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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALECA Parte_1 P.IVA_1
CALOGERO e dell'avv. AMATO PAOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CALECA CALOGERO RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA
, GIÀ Controparte_2 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 della dott. ssa , della dott. ssa , della Controparte_4 CP_5 dott. ssa e del dott. e del dott. Controparte_6 Controparte_7 [...]
, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa CP_8 Controparte_4
Controparte_9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARNO
[...] P.IVA_4
ELISA ( e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 3 C.F._1
40121 presso il difensore avv. SARNO ELISA CP_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice Parte_1 del lavoro, evocando in giudizio l' , già Controparte_2 [...]
, l' , l' Controparte_3 Controparte_10 [...]
, e l' Controparte_11 Controparte_12
, chiedendo che fossero accertate: 1) l'illegittimità dell'accertamento
[...] condotto dall' ; 2) l'insussistenza di alcuna lesione o Controparte_2 differenza del minimo imponibile ai fini contributivi è rinvenibile in ragione e per l'effetto dell'applicazione da parte della Società ricorrente del CCNL ANASTE;
3) la correttezza dell'operato datoriale in ordine all'applicazione del CCNL ANASTE attualmente in vigore e l'assenza di responsabilità in capo alla società; 4) la natura leader del CCNL ANASTE, sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
5) l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del verbale unico di Con accertamento dell' e notificazione n. 2023007236/DDL del 18.6.2024. Affermava che: 1) con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023007236/DDL del 18.6.2024, l' di unitamente ai Controparte_2 CP_2 funzionari in servizio presso l' opo aver riferito che “… dalla documentazione CP_1 CP_2 acquisita, in particolare dai contratti di lavoro individuali e dal il Libro Unico del Lavoro, è emerso che la società operante nel settore sociosanitario e assistenziale per persone autosufficienti e non autosufficienti, applica per il personale dipendente il CCNL ANASTE del 12 aprile 2017 e smi, sottoscritto da Parte_2 Con e le seguenti organizzazioni sindacali: , CSE e CSE
[...] CP_15 CP_16
Sanità…”, avevano ritenuto di contestare la disciplina collettiva applicata dalla società ricorrente al personale dipendente, ritenendo non legittima, per il periodo dal gennaio 2019 al febbraio 2024, l'applicazione del CCNL ANASTE, sottoscritto il 12.4.2017 e successivamente modificato in data 3.7.2017, poi rinnovato ulteriormente il 27.12.2022 e ancora modificato il. 28.4.2023, poiché - a loro dire - “… secondo l'interpretazione curiale, l'avverbio
“comparativamente” implica un confronto tra i riportati parametri, derivandone la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ragione della valutazione comparativa dei predetti indici. Calando i riportati orientamenti di prassi e giurisprudenziale al caso di specie, la maggiore rappresentatività va riconosciuta al contratto SP (da gennaio 2017 a dicembre 2019) e al contratto AG (da gennaio 2020 a febbraio 2024), considerati i soggetti sindacali sottoscrittori degli accordi. … In considerazione della palese differente capacità rappresentativa, e quindi negoziale, dell'attore sindacale dei lavoratori stipulante i rispettivi Ccnl - afferendo i contratti SP e AG ai sindacati di settore affiliati ai confederali - l'indagine comparativa sul sindacato maggiormente più rappresentativo consente di tralasciare la verifica della consistenza rappresentativa e quindi negoziale dal lato datoriale, essendo in ogni caso pacifica la capacità inclusiva e diffusiva delle organizzazioni sindacali confederali. Proprio queste ultime, infatti, in ragione della loro elevata attitudine ad interpretare le esigenze dei lavoratori, hanno potuto stipulare un considerevole numero di accordi negoziali, non soltanto a livello nazionale, bensì anche su scala territoriale, denotando una capacità diffusiva idonea a negoziare proficuamente nell'interesse dei lavoratori”; 3) avevano così concluso che “… i Ccnl da assumere come comparativamente più rappresentativi sono quelli sottoscritti in data 07/05/2018 da SP con le 00. , CP_17 CP_18
, ed in data 27/12/2021 da AG con le 00. ,
[...] CP_19 CP_20 CP_17
, ; 4) avevano così rideterminato l'imponibile previdenziale CP_21 CP_19
pagina 2 di 6 corrisposto dalla società in conformità alle retribuzioni previste, per i diversi livelli di inquadramento, dal CCNL ANASTE, prendendo a riferimento i tabellari statuiti dai CCNL SP e poi AG, e così per complessivi € 88.513,94, di cui €. 58.027,94 a titolo di contributi ed €. 30.485,43 a titolo di somme aggiuntive;
5) l'accertamento era erroneo poiché la rilevanza del CCNL ANASTE trovava conferma nella delibera di Giunta della Regione Emilia- Romagna n. 273 del 29.2.2016 in cui, nella determinazione del costo dei servizi socio-sanitari accreditati, il riferimento al costo del lavoro era quello previsto dal suddetto CCNL;
la stessa Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 10 del 13.11.2018, lo indicava tra “… i contratti di lavoro maggiormente diffusi tra i soggetti gestori di servizi accreditati …”; da ultimo la con Delibera di Giunta Regionale n. 1637 dell'8.7.2024, aveva Parte_3 riconosciuto, in relazione ai servizi erogati in accreditamento, una maggiore remunerazione economica per gli enti gestori che applicano il contratto ANASTE (senza alcuna menzione dei CCNL AG e SP), in virtù della natura comparativamente più rappresentativa dei firmatari del suddetto CCNL;
e invece gli ispettori avevano assunto – apoditticamente – che più rappresentativi erano i sindacati confederali e, quindi, superflui erano gli accertamenti circa la consistenza rappresentativa dei soggetti firmatari del CCNL ANASTE, in violazione degli artt. 1, comma 1, D.L. n. 338/89 e 2, comma 25, L. n. 549/95, la cui ratio era quella di scongiurare che in un settore possa trovare applicazione un contratto “pirata” perché sottoscritto da organizzazioni compiacenti o di comodo, nell'ottica di prevenire sottrazioni indebite di contribuzione dovuta all'Istituto previdenziale, non certo quella di applicare un diverso CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se quello già applicato lo è altrettanto e solo perché il primo prevede una maggiore retribuzione.
Si costituivano in giudizio l' , l e l che, con distinte Controparte_3 CP_1 CP_9 difese, chiedevano il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. L' si CP_2 limitava a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre e CP_1 CP_9 contestavano che quelle che avevano sottoscritto il CCNL avessero la natura di associazioni sindacali maggiormente rappresentative e, quindi, ritenevano che legittimamente gli ispettori CP_1 avevano ricalcolato la contribuzione sui CCNL AG e SP sottoscritti da , CP_22 Cont e , certamente maggiormente rappresentativi dei sindacati firmatari del CCNL ANASTE.
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 13.5.2018 mediante lettura del dispositivo. Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell' CP_3
.
[...]
E infatti l'azione proposta dalla società ricorrente deve essere qualificata come azione di accertamento negativo dei fatti storici risultanti dal verbale di accertamento, come tale ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea a eliminare una situazione di obiettiva incertezza che sia potenzialmente fonte di un pregiudizio per il soggetto attore. Con Nel caso in esame, il verbale di accertamento dell' è potenzialmente idoneo a determinare, in futuro, effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica della società ricorrente, perché con esso sono stati asseritamene accertati fatti che integrano violazioni contributive e previdenziali, a carico dell'associazione nonché violazioni di norme di legge sanzionabili in via amministrativa. È quindi già sorto, in capo alla società ricorrente, un concreto e attuale interesse ad accertare l'inesistenza dei fatti storici attestati nel medesimo verbale di accertamento, prima che ne derivino pretese contributive o sanzionatorie, dotate di efficacia esterna. Dunque, anche l' , i cui CP_2 Controparte_24
pagina 3 di 6 funzionari hanno redatto il verbale, è destinatario di tale accertamento. L'eccezione di difetto di legittimazione deve pertanto essere rigettata.
