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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 406/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Olgantonietta Ciminati in Perugia, Via Campo di Marte 2/L,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in via Eugubina, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Giglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Marconi, n. 6, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellato=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.) pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.04.2022 - denominato “Atto citazione merito
pignoramento c/o terzi n. 1082/2020 R.g. Avverso ordinanza comunicata in data
29/03/2022 priva del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della
successiva fase di merito” – conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Perugia e la (quest'ultima in veste di terzo CP_1 CP_2
pignorato) domandando l'accoglimento selle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Perugia In via pregiudiziale: - sospendere l'esecuzione mobiliare e l'ordinanza
di assegnazione per quanto precisato in premessa e nello specifico per il fatto che la
sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è titolo esecutivo con la
conseguente nullità e/o inesistenza dell'eseguito pignoramento mobiliare presso terzi.
L'esecuzione forzata infatti deve fondarsi non sulla sentenza di rigetto dell'opposizione ma
sul decreto ingiuntivo e quindi la procedura è priva di titolo esecutivo su cui fondarsi. Il
pignoramento è inesistente. Nel merito: - dichiarare la nullità dell'atto di precetto privo di
titolo e quindi la nullità e/o inesistenza del pignoramento non essendo la sentenza del
Giudice di Pace di Perugia titolo per procedere ad esecuzione forzata non avendo la
controparte notificato ed utilizzato per il pignoramento adeguato titolo esecutivo munito di
formula esecutiva;
- dichiarare l'inesistenza del pignoramento eseguito in assenza di titolo
esecutivo; - l'improcedibilità dell'esecuzione mobiliare presso terzi per inesistenza del titolo
esecutivo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Sulla premessa che la domanda introduceva la fase di merito del procedimento di pagina 2 di 12 opposizione all'esecuzione presso terzi (R.g.e. n. 1082/2020) promossa nei suoi confronti da e definita dal giudice dell'esecuzione con ordinanza di CP_1
assegnazione somme in favore del creditore procedente, in mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase del procedimento, Parte_1
contestava la inesistenza e/o nullità del pignoramento presso terzi che affermava
[...]
essere stato eseguito in assenza di un valido titolo esecutivo per avere - il convenuto -
notificato ed utilizzato unitamente al precetto per l'esecuzione mobiliare presso terzi la sola sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Perugia n. 303/2020, che l'attrice affermava non costituire valido titolo esecutivo,
dovendo, invece, l'esecuzione fondarsi sul decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea CP_1
domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice,
contrariis reiectis, In rito: In via principale, - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione
all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Lavanga,
in quanto promossa con rimedio ex art. 615 c.p.c., non conferente a tale fase processuale e,
in ogni caso, a tutto voler concedere, tardiva per violazione del termine perentorio di
notifica di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c.; Nel merito: In via principale: - Rigettare la domanda
di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa
argomentate; - Condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite
temeraria, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio.”
Nello specifico, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla evidenziando come la stessa fosse stata avanzata erroneamente con Parte_1
rimedio ex art. 615 c.p.c. (anziché ex art. 617 c.p.c.) avverso l'ordinanza di assegnazione somme e, in ogni caso, che la stessa fosse tardiva in quanto promossa oltre il termine pagina 3 di 12 perentorio di notifica di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c..
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1079/2023 dichiarava inammissibile l'opposizione promossa da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite,
oltre al pagamento della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1079/2023 ha interposto appello
, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione Parte_1
della sentenza, per i seguenti motivi:
1) “Opposizione all'esecuzione mobiliare (pignoramento presso terzi) per illegittimità
per mancanza di titolo esecutivo giuridicamente valido – Omessa decisione del giudice
dott.ssa Rosa Lavanga – errata motivazione di inammissibilità nei confronti del giudizio
di merito avanzato in merito alla procedura esecutiva n° 1082/2020 r.g.”.
ha presentato opposizione all'esecuzione mobiliare R.g. n. 1082/2020 Parte_1
denunciando la mancanza di titolo giuridicamente valido.
Il Giudice dell'esecuzione ha omesso qualsiasi provvedimento in merito all'opposizione presentata nella fase sommaria, omettendo, altresì, di indicare il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A fronte di tale mancanza ha comunque introdotto con citazione il Parte_1
giudizio di merito dell'opposizione, iscritto a ruolo nel termine previsto.
L'inosservanza delle norme procedurali relative all'opposizione del procedimento mobiliare inficia il giudizio di inammissibilità della proposta opposizione.
2) “Errata e falsa applicazione del diritto”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sostituisce giuridicamente quest'ultimo.
Tale affermazione - sostiene parte appellante - non trova riscontro nella giurisprudenza pagina 4 di 12 della Suprema Corte, secondo cui la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è titolo esecutivo.
Afferma che l'esecuzione forzata deve fondarsi non sulla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ma sul decreto ingiuntivo emesso a monte.
La con l'opposizione ha contestato che nell'atto di precetto non fosse presente Parte_1
alcun titolo diverso dalla sentenza n. 303/2020 emessa dal Giudice di Pace di Perugia,
che non costituisce titolo esecutivo e di conseguenza la nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo e conseguente inesistenza del pignoramento presso terzi.
3) “Violazione della norma giuridica”.
Parte appellante afferma l'inesistenza della notifica e della consegna all'Ufficiale
giudiziario del titolo esecutivo munito di tutte le formule sacramentali richieste dalla norma per l'esecuzione del pignoramento.
Deduce che l'atto di precetto non abbia menzione di altro titolo se non la sentenza n.
303/2020 del Giudice di Pace di Perugia;
quindi il pignoramento presso terzi è stato eseguito in assenza di un valido titolo esecutivo e risulta così inesistente e/o nullo.
L'opponente ha inoltre contestato il diritto all'esecuzione da parte del creditore in merito alla somma richiesta in quanto non supportata da titolo esecutivo giuridicamente valido con la conseguenza che il pignoramento è nullo -mancando il titolo esecutivo- e da ciò
deriverebbe l'inesistenza del pignoramento.
In conformità delle deduzioni svolte l'appellante ha chiesto che, previa sospensione e/o revoca della esecutorietà della sentenza, fossero accolte le conclusioni proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Con comparsa del 23.03.2023 si è costituito che, previa richiesta di rigetto CP_1
dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 pagina 5 di 12 c.p.c., domandandone nel merito il rigetto, con la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza 21.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.07.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata con la costituzione in giudizio.
La Corte rileva che l'atto di appello è conforme ai dettami del nuovo art. 342 c.p.c. -
come riformato dal D.L.22 giugno 2012 n. 83 – in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono,
con la prospettazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile e l'eccezione viene rigettata.
****
Passando all'esame dei motivi di appello, occorre osservare che con il primo l'appellante si duole della dichiarata inammissibilità dell'opposizione pronunciata dal giudice di prime cure con la sentenza impugnata.
Sostiene che il procedimento introdotto con la notifica della citazione in primo grado non sia relativo all'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione – come ritenuto dal pagina 6 di 12 Tribunale – ma fosse il merito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi n.
Rg. 1082/2020, giudizio cui l'odierna appellante aveva dato impulso contestando la mancanza di valido titolo esecutivo, laddove la procedura esecutiva era stata promossa in virtù della sentenza n. 303/2020 del Giudice di Pace di Perugia di rigetto dell'opposizione a D.I. (R.g. n. 2745/2014) e non, invece, in base al decreto ingiuntivo,
unico valido titolo esecutivo a fondare l'esecuzione.
Deduce l'appellante che, a fronte della promossa opposizione, il giudice dell'esecuzione aveva omesso qualsiasi provvedimento sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione,
omettendo, altresì, di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione e disponendo solo l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente, ragione per cui, al fine di sanare tale mancanza, l'odierna appellante aveva introdotto autonomamente la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che dall'esame della documentazione (non contestata) versata in atti (cfr.
gli atti del fascicolo della procedura esecutiva R.g. n. 1082/2020 - in fascicolo di primo grado di parte appellante) emerge che con “Comparsa costituzione e risposta
pignoramento c/o terzi n° 1082/2020 R.G. Udienza 21/07/2021 Dott.ssa Rosa Lavanga”,
si è costituita nella procedura esecutiva presso terzi promossa a suo Parte_1
carico da sostenendo (tra l'altro) che il pignoramento presso terzi è stato CP_1
eseguito in mancanza di valido titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), non essendo tale la sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 303/2020 del
Giudice di Pace), se non limitatamente alle spese di lite in essa liquidate (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione nella procedura 1082/2020).
Ebbene, è noto che in tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il pagina 7 di 12 giudice dell'esecuzione – conclusa davanti a sé la fase sommaria dell'opposizione - fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito o, nel caso in cui lo stesso non sia competente, per la riassunzione dinanzi all'ufficio giudiziario competente.
Nel caso in esame con l'ordinanza 29/03/2022, in atti (cfr. doc. 2 – in fascicolo di primo grado di parte appellata), il giudice dell'esecuzione all'esito della proposta opposizione
(tale deve qualificarsi la comparsa di costituzione e risposta sopra citata) ha definito la procedura esecutiva con l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente, senza assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A fronte di tale irritualità procedurale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, qui condivisa dalla Corte, “la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo alla
successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta
d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o mediante autonoma iniziativa
rivolta all'introduzione della cognizione piena” (Cass. 16525/2012).
Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui l'odierna l'appellante - nel termine di cui all'art. 289 c.p.c. (sul punto cfr. Cass. 26285/2019) ha introdotto - con “Atto
citazione merito pignoramento c/o terzi n. 1082/2020 R.g. Avverso ordinanza
comunicata in data 29/03/2022 priva del provvedimento ordinatorio relativo
all'introduzione della successiva fase di merito”- la fase di merito del giudizio di opposizione in cui ha domandato dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità del pignoramento in quanto eseguito in assenza di valido titolo esecutivo e, solo cautelarmente, la sospensione dell'ordinanza di assegnazione.
Ed infatti, dall'esame del contenuto della domanda (che pure il primo giudice ha qualificato “strumento di opposizione all'esecuzione” – cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) emerge che il procedimento introdotto dalla con la notifica della Parte_1 pagina 8 di 12 citazione non è un “giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza di assegnazione”,
come affermato dal giudice di prime cure a pag. 5 della sentenza impugnata, ma - a ben vedere – la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dall'appellante ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., con la quale l'opponente aveva contestato il diritto del creditore procedente di agire in executivis per la somma intimata con l'atto di precetto,
ritenuta non supportata da “titolo esecutivo giuridicamente valido” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in primo grado) per avere il creditore procedente – a suo avviso - agito esecutivamente per l'intera somma precettata in virtù della sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non del decreto ingiuntivo, unico titolo esecutivo legittimante l'esecuzione forzata contro il debitore (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in primo grado).
L'azione, nei termini proposta è, dunque, ammissibile, con conseguente accoglimento del presente motivo di gravame.
****
Il secondo e il terzo motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha statuito che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sostituisce quest'ultimo ed è perciò idonea a fondare l'esecuzione sia per le somme portate dal decreto monitorio, sia per le spese legali con essa liquidate.
Afferma l'appellante che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non
è titolo esecutivo in quanto priva di contenuto condannatorio, in quanto meramente confermativa di questo.
I motivi sono fondati nei termini di seguito specificati.
Rileva la Corte che il Tribunale, con la sentenza qui gravata, si è discostato dal pagina 9 di 12 consolidato e condiviso principio della Cassazione secondo cui, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è dato da quest'ultima pronuncia, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali,
ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., sez. 3, n. 19595 del 27/08/2013).
Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 407 del 2010, è stato esaustivamente precisato dalla sentenza sopra richiamata.
Tale pronuncia - partendo dalla considerazione che si può ravvisare come giustificazione del fatto che la sentenza di rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto medesimo per la circostanza che è oramai consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto - ha escluso che possa valere, per il giudizio di opposizione, il principio,
proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa.
Sulla base di tale ricostruzione ha, poi, tratto la conseguenza pratica che “non si hanno
due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa
ragione creditoria”, dal momento che la sentenza di rigetto costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute (negli stessi termini
Cass. 36537/2023; Cass., sez. 3, 05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500;
Cass., sez. 3 10/02/2023, n. 4277). pagina 10 di 12 Ebbene, nel caso in esame, la sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2020 del Giudice di Pace di Perugia, azionata esecutivamente nei confronti della contiene, in effetti, una pronuncia meramente confermativa del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto (“…rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2014, reso dal Giudice di Pace di Parte_1
Perugia, che conferma integralmente” – cfr. fascicolo esec. mob. R.g. n. 1082/2020, in fascicolo di primo grado di parte appellante), priva di alcuna statuizione condannatoria per quanto attiene alle somme portate dal decreto ingiuntivo, rispetto alle quali, dunque,
non costituisce valido titolo esecutivo legittimante l'eseguita esecuzione presso terzi, la cui legittimità, pertanto, è limitata alle sole somme relative alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione a D.I., unica voce di condanna con efficacia esecutiva
(“…condanna gli opponenti in solido …al pagamento delle spese processuali che
liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%,
iva e cpa come per legge” – cfr. fascicolo esec. mob. R.g. n. 1082/2020, in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Alla luce degli esposti principi ne discende che – impregiudicato il diritto di credito accertato giudizialmente con la sentenza n. 303/2020 del Giudice di Pace di Perugia, la predetta sentenza (unico titolo esecutivo utilizzato per l'esecuzione mobiliare presso terzi R.g. n. 1082/2020) sia stata malamente identificata dal primo giudice quale titolo esecutivo per l'intera somma di cui all'atto precetto notificato.
I motivi di appello, nei termini sopra specificati, sono, dunque, fondati e devono essere pertanto accolti.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto da Parte_1
debba essere parzialmente accolto nei termini sopra indicati. pagina 11 di 12 In ragione del parziale accoglimento dell'appello, sussistono giustificate ragioni, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., per compensare integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di in riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Perugia n. 1079/2023 del 06/07/2023,contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del pignoramento mobiliare presso terzi di cui alla procedura esecutiva mobiliare R.g.e. n.
1082/2020 limitatamente alla somma di €.400,00 oltre accessori, per spese di lite,
come liquidate dal Giudice di Pace di Perugia in sentenza (303/2020);
- Compensa integralmente, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio (venendo meno, conseguentemente, quelle disposte ex art.96 c.3 cpc).
Così deciso in Perugia, lì 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 406/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Olgantonietta Ciminati in Perugia, Via Campo di Marte 2/L,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in via Eugubina, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Giglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Marconi, n. 6, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellato=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.) pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.04.2022 - denominato “Atto citazione merito
pignoramento c/o terzi n. 1082/2020 R.g. Avverso ordinanza comunicata in data
29/03/2022 priva del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della
successiva fase di merito” – conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Perugia e la (quest'ultima in veste di terzo CP_1 CP_2
pignorato) domandando l'accoglimento selle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Perugia In via pregiudiziale: - sospendere l'esecuzione mobiliare e l'ordinanza
di assegnazione per quanto precisato in premessa e nello specifico per il fatto che la
sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è titolo esecutivo con la
conseguente nullità e/o inesistenza dell'eseguito pignoramento mobiliare presso terzi.
L'esecuzione forzata infatti deve fondarsi non sulla sentenza di rigetto dell'opposizione ma
sul decreto ingiuntivo e quindi la procedura è priva di titolo esecutivo su cui fondarsi. Il
pignoramento è inesistente. Nel merito: - dichiarare la nullità dell'atto di precetto privo di
titolo e quindi la nullità e/o inesistenza del pignoramento non essendo la sentenza del
Giudice di Pace di Perugia titolo per procedere ad esecuzione forzata non avendo la
controparte notificato ed utilizzato per il pignoramento adeguato titolo esecutivo munito di
formula esecutiva;
- dichiarare l'inesistenza del pignoramento eseguito in assenza di titolo
esecutivo; - l'improcedibilità dell'esecuzione mobiliare presso terzi per inesistenza del titolo
esecutivo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Sulla premessa che la domanda introduceva la fase di merito del procedimento di pagina 2 di 12 opposizione all'esecuzione presso terzi (R.g.e. n. 1082/2020) promossa nei suoi confronti da e definita dal giudice dell'esecuzione con ordinanza di CP_1
assegnazione somme in favore del creditore procedente, in mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase del procedimento, Parte_1
contestava la inesistenza e/o nullità del pignoramento presso terzi che affermava
[...]
