TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. SARTORI ELISABETTA , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
SARTORI ELISABETTA, come da mandato difensivo conferito all'udienza del 11/09/25;
pagina 1 di 7
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con l'obbligo CP_1
di comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3.Disporre che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori Per_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nel rispetto delle rispettive figure, n particolare, per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della medesima, precisandosi che quest'ultima sarà collocata stabilmente presso la madre dove avrà la residenza. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, fino a raggiungimento della maggiore età della figlia, vi provvederà durante i tempi di permanenza di con sé; eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che Per_1
riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di pagina 2 di 7 controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa di concertazione tra i genitori.
4. Il padre avrà diritto e dovere di stare con tutte le settimana dal Per_1
venerdì alle 18 recandosi a prenderla presso l'abitazione materna per poi riportarla a casa il sabato alle 17. I genitori si accorderanno tra loro al fine di garantire che la figlia possa trascorrere con il padre periodi di vacanza, Per_1
in estate, in inverno o in occasione degli altri periodi di festività nazionali, così
come si accorderanno tra loro per la settimana di ferragosto
5. Ordinarsi che al sig. rispondere alla signora CP_1 [...]
, quale contributo per il mantenimento della figlia un assegno Parte_2 Per_1
mensile di euro 400,00, che dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità sul conto corrente cointestato tra i coniugi, dal mese di settembre 2024 e da rivalutarsi annualmente, oltre che l'obbligo di versare il 50% delle ulteriori spese accessorie che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore intendendosi per tali Per_1
quelle specificamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
17.9.2020, che di seguito integralmente viene riportato con la precisazione e modifica che le seguenti spese: mensa;
tempo prolungato-retta doposcuola;
pulmino; centro ricreativo estivo (Grest) e un'attività sportiva con abbigliamento e attrezzatura, non richiederanno un preventivo accordo.
I.SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio
sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso pagina 3 di 7 strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.
e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II.SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitarispecialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III.SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO
UN PREVENTIVO ACCORDO:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV.SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO
ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V.SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti pagina 4 di 7 informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI.SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura (NO) ; spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà
esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice
- Disporre che l'assegno unico Inps riconosciuto in favore della figlia Per_1
sia percepito nella misura del 100% dalla madre;
- Porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di CP_1
contributo almantenimento della figlia minore convivente con la madre, Per_1
i buoni pasto percepiti mensilmente del valore di € 180,00;
6. Disporsi l'assegnazione dell'autovettura Ford Kuga targata EJ706KD gia intestata alla signora , alla medesima affinché ne divenga Parte_3
pagina 5 di 7 esclusiva proprietaria, la quale si impegnerà al disbrigo delle relative pratiche presso il PRA di Verona con accollo delle spese.
7. Spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 11/02/25 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte come sopra riportate;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti sono eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni sopra riportate;
CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
08/06/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
PESCHIERA DEL GARDA VR al Num. 11 - PARTE I - SERIE - ANNO 2019);
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 14/02/25
pagina 6 di 7 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 7 di 7