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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5621/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5621/2024 dell'udienza del 07/04/2025
Il giorno 07 aprile 2025, alle ore 10:34, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE-OPPONENTE
E
N.Q. DI TITOLRE DELLA CP_1 Controparte_2
CONVENUTO-OPPOSTO
Sono presenti:
l'avvocato Oreste Simonelli per delega dell'avvocato Carlo Puoti il quale si riporta a tutte le sue precedenti difese ed eccezioni, in via preliminare reitera nuovamente la richiesta di CTU, come formulata nell'atto di opposizione e nelle memorie 171-ter, in ordine al quantum effettivo della merce e delle attrezzature irrimediabilmente perdute e distrutte con riferimento soprattutto alle "preesistenze ", come ampiamente argomentato nei precedenti scritti difensivi, rappresentando inoltre che la perizia contrattuale stilata dal Terzo Perito nominato dal Tribunale
è stata oggetto di varie significative e motivate contestazioni da parte del Perito della comparente, che non ha mai inteso condividere quanto rilevato e rappresentato dagli altri componenti il Collegio peritale, sottoscrivendo analiticamente il proprio dissenso atteso che tra l'altro non è mai stata dato un riscontro effettivo ed adeguatamente motivato da parte del Terzo
Perito, alle contestazioni da questi sollevate. In subordine si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione, chiedendone l'accoglimento, spese vinte o compensate;
per parte convenuta-opposta, l'Avv. Caputo Gennaro, il quale si riporta a tutte le proprie difese e domande pregresse, impugnando e contestando quanto avversamente dedotto ed eccepito e conclude chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:57, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5621/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Patturelli Parte_1 P.IVA_1
n. 89, presso lo studio dell'Avv. Puoti Carlo (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f.: , in qualità di titolare della CP_1 C.F._2 Controparte_2
(P. IVA: ), elettivamente domiciliato in Afragola alla Via della Resistenza
[...] P.IVA_2
n. 42, presso lo studio dell'Avv. Caputo Gennaro (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1497/2024, emesso dal Tribunale ordinario di
Napoli Nord, pubblicato in data 30/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice-opponente,
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1497/2024 Parte_2 emesso da questo stesso Tribunale nei propri confronti in data 27/05/2024, e pubblicato in data 30/05/2024, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g., col quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
429.900,00 in favore della ricorrente, (in persona del Controparte_2 titolare ), oltre interesse e spese della procedura. CP_2
L'emissione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta traeva origine dal ricorso monitorio depositato dal predetto istante in data 23/05/2024, nel quale egli esponeva: — di aver sottoscritto, in data 14.04.2021, quale titolare della ditta individuale
[...]
, il contratto di polizza n.1/65116/87/179803851 presso l'agenzia CP_2 CP_3
con sede in Afragola, in relazione alla propria attività finalizzata alla vendita
[...] di tessuti al dettaglio ed all'ingrosso, stoffe per abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori di abbigliamento e pertanto, assicurava il locale commerciale sito in Caserta alla via Delle Ville, 40 e, detenuto in locazione dal medesimo giusta contratto di locazione intercorso con la signora in data 3.3.2021; — che tra le Parte_3 garanzie coperte dal contratto di polizza richiamato, rientrava altresì quello concernente gli eventuali danni conseguenti l'incendio con garanzia avente un massimale di euro
200.000,00 per il fabbricato ed euro 400.000,00 per il contenuto (merci ed attrezzature);
— che in data 22/02/2022, a causa di un guasto elettrico, accertato anche dal personale del VV.FF. intervenuto nell'immediatezza dei fatti, il locale commerciale sito in Caserta alla via Delle Ville, 40 e condotto in locazione dalla ditta istante, s'incendiava , rimanendone danneggiati sia l'immobile condotto in locazione dalla ditta istante che la merce ivi contenuta e le attrezzature;
— che in virtù dell'art. 11.5 delle condizioni generali di polizza in vigore tra le parti, le parti provvedevano alle nome di loro periti, e in data 28 dicembre 2022, dato il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alla definizione del sinistro, veniva redatto verbale di disaccordo tra i periti;
— che, conseguentemente, in data 16.01.2023, al fine di completare la procedura di perizia contrattuale, il ricorrente adiva il Presidente del Tribunale di Santa Maria C. V. al fine di chiedere ed ottenere la nomina del terzo perito con procedimento presso la Volontaria
Giurisdizione del predetto Tribunale contraddistinto dal numero di RG 139/2023; — che a definizione del detto procedimento, il collegio peritale, a maggioranza, quantificava in euro 429.943,78 il danno complessivo occorso alla ditta istante, arrotondato poi ad €
429.900,00, così suddiviso: euro 50.000,00 per ripristino fabbricato;
euro 3.986,90 per supplemento indennità di fabbricato;
euro 5.000,00 per rimborso delle spese di demolizione e sgombro fabbricato;
euro 398,69 per supplemento d'indennità delle spese di demolizione e sgombero fabbricato;
euro 30.3559,67 per rimpiazzo merci;
euro
18.087,16 per rimpiazzo contenuto (merci); euro 700,00 per supplemento indennità di contenuto (attrezzature); euro 30.355,67 per rimpiazzo contenuto (merci); euro 18.087,16 per rimpiazzo contenuto (attrezzature); euro 700,00 per supplemento d'indennità di n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
contenuto; euro 30.355,97 per rimborso spese e sgombro contenuto (merci); euro
1.808,72 per rimborso spese e sgombro contenuto (attrezzature); euro 70,00 per supplemento d'indennità delle spese;
euro 8.700,00 per danni indiretti;
euro 100,00 per diaria per 90 giorni con franchigia di 3 giorni;
euro 7.432,94 per onorari periti su importi allo stato d'uso (2% dell'indennizzo); euro 93,74 per supplemento indennità onorari periti;
a detrarre euro 250,000 quale scoperto su garanzia base;
— che, tuttavia, essa
Compagnia Assicurativa ingiunta non avrebbe provveduto al pagamento delle predette somme entro i termini di polizza.
A sostegno della proposta opposizione, la opponente, da un lato, eccepiva l'erronea qualificazione dell'evento di danno operato dal collegio peritale, da farsi risalire — secondo l'assunto dell'esponente — a cause dolose e non già meramente colpose;
dall'altro lato, contestava la quantificazione del danno così come operato dal collegio peritale, il quale avrebbe deliberato a maggioranza, nonostante l'espresso dissenso formulato sul punto dal perito nominato da essa Compagnia Assicurativa.
Ciò premesso, la predetta opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“revocare ed annullare in ogni caso ed in toto il decreto ingiuntivo opposto nr.
1497/24 (R.G. 4244/24), emesso dall'intestata Giustizia in data 27/05/24, perché assolutamente nullo, illegittimo e, comunque, del tutto infondato in punto di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 09/10/2024 si costituiva in giudizio la parte opposta, , in qualità di titolare della CP_2 [...]
, il quale, di contro, ribadendo quanto già dedotto nel ricorso Controparte_2 monitorio, eccepiva, da un lato, la genericità dell'opposizione spiegata dalla opponente e, dall'altro lato e nel merito, argomentava la vincolatività delle risultanze della perizia contrattuale perfezionatasi tra le parti, in forza dell'art. 11.6 delle condizioni generali di polizza stipulate tra le parti, nonchè la correttezza delle risultanze da essa raggiunte.
Tutto ciò premesso, la predetta parte concludeva chiedendo:
“- A) In via del tutto preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in premessa.
- B) ancora in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per nullità dell'editio actionis
- C) Rigettare l'opposizione proposta e pertanto confermare il decreto ingiuntivo n.
1497/24 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e pertanto condannare la al Parte_2 pagamento della somma di € € 429.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine per adempiere fissato contrattualmente ovvero dal 9 aprile
2024 ; oltre onorari della procedura monitoria intrapresa come da decreto ingiuntivo notificato ed onorari del presente giudizio di merito in favore del difensore antistatario;
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
- D) In via gradata, in qualora l'adito Magistrato nel suo prudente apprezzamento dovesse ritenere anche parzialmente fondata l'opposizione proposta dall'opponente, condannare comunque la alla somma che si riterrà di ragione: Parte_2
- E) condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. Parte_2
96 c.p.c. nella misura che l'adito Magistrato nel suo prudente apprezzamento riterrà di ragione.
- F) Condannare in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed Parte_2 onorari di giudizio in favore del difensore antistatario.”.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e
Cass. 12002/2014) — , va osservato che l'opposizione spiegata dalla parte attrice- opponente si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
Con l'instaurato giudizio di opposizione, parte attrice-opponente ha sostanzialmente chiesto a questo Tribunale di rivalutare i danni e l'accertamento delle loro cause di cui al sinistro coperto dalla polizza assicurativa contratta con il convenuto e che pure risultano pacificamente già essere stati oggetto di stima e valutazione da un collegio di periti, composto da due periti nominati dalle parti (uno per parte) ed uno nominato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in forza di apposita clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di assicurazione tra loro stipulate.
In particolare, a fondamento della proposta opposizione, parte attrice risulta aver avanzato una serie di deduzioni attinenti precipuamente all'esito di merito delle attività compiute dal collegio di periti così nominato per la stima del danno e l'accertamento delle relative cause del sinistro, chiedendone, dunque, a questo Tribunale il sostanziale riesame.
In diritto, viene, pertanto, in rilievo la questione dirimente della vincolatività o meno della perizia contrattuale in ordine all'accertamento delle cause generatrici dell'evento e della stima dei danni.
La Suprema Corte, da oltre quarant'anni (per l'esattezza, a partire da Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4840 del 25/10/1978), ha affermato che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale.
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
In sostanza, con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13436 del 22/06/2005; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9996 del
24/05/2004).
In particolare, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante correlato ad un vizio della volontà, e di risoluzione, se vi è inadempimento (cfr. Cass. 18906/2017).
I principi testé espressi sono stati confermati e specificati, a più riprese, dalla Corte di
Cassazione e, in particolare, da Cass. 28511/2018, che ha cristallinamente chiarito che:
“Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata
l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato
(rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale
(errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).”
Ora, nel caso sottoposto al giudizio di questo Tribunale è indubbio che le parti, nelle condizioni di assicurazione tra esse accettate, abbiano inteso demandare l'accertamento e la stima dei danni (compresa la valutazione e l'indagine delle loro cause) ad un collegio peritale, avendo, dunque, demandato tali questioni, di natura eminentemente tecniche, alla stipula tra loro di una perizia contrattuale.
In particolare, dalla lettura della sezione “11 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri” riportata a pag. 95 delle condizioni generali di assicurazione valevoli tra le parti
(prodotte in atti in allegato al n. 3 della produzione telematica di parte opposta e mai contestata dalla opponente) si evince chiaramente (all'art. 11.5) che la quantificazione del danno e dell'eventuale indennizzo doveva essere effettuata:
a) direttamente dalle Parti, previo accordo;
oppure, in difetto di accordo;
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse;
nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica
Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni;
in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Il successivo art. 11.6, poi, chiariva che:
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.
11.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del
Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 11.3 - Criterio di valutazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.11.3.
Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 11.5 Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti
Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale
(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
E' chiaro, dunque, che il verbale di perizia sottoscritto tra i periti nominati dalle parti e quello nominato dal Tribunale abbia assunto il valore e l'efficacia di una perizia contrattuale pienamente vincolante tra le parti, da loro impugnabile soltanto coi rimedi tipici negoziali in caso di dolo, errore o violenza e non, invece, nel merito in ordine alle n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
strette valutazioni tecniche già ivi espresse dai periti con riguardo all'accertamento delle cause e alla liquidazione dei danni;
questi ultimi aspetti, infatti, sono chiaramente sottratti alla cognizione del giudice perché contrattualmente demandati ai periti (cfr.
Cass. 11876/2007).
Di contro, parte opponente, ha richiesto a questo Tribunale di rivedere e superare le valutazioni strettamente tecniche già operate dal collegio di periti nominato tra le parti, riproponendo sostanzialmente la posizione difforme espressa in seno a quel collegio dal perito da essa nominato.
Così facendo, tuttavia, parte opponente lungi dall'aver specificamente impugnato la perizia contrattuale vincolante stipulata tra le parti (per il tramite del collegio di periti contrattualmente accettato e pattuito), deducendo fattispecie rientranti nell'ambito delle impugnative negoziali per dolo, errore o violenza (ovvero, lungi dall'aver sollevato questioni eminentemente in diritto che attengano alla qualificazione giuridica del rapporto e/o a suoi aspetti squisitamente giuridici), ha sostanzialmente chiesto al
Tribunale di sostituire d'imperio la menzionata perizia attraverso una valutazione fattuale difforme dei medesimi profili già valutati dagli stessi periti, pienamente rientranti nel mandato contrattuale vincolante a loro conferito e, dunque, sottratto al sindacato di merito di questo Tribunale (se non per dolo, errore o violenza, tuttavia neppure prospettati — oltre che provati — dalla opponente nel caso di specie).
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, il rigetto della promossa opposizione e, in forza del disposto di cui all'art. 653 c.p.c., la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1497/2024, emesso da questo medesimo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g. e pubblicato in data
30/05/2024.
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in lite, resta assorbita nelle considerazioni che precedono.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 260.000,01 e euro 520.000,00, come emergente dal tenore della domanda avanzata da parte opposto nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e secondo il valore del decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato
D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5621/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 1497/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data
30/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g.” pendente tra
— attrice-opponente — e in qualità di titolare Parte_2 CP_1 della — convenuta-opposta —, ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte attrice-opponente, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta,
[...]
, nella qualità in epigrafe indicata, delle spese di lite per il presente CP_2 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte convenuta-opposta, Avv. Caputo
Gennaro, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 07/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5621/2024 dell'udienza del 07/04/2025
Il giorno 07 aprile 2025, alle ore 10:34, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE-OPPONENTE
E
N.Q. DI TITOLRE DELLA CP_1 Controparte_2
CONVENUTO-OPPOSTO
Sono presenti:
l'avvocato Oreste Simonelli per delega dell'avvocato Carlo Puoti il quale si riporta a tutte le sue precedenti difese ed eccezioni, in via preliminare reitera nuovamente la richiesta di CTU, come formulata nell'atto di opposizione e nelle memorie 171-ter, in ordine al quantum effettivo della merce e delle attrezzature irrimediabilmente perdute e distrutte con riferimento soprattutto alle "preesistenze ", come ampiamente argomentato nei precedenti scritti difensivi, rappresentando inoltre che la perizia contrattuale stilata dal Terzo Perito nominato dal Tribunale
è stata oggetto di varie significative e motivate contestazioni da parte del Perito della comparente, che non ha mai inteso condividere quanto rilevato e rappresentato dagli altri componenti il Collegio peritale, sottoscrivendo analiticamente il proprio dissenso atteso che tra l'altro non è mai stata dato un riscontro effettivo ed adeguatamente motivato da parte del Terzo
Perito, alle contestazioni da questi sollevate. In subordine si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione, chiedendone l'accoglimento, spese vinte o compensate;
per parte convenuta-opposta, l'Avv. Caputo Gennaro, il quale si riporta a tutte le proprie difese e domande pregresse, impugnando e contestando quanto avversamente dedotto ed eccepito e conclude chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:57, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5621/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Patturelli Parte_1 P.IVA_1
n. 89, presso lo studio dell'Avv. Puoti Carlo (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f.: , in qualità di titolare della CP_1 C.F._2 Controparte_2
(P. IVA: ), elettivamente domiciliato in Afragola alla Via della Resistenza
[...] P.IVA_2
n. 42, presso lo studio dell'Avv. Caputo Gennaro (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1497/2024, emesso dal Tribunale ordinario di
Napoli Nord, pubblicato in data 30/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice-opponente,
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1497/2024 Parte_2 emesso da questo stesso Tribunale nei propri confronti in data 27/05/2024, e pubblicato in data 30/05/2024, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g., col quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
429.900,00 in favore della ricorrente, (in persona del Controparte_2 titolare ), oltre interesse e spese della procedura. CP_2
L'emissione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta traeva origine dal ricorso monitorio depositato dal predetto istante in data 23/05/2024, nel quale egli esponeva: — di aver sottoscritto, in data 14.04.2021, quale titolare della ditta individuale
[...]
