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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CALISTRI ALFREDO ( , C.F._1 reclamante
e
Controparte_1
[...] reclamata contumace
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SILICANI GIACOMO P.IVA_2
( , C.F._2 reclamata presso la Corte d'appello CP_3 intervenuto
Conclusioni per «Si insiste […] nelle Parte_1 conclusioni anche istruttorie di cui al reclamo», ossia «In via istruttoria ammettere la CTU tecnico contabile volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d CCII in capo alla comparente;
- nel merito dichiarare nulla, annullabile e/o priva di effetto la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 25.07.24 n. 176/2024 e di cui meglio in epigrafe per tutti i motivi di cui al presente atto e quindi revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata con ogni pronuncia consequenziale anche non espressamente richiesta;
- porre tutte le spese di procedura a carico dell'istante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»; per «insiste in tutto Controparte_2 quanto dedotto ed eccepito nel proprio scritto difensivo, insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza n. 176/24 del Tribunale di Firenze.
Con vittoria di spese ed onorari».
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza n. 176 del 2024 del Tribunale di
Firenze, con la quale ne è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il Tribunale, in difetto della costituzione di Parte_1
è giunto a tale esito ritenendo indimostrata la sussistenza dei requisiti dell'impresa minore e, considerati il mancato pagamento dei debiti maturati e l'omesso deposito dei bilanci, ravvisando gli estremi dell'insolvenza.
pag. 2/9 Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Inesistenza dello stato di insolvenza»;
2. «Inesistenza dei requisiti dimensionali».
Si è costituito in giudizio Controparte_2
(in prosieguo , creditore istante, chiedendo la reiezione
[...] CP_2 del reclamo e la conferma della sentenza.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale di Parte_1
[...]
Il P.G., a cui il ricorso è stato comunicato il 27 agosto 2024, non è intervenuto.
Acquisita dal curatore della Liquidazione la relazione ex art. 130
c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota relativa alla sussistenza o meno dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 22 gennaio 2025, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituitasi in Controparte_1 giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
2. Con il secondo dei motivi di reclamo – da esaminare in via prioritaria per ragioni di pregiudizialità – Costruzioni sostiene di essere impresa minore, come tale non soggetta a liquidazione giudiziale, in quanto, tenuto conto di un'operatività complessiva di circa un biennio, in particolare «i ricavi del periodo di 24 mesi e 9 giorni dalla data di costituzione della società a quella dell'apertura della liquidazione giudiziale vanno divisi per pag. 3/9 tale durata e rapportati ai 12 mesi»; di conseguenza, essi si attesterebbero al di sotto della soglia di assoggettamento alla liquidazione giudiziale, così come attivo patrimoniale ed esposizione debitoria.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., è «impresa minore» quella
«che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila».
Nella specie non è possibile operare l'indagine con riferimento al triennio, giacché è società costituita il 16 maggio 2022 e la Parte_1 liquidazione giudiziale è stata dichiarata aperta con sentenza del 25 luglio
2024, con istanza volta a tale declaratoria risalente all'aprile dello stesso anno.
Dunque, non è possibile fare riferimento agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura.
Ciò, tuttavia, non comporta affatto che l'individuazione del valore dei ricavi da raffrontare alla soglia debba avvenire secondo la modalità indicata dalla reclamante: sommare i ricavi conseguiti nel 2022, nel 2023 e nel
2024, dividerli per i mesi di operatività (circa 24) e poi moltiplicarli per 12.
Ha infatti evidenziato la Corte regolatrice – con riferimento al fallimento, ma con considerazione che ben può estendersi alla liquidazione giudiziale – che «i requisiti relativi all'ammontare dell'attivo patrimoniale e dei ricavi lordi devono giocoforza riferirsi al triennio coincidente con i tre pag. 4/9 esercizi più prossimi alla presentazione dell'istanza di fallimento, con l'unica eccezione, espressamente prevista da ambedue le disposizioni in esame, di un'impresa che abbia dato inizio alla propria attività da minor tempo (la quale, ferma ove possibile la prospettiva annuale di valutazione onde non inficiare la scelta legislativa di individuazione delle soglie di fallibilità, presenterà requisiti relativi a un arco temporale di durata inferiore al triennio)» (Cass. n. 12963 del 2018, in motivazione).
Occorre inoltre evidenziare che nel corso della sua Parte_1 operatività, non ha mai depositato i bilanci, ciò che tuttavia non osta in assoluto alla dimostrazione del sottodimensionamento dell'impresa, sol che si consideri che, in tema di dichiarazione di fallimento – ma con considerazioni estendibili alla liquidazione giudiziale – «per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa» (Cass. n. 25025 del
2020, in massima).
Orbene, tanto considerato e mantenendo la «prospettiva annuale di valutazione» richiesta dalla giurisprudenza di legittimità – che nella fattispecie è possibile seguire – così come riferito dal curatore, alla stregua dei «Mastrini contabili per competenza» n. 500005 001 e n. 500005 003 risultano, nell'esercizio 2023 (interamente incluso nel periodo di operatività dell'impresa), ricavi per euro 225.552,00, ciò che trova conferma nel quadro
VE della dichiarazione i.v.a. 2024 relativa all'anno 2023.
Detto importo è peraltro lo stesso che si trova indicato nella «situazione contabile» relativa a tale esercizio, prodotta dalla stessa Parte_1
pag. 5/9 Deve dunque ritenersi che, nell'anno in considerazione – a cui, come detto, ci si può riferire ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura – i ricavi abbiano superato la soglia normativamente prevista, risultando così integrati gli estremi dimensionali richiesti per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, senza necessità di alcun accertamento peritale sul punto.
3. Con il primo motivo sostanzialmente contesta di versare Parte_1 in stato d'insolvenza, se si raffronta l'esposizione debitoria, comunque contenuta, con le risultanze contabili, pur non certificate da bilanci ritualmente depositati.
Il motivo è destituito di fondamento.
Secondo la definizione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
c.c.i.i., l'«insolvenza» è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Nella specie, il Tribunale ha accertato un'esposizione debitoria di complessivi euro 41.208,23 – che non contesta – sebbene il Parte_1 curatore ne riferisca una di poco superiore (euro 58.160,94).
È dunque pacifico l'inadempimento.
Inoltre, se i debiti maturati non sono in assoluto particolarmente elevati, non può non rilevarsi come quello nei confronti di CP_2
d'ammontare piuttosto limitato (euro 4.412,06), è portato da titolo giudiziale definitivo.
Poiché non v'è ragione veruna che legittimi il suo mancato pagamento, si deve ritenere che non sia in grado di soddisfare nemmeno Parte_1 obbligazioni non particolarmente onerose.
D'altra parte, un'indisponibilità di liquidità della reclamante emerge dalla documentazione prodotta da che si è dapprima avvalsa, CP_2
pag. 6/9 ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., della ricerca telematica dei beni da pignorare e poi ha tentato di aggredire le giacenze del conto acceso da Parte_1 presso Poste s.p.a., che ha tuttavia reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di appena euro 288,42 – peraltro, rispondendo al curatore, l'amministratore unico di ha riferito unicamente dell'esistenza del conto in Parte_1 questione, le cui disponibilità liquide sarebbero attualmente vincolate in virtù di altro pignoramento, in esecuzione del secondo decreto ingiuntivo menzionato in sentenza (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pagg. 2, 3 e 5) – rendendo sostanzialmente vano quello tentato.
A ciò si aggiunga che la società è priva di dipendenti – ciò che emerge anche dalla visura della c.c.i.a.a. prodotta da – atteso che, a Parte_1 dire dell'amministratore unico, i rapporti di lavoro sono cessati per mancanza di commesse (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pag. 5), rilievi che impediscono di prefigurare una prospettiva di ricavo onde fronteggiare l'esposizione debitoria.
Né, per configurare uno stato di mera «crisi» piuttosto che d'insolvenza,
è possibile considerare i crediti vantati da della cui esigibilità si Parte_1 deve dubitare, considerata l'incertezza, al lume della documentazione contabile esaminata dal curatore e secondo quanto da egli riferito, della sussistenza del credito, “stornato,” nei confronti 3 Elle s.r.l., riconducibile al fratello dell'amministratore unico (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pag. 6) – peraltro, nelle note d'udienza depositate il 16 gennaio 2025, la reclamante conferma l'emissione di nota di credito al riguardo – e la sussistenza di contenzioso in merito agli altri (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pag. 7).
In conclusione, alla stregua degli inadempimenti in cui è incorsa anche a fronte di debiti incontrovertibili d'importo contenuto, Parte_1 dell'indisponibilità di liquidità finanziaria, della mancanza di commesse e di lavoratori con il cui apporto esercitare l'attività d'impresa, nonché di certezze in merito ad an, quantum e quando dell'incasso dei crediti vantati pag. 7/9 verso terzi, e, dunque, di ragionevoli prospettive di flussi di cassa idonei a fronteggiare le obbligazioni assunte, si deve ritenere che la reclamante versi in una condizione d'impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, secondo la nozione d'insolvenza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al fallimento (ex aliis, Cass. n. 32280 del 2022, in massima), sostanzialmente valevole anche per la liquidazione giudiziale, alla stregua della nozione normativa d'insolvenza recata dall'art. 2, comma 1, lettera b),
c.c.i.i.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va dunque respinto e la sentenza gravata confermata.
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – considerata la limitata attività processuale svolta da – relativi CP_2 alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità.
Ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., ritiene il Collegio che non sussistano gli estremi della mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1- bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 8/9 1. dichiara la contumacia della Controparte_1
[...]
2. rigetta il reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 176 del 2024 del Tribunale di Firenze,
[...] che per l'effetto conferma;
3. condanna a rifondere ad Parte_1 le spese di lite, Controparte_2 liquidate in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CALISTRI ALFREDO ( , C.F._1 reclamante
e
Controparte_1
[...] reclamata contumace
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SILICANI GIACOMO P.IVA_2
( , C.F._2 reclamata presso la Corte d'appello CP_3 intervenuto
Conclusioni per «Si insiste […] nelle Parte_1 conclusioni anche istruttorie di cui al reclamo», ossia «In via istruttoria ammettere la CTU tecnico contabile volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d CCII in capo alla comparente;
- nel merito dichiarare nulla, annullabile e/o priva di effetto la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 25.07.24 n. 176/2024 e di cui meglio in epigrafe per tutti i motivi di cui al presente atto e quindi revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata con ogni pronuncia consequenziale anche non espressamente richiesta;
- porre tutte le spese di procedura a carico dell'istante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»; per «insiste in tutto Controparte_2 quanto dedotto ed eccepito nel proprio scritto difensivo, insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza n. 176/24 del Tribunale di Firenze.
Con vittoria di spese ed onorari».
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza n. 176 del 2024 del Tribunale di
Firenze, con la quale ne è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il Tribunale, in difetto della costituzione di Parte_1
è giunto a tale esito ritenendo indimostrata la sussistenza dei requisiti dell'impresa minore e, considerati il mancato pagamento dei debiti maturati e l'omesso deposito dei bilanci, ravvisando gli estremi dell'insolvenza.
pag. 2/9 Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Inesistenza dello stato di insolvenza»;
2. «Inesistenza dei requisiti dimensionali».
Si è costituito in giudizio Controparte_2
(in prosieguo , creditore istante, chiedendo la reiezione
[...] CP_2 del reclamo e la conferma della sentenza.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale di Parte_1
[...]
Il P.G., a cui il ricorso è stato comunicato il 27 agosto 2024, non è intervenuto.
