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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 02/12/2024 sub R.G.
n. 12992/2024 presentato congiuntamente da: con il difensore avv. SCARLATA ANTONIO, ed Parte_1 Parte_2
con il difensore avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA;
[...] con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. prevedere che i ricorrenti esercitino in via condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Per_1
2. disporre che abbia collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa Per_1
familiare di Udine, via Molin Nuovo n. 50, che resterà assegnata in godimento esclusivo alla signora con gli arredi ivi contenuti;
le parti si danno atto che il sig. Parte_2 Pt_1
l'ha già rilasciata col consenso della signora trasferendosi a Udine, via Feltre Parte_2
n. 3;
3. disporre che le frequentazioni genitoriali ordinarie di siano organizzate a Per_1
settimane alterne, come segue:
- I^ settimana: 1 giorno infrasettimanale (il mercoledì), dall'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- II^ settimana: 2 giorni infrasettimanali consecutivi, da mercoledì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
4. disporre che le frequentazioni genitoriali di nei periodi non scolastici siano Per_1
organizzate come segue:
1 - Natale: metà delle feste scolastiche ciascuno, alternando negli anni la settimana dal termine delle lezioni sino al 30/12 sera o dal 30/12 sera alla ripresa della scuola;
- Pasqua/Carnevale: l'intero periodo di Pasqua con un genitore e l'intero periodo di
Carnevale (compreso il relativo fine settimana) con l'altro, ad anni alterni;
- 2 settimane estive anche non consecutive di ciascun genitore col bambino, da indicare entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni (un anno la madre;
il successivo il padre);
- ciascun genitore potrà trascorrere, ogni anno, 1 settimana di ferie senza il figlio, comunicandolo all'altro genitore con preavviso di almeno un mese;
5. alla signora sarà attribuito l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS Parte_2
per il figlio;
per il resto, ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario del bambino in forma diretta, nei periodi di rispettiva spettanza;
6. i genitori si impegnano a contribuire in misura paritetica nelle spese della refezione scolastica e in quelle di acquisto dei principali capi di abbigliamento (giacconi, cappotti, calzature), nonché nelle spese di natura straordinaria sostenute per il bambino, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, protocollato al Tribunale di Udine;
7. a titolo di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, i ricorrenti si impegnano a formalizzare entro 90 giorni dal deposito del presente ricorso la permuta delle quote di rispettiva proprietà dei due immobili di cui sono attualmente proprietari, e quindi a trasferire alla signora la quota di proprietà del sig. della casa di Udine, Parte_2 Pt_1
via Molin Nuovo n. 50 e al signor la quota di proprietà della signora Pt_1 Parte_2
della casa di Bibione, con accollo del mutuo residuo da parte di a far corso Parte_2
dalla rata successiva al definitivo trasferimento di in altra abitazione con Pt_1
consegna delle chiavi;
a titolo di conguaglio sul valore dei due immobili, il sig. Parte_1 verserà alla signora in sede di rogito notarile, la somma di € 20.000,00 Parte_2
(ventimila); i contributi annuali residui che saranno corrisposti da per gli Parte_3
anni successivi al corrente resteranno di esclusiva spettanza del sig. e saranno Pt_1
accreditati sul suo conto corrente personale;
le parti si impegnano a prestare ogni collaborazione richiesta al fine di evitare la revoca del contributo;
8. dal mese di novembre 2024, a condizione che il sig. abbia riconsegnato entro Pt_1 fine ottobre alla signora tutte le chiavi di accesso all'abitazione familiare, le Parte_2
rate del mutuo cointestato graveranno esclusivamente sulla signora Parte_2
2
9. il saldo attivo alla data del 31.10.2024 del conto corrente cointestato sarà diviso al
50% fra le parti;
il sig. si impegna a non operare alcun prelievo da tale conto sin Pt_1
dalla firma del presente accordo;
il conto stesso resterà nella esclusiva disponibilità della signora che ne curerà l'intestazione a sé sola, con la collaborazione di Parte_2 Pt_1
10. i ricorrenti si impegnano inoltre a trasferire, entro il 15.11.2024, al signor -o Pt_1
al diverso acquirente che sarà da lui reperito nel medesimo termine-, con spese a carico dell'acquirente o di la proprietà della vettura Kia Sportage attualmente intestata Pt_1
alla signora al momento della voltura della proprietà a sé o a un terzo Parte_2 acquirente, il sig. verserà alla signora la somma di € 5.000,00; le spese Pt_1 Parte_2
di manutenzione, bollo e assicurazione a far corso dal momento in cui la vettura, a fine settembre 2024, è stata consegnata al sig. resteranno a suo esclusivo carico;
Pt_1
11. eseguiti gli accordi di cui ai punti precedenti, i ricorrenti si danno atto che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito ogni reciproca spettanza;
12. le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, così provvede:
1. dispone che i ricorrenti esercitino in via condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Per_1
2. dispone che abbia collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa Per_1
familiare di Udine, via Molin Nuovo n. 50, che resterà assegnata in godimento esclusivo alla signora con gli arredi ivi contenuti;
dà atto che il sig. l'ha già Parte_2 Pt_1
rilasciata col consenso della signora trasferendosi a Udine, via Feltre n. 3; Parte_2
3 3. dispone che le frequentazioni genitoriali ordinarie di siano organizzate a Per_1
settimane alterne, come segue:
- I^ settimana: 1 giorno infrasettimanale (il mercoledì), dall'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- II^ settimana: 2 giorni infrasettimanali consecutivi, da mercoledì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
4. dispone che le frequentazioni genitoriali di nei periodi non scolastici siano Per_1
organizzate come segue:
- Natale: metà delle feste scolastiche ciascuno, alternando negli anni la settimana dal termine delle lezioni sino al 30/12 sera o dal 30/12 sera alla ripresa della scuola;
- Pasqua/Carnevale: l'intero periodo di Pasqua con un genitore e l'intero periodo di
Carnevale (compreso il relativo fine settimana) con l'altro, ad anni alterni;
- 2 settimane estive anche non consecutive di ciascun genitore col bambino, da indicare entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni (un anno la madre;
il successivo il padre);
- ciascun genitore potrà trascorrere, ogni anno, 1 settimana di ferie senza il figlio, comunicandolo all'altro genitore con preavviso di almeno un mese;
5. dà atto che alla signora sarà attribuito l'Assegno Unico Universale erogato Parte_2 dall'INPS per il figlio;
per il resto, dispone che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento ordinario del bambino in forma diretta, nei periodi di rispettiva spettanza;
6. dà atto che i genitori si impegnano a contribuire in misura paritetica nelle spese della refezione scolastica e in quelle di acquisto dei principali capi di abbigliamento (giacconi, cappotti, calzature); pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria sostenute per il bambino, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, protocollato al Tribunale di Udine;
7. dà atto che, a titolo di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, i ricorrenti si sono impegnati a formalizzare entro 90 giorni dal deposito del ricorso la permuta delle quote di rispettiva proprietà dei due immobili di cui sono attualmente proprietari, e quindi a trasferire alla signora la quota di proprietà del sig. della casa di Udine, Parte_2 Pt_1
via Molin Nuovo n. 50 e al signor la quota di proprietà della signora della Pt_1 Parte_2
casa di Bibione, con accollo del mutuo residuo da parte di a far corso dalla rata Parte_2
successiva al definitivo trasferimento di in altra abitazione con consegna delle Pt_1
chiavi; a titolo di conguaglio sul valore dei due immobili, il sig. verserà alla Parte_1
4 signora in sede di rogito notarile, la somma di € 20.000,00 (ventimila); i Parte_2
contributi annuali residui che saranno corrisposti da per gli anni successivi Parte_3
al corrente resteranno di esclusiva spettanza del sig. e saranno accreditati sul suo Pt_1
conto corrente personale;
le parti si impegnano a prestare ogni collaborazione richiesta al fine di evitare la revoca del contributo;
8. dà atto che dal mese di novembre 2024, a condizione che il sig. abbia Pt_1
riconsegnato entro fine ottobre alla signora tutte le chiavi di accesso Parte_2 all'abitazione familiare, le rate del mutuo cointestato graveranno esclusivamente sulla signora Parte_2
9. dà atto che il saldo attivo alla data del 31.10.2024 del conto corrente cointestato sarà diviso al 50% fra le parti;
il sig. si impegna a non operare alcun prelievo da tale Pt_1
conto sin dalla firma del ricorso;
il conto stesso resterà nella esclusiva disponibilità della signora che ne curerà l'intestazione a sé sola, con la collaborazione di Parte_2 Pt_1
10. dà atto che i ricorrenti si impegnano, inoltre, a trasferire, entro il 15.11.2024, al signor o al diverso acquirente che sarà da lui reperito nel medesimo termine, con spese a Pt_1 carico dell'acquirente o di la proprietà della vettura Kia Sportage attualmente Pt_1
intestata alla signora al momento della voltura della proprietà a sé o a un terzo Parte_2 acquirente, il sig. verserà alla signora la somma di € 5.000,00; le spese Pt_1 Parte_2
di manutenzione, bollo e assicurazione a far corso dal momento in cui la vettura, a fine settembre 2024, è stata consegnata al sig. resteranno a suo esclusivo carico;
Pt_1
11. dà atto che eseguiti gli accordi di cui ai punti precedenti, i ricorrenti si danno atto che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito ogni reciproca spettanza;
12. dà atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
13. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza con rinuncia a proporre impugnazione.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
5
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 02/12/2024 sub R.G.
n. 12992/2024 presentato congiuntamente da: con il difensore avv. SCARLATA ANTONIO, ed Parte_1 Parte_2
con il difensore avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA;
[...] con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. prevedere che i ricorrenti esercitino in via condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Per_1
2. disporre che abbia collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa Per_1
familiare di Udine, via Molin Nuovo n. 50, che resterà assegnata in godimento esclusivo alla signora con gli arredi ivi contenuti;
le parti si danno atto che il sig. Parte_2 Pt_1
l'ha già rilasciata col consenso della signora trasferendosi a Udine, via Feltre Parte_2
n. 3;
3. disporre che le frequentazioni genitoriali ordinarie di siano organizzate a Per_1
settimane alterne, come segue:
- I^ settimana: 1 giorno infrasettimanale (il mercoledì), dall'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- II^ settimana: 2 giorni infrasettimanali consecutivi, da mercoledì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
4. disporre che le frequentazioni genitoriali di nei periodi non scolastici siano Per_1
organizzate come segue:
1 - Natale: metà delle feste scolastiche ciascuno, alternando negli anni la settimana dal termine delle lezioni sino al 30/12 sera o dal 30/12 sera alla ripresa della scuola;
- Pasqua/Carnevale: l'intero periodo di Pasqua con un genitore e l'intero periodo di
Carnevale (compreso il relativo fine settimana) con l'altro, ad anni alterni;
- 2 settimane estive anche non consecutive di ciascun genitore col bambino, da indicare entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni (un anno la madre;
il successivo il padre);
- ciascun genitore potrà trascorrere, ogni anno, 1 settimana di ferie senza il figlio, comunicandolo all'altro genitore con preavviso di almeno un mese;
5. alla signora sarà attribuito l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS Parte_2
per il figlio;
per il resto, ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario del bambino in forma diretta, nei periodi di rispettiva spettanza;
6. i genitori si impegnano a contribuire in misura paritetica nelle spese della refezione scolastica e in quelle di acquisto dei principali capi di abbigliamento (giacconi, cappotti, calzature), nonché nelle spese di natura straordinaria sostenute per il bambino, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, protocollato al Tribunale di Udine;
7. a titolo di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, i ricorrenti si impegnano a formalizzare entro 90 giorni dal deposito del presente ricorso la permuta delle quote di rispettiva proprietà dei due immobili di cui sono attualmente proprietari, e quindi a trasferire alla signora la quota di proprietà del sig. della casa di Udine, Parte_2 Pt_1
via Molin Nuovo n. 50 e al signor la quota di proprietà della signora Pt_1 Parte_2
della casa di Bibione, con accollo del mutuo residuo da parte di a far corso Parte_2
dalla rata successiva al definitivo trasferimento di in altra abitazione con Pt_1
consegna delle chiavi;
a titolo di conguaglio sul valore dei due immobili, il sig. Parte_1 verserà alla signora in sede di rogito notarile, la somma di € 20.000,00 Parte_2
(ventimila); i contributi annuali residui che saranno corrisposti da per gli Parte_3
anni successivi al corrente resteranno di esclusiva spettanza del sig. e saranno Pt_1
accreditati sul suo conto corrente personale;
le parti si impegnano a prestare ogni collaborazione richiesta al fine di evitare la revoca del contributo;
8. dal mese di novembre 2024, a condizione che il sig. abbia riconsegnato entro Pt_1 fine ottobre alla signora tutte le chiavi di accesso all'abitazione familiare, le Parte_2
rate del mutuo cointestato graveranno esclusivamente sulla signora Parte_2
2
9. il saldo attivo alla data del 31.10.2024 del conto corrente cointestato sarà diviso al
50% fra le parti;
il sig. si impegna a non operare alcun prelievo da tale conto sin Pt_1
dalla firma del presente accordo;
il conto stesso resterà nella esclusiva disponibilità della signora che ne curerà l'intestazione a sé sola, con la collaborazione di Parte_2 Pt_1
10. i ricorrenti si impegnano inoltre a trasferire, entro il 15.11.2024, al signor -o Pt_1
al diverso acquirente che sarà da lui reperito nel medesimo termine-, con spese a carico dell'acquirente o di la proprietà della vettura Kia Sportage attualmente intestata Pt_1
alla signora al momento della voltura della proprietà a sé o a un terzo Parte_2 acquirente, il sig. verserà alla signora la somma di € 5.000,00; le spese Pt_1 Parte_2
di manutenzione, bollo e assicurazione a far corso dal momento in cui la vettura, a fine settembre 2024, è stata consegnata al sig. resteranno a suo esclusivo carico;
Pt_1
11. eseguiti gli accordi di cui ai punti precedenti, i ricorrenti si danno atto che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito ogni reciproca spettanza;
12. le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, così provvede:
1. dispone che i ricorrenti esercitino in via condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Per_1
2. dispone che abbia collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa Per_1
familiare di Udine, via Molin Nuovo n. 50, che resterà assegnata in godimento esclusivo alla signora con gli arredi ivi contenuti;
dà atto che il sig. l'ha già Parte_2 Pt_1
rilasciata col consenso della signora trasferendosi a Udine, via Feltre n. 3; Parte_2
3 3. dispone che le frequentazioni genitoriali ordinarie di siano organizzate a Per_1
settimane alterne, come segue:
- I^ settimana: 1 giorno infrasettimanale (il mercoledì), dall'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- II^ settimana: 2 giorni infrasettimanali consecutivi, da mercoledì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
4. dispone che le frequentazioni genitoriali di nei periodi non scolastici siano Per_1
organizzate come segue:
- Natale: metà delle feste scolastiche ciascuno, alternando negli anni la settimana dal termine delle lezioni sino al 30/12 sera o dal 30/12 sera alla ripresa della scuola;
- Pasqua/Carnevale: l'intero periodo di Pasqua con un genitore e l'intero periodo di
Carnevale (compreso il relativo fine settimana) con l'altro, ad anni alterni;
- 2 settimane estive anche non consecutive di ciascun genitore col bambino, da indicare entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni (un anno la madre;
il successivo il padre);
- ciascun genitore potrà trascorrere, ogni anno, 1 settimana di ferie senza il figlio, comunicandolo all'altro genitore con preavviso di almeno un mese;
5. dà atto che alla signora sarà attribuito l'Assegno Unico Universale erogato Parte_2 dall'INPS per il figlio;
per il resto, dispone che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento ordinario del bambino in forma diretta, nei periodi di rispettiva spettanza;
6. dà atto che i genitori si impegnano a contribuire in misura paritetica nelle spese della refezione scolastica e in quelle di acquisto dei principali capi di abbigliamento (giacconi, cappotti, calzature); pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria sostenute per il bambino, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, protocollato al Tribunale di Udine;
7. dà atto che, a titolo di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, i ricorrenti si sono impegnati a formalizzare entro 90 giorni dal deposito del ricorso la permuta delle quote di rispettiva proprietà dei due immobili di cui sono attualmente proprietari, e quindi a trasferire alla signora la quota di proprietà del sig. della casa di Udine, Parte_2 Pt_1
via Molin Nuovo n. 50 e al signor la quota di proprietà della signora della Pt_1 Parte_2
casa di Bibione, con accollo del mutuo residuo da parte di a far corso dalla rata Parte_2
successiva al definitivo trasferimento di in altra abitazione con consegna delle Pt_1
chiavi; a titolo di conguaglio sul valore dei due immobili, il sig. verserà alla Parte_1
4 signora in sede di rogito notarile, la somma di € 20.000,00 (ventimila); i Parte_2
contributi annuali residui che saranno corrisposti da per gli anni successivi Parte_3
al corrente resteranno di esclusiva spettanza del sig. e saranno accreditati sul suo Pt_1
conto corrente personale;
le parti si impegnano a prestare ogni collaborazione richiesta al fine di evitare la revoca del contributo;
8. dà atto che dal mese di novembre 2024, a condizione che il sig. abbia Pt_1
riconsegnato entro fine ottobre alla signora tutte le chiavi di accesso Parte_2 all'abitazione familiare, le rate del mutuo cointestato graveranno esclusivamente sulla signora Parte_2
9. dà atto che il saldo attivo alla data del 31.10.2024 del conto corrente cointestato sarà diviso al 50% fra le parti;
il sig. si impegna a non operare alcun prelievo da tale Pt_1
conto sin dalla firma del ricorso;
il conto stesso resterà nella esclusiva disponibilità della signora che ne curerà l'intestazione a sé sola, con la collaborazione di Parte_2 Pt_1
10. dà atto che i ricorrenti si impegnano, inoltre, a trasferire, entro il 15.11.2024, al signor o al diverso acquirente che sarà da lui reperito nel medesimo termine, con spese a Pt_1 carico dell'acquirente o di la proprietà della vettura Kia Sportage attualmente Pt_1
intestata alla signora al momento della voltura della proprietà a sé o a un terzo Parte_2 acquirente, il sig. verserà alla signora la somma di € 5.000,00; le spese Pt_1 Parte_2
di manutenzione, bollo e assicurazione a far corso dal momento in cui la vettura, a fine settembre 2024, è stata consegnata al sig. resteranno a suo esclusivo carico;
Pt_1
11. dà atto che eseguiti gli accordi di cui ai punti precedenti, i ricorrenti si danno atto che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito ogni reciproca spettanza;
12. dà atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
13. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza con rinuncia a proporre impugnazione.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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