre 2023 da cui era Controparte_1 nato, in data 23.11.2020, il minore chiedeva all'adito Tribunale di Persona_1 regolamentare la potestà genitoriale sullo stesso chiedendo in particolare di disporre: “1)
l'affidamento esclusivo del minore alla madre , visto Persona_2 Parte_1 che il sig. per ragioni di lavoro spesso si trova fuori provincia e anche all' estero, occasioni CP_1 in cui la comunicazione tra le parti si presenta oltremodo difficile soprattutto in caso di particolari esigenze ed urgenze;
2) il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi settimanali dalle ore 16 alle ore 20 nei giorni in cui ET non deve assolvere la terapia, un sabato e una domenica alternando un pernotto dalle ore 18 del sabato fino alle 16 della domenica e una domenica dalle ore
10 alle ore 18. Le festività natalizie alternando Natale e Capodanno e le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. La ricorrente nulla oppone anche alla determinazione di un periodo di permanenza di una settimana presso il padre nel periodo estivo da determinarsi in accordo tra le parti con almeno un mese di anticipo e sempre compatibilmente con il quadro clinico del minore. Tutto ciò tenendo anche nella dovuta considerazione gli impegni professionali del padre
e del fatto che attualmente il sig. gode di un alloggio presso la caserma di polizia, in CP_1
Catania; 3) in merito al mantenimento di voglia disporre che il Sig. provveda Per_1 CP_1 nella misura di euro 800,00 (1/3 della busta paga dello stesso) oltre al 50 %delle spese straordinarie”
A sostegno delle domande la ricorrente esponeva che il bambino era affetto da disturbo dello spettro autistico di livello III (ICD 10F 84.0) e che, pertanto, necessitava di supervisione e assistenza continua nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, e che tale patologia comportava la necessità di cure riabilitative specifiche per le quali si rendeva necessario il consenso di entrambi i genitori deducendo che, a causa degli impegni professionali del padre che spesso si trovava fuori sede per motivi di lavoro, era necessario per essa ricorrente potere autonomamente assumere con tempestività le relative decisioni
Lamentava altresì che il padre non era stato particolarmente presente nella vita del figlio e che i rapporti tra di loro erano limitati a delle videochiamate tuttavia sconsigliabili per lo stato di salute del minore.
Costituitosi in giudizio il resistente si opponeva alla richiesta di parte ricorrente relativa all'affidamento esclusivo del figlio, deducendo che - contrariamente a quanto dalla stessa affermato
- sin dalla cessazione della convivenza era sempre stato presente alla vita del minore preoccupandosi del suo stato di salute, adoperandosi nella ricerca dei medici specialistici, partecipando ai colloqui e alle terapie settimanali presso le varie strutture che avevano ed hanno in cura il minore.
Rilevava che aveva sempre contribuito ai bisogni del figlio, partecipando al mantenimento mensile e alle spese mediche necessarie che di volta in volta si erano presentate e che solo a causa dei suoi impegni di lavoro all'estero non aveva potuto avere una frequentazione regolare con il bambino.
Lamentava che, al contrario, era stata la madre ad escluderlo di fatto dalla vita del figlio assumendo da sola tutte le relative decisioni e chiedendo solo successivamente il consenso del padre , mentre era suo desiderio partecipare più attivamente alla vita del minore collaborando con la madre nella gestione degli impegni riabilitativi del figlio compatibilmente con le sue esigenze lavorative.
Chiedeva dunque disporsi l'affidamento condiviso del minore e quanto al diritto di visita dello stesso chiedeva che i giorni e gli orari di incontro con il minore venissero stabiliti tenendo conto degli impegni di lavoro del padre.
A tale fine rilevava che la sua sede di lavoro cambiava a seconda delle esigenze del Dipartimento di
Pubblica Sicurezza e che “l'ordine di servizio viene, infatti, predisposto dall'Amministrazione giornalmente e ciò non gli consente di conoscere in anticipo il luogo della sede di lavoro, gli orari ed i giorni di riposo. Quindi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlioletto due volte a settimana
e due week-end al mese dando comunicazione alla madre due giorni prima. Inoltre, ove il padre si trovi in missione e/o fuori sede, la madre dovrà effettuare una videochiamata due volte alla settimana con lui in orari che saranno concordati in base agli impegni di lavoro del padre e alle terapie del figlioletto. Tale richiesta è necessaria per consentire all'odierno resistente di esercitare il diritto di visita del figlioletto. Nei giorni in cui sarà libero dagli impegni di lavoro il sig. potrà CP_1 portare con sè a fare le terapie di cui necessita e, a richiesta, anche con la madre” Per_1
Contestava infine le richieste di natura economica formulate dalla ricorrente, rilevando che il suo reddito mensile era più basso rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente e sul suo stipendio mensile gravavano diverse trattenute.
All'udienza del 14.4.2025 le parti chiedevano emettersi sentenza e il Presidente si riservava di riferire al OL .
Ritiene il OL che non sussistano i presupposti per disporre il chiesto affidamento esclusivo del figlio minore della coppia.
Come noto, il legislatore del 2006 ha scelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31).
Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Tale scelta si impone, in particolare, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Tali principi sono stati riaffermati con recentissimo arresto della Suprema Corte (Cass. 16280 /25) per la quale “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. 6535/2019)
In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione
(Cass. 18817/2015).
Facendo applicazione di tali regole ermeneutiche, ritiene il OL che nel caso di specie non emergano elementi di giudizio tali da ritenere il che il padre non abbia le adeguate capacità genitoriali non risultando in particolare provato il dedotto disinteresse nei confronti del figlio minore, apparendo la richiesta formulata dalla ricorrente fondata, principalmente su necessità di tipo “organizzativo” , derivati dal fatto che il resistente per motivi di lavoro si trova spesso fuori sede, il che renderebbe più gravoso per la ricorrente ottenere i consensi necessari per la gestione delle necessità del minore.
E tuttavia le lamentate difficoltà nella gestione dei bisogni del figlio, nella specie affetto da una seria patologia, non possono di per sé sole essere considerate di ostacolo all'operatività del regime di affidamento condiviso che, al contrario, imponendo ai genitori delle scelte condivise “costringerà” gli stessi ad una maggiore collaborazione nel precipuo interesse del figlio (nel caso di specie meritevole di particolare tutela) ad una effettiva bigenitorialità.
La messaggistica tra le odierne parti prodotta in atti, documenta certamente una difficoltà dei genitori nei loro rapporto interpersonali e, conseguentemente, nella gestione delle necessità del minore, ma tali difficoltà non giustificano una pronuncia di affidamento esclusivo che, giova ribadire, può essere adottata solo quando si ravvisi un interesse in tale senso del minore che nella specie , al contrario è quello di potere contare sulla presenza anche se non paritaria ma , almeno costante di entrambi i genitori che devono in pari misura assumersi anche la responsabilità delle scelte terapeutiche relative al minore.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre con la quale lo stesso coabita fin dall'insorgere della crisi tra i genitori.
Per quanto attiene al diritto di visita del minore lo stesso va regolamentato tenendo conto anche delle esigenze lavorative del padre e dunque, fermo restando il suo diritto, riconosciuto dalla stessa ricorrente a tenere con sé il minore sia durante la settimana che durante i fine settimana può essere accolta la richiesta del padre di subordinare l'individuazione delle giornate alla preventiva comunicazione da parte del padre dei propri turni di lavoro di lavoro, ovviamente nel rispetto delle necessità del figlio e tenendo conto delle terapie a cui lo stesso è sottoposto.
Il padre potrà pertanto incontrare il minore per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore
19.00 nei giorni da comunicare alla madre almeno 48 ore prima, fermo restando che ove nei pomeriggi in cui il padre intende esercitare il proprio diritto di visita il minore è sottoposto alla sua terapia sarà il padre a provvedere in tal senso accompagnandolo presso l'istituto in cui tale terapia si svolge .
Il padre potrà poi tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica nonché per tre giorni continuativi durante le feste natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno, per un giorno durante le festività pasquali alternando anno per ano il giorno di Pasqua con il giorno del Lunedì dell'angelo e per due periodi continuativi di sette giorni da concordare con la madre entro il mese di maggio durante il periodo feriale .
Per quanto attiene alla regolamentazione economica , fermo restando l'obbligo in capo alle parti di contribuire al mantenimento dei figli proporzionalmente alle proprie risorse e tenendo conto dei bisogni della prole ma anche dei tempi di permanenza dei figli presso ognuno dei genitori con i conseguenti obblighi di accudimento, va certamente posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento di un contributo mensile che, tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dagli atti del procedimento, compresa la circostanza che il minore risulta percettore di trattamenti pensionistici , che la ricorrente percepisce il reddito di inclusione e per intero l'assegno unico per il figlio , va quantificato in € 400.00 mensili, rivalutabili annualmente.
A carico del resistente va altresì fatto carico di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Le spese del procedimento , stante la natura e l'esito dello stesso possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dispone che il figlio minore delle parti venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in motivazione.
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento della somma mensile di € 400.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50%
Compensa tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo