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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16004 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA
SEZIONE CIVILE
così composto dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3293/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA GIORDANO Parte_1 per procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. DALLA GRANA PAOLO per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione ex artt. 337 bis e ss cc
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, – premesso che dalla cessata Parte_1 relazione more uxorio intrattenuta con era nata Controparte_1
Per_ la figlia (25.6.2010) – ha chiesto all'adito Tribunale: “in via preliminare: autorizzare la madre a sottoporre la figlia minore ad una consulenza psicologica urgente, come Per_2 prescritta dalla pediatra Dott.ssa in data 29.09.2023. In via principale Persona_3
1. dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il 25 giugno Per_2
2010) ad entrambi i genitori con riconoscimento di un'area di riserva esclusiva alla madre per le decisioni di natura scolastica e mediche, con esercizio disgiunto dell'ordinaria amministrazione a ciascun genitore quando hanno con sé la minore, 2. confermare il Per_ collocamento della figlia minore presso l'abitazione materna sita a Roma in Via Giovanni
Caselli n. 39; 3. stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto delle esigenze Per_ scolastiche e ricreative di previo congruo avviso alla madre non inferiore alle 48 ore e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente calendario: con riferimento alla frequentazione ordinaria, un pomeriggio a settimana individuato nella giornata di mercoledì dall'uscita di scuola o dalle ore 14:00 prendendo la figlia presso la casa materna e tenendola con sé sino alle ore 18:00, con accompagnamento presso la casa materna o presso la scuola di danza;
nonché ogni week end alternato, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00, prendendo la figlia presso l'abitazione materna, tenendola con sé sino alla domenica sera alle Per_ ore 19,00, con accompagnamento di presso l'abitazione materna, compresi i Per_ pernottamenti. Con riferimento alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il 24 e
25 dicembre con un genitore, dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre, e la sera di Natale ed il 26 dicembre con l'altro, dalle ore 19:00 del 25 dicembre sino alle ore
19:00 del 26 dicembre, nonché la giornata del 31 dicembre e del 1^ gennaio con un genitore, dalle ore 17:00 del 31 dicembre sino alle ore 19:00 del 1^ gennaio e la giornata del 6 gennaio Per_ con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Con riferimento alle festività pasquali: trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:99 ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Con riferimento al Per_ periodo estivo e feriale: trascorrerà 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 31 maggio di ciascun anno;
nonché ulteriori 7 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di luglio con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 30 aprile di Per_ ciascun anno;
4. gli impegni e le attività quotidiane di sono stabilite secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso e che qui si intende integralmente trascritto Doc. 16
DOCUMENTI\Doc. 16 - piano genitoriale.pdf;
5. La minore starà con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma a prescindere dalla frequentazione ordinaria;
6. Il sig. verserà alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo di mantenimento Per_ mensile per la figlia mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e con aggiornamento ISTAT come per legge dall'anno successivo;
7. il padre provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Per_ obbligatorie per la figlia come indicate nel Protocollo d'Intesa reso dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014 (che si allega in copia alle presenti condizioni), e precisamente: le spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: 1) Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative o fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter, se l'esigenza deve coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza. 2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6) Relativamente alle spese da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta (Racc/ta, Pec, e-mail) dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e non oltre gg. 10 dalla stessa, ovvero nel termine ivi fissato, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8. l'assegno Per_ unico per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla madre in quanto collocataria della minore;
9. le detrazione fiscali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% 10. i genitori dovranno fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti Per_ delle località fuori dal comune di residenza di quando hanno con sé la minore. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ha dedotto all'uopo: che, cessata da tempo la relazione more uxorio con il resistente, si era trasferita con la figlia a vivere presso la propria madre;
che da allora aveva sempre cercato di tutelare la relazione della figlia con il padre, il quale si era trasferito a Cerveteri con la nuova compagna da cui aveva avuto altri due figli, ma che non erano comunque riusciti ad accordarsi sulle modalità di frequentazione;
che il resistente vedeva la figlia accordandosi direttamente con quest'ultima, senza informarla;
che non poteva contare sulla presenza del padre per le questioni scolastiche e mediche, né per le attività pomeridiane (sportive o ricreative) svolte Per_ dalla minore;
che aveva manifestato da ultimo disagi comportamentali ed emotivi, segnalati dagli insegnanti e che la pediatra aveva consigliato di sottoporla a consulenza psicologica, alla quale il padre si era opposto.
Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 contestato la scarsa presenza nella vita della figlia ascrittagli dalla ricorrente, evidenziando che la minore frequentava l'abitazione paterna quasi tutti i fine settimana, che egli ne aveva sempre seguito l'andamento scolastico e aveva sempre corrisposto alla madre le spese straordinarie, chiedendo di: “in via preliminare 1. rigettare la richiesta di sottoporre la minore ad una consulenza psicologica, non Per_2 ricorrendone i presupposti;
- in via principale 2. disporre l'affidamento condiviso della minore Per_ ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso la casa della madre da lunedì all'uscita di scuola sino a venerdì al rientro, e a casa del padre da venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina al rientro;
3. durante le festività natalizie, il periodo di permanenza della figlia presso ciascun genitore dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di Natale e Capodanno. Durante le festività pasquali, il periodo di permanenza del figlio presso ciascun genitore sarà ad anni alterni come da calendario scolastico. Riguardo, invece, le vacanze estive, che andranno concordate entro il mese di maggio nel rispetto delle rispettive esigenze, il minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori.
4. disporre, l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della minore nel periodo di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie che dovranno comunque essere ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e salvo l'obbligo del padre, a compensazione dei quattro giorni mensili in più che la minore si troverà presso la madre, corrispondere a quest'ultima un assegno mensile di
Euro 150,00. 5. stabilire il doppio domicilio della minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
6. Per_ disporre che l'assegno unico e le detrazioni fiscali relative alla minore saranno percepiti nella misura del 50% per ciascun genitore”.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il G.D., previo ascolto della minore, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 cpc: “rilevato che la figlia delle parti, ormai quattordicenne, in sede di ascolto ha manifestato in maniera chiara l'esigenza, nell'attuale fase evolutiva, connotata da una maggiore consonanza con la figura paterna da cui si sente maggiormente accolta e compresa, di trascorrere maggior tempo con il padre, tant'è che ha chiesto di essere collocata con ciascun genitore a settimane alterne, proponendo che, nella settimana di pertinenza del padre, lo stesso avrebbe potuto prelevarla al termine della lezione di danza per condurla presso la sua abitazione, accompagnandola a scuola, distante mezz'ora circa, la mattina successiva e che ella avrebbe potuto trascorrere con la madre il fine settimana in cui quest'ultima è libera di domenica, chiedendo inoltre di trascorrere con il padre l'intera settimana durante la chiusura scolastica;
rilevato che il padre ha aderito alle richieste della figlia;
rilevato che nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa;
rilevato che, considerata anche l'età della minore, non si ravvisano ragioni per non recepire l'esigenza dalla stessa manifestata, sicchè va disposto, in via provvisoria ed urgente, che la figlia trascorrerà una settimana con la madre ed una settimana con il padre, dal lunedì al venerdì, trascorrendo con la madre i due fine settimana al mese
(sabato e domenica), da comunicare al resistente almeno entro la fine della settimana precedente, in cui la stessa ha dichiarato di essere libera dal lavoro ed i rimanenti fine settimana con il padre, il quale, poiché sia la scuola sia le attività extrascolastiche praticate dalla figlia sono localizzate nelle vicinanze della abitazione materna, preleverà la minore, nella settimana di sua pertinenza, al termine della lezione di danza (o al termine dell'orario scolastico nei giorni in cui la figlia non ha lezione di danza), riaccompagnandola a scuola la mattina successiva, mentre, durante i periodi di chiusura scolastica, la figlia, nella settimana di pertinenza paterna, permarrà presso il padre per l'intera giornata (fatti salvi comunque i due weekend al mese di pertinenza della madre); la figlia trascorrerà inoltre con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di contrasto, quest'anno il primo periodo con la madre), nonché, ad anni alterni con ciascun genitore, durante le vacanze pasquali, il periodo dal primo giorno di vacanze scolastiche al giorno di Pasqua o il periodo dal Lunedì in Albis all'ultimo giorno di vacanze scolastiche (in mancanza di accordo, nel 2025 il primo periodo con la madre), durante le vacanze estive, dal 2025, ad anni alterni, il periodo dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal
16 al 31 agosto con l'altro (in mancanza di accordo, nel 2025 il primo periodo con la madre)
e, per il corrente mese di agosto, salvi eventuali diversi accordi già presi, il periodo dal 10 al
19 agosto con il padre ed il periodo dal 20 al 29 agosto con la madre;
rilevato che il padre non si è opposto a far sottoporre la figlia alla consulenza psicologica prescrittale dal medico di base;
rilevato che il resistente, commerciante, ha dichiarato nell'anno di imposta 2022, un reddito pari a circa 22.000 euro netti e deve provvedere al mantenimento di altri due figli e al pagamento di un canone di locazione di 860 euro mensili, secondo quanto dichiarato in udienza, mentre la ricorrente, cassiera, ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa
1.100,00 euro per 13 mensilità ed è gravata da due finanziamenti con una rata rispettivamente di 197 euro e 131 euro mensili;
rilevato che, salvo ogni diverso provvedimento all'esito delle ulteriori acquisizioni documentali, considerate le lacunose produzioni reddituali e bancarie del resistente (il quale ha inoltre depositato tardivamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio), tenuto conto che il ha dichiarato di aver sinora corrisposto per la minore 100 CP_1 euro a settimana e che l'ha sinora tenuta con sé solo nei fine settimana, va posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia, un assegno dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense,
a decorrere dal febbraio 2024 (mensilità successiva al deposito del ricorso) sino ad agosto 2024
e un assegno dell'importo di 200,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal settembre
2024, considerato l'attuale regime paritetico di frequentazione, ferma la compartecipazione al
50% delle spese straordinarie;
rilevato che i capitoli di prova articolati dalla ricorrente sono generici e/o superflui e/o valutativi e che i capitoli di prova articolati dal resistente sono generici e/o superflui;
rilevato che vanno acquisiti le dichiarazioni dei redditi e sostitutive aggiornate, a decorrere dal 2021, nonchè gli estratti conto delle parti aggiornati al 31.1.2025, in files separati per ciascun intero anno e ciascun conto a decorrere dal 2021 (per il resistente gli estratti dei conti su cui transitano gli incassi dell'attività commerciale esercitata, oltre che degli eventuali conti personali)
PQM
Visto l'art. 473-bis.22 cpc, in via provvisoria ed urgenti: Per_
- affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa e regolamenta la frequentazione della figlia come da parte motiva;
- dispone che i genitori sottopongano la minore alla consulenza psicologica prescrittale dal medico di base, con costi a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
- pone a carico di Controparte_1
Per_ un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 400,00
[...] euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense,
a decorrere dal febbraio 2024 sino ad agosto 2024 e un assegno dell'importo di 200,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal settembre 2024, ferma la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie…”.
Nel prosieguo, le parti con istanza congiunta del 16.10.2024 hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo:
“1. dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il 25 Per_2 giugno 2010) ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dell'ordinaria amministrazione a ciascun genitore quando hanno con sé la minore, 2. confermare il collocamento prevalente Per_ della figlia minore presso l'abitazione materna sita a Roma in Via Giovanni Caselli n.
39; 3. stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e Per_ ricreative di previo congruo avviso alla madre non inferiore alle 48 ore e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente calendario: con riferimento alla frequentazione ordinaria, per tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 prendendo la minore presso l'abitazione materna e tenendola con sé sino alla domenica sera alle ore 19,00, compresi i pernottamenti, con accompagnamento della figlia presso l'abitazione Per_ materna, o sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola di Con riferimento Per_ alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore, dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre, e la sera di Natale ed il 26 dicembre con l'altro, dalle ore 19:00 del 25 dicembre sino alle ore 19:00 del 26 dicembre, nonché la giornata del 31 dicembre e del 1^ gennaio con un genitore, dalle ore 17:00 del 31 dicembre sino alle ore 19:00 del 1^ gennaio e la giornata del 6 gennaio con l'altro genitore, dalle ore Per_ 10:00 alle ore 19:00. Con riferimento alle festività pasquali: trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:99 ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro Per_ genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Con riferimento al periodo estivo e feriale: trascorrerà 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 31 maggio di ciascun anno;
nonché ulteriori 7 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di luglio con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 30 aprile di ciascun anno;
4. La minore starà con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma a prescindere dalla frequentazione ordinaria 5. Il sig. verserà alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo di Parte_1
Per_ mantenimento mensile per la figlia sulla PostaPay Evolution della madre entro il giorno
5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di novembre 2024 e con aggiornamento ISTAT come per legge dall'anno successivo;
6. il padre provvederà nella misura del 50% al pagamento Per_ delle spese straordinarie obbligatorie per la figlia come indicate nel Protocollo d'Intesa reso dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014 (che si allega in copia alle presenti condizioni), e precisamente: le spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: 1)
Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative o fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter, se l'esigenza deve coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza. 2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6) Relativamente alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (Racc/ta, Pec, e-mail) dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e non oltre gg. 10 dalla stessa, ovvero nel termine ivi fissato, il silenzio sarà Per_ inteso come consenso alla richiesta;
7. l'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla madre in quanto collocataria della minore;
8. le detrazioni fiscali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% 9. i genitori dovranno fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti delle località fuori dal comune di residenza di Per_ quando hanno con sé la minore”.
Il GD, rilevato che le condizioni concordate apparivano in contrasto con le richieste della minore, quattordicenne, di trascorrere più tempo con il padre e di vivere a settimane alterne con ciascun genitore, ha disposto nuovamente l'audizione della stessa.
Per_ All'udienza del 25.3.2025, ha dichiarato “…A giugno compio 15 anni e non so ancora come festeggerò; a scuola va bene. L'estate scorsa sono stata in prevalenza con papà, e a novembre abbiamo provato a dare attuazione al provvedimento del tribunale ma era complicato perché dovevo prendere il treno presto la mattina e tornavo a casa stanca. Dopo scuola andavo dalla psicologa una volta a settimana, ma poi tornavo da papà che mi veniva a prendere di pomeriggio. Inoltre qui a Roma ho gli amici. Mamma non era d'accordo con il provvedimento del Giudice ed hanno trovato un altro accordo per il quale io dovevo stare durante la settimana scolastica da mamma e il we da papà, tranne un we al mese in cui mamma era libera. Io in effetti da dicembre sono stata durante la settimana con mamma e i we a volte con mamma e a volte con papà, anche se maggiormente con papà. Sinceramente mi sono trovata bene così ma il problema sono loro. Così come stiamo facendo adesso mi è più comodo per la scuola e per gli amici ma comunque mi piacerebbe stare di più con papà e i miei fratelli.
Forse la situazione migliore è come si sono accordati adesso anche se spesso non ho voglia di tornare da mamma la domenica perché voglio stare da papà con tutti loro (i miei fratelli e la compagna di papà)… A me va bene come si sono accordati ma vorrei un po' di elasticità nel senso di poter rimanere da mamma anche un w.e. in più al mese se devo uscire con i miei amici;
in realtà già lo faccio e credo che anche papà e mamma siano d'accordo. Per l'estate vorrei stare maggiormente da papà, vanno bene i 15 giorni con papà ma con mamma vorrei restare 7- 10 giorni alternati ai 15 con papà….”
All'esito dell'ascolto, le parti hanno congiuntamente chiesto di ratificare l'accordo come in atti, con la specificazione che il regime di frequentazione ordinaria fosse attuato tenuto conto delle specifiche esigenze rappresentate di volta in volta dalla figlia e che nel previsto periodo di frequentazione estiva la minore permanesse 15 giorni con il padre e 7-10 giorni con la madre.
Il GD, modificate in via provvisoria ed urgente le modalità di frequentazione padre figlia come richieste dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione al Collegio.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per la figlia minore, che ha anzi riferito di ritenere più comodo e, pertanto, maggiormente rispondente alle proprie esigenze, il regime di frequentazione di cui al suddetto accordo raggiunto dai genitori, già positivamente sperimentato, il Tribunale provvede in conformità a tale accordo, prevedendosi che il regime di frequentazione ordinaria dovrà essere attuato tenuto conto delle specifiche esigenze rappresentate di volta in volta dalla figlia e che nel previsto periodo di frequentazione estiva la minore permarrà 15 giorni con il padre e 7-10 giorni con la madre, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni.
Stante l'accordo raggiunto, come richiesto, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- regolamenta l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento della figlia minore alle condizioni concordate dalle parti e riportate in Per_2
parte motiva, stabilendo altresì che il regime di frequentazione ordinaria dovrà essere attuato tenuto conto delle specifiche esigenze rappresentate di volta in volta dalla figlia e che nel previsto periodo di frequentazione estiva la minore permarrà 15 giorni con il padre e 7-10 giorni con la madre, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni;
- spese compensate.
Si comunichi
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA
SEZIONE CIVILE
così composto dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3293/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA GIORDANO Parte_1 per procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. DALLA GRANA PAOLO per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione ex artt. 337 bis e ss cc
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, – premesso che dalla cessata Parte_1 relazione more uxorio intrattenuta con era nata Controparte_1
Per_ la figlia (25.6.2010) – ha chiesto all'adito Tribunale: “in via preliminare: autorizzare la madre a sottoporre la figlia minore ad una consulenza psicologica urgente, come Per_2 prescritta dalla pediatra Dott.ssa in data 29.09.2023. In via principale Persona_3
1. dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il 25 giugno Per_2
2010) ad entrambi i genitori con riconoscimento di un'area di riserva esclusiva alla madre per le decisioni di natura scolastica e mediche, con esercizio disgiunto dell'ordinaria amministrazione a ciascun genitore quando hanno con sé la minore, 2. confermare il Per_ collocamento della figlia minore presso l'abitazione materna sita a Roma in Via Giovanni
Caselli n. 39; 3. stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto delle esigenze Per_ scolastiche e ricreative di previo congruo avviso alla madre non inferiore alle 48 ore e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente calendario: con riferimento alla frequentazione ordinaria, un pomeriggio a settimana individuato nella giornata di mercoledì dall'uscita di scuola o dalle ore 14:00 prendendo la figlia presso la casa materna e tenendola con sé sino alle ore 18:00, con accompagnamento presso la casa materna o presso la scuola di danza;
nonché ogni week end alternato, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00, prendendo la figlia presso l'abitazione materna, tenendola con sé sino alla domenica sera alle Per_ ore 19,00, con accompagnamento di presso l'abitazione materna, compresi i Per_ pernottamenti. Con riferimento alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il 24 e
25 dicembre con un genitore, dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre, e la sera di Natale ed il 26 dicembre con l'altro, dalle ore 19:00 del 25 dicembre sino alle ore
19:00 del 26 dicembre, nonché la giornata del 31 dicembre e del 1^ gennaio con un genitore, dalle ore 17:00 del 31 dicembre sino alle ore 19:00 del 1^ gennaio e la giornata del 6 gennaio Per_ con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Con riferimento alle festività pasquali: trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:99 ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Con riferimento al Per_ periodo estivo e feriale: trascorrerà 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 31 maggio di ciascun anno;
nonché ulteriori 7 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di luglio con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 30 aprile di Per_ ciascun anno;
4. gli impegni e le attività quotidiane di sono stabilite secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso e che qui si intende integralmente trascritto Doc. 16
DOCUMENTI\Doc. 16 - piano genitoriale.pdf;
5. La minore starà con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma a prescindere dalla frequentazione ordinaria;
6. Il sig. verserà alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo di mantenimento Per_ mensile per la figlia mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e con aggiornamento ISTAT come per legge dall'anno successivo;
7. il padre provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Per_ obbligatorie per la figlia come indicate nel Protocollo d'Intesa reso dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014 (che si allega in copia alle presenti condizioni), e precisamente: le spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: 1) Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative o fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter, se l'esigenza deve coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza. 2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6) Relativamente alle spese da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta (Racc/ta, Pec, e-mail) dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e non oltre gg. 10 dalla stessa, ovvero nel termine ivi fissato, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8. l'assegno Per_ unico per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla madre in quanto collocataria della minore;
9. le detrazione fiscali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% 10. i genitori dovranno fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti Per_ delle località fuori dal comune di residenza di quando hanno con sé la minore. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ha dedotto all'uopo: che, cessata da tempo la relazione more uxorio con il resistente, si era trasferita con la figlia a vivere presso la propria madre;
che da allora aveva sempre cercato di tutelare la relazione della figlia con il padre, il quale si era trasferito a Cerveteri con la nuova compagna da cui aveva avuto altri due figli, ma che non erano comunque riusciti ad accordarsi sulle modalità di frequentazione;
che il resistente vedeva la figlia accordandosi direttamente con quest'ultima, senza informarla;
che non poteva contare sulla presenza del padre per le questioni scolastiche e mediche, né per le attività pomeridiane (sportive o ricreative) svolte Per_ dalla minore;
che aveva manifestato da ultimo disagi comportamentali ed emotivi, segnalati dagli insegnanti e che la pediatra aveva consigliato di sottoporla a consulenza psicologica, alla quale il padre si era opposto.
Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 contestato la scarsa presenza nella vita della figlia ascrittagli dalla ricorrente, evidenziando che la minore frequentava l'abitazione paterna quasi tutti i fine settimana, che egli ne aveva sempre seguito l'andamento scolastico e aveva sempre corrisposto alla madre le spese straordinarie, chiedendo di: “in via preliminare 1. rigettare la richiesta di sottoporre la minore ad una consulenza psicologica, non Per_2 ricorrendone i presupposti;
- in via principale 2. disporre l'affidamento condiviso della minore Per_ ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso la casa della madre da lunedì all'uscita di scuola sino a venerdì al rientro, e a casa del padre da venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina al rientro;
3. durante le festività natalizie, il periodo di permanenza della figlia presso ciascun genitore dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di Natale e Capodanno. Durante le festività pasquali, il periodo di permanenza del figlio presso ciascun genitore sarà ad anni alterni come da calendario scolastico. Riguardo, invece, le vacanze estive, che andranno concordate entro il mese di maggio nel rispetto delle rispettive esigenze, il minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori.
4. disporre, l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della minore nel periodo di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie che dovranno comunque essere ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e salvo l'obbligo del padre, a compensazione dei quattro giorni mensili in più che la minore si troverà presso la madre, corrispondere a quest'ultima un assegno mensile di
Euro 150,00. 5. stabilire il doppio domicilio della minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
6. Per_ disporre che l'assegno unico e le detrazioni fiscali relative alla minore saranno percepiti nella misura del 50% per ciascun genitore”.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il G.D., previo ascolto della minore, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 cpc: “rilevato che la figlia delle parti, ormai quattordicenne, in sede di ascolto ha manifestato in maniera chiara l'esigenza, nell'attuale fase evolutiva, connotata da una maggiore consonanza con la figura paterna da cui si sente maggiormente accolta e compresa, di trascorrere maggior tempo con il padre, tant'è che ha chiesto di essere collocata con ciascun genitore a settimane alterne, proponendo che, nella settimana di pertinenza del padre, lo stesso avrebbe potuto prelevarla al termine della lezione di danza per condurla presso la sua abitazione, accompagnandola a scuola, distante mezz'ora circa, la mattina successiva e che ella avrebbe potuto trascorrere con la madre il fine settimana in cui quest'ultima è libera di domenica, chiedendo inoltre di trascorrere con il padre l'intera settimana durante la chiusura scolastica;
rilevato che il padre ha aderito alle richieste della figlia;
rilevato che nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa;
rilevato che, considerata anche l'età della minore, non si ravvisano ragioni per non recepire l'esigenza dalla stessa manifestata, sicchè va disposto, in via provvisoria ed urgente, che la figlia trascorrerà una settimana con la madre ed una settimana con il padre, dal lunedì al venerdì, trascorrendo con la madre i due fine settimana al mese
(sabato e domenica), da comunicare al resistente almeno entro la fine della settimana precedente, in cui la stessa ha dichiarato di essere libera dal lavoro ed i rimanenti fine settimana con il padre, il quale, poiché sia la scuola sia le attività extrascolastiche praticate dalla figlia sono localizzate nelle vicinanze della abitazione materna, preleverà la minore, nella settimana di sua pertinenza, al termine della lezione di danza (o al termine dell'orario scolastico nei giorni in cui la figlia non ha lezione di danza), riaccompagnandola a scuola la mattina successiva, mentre, durante i periodi di chiusura scolastica, la figlia, nella settimana di pertinenza paterna, permarrà presso il padre per l'intera giornata (fatti salvi comunque i due weekend al mese di pertinenza della madre); la figlia trascorrerà inoltre con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di contrasto, quest'anno il primo periodo con la madre), nonché, ad anni alterni con ciascun genitore, durante le vacanze pasquali, il periodo dal primo giorno di vacanze scolastiche al giorno di Pasqua o il periodo dal Lunedì in Albis all'ultimo giorno di vacanze scolastiche (in mancanza di accordo, nel 2025 il primo periodo con la madre), durante le vacanze estive, dal 2025, ad anni alterni, il periodo dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal
16 al 31 agosto con l'altro (in mancanza di accordo, nel 2025 il primo periodo con la madre)
e, per il corrente mese di agosto, salvi eventuali diversi accordi già presi, il periodo dal 10 al
19 agosto con il padre ed il periodo dal 20 al 29 agosto con la madre;
rilevato che il padre non si è opposto a far sottoporre la figlia alla consulenza psicologica prescrittale dal medico di base;
rilevato che il resistente, commerciante, ha dichiarato nell'anno di imposta 2022, un reddito pari a circa 22.000 euro netti e deve provvedere al mantenimento di altri due figli e al pagamento di un canone di locazione di 860 euro mensili, secondo quanto dichiarato in udienza, mentre la ricorrente, cassiera, ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa
1.100,00 euro per 13 mensilità ed è gravata da due finanziamenti con una rata rispettivamente di 197 euro e 131 euro mensili;
rilevato che, salvo ogni diverso provvedimento all'esito delle ulteriori acquisizioni documentali, considerate le lacunose produzioni reddituali e bancarie del resistente (il quale ha inoltre depositato tardivamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio), tenuto conto che il ha dichiarato di aver sinora corrisposto per la minore 100 CP_1 euro a settimana e che l'ha sinora tenuta con sé solo nei fine settimana, va posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia, un assegno dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense,
a decorrere dal febbraio 2024 (mensilità successiva al deposito del ricorso) sino ad agosto 2024
e un assegno dell'importo di 200,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal settembre
2024, considerato l'attuale regime paritetico di frequentazione, ferma la compartecipazione al
50% delle spese straordinarie;
rilevato che i capitoli di prova articolati dalla ricorrente sono generici e/o superflui e/o valutativi e che i capitoli di prova articolati dal resistente sono generici e/o superflui;
rilevato che vanno acquisiti le dichiarazioni dei redditi e sostitutive aggiornate, a decorrere dal 2021, nonchè gli estratti conto delle parti aggiornati al 31.1.2025, in files separati per ciascun intero anno e ciascun conto a decorrere dal 2021 (per il resistente gli estratti dei conti su cui transitano gli incassi dell'attività commerciale esercitata, oltre che degli eventuali conti personali)
PQM
Visto l'art. 473-bis.22 cpc, in via provvisoria ed urgenti: Per_
- affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa e regolamenta la frequentazione della figlia come da parte motiva;
- dispone che i genitori sottopongano la minore alla consulenza psicologica prescrittale dal medico di base, con costi a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
- pone a carico di Controparte_1
Per_ un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 400,00
[...] euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense,
a decorrere dal febbraio 2024 sino ad agosto 2024 e un assegno dell'importo di 200,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal settembre 2024, ferma la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie…”.
Nel prosieguo, le parti con istanza congiunta del 16.10.2024 hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo:
“1. dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il 25 Per_2 giugno 2010) ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dell'ordinaria amministrazione a ciascun genitore quando hanno con sé la minore, 2. confermare il collocamento prevalente Per_ della figlia minore presso l'abitazione materna sita a Roma in Via Giovanni Caselli n.
39; 3. stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e Per_ ricreative di previo congruo avviso alla madre non inferiore alle 48 ore e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente calendario: con riferimento alla frequentazione ordinaria, per tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 prendendo la minore presso l'abitazione materna e tenendola con sé sino alla domenica sera alle ore 19,00, compresi i pernottamenti, con accompagnamento della figlia presso l'abitazione Per_ materna, o sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola di Con riferimento Per_ alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore, dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre, e la sera di Natale ed il 26 dicembre con l'altro, dalle ore 19:00 del 25 dicembre sino alle ore 19:00 del 26 dicembre, nonché la giornata del 31 dicembre e del 1^ gennaio con un genitore, dalle ore 17:00 del 31 dicembre sino alle ore 19:00 del 1^ gennaio e la giornata del 6 gennaio con l'altro genitore, dalle ore Per_ 10:00 alle ore 19:00. Con riferimento alle festività pasquali: trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:99 ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro Per_ genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Con riferimento al periodo estivo e feriale: trascorrerà 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 31 maggio di ciascun anno;
nonché ulteriori 7 giorni consecutivi o non consecutivi nel mese di luglio con ciascun genitore, sospendendo per detto periodo la frequentazione ordinaria e concordano detto periodo feriale entro il 30 aprile di ciascun anno;
4. La minore starà con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma a prescindere dalla frequentazione ordinaria 5. Il sig. verserà alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo di Parte_1
Per_ mantenimento mensile per la figlia sulla PostaPay Evolution della madre entro il giorno
5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di novembre 2024 e con aggiornamento ISTAT come per legge dall'anno successivo;
6. il padre provvederà nella misura del 50% al pagamento Per_ delle spese straordinarie obbligatorie per la figlia come indicate nel Protocollo d'Intesa reso dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014 (che si allega in copia alle presenti condizioni), e precisamente: le spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: 1)
Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative o fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter, se l'esigenza deve coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza. 2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6) Relativamente alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (Racc/ta, Pec, e-mail) dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e non oltre gg. 10 dalla stessa, ovvero nel termine ivi fissato, il silenzio sarà Per_ inteso come consenso alla richiesta;
7. l'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla madre in quanto collocataria della minore;
8. le detrazioni fiscali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% 9. i genitori dovranno fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti delle località fuori dal comune di residenza di Per_ quando hanno con sé la minore”.
Il GD, rilevato che le condizioni concordate apparivano in contrasto con le richieste della minore, quattordicenne, di trascorrere più tempo con il padre e di vivere a settimane alterne con ciascun genitore, ha disposto nuovamente l'audizione della stessa.
Per_ All'udienza del 25.3.2025, ha dichiarato “…A giugno compio 15 anni e non so ancora come festeggerò; a scuola va bene. L'estate scorsa sono stata in prevalenza con papà, e a novembre abbiamo provato a dare attuazione al provvedimento del tribunale ma era complicato perché dovevo prendere il treno presto la mattina e tornavo a casa stanca. Dopo scuola andavo dalla psicologa una volta a settimana, ma poi tornavo da papà che mi veniva a prendere di pomeriggio. Inoltre qui a Roma ho gli amici. Mamma non era d'accordo con il provvedimento del Giudice ed hanno trovato un altro accordo per il quale io dovevo stare durante la settimana scolastica da mamma e il we da papà, tranne un we al mese in cui mamma era libera. Io in effetti da dicembre sono stata durante la settimana con mamma e i we a volte con mamma e a volte con papà, anche se maggiormente con papà. Sinceramente mi sono trovata bene così ma il problema sono loro. Così come stiamo facendo adesso mi è più comodo per la scuola e per gli amici ma comunque mi piacerebbe stare di più con papà e i miei fratelli.
Forse la situazione migliore è come si sono accordati adesso anche se spesso non ho voglia di tornare da mamma la domenica perché voglio stare da papà con tutti loro (i miei fratelli e la compagna di papà)… A me va bene come si sono accordati ma vorrei un po' di elasticità nel senso di poter rimanere da mamma anche un w.e. in più al mese se devo uscire con i miei amici;
in realtà già lo faccio e credo che anche papà e mamma siano d'accordo. Per l'estate vorrei stare maggiormente da papà, vanno bene i 15 giorni con papà ma con mamma vorrei restare 7- 10 giorni alternati ai 15 con papà….”
All'esito dell'ascolto, le parti hanno congiuntamente chiesto di ratificare l'accordo come in atti, con la specificazione che il regime di frequentazione ordinaria fosse attuato tenuto conto delle specifiche esigenze rappresentate di volta in volta dalla figlia e che nel previsto periodo di frequentazione estiva la minore permanesse 15 giorni con il padre e 7-10 giorni con la madre.
Il GD, modificate in via provvisoria ed urgente le modalità di frequentazione padre figlia come richieste dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione al Collegio.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per la figlia minore, che ha anzi riferito di ritenere più comodo e, pertanto, maggiormente rispondente alle proprie esigenze, il regime di frequentazione di cui al suddetto accordo raggiunto dai genitori, già positivamente sperimentato, il Tribunale provvede in conformità a tale accordo, prevedendosi che il regime di frequentazione ordinaria dovrà essere attuato tenuto conto delle specifiche esigenze rappresentate di volta in volta dalla figlia e che nel previsto periodo di frequentazione estiva la minore permarrà 15 giorni con il padre e 7-10 giorni con la madre, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni.
Stante l'accordo raggiunto, come richiesto, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- regolamenta l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento della figlia minore alle condizioni concordate dalle parti e riportate in Per_2
parte motiva, stabilendo altresì che il regime di frequentazione ordinaria dovrà essere attuato tenuto conto delle specifiche esigenze rappresentate di volta in volta dalla figlia e che nel previsto periodo di frequentazione estiva la minore permarrà 15 giorni con il padre e 7-10 giorni con la madre, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni;
- spese compensate.
Si comunichi
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi