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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 28/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1982/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Arcangeli)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4695 del 16/4/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava la cessazione della materia del contendere, riguardo alla CP_ domanda, proposta da nei confronti dell' , volta alla corresponsione dei ratei dell'indennità Parte_1 di accompagnamento, e si condannava l al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
1.300,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
La nterponeva appello, mentre l optava per la contumacia. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in tre motivi.
Risulta fondato il primo, atteso che, in effetti, sussiste l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali maturati, così come richiesti nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio. CP_ Invero, già all'udienza del 29/1/2025, preso atto del pagamento medio tempore da parte dell , il difensore della ricorrente rilevava “sin da ora che la liquidazione non è comprensiva degli interessi legali”, mentre, all'udienza del 16/42025, lo stesso difensore chiedeva “dichiararsi cessata la materia del contendere, (ma) con condanna di controparte alle spese ed agli interessi legali”.
Risulta, altresì, fondato il secondo motivo, con cui l'appellante censura la gravata sentenza, contestando la quantificazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, in quanto inferiore ai minimi di legge e, comunque, non sorretta da idonea motivazione.
Innanzitutto, è corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna CP_ dell al pagamento delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale, avendo l CP_1 attivato il pagamento della prestazione de qua solo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del CP_ presente giudizio (il provvedimento di omologa è stato notificato all il 24/4/2024, la ha inviato il Pt_1 CP_ modello AP70 in data 3/6/2024, mentre l ha corrisposto il dovuto solo il 7/2/2025, ossia dopo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c. e dopo il deposito del ricorso giudiziario avvenuto l'11/10/2024).
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione delle suddette spese, al fine di calcolare i compensi dovuti riguardo al giudizio di primo grado, lo scaglione di riferimento era pacificamente quello ricompreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00 (gli arretrati liquidati dall ammontavano, infatti, a € 10.613,26). CP_1
Orbene, la tabella n. 4 per le cause di previdenza ex artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, prevedeva i seguenti importi minimi per le singole fasi - esclusa, nella specie, quella della trattazione/istruzione in quanto non svolta - applicando la riduzione massima della metà dei compensi medi (considerata la non complessità dell'attività svolta): €
464,50 studio, € 388,50 introduzione e € 1.010,50 decisione, per un totale di € 1.863,50.
Si rivela, quindi, erronea la liquidazione disposta dal primo giudice pari a € 1.300,00, in quanto - oltre che non sorretta da adeguata motivazione - era stata emessa in violazione del d.m. n. 37/2018, che, in particolare, con l'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), ha sostituito, alle parole “diminuzione fino al 50%”, le parole “diminuzione in ogni caso non oltre il 50%”, così prevedendo una soglia minima percentuale di riduzione del compenso, rispetto al valore parametrico di base, inderogabile, nel senso che, al di sotto della quale, il giudice non può scendere. Non sussistono, invece, i presupposti per l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del d.m.
n. 55/2014 - così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.m. n. 37/2018 - come invocato dall'odierno appellante nel terzo (ed ultimo) motivo.
Invero, in via generale, si osserva che l'originario intento legislativo era teso a valorizzare il criterio del pregio dell'attività prestata dal professionista quale generale elemento di determinazione del compenso, segnatamente premiando l'avvocato per l'utilizzo di tecniche informatiche che, rendendo più semplice la conservazione o la fruizione dei documenti, accelerassero, in ultima analisi, la definizione del procedimento giudiziario.
L'aumento non dovrebbe riguardare, quindi, ogni tipologia di processo svolto in forma telematica, ma solo quelli in cui il deposito degli atti con questa modalità agevoli la consultazione e lo studio degli atti stessi da parte del giudice, comprendendo, in primo luogo, gli atti di una certa complessità (atti introduttivi con più parti o più domande o strutturalmente più elaborati, pluralità di atti nello stesso processo quali comparse conclusionali, note difensive, comparse istruttorie, ecc.).
Nella specie, tenuto conto che gli atti del presente procedimento risultavano particolarmente semplici, sia per quanto concerne la redazione del ricorso introduttivo del giudizio - sviluppato in sole 2 pagine - sia per la documentazione a supporto della domanda, si ritiene che il richiesto aumento non spetti.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita parziale accoglimento, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza limitatamente alle statuizioni di cui al dispositivo, mentre rimane ferma per il resto
(ossia relativamente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere).
Le spese del presente grado - da distrarre - seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe forensi, considerando, anche in questa sede, la non complessità della controversia ed il valore della causa, per la cui determinazione occorre fa riferimento al disputatum con il correttivo del decisum e, dunque, all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (€ 1.863,50) e quella già riconosciuta in primo grado (€ 1.300,00), ossia € 563,50,
e conseguente applicazione del primo scaglione (fino a € 1.100,00) del d.m. n. 147/2022, tabella 12, valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale, pari a complessivi € 247,00 (€ 142 : 2 = 71 + €
142 : 2 = 71 + € 210 : 2 = 105).
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto CP_ rimane ferma, condanna l al pagamento degli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo del 7/2/2025 e liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 1.863,50;
b - condanna l appellato alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in CP_1 complessivi € 247,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione del procuratore antistatario.
Roma, 28/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB ST)