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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2556/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009103944000 IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90091039 44/000 riportante la cartella esattoriale n. 29320200035963335000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2017 nonché
“Contributo unificato processo tributario” dell'anno 2013, per un importo complessivo pari ad Euro 392,87:
a fondamento del ricorso la contribuente ha dedotto l'omessa allegazione degli atti prodromici, con conseguente decadenza e prescrizione del diritto al recupero delle somme asseritamente dovute, nonché, quanto alla debenza della tassa automobilistica per l'anno 2017, la propria carenza di legittimazione passiva per il fatto che in data 20.05.2013 aveva ceduto a Nominativo_1 l'autovettura a cui era collegato il pagamento del tributo sì da avere perso il possesso del veicolo, come si evinceva dalla documentazione versata in atti;
a detta della OR infatti “è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chiunque sia proprietario e quando un veicolo viene venduto da un privato cittadino a un altro, responsabile del pagamento della tassa automobilistica è il soggetto che sia proprietario del veicolo in base alla data in cui la firma del precedente proprietario sull'atto di vendita è stata autenticata. Ciò indipendentemente dal fatto che il passaggio di proprietà venga trascritto al PRA o da eventuali ritardi con cui l'acquirente richieda la trascrizione”.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando come i termini di prescrizione e di decadenza non fossero decorsi atteso che, in 28.03.2022, esso concessionario aveva notificato personalmente alla Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29320200035963335000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato, con la conseguenza che i termini di prescrizione e decadenza sottesi all'esazione dei tributi erano stati validamente interrotti;
quanto poi alla dedotta prescrizione del contributo unificato, il
Concessionario ha sottolineato che il contributo unificato, imposta avente natura di tributo erariale, si prescrive in dieci anni, senza sottacere, per entrambi i tributi, l'efficacia della disciplina normativa, adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020- 2022, che ha sospeso i termini di esazione delle imposte, con la conseguenza che il termine di prescrizione in relazione al bollo auto 2017, non può ritenersi decorso atteso che, con la proroga Covid, esso è stato prorogato al 31/12/2022, termine validamente interrotto con la notifica, avvenuta in data 28.03.2022, della cartella di pagamento n.
29320200035963335000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in funzione di Giudice Monocratico, reputa di dovere disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per il fatto che Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato prova di avere notificato personalmente alla contribuente Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29320200035963335000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato, con la conseguenza che entrambi i termini di prescrizione e decadenza sottesi all'esazione dei tributi sono stati validamente interrotti: quello decennale relativo al contributo unificato tributario è stato validamente interrotto con la suddetta notifica indipendentemente dall'applicazione della disciplina Covid, mentre, con riguardo al bollo auto 2017, il termine triennale è stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2022 a seguito dell'entrata in vigore della suddetta disciplina, come affermato dal Concessionario.
Devesi comunque rilevare come la contribuente Ricorrente_1 non possa far valere né vizi concernenti la cartella di pagamento n. 29320200035963335000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato, cartella come detto ritualmente notificatale e non impugnata, nè il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto tributario dedotto in giudizio, né la prescrizione eventualmente maturata prima dell'atto impositivo non impugnato, e ciò in applicazione del principio dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 37259 del 29/11/2021 a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)”: tutti i vizi dedotti da Ricorrente_1 non concernono profili patologici propri dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90091039 44/000 ma vizi della sottesa cartella esattoriale e, di conseguenza, non possono più essere fatti valere nella presente sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2556/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009103944000 IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90091039 44/000 riportante la cartella esattoriale n. 29320200035963335000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2017 nonché
“Contributo unificato processo tributario” dell'anno 2013, per un importo complessivo pari ad Euro 392,87:
a fondamento del ricorso la contribuente ha dedotto l'omessa allegazione degli atti prodromici, con conseguente decadenza e prescrizione del diritto al recupero delle somme asseritamente dovute, nonché, quanto alla debenza della tassa automobilistica per l'anno 2017, la propria carenza di legittimazione passiva per il fatto che in data 20.05.2013 aveva ceduto a Nominativo_1 l'autovettura a cui era collegato il pagamento del tributo sì da avere perso il possesso del veicolo, come si evinceva dalla documentazione versata in atti;
a detta della OR infatti “è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chiunque sia proprietario e quando un veicolo viene venduto da un privato cittadino a un altro, responsabile del pagamento della tassa automobilistica è il soggetto che sia proprietario del veicolo in base alla data in cui la firma del precedente proprietario sull'atto di vendita è stata autenticata. Ciò indipendentemente dal fatto che il passaggio di proprietà venga trascritto al PRA o da eventuali ritardi con cui l'acquirente richieda la trascrizione”.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando come i termini di prescrizione e di decadenza non fossero decorsi atteso che, in 28.03.2022, esso concessionario aveva notificato personalmente alla Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29320200035963335000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato, con la conseguenza che i termini di prescrizione e decadenza sottesi all'esazione dei tributi erano stati validamente interrotti;
quanto poi alla dedotta prescrizione del contributo unificato, il
Concessionario ha sottolineato che il contributo unificato, imposta avente natura di tributo erariale, si prescrive in dieci anni, senza sottacere, per entrambi i tributi, l'efficacia della disciplina normativa, adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020- 2022, che ha sospeso i termini di esazione delle imposte, con la conseguenza che il termine di prescrizione in relazione al bollo auto 2017, non può ritenersi decorso atteso che, con la proroga Covid, esso è stato prorogato al 31/12/2022, termine validamente interrotto con la notifica, avvenuta in data 28.03.2022, della cartella di pagamento n.
29320200035963335000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in funzione di Giudice Monocratico, reputa di dovere disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per il fatto che Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato prova di avere notificato personalmente alla contribuente Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29320200035963335000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato, con la conseguenza che entrambi i termini di prescrizione e decadenza sottesi all'esazione dei tributi sono stati validamente interrotti: quello decennale relativo al contributo unificato tributario è stato validamente interrotto con la suddetta notifica indipendentemente dall'applicazione della disciplina Covid, mentre, con riguardo al bollo auto 2017, il termine triennale è stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2022 a seguito dell'entrata in vigore della suddetta disciplina, come affermato dal Concessionario.
Devesi comunque rilevare come la contribuente Ricorrente_1 non possa far valere né vizi concernenti la cartella di pagamento n. 29320200035963335000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato, cartella come detto ritualmente notificatale e non impugnata, nè il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto tributario dedotto in giudizio, né la prescrizione eventualmente maturata prima dell'atto impositivo non impugnato, e ciò in applicazione del principio dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 37259 del 29/11/2021 a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)”: tutti i vizi dedotti da Ricorrente_1 non concernono profili patologici propri dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90091039 44/000 ma vizi della sottesa cartella esattoriale e, di conseguenza, non possono più essere fatti valere nella presente sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota