Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Wind Tre S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 n. 218 del 13 settembre 2024, notificata in data 4/5 novembre 2024 al sig. NO NT;
- della nota del 19 luglio 2024 di avvio del procedimento afferente l’adozione di provvedimenti repressivi e/o sanzionatori in materia urbanistica edilizia e tutela paesaggistica, notificata a mezzo messo notificatore in data 24 luglio 2024;
- e per quanto occorrer possa di ogni altro provvedimento precedente e/o successivo comunque collegato e/o connesso a quelli soprarichiamati non conosciuti dalla parte ricorrente e allo stesso pregiudizievoli;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 aprile 2025:
- del provvedimento A3513F1 - Reg_Prot - 0023884 - Uscita 11 aprile 2025 a firma del Dirigente, Dott. Di Martino, avente ad oggetto <<nullità e sospensione lavori di cui all’istanza c.i.l.a. Prof.66157 del 17/09/2024 e succ. Int.prot. 70725 del 30/09/2024 - pratica ed. N.362/24 proprietà sita alla via Nastro Verde 83, in ditta CO TO>>, depositato dal comune agli atti del ricorso principale in data 11 aprile 2025 e successivamente notificato al ricorrente in data 17 aprile 2025;
- e, per quanto occorrer possa, della nota interna a firma del Dirigente, dott. De Martino, del 17 ottobre 2024 e diretta al difensore dell’Ente depositata in atti solo in data 4 febbraio 2025 ma mai comunicata al ricorrente nonché di ogni altro provvedimento precedente e/o successivo comunque collegato e/o connesso a quello sopra impugnato e non conosciuti dalla parte ricorrente e alla stessa pregiudizievoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA IA D'ER e uditi nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’ordinanza n. 218 del 13 settembre 2024, notificata il 4-5 novembre 2024, adottata ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, recante l’ordine rivolto al ricorrente di procedere alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in relazione a opere realizzate sine titulo su un terreno agricolo di cui è nudo proprietario, gravato da usufrutto a favore della sig.ra CA OL.
Le opere contestate consistono in:
a) deposito di attrezzi agricoli, realizzato in lamiera e legno, di dimensioni 2,90 per 2.90, privo di pavimentazione e porta d’ingresso;
b) opere di contenimento del terrazzamento oggetto dell’installazione dell’antenna e di porzione del terrazzamento su stradina pedonale comunale, mediante palizzate in legno, tondini metallici e membrana bugnata;
c) parapetto in legno su piccola rampa tra il terrazzamento oggetto della installazione dell’antenna e il terrazzamento sottostante.
Il ricorrente ha precisato che una porzione di terreno (circa 50 mq) della suddetta particella 1361 è stata concessa in locazione alla società WIND per l’installazione di una stazione radio, autorizzata dal Comune di Sorrento con provvedimento del 4 ottobre 2023, all’esito di Conferenza di Servizi. Senonché, successivamente, a seguito di rimostranze di alcuni cittadini, il Comune ha sospeso i lavori di realizzazione della SRB, asserendo la necessità di acquisire “ approfondimenti ” dagli enti abilitati al rilascio dei relativi pareri e, precisamente, dalla Soprintendenza e dall’ARPA in merito al progetto già assentito.
Inoltre, a seguito di sopralluogo, è stata anche contestata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica nonché la presenza del deposito vetusto e di ulteriori opere lungo un viottolo comunale, su particella distinta dalla zona dell’impianto.
Il ricorrente rappresenta di aver partecipato al procedimento, formulando, in data 1 agosto 2024, dettagliate osservazioni e che nonostante ciò, il 13 settembre 2024, il Comune emanava l’ordinanza di demolizione impugnata, che veniva notificata solo il successivo mese di novembre, allorquando
le opere oggetto dell’ordine di demolizione erano state parzialmente rimosse a seguito di presentazione della CILA, residuando, in tesi di parte, solo interventi qualificabili come edilizia libera, non necessitanti di titolo autorizzatorio.
Dunque, sull’assunto della presenza in sito di abusi riguardanti anche la particella catastale nella quale risultava compresa l’area destinata alla realizzazione della nuova stazione radio base, il Comune disponeva la revoca del titolo autorizzativo (impugnata da WIND TRE s.p.a. con motivi aggiunti al ricorso r.g. n.2349/2024, già pendente innanzi a questo TAR, avverso il provvedimento di sospensione delle opere già avviate).
1.1 A sostegno dell’impugnativa proposta contro l’ordinanza di demolizione il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 97 della Costituzione, sviamento e violazione del giusto procedimento, in quanto l’ordinanza sarebbe stata adottata al solo strumentale scopo di ostacolare l’installazione della stazione radio, a fronte della rimostranza di alcuni abitanti locali coadiuvati da una parte politica, obliterando che il titolo era stato già rilasciato all’esito di una Conferenza di Servizi per il realizzo di una stazione radio funzionale a servire un’area del comune molto vasta priva di copertura;
II) Difetto di istruttoria e motivazione, in quanto il Comune non avrebbe considerato, alla data della notifica, che era stata presentata la CILA avente ad oggetto “demolizione baracca e completamento intervento di ingegneria naturalistica” e che la demolizione nelle more era stata già effettuata;
III) Erronea qualificazione delle opere, in quanto le recinzioni e i lavori di ingegneria naturalistica realizzati su terreno agricolo costituirebbero interventi di edilizia libera secondo la normativa regionale e regolamentare, essendo la recinzione con pali di castagno e tondini metallici e fogli di membrana bugnata dell’area a confine con la stradina comunale un’opera di recinzione a protezione della proprietà;
IV) Violazione del giusto procedimento e delle regole di partecipazione, violazione dell’art.10 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.: con l’ordinanza di demolizione non si sarebbe tenuto conto dell’apporto documentale e delle osservazioni del ricorrente, del tutto disattese sulla base di mere formule stereotipe e prive di rilevanza, del tutto disancorate dalle argomentazioni addotte.
1.2 Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento dell’11 aprile 2025, con cui il Comune ha dichiarato la nullità della CILA presentata in relazione a opere “sostanzialmente modificative dello stato preesistente della delimitazione dei fondi agricoli interessati”, le quali avrebbero in tesi richiesto la preventiva acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche.
Il ricorrente ha contestato anche tale provvedimento, evidenziando, oltre alla violazione delle regole di partecipazione procedimentale, la carenza di potere in capo al Comune, il quale aveva già esercitato il potere sanzionatorio attraverso l’ordinanza di demolizione, contestando le medesime opere oggetto della CILA, per cui giammai avrebbe potuto esercitarlo nuovamente dichiarando la nullità della predetta comunicazione. Inoltre, ha rimarcato che le ulteriori opere contestate costituiscono interventi di manutenzione ordinaria e di ingegneria naturalistica, già esistenti e senza impatto sulla pubblica incolumità, includendo una rampa preesistente, realizzata nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e paesaggistiche e non rientrerebbero nelle fattispecie di cui alla normativa regolamentare richiamata dal Comune.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Sorrento, difendendo la legittimità degli atti impugnati e instando per la reiezione. Ha presentato intervento ad adiuvandum la società WIND che ha difeso le ragioni opposte dal ricorrente a sostegno delle domande proposte in ricorso.
3. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso principale è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle seguenti motivazioni.
Il Collegio osserva che non colgono nel segno le censure di sviamento e di difetto di istruttoria proposte avverso l’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate sul terreno del ricorrente.
Sul punto va rilevato preliminarmente che la legittimità degli provvedimenti amministrativi va valutata in relazione al tempo in cui essi sono stati emanati, secondo il principio tempus regit actum , per cui non è idonea ad inficiare la legittimità dell’atto controverso la sua tardiva notifica, la quale può al più incidere sulla efficacia dell’atto, allorquando la stessa possa dirsi in tutto o in parte esaurita per effetto di un mutamento della situazione di fatto nelle more intervenuto, come nella specie verificatosi, ma limitatamente alla rimozione della baracca in legno e lamiere.
Nella specie è invece rimasto incontroverso che al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione le opere realizzate in assenza di titolo non erano state rimosse, avendo la CILA data successiva alla precitata ordinanza. Ciò posto, l’ordine di ripristino è stato correttamente adottato dal Comune a fronte dell’accertamento, anche a mezzo di sopralluogo, di plurime opere realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzatori, in un'area di particolare tutela posta in Zona Omogenea PUC Zona E Agricola Ambientale – PUT Zona 1b Tutela di II Grado ed in “ Area di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n.42/2004 D.M. 26.01.1962 ”.
Per la costante giurisprudenza amministrativa, anche consolidata nell’orientamento di questo Tribunale, che qui si richiama ( cfr . da ultimo, TAR Campania, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 1625 e giurisprudenza ivi citata), il provvedimento che ingiunge la demolizione in conseguenza della rilevata abusività delle opere è atto necessitato, rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto e, dunque, proprio per la sua natura vincolata, viepiù in zona tutelata paesaggisticamente, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongano la rimozione dell'abuso come previsto dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/01, puntualmente richiamati dall’amministrazione. È infatti evidente che l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’attività urbanistico-edilizia e all’armonico sviluppo del territorio è “in re ipsa” e, dunque, non può trovare limite nell’interesse al mantenimento di opere abusive da parte di chi le abbia realizzate ( cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498).
Non colgono nel segno, inoltre, le censure che il ricorrente oppone rispetto alle opere di contenimento dei terrazzamenti, sanzionate con l’ordinanza di demolizione (come meglio individuati ai punti sub b) e c) del paragrafo 1), asserendo che le stesse andrebbero ricomprese nel concetto “di recinzioni in legno e ferro” di ingegneria naturalistica.
Invero tali opere, pur rientranti tra quelle di ingegneria naturalistica, non consistono in opere di edilizia libera, come ex adverso sostenuto dal ricorrente, invocando l’Allegato al A al DPR 31/2017, punto A.26 (per cui sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, tra gli altri: gli “ interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili” ).
Come sottolineato dal Comune nel provvedimento impugnato, le stesse sono sostanzialmente modificative dello stato preesistente della delimitazione dei fondi agricoli interessati, incidendo sia sul confine con la stradina pubblica (particella n. 343) e sia sul terrazzamento (particella n. 1361) in corrispondenza della rampa, senza che sia stata in alcun modo provata l'epoca di realizzazione delle stesse ai fini della valutazione della solo lumeggiata legittima edificazione.
Dunque, lungi dal poter essere qualificate come opere di edilizia libera, le stesse sono state correttamente qualificate come opere di ingegneria naturalistica che per le loro dimensioni e per l’attitudine alla modifica dei luoghi sotto il profilo paesaggistico, implicando una consistente movimentazione di terreno in zona paesaggisticamente vincolata, tenuto conto della differenza tra piano di campagna e la quota della rampa, necessitavano della previa acquisizione del titolo paesaggistico oltre che, sotto il profilo sismico, della verifica/deposito.
Invero, sotto tale ultimo aspetto, il Collegio rileva che detti interventi hanno una incontestabile rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, avendo le opere realizzate altezza di ritenuta superiore ai mt. 1,5, pertanto necessitando di verifica/deposito sismico per garantire la sicurezza dell’opera e il corretto costipamento del contenimento del terreno, ex Allegato B (comma 1 lett. C) Art. 94 bis DPR 380/2001 -comma 2, art. 2 quater del Regolamento Regionale n. 4/2010.
È infondato, infine, l’ultimo motivo, con cui è dedotta la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, dovendosi al riguardo rilevare che al ricorrente è stata consentita la partecipazione, e che le osservazioni proposte nell’ambito del procedimento sono state disattese alla stregua di una adeguata motivazione.
5. È poi inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposti avverso l’atto di declaratoria della inefficacia/nullità della CILA.
Sul punto è sufficiente rinviare ai condivisi principi espressi dalla giurisprudenza per cui in caso di declaratoria di inefficacia di una CILA, l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Cons. St., sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275).
Invero, l'atto con cui l'Amministrazione comunale respinge - archiviando o dichiarando nulla/improcedibile/irricevibile/improponibile - una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 22 maggio 2024, n. 3312; sez. II, 08 maggio 2019, n. 2469).
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, così decide:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA DD, Presidente
MA IA D'ER, Consigliere, Estensore
AN AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA D'ER | MA LA DD |
IL SEGRETARIO