Art. 7.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvedera' alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvedera' alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.