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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 7822/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.45 è presente l'avv. DAMIANI GIORGIA che conclude riportandosi alle difese di cui i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Chiede inoltre la liquidazione delle spese di lite, come da Protocollo essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato, come da istanza già depositata.
E' pure presente per l' l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE che insiste come in CP_1
memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nel giudizio iscritto al n. RGL 7822/2024 promosso
D A
rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIA DAMIANI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, Via
Casella n. 112, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
sito in via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: (REDDITO DI CITTADINANZA) CP_2
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione seguito ha emesso
S E N T E N Z A
Mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
❖ Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 2 Con ricorso depositato in data 23.5.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver presentato domanda all' nel 2020 al fine di ottenere il Reddito di CP_1
cittadinanza;
- che la domanda veniva accolta e le veniva integralmente erogato il beneficio dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2022;
- d'aver ricevuto in data 24.4.2024 raccomandata AR n. 66494796240-7 con cui l'ente previdenziale le comunicava la revoca del beneficio con la seguente motivazione “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” e le contestava l'indebita erogazione della somma di euro 7.686,07 per il periodo da novembre 2020 ad aprile 2022. conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “[..] disporre la revoca/annullamento del provvedimento impugnato. Ritenere e dichiarare che la sig.ra non deve Parte_1 restituire la somma pari ad €.7686,07 richiesta dall' con raccomandata CP_1
n.66494796240 ricevuta il 24 aprile 2024”, con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva d'aver beneficiato in maniera regolare del reddito di cittadinanza e di avere reso sempre dichiarazioni conformi a verità.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, evidenziando, oltre alla carenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato l'erogazione del beneficio (“Controparte nulla ha allegato in relazione ai requisiti che legittimerebbero il trattenimento delle somme e, in particolare, che fonderebbero il diritto al reddito di cittadinanza e all'assegno unico, limitandosi ad asserire solo labialmente di essere in possesso dei requisiti previsti per legge “come emerge dalla documentazione allegata”) che “[..]la domanda per reddito di cittadinanza è stata revocata Controparte_3
dall' in quanto parte ricorrente all'atto della presentazione della stessa CP_4
possedeva meno di anni 26 e non possedeva redditi atteso che quello derivante da
3 prestazione di invalidità civile non costituisce reddito rilevante. Dunque, controparte, risultava ancora a carico dei genitori.”.
Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità dell'operato dell'istituto sottolineando che anche le somme successivamente erogate a titolo di integrazione Assegno Unico su RDC (a seguito di nuova domanda per RDC - INPS-
RDC-2022-5842323 - ) le erano state contestate come indebite.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti viene decisa, come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare, va circoscritto l'ambito d'indagine del presente giudizio atteso che tanto la ricorrente quanto l'ente previdenziale sovrappongono due distinti provvedimenti:
1. l'uno, datato 16 marzo 2024 (racc. AR n° 66494796240-7) con cui, a seguito della revoca del reddito di cittadinanza - domanda prot. INPSRDC-2020-
3159801 – (per la seguente motivazione “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”) le veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 7.686,07 per il periodo da novembre 2020 ad aprile 2022;
2. l'altro, datato 18 marzo 2024 (racc. AR n° 66494793657-5) con cui, a seguito della revoca del beneficio viene contestata alla anche l'indebita Pt_1
erogazione, per il periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2023, della somma di euro
2.599,74 corrisposta a titolo di integrazione assegno unico per i figli a carico su
RdC n. 5842323 (per la seguente motivazione: “È stata corrisposta indebitamente l'integrazione assegno unico su RDC per i figli a carico di cui al decreto-legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, non spettante per sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di legge”).
Orbene, oggetto del presente giudizio è solamente il primo provvedimento allegato alla produzione dell' (come emerge dal petitum: “disporre la CP_1
revoca/annullamento del provvedimento impugnato. Ritenere e dichiarare che la sig.ra non deve restituire la somma pari ad €.7686,07 richiesta Parte_1
dall' con raccomandata n.66494796240 ricevuta il 24 aprile 2024”), CP_1
4 nonostante parte ricorrente nel proprio fascicolo telematico abbia allegato solamente il secondo provvedimento.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
Deve, infatti, ritenersi fondata la pretesa restitutoria azionata dall' , per CP_4
le ragioni evidenziate in memoria di costituzione, ovvero per la percezione da parte della ricorrente di una prestazione non spettante nel periodo compreso tra novembre
2020 e aprile 2022.
Per meglio comprendere la vicenda che ci occupa va inquadrata la fattispecie normativa di riferimento (ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevede «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro
30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i 5 predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 38. 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello
Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 6 n. 394.9. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.9. 1-quater.
Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l' provvede a definire annualmente, CP_1
entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure 7 agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero
4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui 8 al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1),
è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22 D.lgs. 04/03/2015, n. 22, Art. 15. - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.».
Ciò premesso, nel caso di specie emerge ex actis che parte ricorrente al momento del deposito della domanda (2020) non poteva essere considerata come
“nucleo monocomponente”.
Invero secondo quanto disposto dal richiamato comma 5, lett. b) «il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, Parte quindi, l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare 9 a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei propri genitori.
Pertanto, il figlio di età inferiore ai 26 anni può costituire un nucleo monocomponente solo se:
- produce un reddito che gli permette di non essere più a carico dei suoi genitori
(e precisamente euro 4.000 per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni ed euro 2.840,51 annui da 24 anni in poi);
- è sposato o ha figli.
Orbene, nel caso in esame, al momento della domanda la (nata il 25 Pt_1
giugno 1995) non presentava i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza in quanto:
- aveva 25 anni;
- non risultava essere coniugata;
- non aveva figli;
- aveva un reddito pari a zero (dovendosi escludere dal computo dei redditi quello derivante da prestazione di invalidità civile in godimento alla ricorrente).
Tali condizioni, dunque, sulla base della succitata disposizione di legge, hanno precluso la possibilità di considerare il nucleo familiare della ricorrente come
“monocomponente” con conseguente legittimità della revoca del beneficio operata dall'istituto.
Pertanto, in assenza di prova sulla debenza dell'importo reclamato dall' CP_1
come indebitamente corrisposto, il cui onere probatorio incombeva sulla Pt_1
quest'ultima è tenuta all'integrale restituzione di quanto ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza (euro 7.686,07 per il periodo da novembre 2020 ad aprile 2022) come da comunicazione del 16.3.2024 e ricevuta il 24.4.2024 in quanto, pur non mettendosi in dubbio la buona fede della ricorrente, certamente il suo affidamento nella legittimità della prestazione non può ritenersi incolpevole stante la succitata disposizione normativa (comma 5) che espressamente disciplina casi come quello in esame.
Ne consegue che la prestazione percepita deve ritenersi ripetibile ex art. 2033
c.c. 10 Assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto ma tenuto conto della particolarità della questione, si ravvisano gravi ragioni per compensarle integralmente tra le parti
Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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