Decreto cautelare 2 ottobre 2020
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/06/2025, n. 11858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11858 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11858/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06074/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IL OT, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
IO AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, relativo alla “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ” nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- Degli allegati A, B, C e D del Decreto M.I. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- del Decreto di adeguamento ed integrazione del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 emesso, ai sensi del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 pubblicata nella G.U. n. 143 del 6.06.2020, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa, nella parte in cui risulta lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale G.U. n. 34 del 28.04.2020 anche nella parte in cui non consente a parte ricorrente la presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite la piattaforma POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- dell'art. 2 del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020 e di ogni atto prodromico, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di prendere parte al concorso nonostante il possesso dei titoli di cui infra a causa;
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 497 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 498 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 23.04.2020, tutti pubblicati nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, nonché del D.MI. 201/20 del 20 aprile 2020 e degli Allegati A-B-C-D al decreto 201/20;
- del d.P.R. 19/2016 “ Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento ”;
- della Tabella A allegata al d.P.R. 19/2016, modificata dal decreto MIUR 9 maggio 2017, n. 259, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di prendere parte al concorso;
- dell'eventuale diniego alla partecipazione dell'istante alla procedura concorsuale de qua nonostante la sua peculiare posizione;
- di tutti i riscontri del M.I., degli Uffici Scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, alla domanda cartacea di partecipazione alla procedura concorsuale inoltrata da parte istante;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti e comunque meglio individuati nel ricorso e nel separato indice degli atti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR IA il 30\9\2020:
annullamento nella parte in cui occorrer possa e previa sospensione
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 783 dell'8.07.2020, pubblicato nella G.U. n. 53 del 10.07.2020 e dei relativi allegati nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
nonché
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, relativo alla “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ” nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- Degli allegati A, B, C e D del Decreto M.I. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 497 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 498 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 23.04.2020, tutti pubblicati nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, nonché del D.MI. 201/20 del 20 aprile 2020;
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale G.U. n. 34 del 28.04.2020 anche nella parte in cui non consente a parte ricorrente la presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite la piattaforma telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- dell'eventuale diniego alla partecipazione dell'istante alla procedura concorsuale de qua nonostante la sua peculiare posizione;
- di tutti i riscontri del M.I., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, alla domanda cartacea di partecipazione alla procedura concorsuale inoltrata da parte istante;
- dell'art. 2 del bando di concorso adottato con D.D. 510/2020 e di ogni atto prodromico, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di prendere parte al concorso nonostante il possesso dei titoli di cui infra a causa;
- di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la dott.ssa OT, docente nella scuola secondaria di primo grado statale da 3 anni, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui il Ministero dell’Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l’accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno, nella parte in cui la ha esclusa.
Il motivo dell’esclusione della odierna esponente consisterebbe nella circostanza che la sua laurea specialistica ed il suo percorso di studi non sarebbe stati ritenuti idonei per la partecipazione al concorso in parola, poiché non incluso all’interno della Tabella A allegata al d.P.R. 19/2016.
Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il successivo D.D. del MI 783/2020 di rettifica 3 ed integrazione del precedente decreto 510/20.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
Con istanza versata in atti in data 24 aprile 2025, quindi successivamente alla data di assegnazione del fascicolo al relatore, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la parte ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO