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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 911/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
VIETRO DONATELLA;
RICORRENTE
contro
); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento della domanda
Oggetto: modifica delle condizioni relative al mantenimento ex art. 316 bis ultimo co.
c.c. e art. 473 bis n. 29 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: disporre la revoca del decreto n. cronologico 14331/2017 (R.G. 119/2017 VG) del 19.9.2017, con il quale il Tribunale di Monza ha posto a carico di
l'obbligo “di versare a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della nipote , la somma di Euro Parte_2 100,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2017”, con effetto dal 01.01.2021 (data del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ) o, in Parte_2 subordine, con effetto dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con conseguente obbligo di restituzione da parte della signora in favore della CP_1 ricorrente degli importi indebitamente percepiti.
Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha agito in giudizio allegando:
• di essere la nonna paterna di , nata il [...] dalla relazione tra Parte_2
e Parte_3 CP_1
• che il Tribunale di Monza, con decreto in data 19/09/2017, emesso nell'ambito del procedimento RG n. 119/2017 promosso ex art. 316 bis c.c., da nei confronti CP_1 di ha ordinava “a di versare a , entro il Parte_1 Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della nipote
[...]
, la somma di Euro 100,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2017”; Pt_2
• che la ricorrente alla fine del 2023 ha scoperto in modo del tutto casuale che la nipote,
, ha terminato il proprio corso di studi, lavora ed è economicamente Parte_2 autonoma.
La ricorrente ha dunque chiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione, a titolo di mantenimento della nipote, della somma di Euro 100,00, come previsto nel citato decreto.
2. La resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata dunque dichiarata contumace.
3. A seguito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come in epigrafe.
***
4. La domanda è fondata e va accolta.
5. Va premesso che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., i presupposti per la conferma di un assegno di mantenimento a un figlio maggiorenne siano che il figlio non sia indipendente economicamente, avendo da ultimo statuito la giurisprudenza di legittimità, con una impostazione ritenuta da questo Collegio condivisibile e alla quale si ritiene, dunque, di aderire, che gravi sul richiedente l'assegno l'onere di provare, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo pagina 2 di 4 economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizione (cfr, Cass. 17183/2020).
Dunque, la valutazione in merito alla cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. 10207/2017; Cass.
12952/2016).
6. Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente circa il fatto che la nipote, ormai ventisettenne, abbia cessato il proprio percorso scolastico e intrapreso un'attività lavorativa tale da renderla economicamente autonoma sono state confermate dalla documentazione acquisita dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, infatti, in merito alle condizioni economiche di : Parte_2
• dal modello 730/2022 (redditi 2021) risulta un reddito imponibile pari a € 14.223,00;
• dal modello 730/2023 (redditi 2022) risulta un reddito imponibile pari a € 19.729,00;
• dal modello 730/2024 (redditi 2023) risulta un reddito imponibile pari a € 16.183,00.
E' dunque evidente come la nipote della ricorrente sia entrata stabilmente nel mondo del lavoro, avendo raggiunto, già dal 2021, l'indipendenza economica, essendo venuti meno i presupposti per il suo mantenimento da parte di genitori o ascendenti.
7. Deve dunque disporsi la revoca dell'assegno dovuto dalla nonna ricorrente alla madre di
, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ossia dal mese di aprile 2024), Parte_2 con conseguente obbligo di restituzione da parte di in favore della ricorrente CP_1 degli importi da allora indebitamente percepiti. Parte_1
Il Collegio, infatti, ritiene di condividere il principio anche di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione (Cass. 10974/2023) secondo cui: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n.
22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).”
Tale principio si ritiene applicabile anche al caso di specie, nel quale, stante pagina 3 di 4 l'inadempimento del genitore, del contributo al mantenimento della figlia sia stata gravata l'ascendente.
8. Considerato l'integrale accoglimento delle domande attoree, le spese sono poste integralmente a carico di parte resistente.
9. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori inferiori ai medi previsti dal citato D.M.
147/2022 per la fase di studio e introduttiva come richiesto nella nota spese (ossia per complessivi Euro 2.500,00 per le due fasi) e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria
(non avendo la parte depositato le memorie integrative) e decisionale (essendo rimasta la resistente contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca l'obbligo gravante su in forza del decreto n. Parte_4 cronologico 14331/2017 (R.G. 119/2017 VG) del 19.9.2017, del Tribunale di Monza, di corrispondere a entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della nipote , la somma di Euro 100,00 Parte_2 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2017, a far data dal mese di aprile 2024, con conseguente obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti;
2) condanna pate resistente a rifondere alla ricorrente CP_1 Pt_1 le spese di lite, liquidate in Euro 140,00 per spese, Euro 4.856,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, 12 giugno 2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 911/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
VIETRO DONATELLA;
RICORRENTE
contro
); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento della domanda
Oggetto: modifica delle condizioni relative al mantenimento ex art. 316 bis ultimo co.
c.c. e art. 473 bis n. 29 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: disporre la revoca del decreto n. cronologico 14331/2017 (R.G. 119/2017 VG) del 19.9.2017, con il quale il Tribunale di Monza ha posto a carico di
l'obbligo “di versare a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della nipote , la somma di Euro Parte_2 100,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2017”, con effetto dal 01.01.2021 (data del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ) o, in Parte_2 subordine, con effetto dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con conseguente obbligo di restituzione da parte della signora in favore della CP_1 ricorrente degli importi indebitamente percepiti.
Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha agito in giudizio allegando:
• di essere la nonna paterna di , nata il [...] dalla relazione tra Parte_2
e Parte_3 CP_1
• che il Tribunale di Monza, con decreto in data 19/09/2017, emesso nell'ambito del procedimento RG n. 119/2017 promosso ex art. 316 bis c.c., da nei confronti CP_1 di ha ordinava “a di versare a , entro il Parte_1 Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della nipote
[...]
, la somma di Euro 100,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2017”; Pt_2
• che la ricorrente alla fine del 2023 ha scoperto in modo del tutto casuale che la nipote,
, ha terminato il proprio corso di studi, lavora ed è economicamente Parte_2 autonoma.
La ricorrente ha dunque chiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione, a titolo di mantenimento della nipote, della somma di Euro 100,00, come previsto nel citato decreto.
2. La resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata dunque dichiarata contumace.
3. A seguito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come in epigrafe.
***
4. La domanda è fondata e va accolta.
5. Va premesso che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., i presupposti per la conferma di un assegno di mantenimento a un figlio maggiorenne siano che il figlio non sia indipendente economicamente, avendo da ultimo statuito la giurisprudenza di legittimità, con una impostazione ritenuta da questo Collegio condivisibile e alla quale si ritiene, dunque, di aderire, che gravi sul richiedente l'assegno l'onere di provare, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo pagina 2 di 4 economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizione (cfr, Cass. 17183/2020).
Dunque, la valutazione in merito alla cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. 10207/2017; Cass.
12952/2016).
6. Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente circa il fatto che la nipote, ormai ventisettenne, abbia cessato il proprio percorso scolastico e intrapreso un'attività lavorativa tale da renderla economicamente autonoma sono state confermate dalla documentazione acquisita dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, infatti, in merito alle condizioni economiche di : Parte_2
• dal modello 730/2022 (redditi 2021) risulta un reddito imponibile pari a € 14.223,00;
• dal modello 730/2023 (redditi 2022) risulta un reddito imponibile pari a € 19.729,00;
• dal modello 730/2024 (redditi 2023) risulta un reddito imponibile pari a € 16.183,00.
E' dunque evidente come la nipote della ricorrente sia entrata stabilmente nel mondo del lavoro, avendo raggiunto, già dal 2021, l'indipendenza economica, essendo venuti meno i presupposti per il suo mantenimento da parte di genitori o ascendenti.
7. Deve dunque disporsi la revoca dell'assegno dovuto dalla nonna ricorrente alla madre di
, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ossia dal mese di aprile 2024), Parte_2 con conseguente obbligo di restituzione da parte di in favore della ricorrente CP_1 degli importi da allora indebitamente percepiti. Parte_1
Il Collegio, infatti, ritiene di condividere il principio anche di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione (Cass. 10974/2023) secondo cui: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n.
22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).”
Tale principio si ritiene applicabile anche al caso di specie, nel quale, stante pagina 3 di 4 l'inadempimento del genitore, del contributo al mantenimento della figlia sia stata gravata l'ascendente.
8. Considerato l'integrale accoglimento delle domande attoree, le spese sono poste integralmente a carico di parte resistente.
9. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori inferiori ai medi previsti dal citato D.M.
147/2022 per la fase di studio e introduttiva come richiesto nella nota spese (ossia per complessivi Euro 2.500,00 per le due fasi) e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria
(non avendo la parte depositato le memorie integrative) e decisionale (essendo rimasta la resistente contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca l'obbligo gravante su in forza del decreto n. Parte_4 cronologico 14331/2017 (R.G. 119/2017 VG) del 19.9.2017, del Tribunale di Monza, di corrispondere a entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della nipote , la somma di Euro 100,00 Parte_2 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2017, a far data dal mese di aprile 2024, con conseguente obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti;
2) condanna pate resistente a rifondere alla ricorrente CP_1 Pt_1 le spese di lite, liquidate in Euro 140,00 per spese, Euro 4.856,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, 12 giugno 2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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