, il contratto di polizza n.1/65116/87/179803851 presso l'agenzia CP_2 CP_3
con sede in Afragola, in relazione alla propria attività finalizzata alla vendita
[...] di tessuti al dettaglio ed all'ingrosso, stoffe per abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori di abbigliamento e pertanto, assicurava il locale commerciale sito in Caserta alla via Delle Ville, 40 e, detenuto in locazione dal medesimo giusta contratto di locazione intercorso con la signora in data 3.3.2021; — che tra le Parte_3 garanzie coperte dal contratto di polizza richiamato, rientrava altresì quello concernente gli eventuali danni conseguenti l'incendio con garanzia avente un massimale di euro
200.000,00 per il fabbricato ed euro 400.000,00 per il contenuto (merci ed attrezzature);
— che in data 22/02/2022, a causa di un guasto elettrico, accertato anche dal personale del VV.FF. intervenuto nell'immediatezza dei fatti, il locale commerciale sito in Caserta alla via Delle Ville, 40 e condotto in locazione dalla ditta istante, s'incendiava , rimanendone danneggiati sia l'immobile condotto in locazione dalla ditta istante che la merce ivi contenuta e le attrezzature;
— che in virtù dell'art. 11.5 delle condizioni generali di polizza in vigore tra le parti, le parti provvedevano alle nome di loro periti, e in data 28 dicembre 2022, dato il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alla definizione del sinistro, veniva redatto verbale di disaccordo tra i periti;
— che, conseguentemente, in data 16.01.2023, al fine di completare la procedura di perizia contrattuale, il ricorrente adiva il Presidente del Tribunale di Santa Maria C. V. al fine di chiedere ed ottenere la nomina del terzo perito con procedimento presso la Volontaria
Giurisdizione del predetto Tribunale contraddistinto dal numero di RG 139/2023; — che a definizione del detto procedimento, il collegio peritale, a maggioranza, quantificava in euro 429.943,78 il danno complessivo occorso alla ditta istante, arrotondato poi ad €
429.900,00, così suddiviso: euro 50.000,00 per ripristino fabbricato;
euro 3.986,90 per supplemento indennità di fabbricato;
euro 5.000,00 per rimborso delle spese di demolizione e sgombro fabbricato;
euro 398,69 per supplemento d'indennità delle spese di demolizione e sgombero fabbricato;
euro 30.3559,67 per rimpiazzo merci;
euro
18.087,16 per rimpiazzo contenuto (merci); euro 700,00 per supplemento indennità di contenuto (attrezzature); euro 30.355,67 per rimpiazzo contenuto (merci); euro 18.087,16 per rimpiazzo contenuto (attrezzature); euro 700,00 per supplemento d'indennità di n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
contenuto; euro 30.355,97 per rimborso spese e sgombro contenuto (merci); euro
1.808,72 per rimborso spese e sgombro contenuto (attrezzature); euro 70,00 per supplemento d'indennità delle spese;
euro 8.700,00 per danni indiretti;
euro 100,00 per diaria per 90 giorni con franchigia di 3 giorni;
euro 7.432,94 per onorari periti su importi allo stato d'uso (2% dell'indennizzo); euro 93,74 per supplemento indennità onorari periti;
a detrarre euro 250,000 quale scoperto su garanzia base;
— che, tuttavia, essa
Compagnia Assicurativa ingiunta non avrebbe provveduto al pagamento delle predette somme entro i termini di polizza.
