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Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1950, n. 844
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Legge 13 ottobre 1950, n. 844
Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1950, n. 844
Versione
15 novembre 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 novembre 1950
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