Acquisita dal curatore della Liquidazione la relazione ex art. 130
c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota relativa alla sussistenza o meno dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 22 gennaio 2025, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituitasi in Controparte_1 giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
2. Con il secondo dei motivi di reclamo – da esaminare in via prioritaria per ragioni di pregiudizialità – Costruzioni sostiene di essere impresa minore, come tale non soggetta a liquidazione giudiziale, in quanto, tenuto conto di un'operatività complessiva di circa un biennio, in particolare «i ricavi del periodo di 24 mesi e 9 giorni dalla data di costituzione della società a quella dell'apertura della liquidazione giudiziale vanno divisi per pag. 3/9 tale durata e rapportati ai 12 mesi»; di conseguenza, essi si attesterebbero al di sotto della soglia di assoggettamento alla liquidazione giudiziale, così come attivo patrimoniale ed esposizione debitoria.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., è «impresa minore» quella
«che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila».
Nella specie non è possibile operare l'indagine con riferimento al triennio, giacché è società costituita il 16 maggio 2022 e la Parte_1 liquidazione giudiziale è stata dichiarata aperta con sentenza del 25 luglio
2024, con istanza volta a tale declaratoria risalente all'aprile dello stesso anno.
Dunque, non è possibile fare riferimento agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura.
Ciò, tuttavia, non comporta affatto che l'individuazione del valore dei ricavi da raffrontare alla soglia debba avvenire secondo la modalità indicata dalla reclamante: sommare i ricavi conseguiti nel 2022, nel 2023 e nel
2024, dividerli per i mesi di operatività (circa 24) e poi moltiplicarli per 12.
Ha infatti evidenziato la Corte regolatrice – con riferimento al fallimento, ma con considerazione che ben può estendersi alla liquidazione giudiziale – che «i requisiti relativi all'ammontare dell'attivo patrimoniale e dei ricavi lordi devono giocoforza riferirsi al triennio coincidente con i tre pag. 4/9 esercizi più prossimi alla presentazione dell'istanza di fallimento, con l'unica eccezione, espressamente prevista da ambedue le disposizioni in esame, di un'impresa che abbia dato inizio alla propria attività da minor tempo (la quale, ferma ove possibile la prospettiva annuale di valutazione onde non inficiare la scelta legislativa di individuazione delle soglie di fallibilità, presenterà requisiti relativi a un arco temporale di durata inferiore al triennio)» (Cass. n. 12963 del 2018, in motivazione).
Occorre inoltre evidenziare che nel corso della sua Parte_1 operatività, non ha mai depositato i bilanci, ciò che tuttavia non osta in assoluto alla dimostrazione del sottodimensionamento dell'impresa, sol che si consideri che, in tema di dichiarazione di fallimento – ma con considerazioni estendibili alla liquidazione giudiziale – «per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa» (Cass. n. 25025 del
2020, in massima).
Orbene, tanto considerato e mantenendo la «prospettiva annuale di valutazione» richiesta dalla giurisprudenza di legittimità – che nella fattispecie è possibile seguire – così come riferito dal curatore, alla stregua dei «Mastrini contabili per competenza» n. 500005 001 e n. 500005 003 risultano, nell'esercizio 2023 (interamente incluso nel periodo di operatività dell'impresa), ricavi per euro 225.552,00, ciò che trova conferma nel quadro
VE della dichiarazione i.v.a. 2024 relativa all'anno 2023.
Detto importo è peraltro lo stesso che si trova indicato nella «situazione contabile» relativa a tale esercizio, prodotta dalla stessa Parte_1
pag. 5/9 Deve dunque ritenersi che, nell'anno in considerazione – a cui, come detto, ci si può riferire ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura – i ricavi abbiano superato la soglia normativamente prevista, risultando così integrati gli estremi dimensionali richiesti per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, senza necessità di alcun accertamento peritale sul punto.
3. Con il primo motivo sostanzialmente contesta di versare Parte_1 in stato d'insolvenza, se si raffronta l'esposizione debitoria, comunque contenuta, con le risultanze contabili, pur non certificate da bilanci ritualmente depositati.
Il motivo è destituito di fondamento.
Secondo la definizione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
c.c.i.i., l'«insolvenza» è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Nella specie, il Tribunale ha accertato un'esposizione debitoria di complessivi euro 41.208,23 – che non contesta – sebbene il Parte_1 curatore ne riferisca una di poco superiore (euro 58.160,94).
È dunque pacifico l'inadempimento.
Inoltre, se i debiti maturati non sono in assoluto particolarmente elevati, non può non rilevarsi come quello nei confronti di CP_2
d'ammontare piuttosto limitato (euro 4.412,06), è portato da titolo giudiziale definitivo.
Poiché non v'è ragione veruna che legittimi il suo mancato pagamento, si deve ritenere che non sia in grado di soddisfare nemmeno Parte_1 obbligazioni non particolarmente onerose.
D'altra parte, un'indisponibilità di liquidità della reclamante emerge dalla documentazione prodotta da che si è dapprima avvalsa, CP_2
pag. 6/9 ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., della ricerca telematica dei beni da pignorare e poi ha tentato di aggredire le giacenze del conto acceso da Parte_1 presso Poste s.p.a., che ha tuttavia reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di appena euro 288,42 – peraltro, rispondendo al curatore, l'amministratore unico di ha riferito unicamente dell'esistenza del conto in Parte_1 questione, le cui disponibilità liquide sarebbero attualmente vincolate in virtù di altro pignoramento, in esecuzione del secondo decreto ingiuntivo menzionato in sentenza (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pagg. 2, 3 e 5) – rendendo sostanzialmente vano quello tentato.
A ciò si aggiunga che la società è priva di dipendenti – ciò che emerge anche dalla visura della c.c.i.a.a. prodotta da – atteso che, a Parte_1 dire dell'amministratore unico, i rapporti di lavoro sono cessati per mancanza di commesse (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pag. 5), rilievi che impediscono di prefigurare una prospettiva di ricavo onde fronteggiare l'esposizione debitoria.
Né, per configurare uno stato di mera «crisi» piuttosto che d'insolvenza,
è possibile considerare i crediti vantati da della cui esigibilità si Parte_1 deve dubitare, considerata l'incertezza, al lume della documentazione contabile esaminata dal curatore e secondo quanto da egli riferito, della sussistenza del credito, “stornato,” nei confronti 3 Elle s.r.l., riconducibile al fratello dell'amministratore unico (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pag. 6) – peraltro, nelle note d'udienza depositate il 16 gennaio 2025, la reclamante conferma l'emissione di nota di credito al riguardo – e la sussistenza di contenzioso in merito agli altri (relazione ex art. 130 c.c.i.i., pag. 7).
In conclusione, alla stregua degli inadempimenti in cui è incorsa anche a fronte di debiti incontrovertibili d'importo contenuto, Parte_1 dell'indisponibilità di liquidità finanziaria, della mancanza di commesse e di lavoratori con il cui apporto esercitare l'attività d'impresa, nonché di certezze in merito ad an, quantum e quando dell'incasso dei crediti vantati pag. 7/9 verso terzi, e, dunque, di ragionevoli prospettive di flussi di cassa idonei a fronteggiare le obbligazioni assunte, si deve ritenere che la reclamante versi in una condizione d'impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, secondo la nozione d'insolvenza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al fallimento (ex aliis, Cass. n. 32280 del 2022, in massima), sostanzialmente valevole anche per la liquidazione giudiziale, alla stregua della nozione normativa d'insolvenza recata dall'art. 2, comma 1, lettera b),
c.c.i.i.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va dunque respinto e la sentenza gravata confermata.
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – considerata la limitata attività processuale svolta da – relativi CP_2 alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità.
Ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., ritiene il Collegio che non sussistano gli estremi della mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1- bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 8/9 1. dichiara la contumacia della Controparte_1
[...]
2. rigetta il reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 176 del 2024 del Tribunale di Firenze,
[...] che per l'effetto conferma;
3. condanna a rifondere ad Parte_1 le spese di lite, Controparte_2 liquidate in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 9/9