A sostegno della proposta opposizione, la opponente, da un lato, eccepiva l'erronea qualificazione dell'evento di danno operato dal collegio peritale, da farsi risalire — secondo l'assunto dell'esponente — a cause dolose e non già meramente colpose;
dall'altro lato, contestava la quantificazione del danno così come operato dal collegio peritale, il quale avrebbe deliberato a maggioranza, nonostante l'espresso dissenso formulato sul punto dal perito nominato da essa Compagnia Assicurativa.
Ciò premesso, la predetta opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“revocare ed annullare in ogni caso ed in toto il decreto ingiuntivo opposto nr.
1497/24 (R.G. 4244/24), emesso dall'intestata Giustizia in data 27/05/24, perché assolutamente nullo, illegittimo e, comunque, del tutto infondato in punto di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 09/10/2024 si costituiva in giudizio la parte opposta, , in qualità di titolare della CP_2 [...]
, il quale, di contro, ribadendo quanto già dedotto nel ricorso Controparte_2 monitorio, eccepiva, da un lato, la genericità dell'opposizione spiegata dalla opponente e, dall'altro lato e nel merito, argomentava la vincolatività delle risultanze della perizia contrattuale perfezionatasi tra le parti, in forza dell'art. 11.6 delle condizioni generali di polizza stipulate tra le parti, nonchè la correttezza delle risultanze da essa raggiunte.
Tutto ciò premesso, la predetta parte concludeva chiedendo:
“- A) In via del tutto preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in premessa.
- B) ancora in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per nullità dell'editio actionis
- C) Rigettare l'opposizione proposta e pertanto confermare il decreto ingiuntivo n.
1497/24 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e pertanto condannare la al Parte_2 pagamento della somma di € € 429.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine per adempiere fissato contrattualmente ovvero dal 9 aprile
2024 ; oltre onorari della procedura monitoria intrapresa come da decreto ingiuntivo notificato ed onorari del presente giudizio di merito in favore del difensore antistatario;
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
- D) In via gradata, in qualora l'adito Magistrato nel suo prudente apprezzamento dovesse ritenere anche parzialmente fondata l'opposizione proposta dall'opponente, condannare comunque la alla somma che si riterrà di ragione: Parte_2
- E) condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. Parte_2
96 c.p.c. nella misura che l'adito Magistrato nel suo prudente apprezzamento riterrà di ragione.
- F) Condannare in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed Parte_2 onorari di giudizio in favore del difensore antistatario.”.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e
Cass. 12002/2014) — , va osservato che l'opposizione spiegata dalla parte attrice- opponente si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
Con l'instaurato giudizio di opposizione, parte attrice-opponente ha sostanzialmente chiesto a questo Tribunale di rivalutare i danni e l'accertamento delle loro cause di cui al sinistro coperto dalla polizza assicurativa contratta con il convenuto e che pure risultano pacificamente già essere stati oggetto di stima e valutazione da un collegio di periti, composto da due periti nominati dalle parti (uno per parte) ed uno nominato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in forza di apposita clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di assicurazione tra loro stipulate.
In particolare, a fondamento della proposta opposizione, parte attrice risulta aver avanzato una serie di deduzioni attinenti precipuamente all'esito di merito delle attività compiute dal collegio di periti così nominato per la stima del danno e l'accertamento delle relative cause del sinistro, chiedendone, dunque, a questo Tribunale il sostanziale riesame.
In diritto, viene, pertanto, in rilievo la questione dirimente della vincolatività o meno della perizia contrattuale in ordine all'accertamento delle cause generatrici dell'evento e della stima dei danni.
La Suprema Corte, da oltre quarant'anni (per l'esattezza, a partire da Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4840 del 25/10/1978), ha affermato che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale.
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
In sostanza, con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13436 del 22/06/2005; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9996 del
24/05/2004).
In particolare, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante correlato ad un vizio della volontà, e di risoluzione, se vi è inadempimento (cfr. Cass. 18906/2017).
