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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Ag.entrate - OS - OV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio_1 - p.iva 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06420250005823370000 Consorzio_2 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: non presente
Resistente: si riporta alle proprie conclusioni e insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 06420250005823370000 affermando di non aver ricevuto alcuna notifica degli atti presupposti relativi al ruolo iscritto dal Consorzio_1
Unico per il pagamento dell'importo di euro 140,77.
L'Agenzia delle Entrate OS si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per omessa formazione del contraddittorio invocando il disposto dell'art.art. 14 , comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 , introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 220 del 2023 che recita : “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti". In via gradata ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto aveva correttamente operato sulla base di quanto trasmesso dal Consorzio.
Disposta la integrazione del contraddittorio con il Consorzio, quest'ultimo benchè regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disattesa la eccezione di inammissibilità\ improcedibilità del ricorso in quanto la disposizione richiamata dalla parte resistente impone la evocazione in giudizio anche del soggetto che ha emanato l'atto presupposto ma non statuisce la inammissibilità del ricorso. Ciò chiarito va accolta la eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto dal ricorso emerge con evidenza che lo Ricorrente_1 non si duole di alcunchè nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS evidenziando di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti dal Consorzio.
Ciò chiarito il ricorso deve essere accolto nel merito in quanto l'Ente impositore non si è costituito in giudizio e non ha prodotto documentazione atta a contrastare l'allegazione del ricorrente.
La cartella impugnata va quindi annullata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate con la parte resistente in quanto rimasta soccombente in relazione alla eccezione preliminare di inammissibilità.
Del pari le spese di lite fra il ricorrente e l'Ente impositore vanno compensate in quanto quest'ultimo non è stato evocato direttamente in giudizio come previsto dalla vigente normativa e, rimanendo contumace, non si è opposto alla richiesta del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva a contraddire dell'Ader.
Accoglie nel resto il ricorso ed annulla la cartella esattoriale impugnata Compensa le spese di lite
Il giudice dottoressa SA Clara Pipponzi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Ag.entrate - OS - OV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio_1 - p.iva 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06420250005823370000 Consorzio_2 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: non presente
Resistente: si riporta alle proprie conclusioni e insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 06420250005823370000 affermando di non aver ricevuto alcuna notifica degli atti presupposti relativi al ruolo iscritto dal Consorzio_1
Unico per il pagamento dell'importo di euro 140,77.
L'Agenzia delle Entrate OS si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per omessa formazione del contraddittorio invocando il disposto dell'art.art. 14 , comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 , introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 220 del 2023 che recita : “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti". In via gradata ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto aveva correttamente operato sulla base di quanto trasmesso dal Consorzio.
Disposta la integrazione del contraddittorio con il Consorzio, quest'ultimo benchè regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disattesa la eccezione di inammissibilità\ improcedibilità del ricorso in quanto la disposizione richiamata dalla parte resistente impone la evocazione in giudizio anche del soggetto che ha emanato l'atto presupposto ma non statuisce la inammissibilità del ricorso. Ciò chiarito va accolta la eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto dal ricorso emerge con evidenza che lo Ricorrente_1 non si duole di alcunchè nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS evidenziando di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti dal Consorzio.
Ciò chiarito il ricorso deve essere accolto nel merito in quanto l'Ente impositore non si è costituito in giudizio e non ha prodotto documentazione atta a contrastare l'allegazione del ricorrente.
La cartella impugnata va quindi annullata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate con la parte resistente in quanto rimasta soccombente in relazione alla eccezione preliminare di inammissibilità.
Del pari le spese di lite fra il ricorrente e l'Ente impositore vanno compensate in quanto quest'ultimo non è stato evocato direttamente in giudizio come previsto dalla vigente normativa e, rimanendo contumace, non si è opposto alla richiesta del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva a contraddire dell'Ader.
Accoglie nel resto il ricorso ed annulla la cartella esattoriale impugnata Compensa le spese di lite
Il giudice dottoressa SA Clara Pipponzi