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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 591/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Claudia Bini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via della Sapienza n. 62, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca facoltà di fissare ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza.
2. Il diritto di abitazione nella casa coniugale viene riservato alla signora Pt_2 che vi risiederà con la figlia, mentre il sig. trasferirà altrove la Parte_1 propria residenza;
3. La figlia frequenterà i genitori liberamente, in modo da mantenere un rapporto ampio e continuativo con entrambi. In linea di massima e in quanto occorre possa i comparenti concordano di trascorrere con la figlia vacanze e festività secondo il principio di alternanza.
4. Per quanto riguarda il mantenimento della figlia , studentessa Per_1 presso la facoltà di medicina all'Università di Roma, i genitori verseranno per il mantenimento ordinario la somma mensile di € 1.000 sul conto corrente della ragazza, aperto presso Chianti Banca;
tale somma sarà corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aggiornata annualmente secondo indici ISTAT. In particolare, fino alla fine dell'anno 2026 Parte_2 verserà la somma mensile di € 750,00, mentre verserà
[...] Parte_1 la somma mensile di € 250,00. Dal gennaio 2027 fino alla autonomia economica della figlia i genitori provvederanno al mantenimento in pari misura.
5. Le spese straordinarie e quelle mediche relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
qualora una spesa venga anticipata interamente da uno dei genitori, l'altro dovrà rimborsare la propria quota entro e non oltre 30 giorni, il tutto secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dal Tribunale di Siena, che si considerano qui integralmente richiamate e trascritte.
6. Entro il mese di dicembre 2024 il sig. lascerà la casa coniugale, Parte_1 asportando i propri effetti personali ed effettuando il conguaglio delle utenze e delle spese condominiali.
2 7. si impegna a trasferire a che si impegna Parte_1 Parte_2 ad accettare, la piena proprietà della casa coniugale con atto notarile da sottoscrivere entro tre mesi dalla pubblicazione dell'emanando provvedimento di omologa della separazione.
La casa coniugale consiste nella porzione di immobile posto nel Comune di
Monteriggioni, via Franco Ferrini n. 5 int. 2, adibito ad appartamento e garage.
L'immobile è pervenuto per rogito Notaio del 22.12.2004 (n. Persona_2
6.723 di repertorio e n.
2.714 di raccolta), registrato in Siena il 31.12.2004 atto n. 5193, serie 1T e trascritto alla Conservatoria dei RR II il 31.12.2004 al n. 15137 reg. gen., n.
8.450 reg. part.
L'appartamento è posto al piano terra ed è composto da cucina, tre vani, due bagni, due disimpegni, due resedi esterni esclusivi livello, cantina al piano seminterrato;
Il garage, con annesso locale accessorio sul retro, è posto al piano seminterrato e ha una consistenza catastale di mq 38.
Detta unità immobiliare risulta censita al catasto fabbricati del comune di
Monteriggioni, al foglio 89 particella 1433, subalterni:
44, graffato con i subalterni 54 e 55 della stessa particella e dello stesso foglio, categoria A/3, classe U, vani 5,5, rendita € 511,29 (appartamento e resedi);
18, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 38, rendita € 157,00 (garage).
L'appartamento confina con scale condominiali, ascensore, prospetto su passaggio comune.
Sono compresi i diritti condominiali su piccole porzioni di area come indicate nel contratto di acquisto: Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al foglio 98, particella 1433, subalterni 3, 4, 5, 7, 10, 11 come descritti nel contratto di acquisto.
La proprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto in cui si trova, con tutti gli arredi e corredi, annessi e connessi, affissi ed infissi, accessori e
3 pertinenze, usi e servitù attive e passive apparenti, con la concessione di ogni azione, ragione, diritto inerenti alla proprietà e al possesso.
La parte cedente garantirà che quanto ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità con libertà da censi, livelli, assenza di vizi, anche di carattere urbanistico, privilegi anche fiscali, oneri, pesi e vincoli di qualsiasi specie, ipoteche, sequestri, pignoramenti e trascrizioni pregiudizievoli, fatto salvo per il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di detto immobile.
Le spese notarili necessarie per l'atto di trasferimento saranno sostenute dalla signora così come quelle relative alla predisposizione della Pt_2 relazione tecnica comprensiva di certificazione energetica (c.d. APE), se necessaria.
Dal momento che l'atto di trasferimento sopra indicato ha ad oggetto la sistemazione degli interessi patrimoniali dei comparenti in occasione della crisi del loro rapporto anche a beneficio e nell'interesse della figlia, si chiede sin d'ora che gli stessi e tutti i relativi documenti possano beneficiare dell'esenzione dalla totalità dei tributi, così come previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo quanto statuito 1987, n. 74, secondo quanto statuito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 154 del
10 maggio 1999.
Detto trasferimento è, infatti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della sottoscrizione da parte dei signori e Parte_2 Parte_3 degli accordi contenuti nel presente atto e dovrebbero essere - quindi - esenti da ogni imposta in applicazione delle future disposizioni di legge.
Il bene immobile è attualmente gravato da un mutuo con la banca MPS intestato a entrambi i coniugi.
La rata semestrale del mutuo con scadenza 1.01.25 sarà saldata da entrambi i coniugi;
le rate successive saranno invece interamente a carico della signora Contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà Pt_2 si impegna a liberare dal mutuo ipotecario in Parte_2 Parte_1 essere, accollandosi interamente il medesimo, anche per la quota di titolarità
4 di . L'accollo verrà comunicato alla Banca mutuante per Parte_1
l'intestazione del mutuo esclusivamente a . Parte_2
8. Il pagamento delle rate del finanziamento per l'acquisto dell'auto Fiat 500 intestata a , ma in uso alla figlia, di € 258,00 mensili sarà Parte_1 pagato da entrambi i genitori fino alla sua estinzione (dicembre 2026); a tal fine verserà a ogni mese la somma di € Parte_1 Parte_2
129,00, pari al 50% e effettuerà il bonifico della somma di € Parte_2
258,00 alla finanziaria.
9. La signora pagherà tutte le spese relative al motociclo Peugeot Pt_2 targato CG19229 e della automobile Citroen targata FJ741MM a lei intestati;
il sig. pagherà tutte le spese relative all'autoveicolo Oper Crossland Parte_1 targato FW197 MB a lui intestato. Le spese relative alla Fiat 500 targata
ET736KE, a lui intestata, ma utilizzata dalla figlia , saranno a carico di Per_1 entrambi i genitori (fatta eccezione per il finanziamento di cui al punto che precede).
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad eventuali domande di mantenimento.
11. Le parti presenteranno la dichiarazione dei redditi 2025 in forma congiunta;
eventuali crediti o debiti per tasse, imposte, detrazioni o altro spetteranno per metà a ciascuno di loro.
12. Le parti autorizzano reciprocamente il rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti.
13. Spese e competenze legali sono a carico di Parte_2
14. L'efficacia del presente accordo decorre dalla sottoscrizione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.;
5 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 27/08/2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteriggioni per l'anno 2000, atto n. 16, parte 2, serie A che si sono separati con sentenza n. 1011/2025 del 26.4.2025 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia (10.11.2003), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e ritenuto che le condizioni inerenti alla stessa appaiono rispondenti al suo interesse;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
Solo con riferimento al punto 12) sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
6 25/10/1972 a Siena, che si sono uniti in matrimonio in data 27/08/2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monteriggioni per l'anno 2000, atto n. 16, parte 2, serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monteriggioni in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396
Così deciso oggi in Siena, 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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