I principi testé espressi sono stati confermati e specificati, a più riprese, dalla Corte di
Cassazione e, in particolare, da Cass. 28511/2018, che ha cristallinamente chiarito che:
“Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata
l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato
(rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale
(errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).”
Ora, nel caso sottoposto al giudizio di questo Tribunale è indubbio che le parti, nelle condizioni di assicurazione tra esse accettate, abbiano inteso demandare l'accertamento e la stima dei danni (compresa la valutazione e l'indagine delle loro cause) ad un collegio peritale, avendo, dunque, demandato tali questioni, di natura eminentemente tecniche, alla stipula tra loro di una perizia contrattuale.
In particolare, dalla lettura della sezione “11 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri” riportata a pag. 95 delle condizioni generali di assicurazione valevoli tra le parti
(prodotte in atti in allegato al n. 3 della produzione telematica di parte opposta e mai contestata dalla opponente) si evince chiaramente (all'art. 11.5) che la quantificazione del danno e dell'eventuale indennizzo doveva essere effettuata:
a) direttamente dalle Parti, previo accordo;
oppure, in difetto di accordo;
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse;
nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica
Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni;
in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Il successivo art. 11.6, poi, chiariva che:
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.
11.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del
Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 11.3 - Criterio di valutazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.11.3.
Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 11.5 Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti
Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale
(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
E' chiaro, dunque, che il verbale di perizia sottoscritto tra i periti nominati dalle parti e quello nominato dal Tribunale abbia assunto il valore e l'efficacia di una perizia contrattuale pienamente vincolante tra le parti, da loro impugnabile soltanto coi rimedi tipici negoziali in caso di dolo, errore o violenza e non, invece, nel merito in ordine alle n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
strette valutazioni tecniche già ivi espresse dai periti con riguardo all'accertamento delle cause e alla liquidazione dei danni;
questi ultimi aspetti, infatti, sono chiaramente sottratti alla cognizione del giudice perché contrattualmente demandati ai periti (cfr.
Cass. 11876/2007).
Di contro, parte opponente, ha richiesto a questo Tribunale di rivedere e superare le valutazioni strettamente tecniche già operate dal collegio di periti nominato tra le parti, riproponendo sostanzialmente la posizione difforme espressa in seno a quel collegio dal perito da essa nominato.
Così facendo, tuttavia, parte opponente lungi dall'aver specificamente impugnato la perizia contrattuale vincolante stipulata tra le parti (per il tramite del collegio di periti contrattualmente accettato e pattuito), deducendo fattispecie rientranti nell'ambito delle impugnative negoziali per dolo, errore o violenza (ovvero, lungi dall'aver sollevato questioni eminentemente in diritto che attengano alla qualificazione giuridica del rapporto e/o a suoi aspetti squisitamente giuridici), ha sostanzialmente chiesto al
Tribunale di sostituire d'imperio la menzionata perizia attraverso una valutazione fattuale difforme dei medesimi profili già valutati dagli stessi periti, pienamente rientranti nel mandato contrattuale vincolante a loro conferito e, dunque, sottratto al sindacato di merito di questo Tribunale (se non per dolo, errore o violenza, tuttavia neppure prospettati — oltre che provati — dalla opponente nel caso di specie).
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, il rigetto della promossa opposizione e, in forza del disposto di cui all'art. 653 c.p.c., la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1497/2024, emesso da questo medesimo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g. e pubblicato in data
30/05/2024.
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in lite, resta assorbita nelle considerazioni che precedono.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 260.000,01 e euro 520.000,00, come emergente dal tenore della domanda avanzata da parte opposto nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e secondo il valore del decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato
D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
n. 5621/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 5621/2024 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5621/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 1497/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data
30/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4244/2024 r.g.” pendente tra
— attrice-opponente — e in qualità di titolare Parte_2 CP_1 della — convenuta-opposta —, ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte attrice-opponente, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta,
[...]
, nella qualità in epigrafe indicata, delle spese di lite per il presente CP_2 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte convenuta-opposta, Avv. Caputo
Gennaro, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 07/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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