essere stato eseguito in assenza di un valido titolo esecutivo per avere - il convenuto -
notificato ed utilizzato unitamente al precetto per l'esecuzione mobiliare presso terzi la sola sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Perugia n. 303/2020, che l'attrice affermava non costituire valido titolo esecutivo,
dovendo, invece, l'esecuzione fondarsi sul decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea CP_1
domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice,
contrariis reiectis, In rito: In via principale, - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione
all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Lavanga,
in quanto promossa con rimedio ex art. 615 c.p.c., non conferente a tale fase processuale e,
in ogni caso, a tutto voler concedere, tardiva per violazione del termine perentorio di
notifica di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c.; Nel merito: In via principale: - Rigettare la domanda
di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa
argomentate; - Condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite
temeraria, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio.”
Nello specifico, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla evidenziando come la stessa fosse stata avanzata erroneamente con Parte_1
rimedio ex art. 615 c.p.c. (anziché ex art. 617 c.p.c.) avverso l'ordinanza di assegnazione somme e, in ogni caso, che la stessa fosse tardiva in quanto promossa oltre il termine pagina 3 di 12 perentorio di notifica di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c..
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1079/2023 dichiarava inammissibile l'opposizione promossa da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite,
oltre al pagamento della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1079/2023 ha interposto appello
, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione Parte_1
della sentenza, per i seguenti motivi:
1) “Opposizione all'esecuzione mobiliare (pignoramento presso terzi) per illegittimità
per mancanza di titolo esecutivo giuridicamente valido – Omessa decisione del giudice
dott.ssa Rosa Lavanga – errata motivazione di inammissibilità nei confronti del giudizio
di merito avanzato in merito alla procedura esecutiva n° 1082/2020 r.g.”.
ha presentato opposizione all'esecuzione mobiliare R.g. n. 1082/2020 Parte_1
denunciando la mancanza di titolo giuridicamente valido.
Il Giudice dell'esecuzione ha omesso qualsiasi provvedimento in merito all'opposizione presentata nella fase sommaria, omettendo, altresì, di indicare il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A fronte di tale mancanza ha comunque introdotto con citazione il Parte_1
giudizio di merito dell'opposizione, iscritto a ruolo nel termine previsto.
L'inosservanza delle norme procedurali relative all'opposizione del procedimento mobiliare inficia il giudizio di inammissibilità della proposta opposizione.
2) “Errata e falsa applicazione del diritto”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sostituisce giuridicamente quest'ultimo.
Tale affermazione - sostiene parte appellante - non trova riscontro nella giurisprudenza pagina 4 di 12 della Suprema Corte, secondo cui la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è titolo esecutivo.
Afferma che l'esecuzione forzata deve fondarsi non sulla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ma sul decreto ingiuntivo emesso a monte.
La con l'opposizione ha contestato che nell'atto di precetto non fosse presente Parte_1
alcun titolo diverso dalla sentenza n. 303/2020 emessa dal Giudice di Pace di Perugia,
che non costituisce titolo esecutivo e di conseguenza la nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo e conseguente inesistenza del pignoramento presso terzi.
3) “Violazione della norma giuridica”.
Parte appellante afferma l'inesistenza della notifica e della consegna all'Ufficiale
giudiziario del titolo esecutivo munito di tutte le formule sacramentali richieste dalla norma per l'esecuzione del pignoramento.
Deduce che l'atto di precetto non abbia menzione di altro titolo se non la sentenza n.
303/2020 del Giudice di Pace di Perugia;
quindi il pignoramento presso terzi è stato eseguito in assenza di un valido titolo esecutivo e risulta così inesistente e/o nullo.
L'opponente ha inoltre contestato il diritto all'esecuzione da parte del creditore in merito alla somma richiesta in quanto non supportata da titolo esecutivo giuridicamente valido con la conseguenza che il pignoramento è nullo -mancando il titolo esecutivo- e da ciò
deriverebbe l'inesistenza del pignoramento.
In conformità delle deduzioni svolte l'appellante ha chiesto che, previa sospensione e/o revoca della esecutorietà della sentenza, fossero accolte le conclusioni proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Con comparsa del 23.03.2023 si è costituito che, previa richiesta di rigetto CP_1
dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 pagina 5 di 12 c.p.c., domandandone nel merito il rigetto, con la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza 21.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.07.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
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Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata con la costituzione in giudizio.
La Corte rileva che l'atto di appello è conforme ai dettami del nuovo art. 342 c.p.c. -
come riformato dal D.L.22 giugno 2012 n. 83 – in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono,
con la prospettazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile e l'eccezione viene rigettata.
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Passando all'esame dei motivi di appello, occorre osservare che con il primo l'appellante si duole della dichiarata inammissibilità dell'opposizione pronunciata dal giudice di prime cure con la sentenza impugnata.
Sostiene che il procedimento introdotto con la notifica della citazione in primo grado non sia relativo all'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione – come ritenuto dal pagina 6 di 12 Tribunale – ma fosse il merito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi n.
Rg. 1082/2020, giudizio cui l'odierna appellante aveva dato impulso contestando la mancanza di valido titolo esecutivo, laddove la procedura esecutiva era stata promossa in virtù della sentenza n. 303/2020 del Giudice di Pace di Perugia di rigetto dell'opposizione a D.I. (R.g. n. 2745/2014) e non, invece, in base al decreto ingiuntivo,
unico valido titolo esecutivo a fondare l'esecuzione.
Deduce l'appellante che, a fronte della promossa opposizione, il giudice dell'esecuzione aveva omesso qualsiasi provvedimento sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione,
omettendo, altresì, di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione e disponendo solo l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente, ragione per cui, al fine di sanare tale mancanza, l'odierna appellante aveva introdotto autonomamente la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che dall'esame della documentazione (non contestata) versata in atti (cfr.
gli atti del fascicolo della procedura esecutiva R.g. n. 1082/2020 - in fascicolo di primo grado di parte appellante) emerge che con “Comparsa costituzione e risposta
pignoramento c/o terzi n° 1082/2020 R.G. Udienza 21/07/2021 Dott.ssa Rosa Lavanga”,
si è costituita nella procedura esecutiva presso terzi promossa a suo Parte_1
carico da sostenendo (tra l'altro) che il pignoramento presso terzi è stato CP_1
eseguito in mancanza di valido titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), non essendo tale la sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 303/2020 del
Giudice di Pace), se non limitatamente alle spese di lite in essa liquidate (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione nella procedura 1082/2020).
Ebbene, è noto che in tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il pagina 7 di 12 giudice dell'esecuzione – conclusa davanti a sé la fase sommaria dell'opposizione - fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito o, nel caso in cui lo stesso non sia competente, per la riassunzione dinanzi all'ufficio giudiziario competente.
Nel caso in esame con l'ordinanza 29/03/2022, in atti (cfr. doc. 2 – in fascicolo di primo grado di parte appellata), il giudice dell'esecuzione all'esito della proposta opposizione
(tale deve qualificarsi la comparsa di costituzione e risposta sopra citata) ha definito la procedura esecutiva con l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente, senza assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A fronte di tale irritualità procedurale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, qui condivisa dalla Corte, “la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo alla
successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta
d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o mediante autonoma iniziativa
rivolta all'introduzione della cognizione piena” (Cass. 16525/2012).
Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui l'odierna l'appellante - nel termine di cui all'art. 289 c.p.c. (sul punto cfr. Cass. 26285/2019) ha introdotto - con “Atto
citazione merito pignoramento c/o terzi n. 1082/2020 R.g. Avverso ordinanza
comunicata in data 29/03/2022 priva del provvedimento ordinatorio relativo
all'introduzione della successiva fase di merito”- la fase di merito del giudizio di opposizione in cui ha domandato dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità del pignoramento in quanto eseguito in assenza di valido titolo esecutivo e, solo cautelarmente, la sospensione dell'ordinanza di assegnazione.
Ed infatti, dall'esame del contenuto della domanda (che pure il primo giudice ha qualificato “strumento di opposizione all'esecuzione” – cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) emerge che il procedimento introdotto dalla con la notifica della Parte_1 pagina 8 di 12 citazione non è un “giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza di assegnazione”,
come affermato dal giudice di prime cure a pag. 5 della sentenza impugnata, ma - a ben vedere – la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dall'appellante ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., con la quale l'opponente aveva contestato il diritto del creditore procedente di agire in executivis per la somma intimata con l'atto di precetto,
ritenuta non supportata da “titolo esecutivo giuridicamente valido” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in primo grado) per avere il creditore procedente – a suo avviso - agito esecutivamente per l'intera somma precettata in virtù della sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non del decreto ingiuntivo, unico titolo esecutivo legittimante l'esecuzione forzata contro il debitore (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in primo grado).
L'azione, nei termini proposta è, dunque, ammissibile, con conseguente accoglimento del presente motivo di gravame.
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Il secondo e il terzo motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha statuito che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sostituisce quest'ultimo ed è perciò idonea a fondare l'esecuzione sia per le somme portate dal decreto monitorio, sia per le spese legali con essa liquidate.
Afferma l'appellante che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non
è titolo esecutivo in quanto priva di contenuto condannatorio, in quanto meramente confermativa di questo.
I motivi sono fondati nei termini di seguito specificati.
Rileva la Corte che il Tribunale, con la sentenza qui gravata, si è discostato dal pagina 9 di 12 consolidato e condiviso principio della Cassazione secondo cui, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è dato da quest'ultima pronuncia, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali,
ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., sez. 3, n. 19595 del 27/08/2013).
Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 407 del 2010, è stato esaustivamente precisato dalla sentenza sopra richiamata.
Tale pronuncia - partendo dalla considerazione che si può ravvisare come giustificazione del fatto che la sentenza di rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto medesimo per la circostanza che è oramai consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto - ha escluso che possa valere, per il giudizio di opposizione, il principio,
proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa.
Sulla base di tale ricostruzione ha, poi, tratto la conseguenza pratica che “non si hanno
due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa
ragione creditoria”, dal momento che la sentenza di rigetto costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute (negli stessi termini
Cass. 36537/2023; Cass., sez. 3, 05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500;
Cass., sez. 3 10/02/2023, n. 4277). pagina 10 di 12 Ebbene, nel caso in esame, la sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2020 del Giudice di Pace di Perugia, azionata esecutivamente nei confronti della contiene, in effetti, una pronuncia meramente confermativa del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto (“…rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2014, reso dal Giudice di Pace di Parte_1
Perugia, che conferma integralmente” – cfr. fascicolo esec. mob. R.g. n. 1082/2020, in fascicolo di primo grado di parte appellante), priva di alcuna statuizione condannatoria per quanto attiene alle somme portate dal decreto ingiuntivo, rispetto alle quali, dunque,
non costituisce valido titolo esecutivo legittimante l'eseguita esecuzione presso terzi, la cui legittimità, pertanto, è limitata alle sole somme relative alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione a D.I., unica voce di condanna con efficacia esecutiva
(“…condanna gli opponenti in solido …al pagamento delle spese processuali che
liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%,
iva e cpa come per legge” – cfr. fascicolo esec. mob. R.g. n. 1082/2020, in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Alla luce degli esposti principi ne discende che – impregiudicato il diritto di credito accertato giudizialmente con la sentenza n. 303/2020 del Giudice di Pace di Perugia, la predetta sentenza (unico titolo esecutivo utilizzato per l'esecuzione mobiliare presso terzi R.g. n. 1082/2020) sia stata malamente identificata dal primo giudice quale titolo esecutivo per l'intera somma di cui all'atto precetto notificato.
I motivi di appello, nei termini sopra specificati, sono, dunque, fondati e devono essere pertanto accolti.
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Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto da Parte_1
debba essere parzialmente accolto nei termini sopra indicati. pagina 11 di 12 In ragione del parziale accoglimento dell'appello, sussistono giustificate ragioni, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., per compensare integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di in riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Perugia n. 1079/2023 del 06/07/2023,contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del pignoramento mobiliare presso terzi di cui alla procedura esecutiva mobiliare R.g.e. n.
1082/2020 limitatamente alla somma di €.400,00 oltre accessori, per spese di lite,
come liquidate dal Giudice di Pace di Perugia in sentenza (303/2020);
- Compensa integralmente, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio (venendo meno, conseguentemente, quelle disposte ex art.96 c.3 cpc).
Così deciso in Perugia, lì 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Relatore
(dott. Simone Salcerini)
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