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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/08/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8690/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8690/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2364/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 13/07/17, pubblicato il 14/07/17
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Alfonso Amato e Stefania Crocamo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Sicignano degli Alburni (SA), alla via Roma n. 19, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Gaeta n. 38, presso e nello studio dell'avv. Benedetto Accarino e dell'avv. Camillo Grisi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 03/10/17, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2364/17, notificato il 10/08/17, con cui il Tribunale di
Salerno aveva intimato loro, in solido, il pagamento, in favore della quale Controparte_1
pagina 1 di 7 cessionaria del credito, della somma di € 7.340,82, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 4639153, stipulato il 21/01/10 dagli opponenti con la Compass s.p.a.
Gli opponenti deducevano: 1) la carenza di legittimazione processuale del direttore generale della che aveva conferito la procura speciale al dott. che a sua volta Controparte_1 Parte_3 aveva conferito il mandato per il procedimento monitorio, non essendovi prova dei poteri rappresentativi spesi dal predetto direttore generale, posto che, nelle società per azioni, il potere rappresentativo spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione;
2) la carenza di legittimazione attiva della non essendovi prova di come il credito oggetto di Controparte_1 causa, a seguito di molteplici cessioni, fosse pervenuto alla società opposta;
3) l'erronea indicazione del TAEG, posto che lo stesso non includeva tutte le voci di costo addebitate con il contratto di finanziamento, con la conseguenza che andavano applicati i tassi sostitutivi ex art. 125- bis T.U.B.; 4) la pattuizione di interessi moratori che superavano il tasso soglia usura ex l. n.
108/96.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano perché l'adito Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo, in ragione della nullità e/o inefficacia del contratto di finanziamento per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/04/18, si costituiva la la quale Controparte_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 22/10/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 28/02/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dagli opponenti, i quali assumono che il direttore generale della dott. Controparte_1 [...]
, non essendo munito di un potere rappresentativo verso l'esterno, non poteva conferire Parte_4 procura speciale al dott. a sua volta conferente il mandato per il procedimento Parte_3 monitorio, posto che, nelle società per azioni, se non è diversamente disposto, il potere rappresentativo spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La società opposta, invero, ha prodotto, fin dalla fase monitoria, la procura per notaio Per_1 dell'08/05/17, conferita al dott. dal dott. in qualità di Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 7 “Direttore Generale e legale rappresentante della Società Banca IFIS S.P.A… a quest'atto autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta società in data 7 marzo 2011”.
Nel presente giudizio di opposizione è stata poi prodotta la visura societaria di Controparte_1
(doc. 3), dalla quale emerge che il dott. è stato nominato direttore generale con atto del Parte_4
18/05/95, con facoltà, tra le altre, di “conferire procure ai dipendenti e collaboratori della Banca nonché a persone estranee alla stessa per il compimento e la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise da organi competenti e soggetti delegati della con facoltà per il procuratore di attestarlo nei CP_1 confronti dei terzi”, nonché il verbale di riunione del CDA di del 07/03/11, dal Controparte_1 quale si evince che il dott. è stato investito del potere di rappresentare la società opposta Parte_4
(doc. 4: pagg. 278 e 279).
Dal contenuto di tali documenti emerge, quindi, chiaramente il potere rappresentativo di cui era titolare il dott. nella sua qualità di direttore generale della Parte_4 Controparte_1
2. Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dagli opponenti. Controparte_1
In proposito, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato pagina 3 di 7 come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, molteplici elementi probatori ed indiziari in ordine alla titolarità del credito per cui è causa in capo all'ultima cessionaria, ossia la Controparte_1
Risulta, invero, che l'originaria creditrice Compass s.p.a. cedeva “pro soluto” il proprio credito a già (doc. 3 fascicolo monitorio); la cessionaria – Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 si fondeva poi per incorporazione con in data 19/03/14 Controparte_4 Controparte_2
(doc. 4 fascicolo monitorio); a sua volta, cedeva “pro soluto” il credito in esame a Controparte_2 in data 03/05/16 (doc. 5 fascicolo monitorio). Controparte_1
La stessa e la con raccomandate a.r. datate 07/06/16, ricevute Controparte_2 Controparte_1 dagli opponenti in data 11/08/16, informavano questi ultimi che, in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa, “in data 07/06/2016, ha ceduto a CP_2 Controparte_1 il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad € 7.538,64. Il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a da COMPASS BANCA” (cfr. doc. 5 e 6 CP_2 fascicolo fase di opposizione).
La titolarità del credito in capo alla società opposta, ossia si desume anche dalla Controparte_1 disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa creditoria, ossia il contratto di finanziamento e gli estratti conto della Compass s.p.a. e della Il Controparte_2 possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
E', quindi, infondata, e va rigettata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti.
3. Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che (quale Parte_1 mutuatario) e (quale coobbligato) stipulavano con la Compass s.p.a., in data Parte_2
21/01/10, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura “Alfa 147”, per l'importo pagina 4 di 7 complessivo di € 14.995,20 (comprensivo di interessi e spese), da restituire in 60 rate mensili di €
249,51 ciascuna, con TAN del 9,25% e TAEG dell'11,10%.
Dopo il pagamento delle prime rate, gli opponenti si rendevano morosi e, come emerge dall'estratto conto della Compass s.p.a., accumulavano, alla data del 13/06/13, un debito complessivo di € 7.346,28, comprensivo di interessi moratori. Dall'estratto conto della CP_2 si evince, alla data del 30/06/15, una debitoria di € 7.538,64.
[...]
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta, non avendo, peraltro, gli opponenti sollevato alcuna contestazione avverso le risultanze contabili del predetto estratto conto.
4. Le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti sono infondate.
5. In primo luogo, generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono le contestazioni inerenti all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo parte opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie (neppure depositate), le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l.
n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
6. Per quanto attiene all'asserita divergenza tra il TAEG pattuito ed il TAEG applicato, la stessa, se anche fosse sussistente (ma non è stata offerta alcuna prova e generiche risultano le allegazioni in proposito), non rileverebbe nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun pagina 5 di 7 riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis citato, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al finanziamento in esame, stipulato il
21/01/10.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 pagina 6 di 7 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della Compass s.p.a.
(che non è neanche parte in causa), e non hanno neppure allegato di essere stati indotti, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbero stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
7. Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8690/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2364/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 13/07/17, pubblicato il 14/07/17;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8690/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2364/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 13/07/17, pubblicato il 14/07/17
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Alfonso Amato e Stefania Crocamo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Sicignano degli Alburni (SA), alla via Roma n. 19, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Gaeta n. 38, presso e nello studio dell'avv. Benedetto Accarino e dell'avv. Camillo Grisi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 03/10/17, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2364/17, notificato il 10/08/17, con cui il Tribunale di
Salerno aveva intimato loro, in solido, il pagamento, in favore della quale Controparte_1
pagina 1 di 7 cessionaria del credito, della somma di € 7.340,82, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 4639153, stipulato il 21/01/10 dagli opponenti con la Compass s.p.a.
Gli opponenti deducevano: 1) la carenza di legittimazione processuale del direttore generale della che aveva conferito la procura speciale al dott. che a sua volta Controparte_1 Parte_3 aveva conferito il mandato per il procedimento monitorio, non essendovi prova dei poteri rappresentativi spesi dal predetto direttore generale, posto che, nelle società per azioni, il potere rappresentativo spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione;
2) la carenza di legittimazione attiva della non essendovi prova di come il credito oggetto di Controparte_1 causa, a seguito di molteplici cessioni, fosse pervenuto alla società opposta;
3) l'erronea indicazione del TAEG, posto che lo stesso non includeva tutte le voci di costo addebitate con il contratto di finanziamento, con la conseguenza che andavano applicati i tassi sostitutivi ex art. 125- bis T.U.B.; 4) la pattuizione di interessi moratori che superavano il tasso soglia usura ex l. n.
108/96.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano perché l'adito Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo, in ragione della nullità e/o inefficacia del contratto di finanziamento per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/04/18, si costituiva la la quale Controparte_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 22/10/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 28/02/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dagli opponenti, i quali assumono che il direttore generale della dott. Controparte_1 [...]