Nel merito le domande della società ricorrente sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati. Ex art. 1, comma 1, D.L. n. 338/89 la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ed ex art. 2, comma 25, L. n. 549/95 l'art. 1 citato si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, a un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione)” (Cass. civ., n. 19759/24). Dunque, la retribuzione minima da assumere a base per il calcolo dell'imponibile ai fini contributivi è quella prevista da un CCNL sottoscritto da associazioni aventi natura comparativamente più rappresentativa, un contratto cosiddetto “leader”. Solo nel caso in cui il datore di lavoro, in un determinato settore, applichi un contratto che non lo è occorre procedere a un ricalcolo della base imponibile sulla base di un contratto che lo sia. La ratio della norma è quella di scongiurare che in un settore possa trovare applicazione un contratto “pirata” perché sottoscritto da organizzazioni compiacenti o di comodo, nell'ottica di prevenire sottrazioni indebite di contributi all'Istituto previdenziale. Ciò però non si traduce necessariamente in una verifica comparativa dei livelli retributivi fra più contratti nel medesimo settore, potendoci essere un temporaneo disallineamento dei livelli retributivi in ragione dei diversi tempi di rinnovo di triennio in triennio. Del resto il solo fatto che un contratto collettivo si rinnovi prima di un altro non comporta l'automatica qualificazione dello stesso come leader, con conseguente e automatica negazione della stessa qualifica al secondo. Ciò che la norma vuole è che il datore di lavoro applichi un contratto sottoscritto da organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Nel caso in esame dall'esame del verbale ispettivo emerge che “… secondo l'interpretazione curiale, l'avverbio “comparativamente” implica un confronto tra i riportati parametri, derivandone la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ragione della valutazione comparativa dei predetti indici. Calando i riportati orientamenti di prassi e giurisprudenziale al caso di specie, la maggiore rappresentatività va riconosciuta al
pagina 4 di 6 contratto SP (da gennaio 2017 a dicembre 2019) e al contratto AG (da gennaio 2020 a febbraio 2024), considerati i soggetti sindacali sottoscrittori degli accordi. … In considerazione della palese differente capacità rappresentativa, e quindi negoziale, dell'attore sindacale dei lavoratori stipulante i rispettivi Ccnl - afferendo i contratti SP e AG ai sindacati di settore affiliati ai confederali - l'indagine comparativa sul sindacato maggiormente più rappresentativo consente di tralasciare la verifica della consistenza rappresentativa e quindi negoziale dal lato datoriale, essendo in ogni caso pacifica la capacità inclusiva e diffusiva delle organizzazioni sindacali confederali. Proprio queste ultime, infatti, in ragione della loro elevata attitudine ad interpretare le esigenze dei lavoratori, hanno potuto stipulare un considerevole numero di accordi negoziali, non soltanto a livello nazionale, bensì anche su scala territoriale, denotando una capacità diffusiva idonea a negoziare proficuamente nell'interesse dei lavoratori”.
Da tali considerazioni gli ispettori hanno fatto discendere la maggiore rappresentatività dei CCNL applicati per ricalcolare i contributi. Ma la conclusione non merita di essere condivisa. La rilevanza del CCNL ANASTE emerge - come affermato dalla società ricorrente - nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 273 del 29.2.2016 che, nella determinazione del costo dei servizi socio-sanitari accreditati, ha preso come riferimento proprio il costo del lavoro previsto all'interno di tale contratto (documento n. 24 di parte ricorrente). La stessa Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 10 del 13.11.2018 lo indica tra
“… i contratti di lavoro maggiormente diffusi tra i soggetti gestori di servizi accreditati …” (documento n. 23 di parte ricorrente). Con la successiva delibera di Giunta Regionale n. 1637 dell'8.7.2024 la Regione ha poi riconosciuto, in relazione ai servizi erogati in accreditamento, una maggiore remunerazione economica per gli enti gestori che applicano il contratto ANASTE, in ragione natura comparativamente più rappresentativa dei firmatari del suddetto CCNL (documento n. 25 di parte ricorrente). Essa emerge inoltre dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.7.2014 e del 30.11.2015 e da quello del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.9.2014, oltre che dai censimenti ARAN sulla rappresentatività nel settore sanitario per i trienni 2017/19, 2019/21 e 2022/24 (documenti n. 13 di parte ricorrente). Inoltre, la ha CP_25 aderito al sistema contrattuale in esame nel 2017 (documento n. 9 di parte ricorrente).
A fronte di tali specifiche circostanze, gli Istituti resistenti non hanno dato prova che il CCNL ANASTE non fosse sottoscritto da soggetti maggiormente rappresentativi, assumendo viceversa che non lo era solo perché non era stato sottoscritto dai sindacati confederali, notoriamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale, il che però non è sufficiente poiché, se non può dubitarsi della rappresentatività di tali sindacati, gli Istituti resistenti – con riferimento allo specifico settore socio-assistenziale in cui la società ricorrente opera – non hanno provato né che le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ANASTE non fossero maggiormente rappresentative né che, viceversa, lo fossero quelle che hanno sottoscritto i CCNL SP e AG. A tal proposito, si sono limitate a invocare la circolare del Ministero del lavoro del 24.5.2021 che però – in generale – fa riferimento alla rappresentatività dei diversi sindacati, senza riferimento a settori specifici e un parere del 15.12.2017 dello stesso di CP_2
parte del giudizio (documenti nn. 3 e 4 di parte resistente ) che non valgono a CP_2 CP_1 contestare le specifiche deduzioni contrarie.
pagina 5 di 6 Per tale ragione le domande della società ricorrente devono essere accolte, in ciò restando assorbite tutte le altre questioni svolte. Peraltro, poiché oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza/inesistenza del maggior obbligo contributivo della società opponente e non anche la legittimità formale degli atti compiuti dagli Ispettori, in tal senso devono essere qualificate le domande svolte. Per tale ragione, in accoglimento dell'opposizione svolta, deve essere accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società ricorrente di cui al verbale di accertamento n. 2023007236/DDL del 18.6.2024 dell' di Controparte_2 CP_2
La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3286/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, , in persona del presidente pro tempore,
[...] CP_1
e , in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_9 respinta, così decide:
1. accerta l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società ricorrente di cui al verbale di accertamento n. 2023007236/DDL del 18.6.2024 dell' di Controparte_2
CP_2
2. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALECA Parte_1 P.IVA_1
CALOGERO e dell'avv. AMATO PAOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CALECA CALOGERO RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA
, GIÀ Controparte_2 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 della dott. ssa , della dott. ssa , della Controparte_4 CP_5 dott. ssa e del dott. e del dott. Controparte_6 Controparte_7 [...]
, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa CP_8 Controparte_4
Controparte_9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARNO
[...] P.IVA_4
ELISA ( e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 3 C.F._1
40121 presso il difensore avv. SARNO ELISA CP_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice Parte_1 del lavoro, evocando in giudizio l' , già Controparte_2 [...]
, l' , l' Controparte_3 Controparte_10 [...]
, e l' Controparte_11 Controparte_12
, chiedendo che fossero accertate: 1) l'illegittimità dell'accertamento
[...] condotto dall' ; 2) l'insussistenza di alcuna lesione o Controparte_2 differenza del minimo imponibile ai fini contributivi è rinvenibile in ragione e per l'effetto dell'applicazione da parte della Società ricorrente del CCNL ANASTE;
3) la correttezza dell'operato datoriale in ordine all'applicazione del CCNL ANASTE attualmente in vigore e l'assenza di responsabilità in capo alla società; 4) la natura leader del CCNL ANASTE, sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
5) l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del verbale unico di Con accertamento dell' e notificazione n. 2023007236/DDL del 18.6.2024. Affermava che: 1) con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023007236/DDL del 18.6.2024, l' di unitamente ai Controparte_2 CP_2 funzionari in servizio presso l' opo aver riferito che “… dalla documentazione CP_1 CP_2 acquisita, in particolare dai contratti di lavoro individuali e dal il Libro Unico del Lavoro, è emerso che la società operante nel settore sociosanitario e assistenziale per persone autosufficienti e non autosufficienti, applica per il personale dipendente il CCNL ANASTE del 12 aprile 2017 e smi, sottoscritto da Parte_2 Con e le seguenti organizzazioni sindacali: , CSE e CSE
[...] CP_15 CP_16
Sanità…”, avevano ritenuto di contestare la disciplina collettiva applicata dalla società ricorrente al personale dipendente, ritenendo non legittima, per il periodo dal gennaio 2019 al febbraio 2024, l'applicazione del CCNL ANASTE, sottoscritto il 12.4.2017 e successivamente modificato in data 3.7.2017, poi rinnovato ulteriormente il 27.12.2022 e ancora modificato il. 28.4.2023, poiché - a loro dire - “… secondo l'interpretazione curiale, l'avverbio
“comparativamente” implica un confronto tra i riportati parametri, derivandone la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ragione della valutazione comparativa dei predetti indici. Calando i riportati orientamenti di prassi e giurisprudenziale al caso di specie, la maggiore rappresentatività va riconosciuta al contratto SP (da gennaio 2017 a dicembre 2019) e al contratto AG (da gennaio 2020 a febbraio 2024), considerati i soggetti sindacali sottoscrittori degli accordi. … In considerazione della palese differente capacità rappresentativa, e quindi negoziale, dell'attore sindacale dei lavoratori stipulante i rispettivi Ccnl - afferendo i contratti SP e AG ai sindacati di settore affiliati ai confederali - l'indagine comparativa sul sindacato maggiormente più rappresentativo consente di tralasciare la verifica della consistenza rappresentativa e quindi negoziale dal lato datoriale, essendo in ogni caso pacifica la capacità inclusiva e diffusiva delle organizzazioni sindacali confederali. Proprio queste ultime, infatti, in ragione della loro elevata attitudine ad interpretare le esigenze dei lavoratori, hanno potuto stipulare un considerevole numero di accordi negoziali, non soltanto a livello nazionale, bensì anche su scala territoriale, denotando una capacità diffusiva idonea a negoziare proficuamente nell'interesse dei lavoratori”; 3) avevano così concluso che “… i Ccnl da assumere come comparativamente più rappresentativi sono quelli sottoscritti in data 07/05/2018 da SP con le 00. , CP_17 CP_18
, ed in data 27/12/2021 da AG con le 00. ,
[...] CP_19 CP_20 CP_17
, ; 4) avevano così rideterminato l'imponibile previdenziale CP_21 CP_19
pagina 2 di 6 corrisposto dalla società in conformità alle retribuzioni previste, per i diversi livelli di inquadramento, dal CCNL ANASTE, prendendo a riferimento i tabellari statuiti dai CCNL SP e poi AG, e così per complessivi € 88.513,94, di cui €. 58.027,94 a titolo di contributi ed €. 30.485,43 a titolo di somme aggiuntive;
5) l'accertamento era erroneo poiché la rilevanza del CCNL ANASTE trovava conferma nella delibera di Giunta della Regione Emilia- Romagna n. 273 del 29.2.2016 in cui, nella determinazione del costo dei servizi socio-sanitari accreditati, il riferimento al costo del lavoro era quello previsto dal suddetto CCNL;
la stessa Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 10 del 13.11.2018, lo indicava tra “… i contratti di lavoro maggiormente diffusi tra i soggetti gestori di servizi accreditati …”; da ultimo la con Delibera di Giunta Regionale n. 1637 dell'8.7.2024, aveva Parte_3 riconosciuto, in relazione ai servizi erogati in accreditamento, una maggiore remunerazione economica per gli enti gestori che applicano il contratto ANASTE (senza alcuna menzione dei CCNL AG e SP), in virtù della natura comparativamente più rappresentativa dei firmatari del suddetto CCNL;
e invece gli ispettori avevano assunto – apoditticamente – che più rappresentativi erano i sindacati confederali e, quindi, superflui erano gli accertamenti circa la consistenza rappresentativa dei soggetti firmatari del CCNL ANASTE, in violazione degli artt. 1, comma 1, D.L. n. 338/89 e 2, comma 25, L. n. 549/95, la cui ratio era quella di scongiurare che in un settore possa trovare applicazione un contratto “pirata” perché sottoscritto da organizzazioni compiacenti o di comodo, nell'ottica di prevenire sottrazioni indebite di contribuzione dovuta all'Istituto previdenziale, non certo quella di applicare un diverso CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se quello già applicato lo è altrettanto e solo perché il primo prevede una maggiore retribuzione.
Si costituivano in giudizio l' , l e l che, con distinte Controparte_3 CP_1 CP_9 difese, chiedevano il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. L' si CP_2 limitava a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre e CP_1 CP_9 contestavano che quelle che avevano sottoscritto il CCNL avessero la natura di associazioni sindacali maggiormente rappresentative e, quindi, ritenevano che legittimamente gli ispettori CP_1 avevano ricalcolato la contribuzione sui CCNL AG e SP sottoscritti da , CP_22 Cont e , certamente maggiormente rappresentativi dei sindacati firmatari del CCNL ANASTE.
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 13.5.2018 mediante lettura del dispositivo. Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell' CP_3
.
[...]
E infatti l'azione proposta dalla società ricorrente deve essere qualificata come azione di accertamento negativo dei fatti storici risultanti dal verbale di accertamento, come tale ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea a eliminare una situazione di obiettiva incertezza che sia potenzialmente fonte di un pregiudizio per il soggetto attore. Con Nel caso in esame, il verbale di accertamento dell' è potenzialmente idoneo a determinare, in futuro, effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica della società ricorrente, perché con esso sono stati asseritamene accertati fatti che integrano violazioni contributive e previdenziali, a carico dell'associazione nonché violazioni di norme di legge sanzionabili in via amministrativa. È quindi già sorto, in capo alla società ricorrente, un concreto e attuale interesse ad accertare l'inesistenza dei fatti storici attestati nel medesimo verbale di accertamento, prima che ne derivino pretese contributive o sanzionatorie, dotate di efficacia esterna. Dunque, anche l' , i cui CP_2 Controparte_24
pagina 3 di 6 funzionari hanno redatto il verbale, è destinatario di tale accertamento. L'eccezione di difetto di legittimazione deve pertanto essere rigettata.
Nel merito le domande della società ricorrente sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati. Ex art. 1, comma 1, D.L. n. 338/89 la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ed ex art. 2, comma 25, L. n. 549/95 l'art. 1 citato si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, a un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione)” (Cass. civ., n. 19759/24). Dunque, la retribuzione minima da assumere a base per il calcolo dell'imponibile ai fini contributivi è quella prevista da un CCNL sottoscritto da associazioni aventi natura comparativamente più rappresentativa, un contratto cosiddetto “leader”. Solo nel caso in cui il datore di lavoro, in un determinato settore, applichi un contratto che non lo è occorre procedere a un ricalcolo della base imponibile sulla base di un contratto che lo sia. La ratio della norma è quella di scongiurare che in un settore possa trovare applicazione un contratto “pirata” perché sottoscritto da organizzazioni compiacenti o di comodo, nell'ottica di prevenire sottrazioni indebite di contributi all'Istituto previdenziale. Ciò però non si traduce necessariamente in una verifica comparativa dei livelli retributivi fra più contratti nel medesimo settore, potendoci essere un temporaneo disallineamento dei livelli retributivi in ragione dei diversi tempi di rinnovo di triennio in triennio. Del resto il solo fatto che un contratto collettivo si rinnovi prima di un altro non comporta l'automatica qualificazione dello stesso come leader, con conseguente e automatica negazione della stessa qualifica al secondo. Ciò che la norma vuole è che il datore di lavoro applichi un contratto sottoscritto da organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Nel caso in esame dall'esame del verbale ispettivo emerge che “… secondo l'interpretazione curiale, l'avverbio “comparativamente” implica un confronto tra i riportati parametri, derivandone la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ragione della valutazione comparativa dei predetti indici. Calando i riportati orientamenti di prassi e giurisprudenziale al caso di specie, la maggiore rappresentatività va riconosciuta al
pagina 4 di 6 contratto SP (da gennaio 2017 a dicembre 2019) e al contratto AG (da gennaio 2020 a febbraio 2024), considerati i soggetti sindacali sottoscrittori degli accordi. … In considerazione della palese differente capacità rappresentativa, e quindi negoziale, dell'attore sindacale dei lavoratori stipulante i rispettivi Ccnl - afferendo i contratti SP e AG ai sindacati di settore affiliati ai confederali - l'indagine comparativa sul sindacato maggiormente più rappresentativo consente di tralasciare la verifica della consistenza rappresentativa e quindi negoziale dal lato datoriale, essendo in ogni caso pacifica la capacità inclusiva e diffusiva delle organizzazioni sindacali confederali. Proprio queste ultime, infatti, in ragione della loro elevata attitudine ad interpretare le esigenze dei lavoratori, hanno potuto stipulare un considerevole numero di accordi negoziali, non soltanto a livello nazionale, bensì anche su scala territoriale, denotando una capacità diffusiva idonea a negoziare proficuamente nell'interesse dei lavoratori”.
Da tali considerazioni gli ispettori hanno fatto discendere la maggiore rappresentatività dei CCNL applicati per ricalcolare i contributi. Ma la conclusione non merita di essere condivisa. La rilevanza del CCNL ANASTE emerge - come affermato dalla società ricorrente - nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 273 del 29.2.2016 che, nella determinazione del costo dei servizi socio-sanitari accreditati, ha preso come riferimento proprio il costo del lavoro previsto all'interno di tale contratto (documento n. 24 di parte ricorrente). La stessa Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 10 del 13.11.2018 lo indica tra
“… i contratti di lavoro maggiormente diffusi tra i soggetti gestori di servizi accreditati …” (documento n. 23 di parte ricorrente). Con la successiva delibera di Giunta Regionale n. 1637 dell'8.7.2024 la Regione ha poi riconosciuto, in relazione ai servizi erogati in accreditamento, una maggiore remunerazione economica per gli enti gestori che applicano il contratto ANASTE, in ragione natura comparativamente più rappresentativa dei firmatari del suddetto CCNL (documento n. 25 di parte ricorrente). Essa emerge inoltre dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.7.2014 e del 30.11.2015 e da quello del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.9.2014, oltre che dai censimenti ARAN sulla rappresentatività nel settore sanitario per i trienni 2017/19, 2019/21 e 2022/24 (documenti n. 13 di parte ricorrente). Inoltre, la ha CP_25 aderito al sistema contrattuale in esame nel 2017 (documento n. 9 di parte ricorrente).
A fronte di tali specifiche circostanze, gli Istituti resistenti non hanno dato prova che il CCNL ANASTE non fosse sottoscritto da soggetti maggiormente rappresentativi, assumendo viceversa che non lo era solo perché non era stato sottoscritto dai sindacati confederali, notoriamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale, il che però non è sufficiente poiché, se non può dubitarsi della rappresentatività di tali sindacati, gli Istituti resistenti – con riferimento allo specifico settore socio-assistenziale in cui la società ricorrente opera – non hanno provato né che le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ANASTE non fossero maggiormente rappresentative né che, viceversa, lo fossero quelle che hanno sottoscritto i CCNL SP e AG. A tal proposito, si sono limitate a invocare la circolare del Ministero del lavoro del 24.5.2021 che però – in generale – fa riferimento alla rappresentatività dei diversi sindacati, senza riferimento a settori specifici e un parere del 15.12.2017 dello stesso di CP_2
parte del giudizio (documenti nn. 3 e 4 di parte resistente ) che non valgono a CP_2 CP_1 contestare le specifiche deduzioni contrarie.
pagina 5 di 6 Per tale ragione le domande della società ricorrente devono essere accolte, in ciò restando assorbite tutte le altre questioni svolte. Peraltro, poiché oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza/inesistenza del maggior obbligo contributivo della società opponente e non anche la legittimità formale degli atti compiuti dagli Ispettori, in tal senso devono essere qualificate le domande svolte. Per tale ragione, in accoglimento dell'opposizione svolta, deve essere accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società ricorrente di cui al verbale di accertamento n. 2023007236/DDL del 18.6.2024 dell' di Controparte_2 CP_2
La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3286/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, , in persona del presidente pro tempore,
[...] CP_1
e , in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_9 respinta, così decide:
1. accerta l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società ricorrente di cui al verbale di accertamento n. 2023007236/DDL del 18.6.2024 dell' di Controparte_2
CP_2
2. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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