, non essendo munito di un potere rappresentativo verso l'esterno, non poteva conferire Parte_4 procura speciale al dott. a sua volta conferente il mandato per il procedimento Parte_3 monitorio, posto che, nelle società per azioni, se non è diversamente disposto, il potere rappresentativo spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La società opposta, invero, ha prodotto, fin dalla fase monitoria, la procura per notaio Per_1 dell'08/05/17, conferita al dott. dal dott. in qualità di Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 7 “Direttore Generale e legale rappresentante della Società Banca IFIS S.P.A… a quest'atto autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta società in data 7 marzo 2011”.
Nel presente giudizio di opposizione è stata poi prodotta la visura societaria di Controparte_1
(doc. 3), dalla quale emerge che il dott. è stato nominato direttore generale con atto del Parte_4
18/05/95, con facoltà, tra le altre, di “conferire procure ai dipendenti e collaboratori della Banca nonché a persone estranee alla stessa per il compimento e la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise da organi competenti e soggetti delegati della con facoltà per il procuratore di attestarlo nei CP_1 confronti dei terzi”, nonché il verbale di riunione del CDA di del 07/03/11, dal Controparte_1 quale si evince che il dott. è stato investito del potere di rappresentare la società opposta Parte_4
(doc. 4: pagg. 278 e 279).
Dal contenuto di tali documenti emerge, quindi, chiaramente il potere rappresentativo di cui era titolare il dott. nella sua qualità di direttore generale della Parte_4 Controparte_1
2. Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dagli opponenti. Controparte_1
In proposito, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato pagina 3 di 7 come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, molteplici elementi probatori ed indiziari in ordine alla titolarità del credito per cui è causa in capo all'ultima cessionaria, ossia la Controparte_1
Risulta, invero, che l'originaria creditrice Compass s.p.a. cedeva “pro soluto” il proprio credito a già (doc. 3 fascicolo monitorio); la cessionaria – Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 si fondeva poi per incorporazione con in data 19/03/14 Controparte_4 Controparte_2
(doc. 4 fascicolo monitorio); a sua volta, cedeva “pro soluto” il credito in esame a Controparte_2 in data 03/05/16 (doc. 5 fascicolo monitorio). Controparte_1
La stessa e la con raccomandate a.r. datate 07/06/16, ricevute Controparte_2 Controparte_1 dagli opponenti in data 11/08/16, informavano questi ultimi che, in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa, “in data 07/06/2016, ha ceduto a CP_2 Controparte_1 il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad € 7.538,64. Il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a da COMPASS BANCA” (cfr. doc. 5 e 6 CP_2 fascicolo fase di opposizione).
La titolarità del credito in capo alla società opposta, ossia si desume anche dalla Controparte_1 disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa creditoria, ossia il contratto di finanziamento e gli estratti conto della Compass s.p.a. e della Il Controparte_2 possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
E', quindi, infondata, e va rigettata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti.
3. Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che (quale Parte_1 mutuatario) e (quale coobbligato) stipulavano con la Compass s.p.a., in data Parte_2
21/01/10, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura “Alfa 147”, per l'importo pagina 4 di 7 complessivo di € 14.995,20 (comprensivo di interessi e spese), da restituire in 60 rate mensili di €
249,51 ciascuna, con TAN del 9,25% e TAEG dell'11,10%.
Dopo il pagamento delle prime rate, gli opponenti si rendevano morosi e, come emerge dall'estratto conto della Compass s.p.a., accumulavano, alla data del 13/06/13, un debito complessivo di € 7.346,28, comprensivo di interessi moratori. Dall'estratto conto della CP_2 si evince, alla data del 30/06/15, una debitoria di € 7.538,64.
[...]
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta, non avendo, peraltro, gli opponenti sollevato alcuna contestazione avverso le risultanze contabili del predetto estratto conto.
4. Le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti sono infondate.
5. In primo luogo, generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono le contestazioni inerenti all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo parte opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie (neppure depositate), le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l.
n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
6. Per quanto attiene all'asserita divergenza tra il TAEG pattuito ed il TAEG applicato, la stessa, se anche fosse sussistente (ma non è stata offerta alcuna prova e generiche risultano le allegazioni in proposito), non rileverebbe nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun pagina 5 di 7 riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis citato, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al finanziamento in esame, stipulato il
21/01/10.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 pagina 6 di 7 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della Compass s.p.a.
(che non è neanche parte in causa), e non hanno neppure allegato di essere stati indotti, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbero stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
7. Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8690/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2364/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 13/07/17, pubblicato il 14/07/17;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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