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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2025
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 487/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 06/06/2025 ad ore 10:16 sono presenti per l'Avv. PELUSO VINCENZO sost. dall'avv. DIEGO Parte_1
BERTO per la dr.ssa IADAROLA MARIA Controparte_1
CRISTINA
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il procuratore attoreo si riporta al ricorso introduttivo e relative conclusioni.
Il procuratore della parte convenuta si riporta alla memoria di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE nella causa iscritta al ruolo al n. 487/2025 R.G., promossa da
(avv. PELUSO VINCENZO) Parte_1
ricorrente contro
(avv. IADAROLA MARIA Controparte_1
CRISTINA) convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto in ricorso: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per
l'effetto, 3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati inatti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L.n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – d.l.
131/2024 (Salva infrazioni) convertito in legge il 06/11/2024), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8,
Legge 15 luglio 1966, n. 604.».
Il intimato si costituiva per il rigetto delle domande, eccependo altresì la CP_1 prescrizione dei diritti azionati. Tale eccezione è da rigettarsi, rilevando che la prescrizione decorrere dal termine dell'ultimo contratto a termine reiterato, nel caso di specie, attualmente in essere.
Rilevato che, in punto di fatto, non sono contestati da parte convenuta i periodi, il numero e la successione dei contratti a termine stipulati, che risultano peraltro dalla documentazione allegata al ricorso, il corretto inquadramento della fattispecie muove necessariamente dalla ricostruzione del contesto normativo, estremamente complesso, che disciplinava, all'epoca dei fatti di causa, il rapporto dei docenti della scuola statale.
Il d. l. 357/89, convertito nella legge 417/89, aveva regolato l'accesso in ruolo del personale scolastico istituendo il sistema definito del “doppio canale”, prevedendo una via riservata a coloro che avessero maturato un'esperienza predeterminata come supplenti e, in alternativa, il concorso aperto all'esterno per titoli ed esami.
Il d. lgs. 297/94, cosiddetto testo unico dell'istruzione, ha mantenuto lo stesso meccanismo, rimasto peraltro improduttivo per buona parte degli anni Novanta, in conseguenza della mancata indizione di concorsi ordinari.
Nel 1999 il legislatore interviene ancora con la legge 124/99, dettando disposizioni urgenti in materia di personale, essenzialmente rendendo permanenti le graduatorie relative ai concorsi (interni) per soli titoli e stabilendo le regole specifiche per conseguire l'abilitazione ai fini dell'inserimento in tali graduatorie.
L'anno seguente, in attuazione della delega conferita dallo stesso art. 4, in sede di regolamento, sono state disciplinate le modalità di conferimento di dette supplenze
(rispettivamente DM 201 e 430, per docenti e ATA).
Sono quindi intervenute successive riforme, ed in particolare la c.d. "Riforma
Moratti", la l. 122 del 2004, le leggi 80 e 296 del 2006, 169/2008 e 167/2009
(queste ultime parti della cd. “riforma Gelmini”), che peraltro non hanno scalfito l'impianto normativo generale.
È dunque opportuno ricordare le disposizioni normative che direttamente interessano la fattispecie in esame.
L'art. 399 d. lgs. 297/94, nel testo vigente, recita: “
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva [..]”.
Il successivo art. 400 prevede testualmente: “
1. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449”. L'art. 401 del t.u. è dedicato specificamente alle graduatorie permanenti e l'art. 1, comma sesto, l. 124/99 gli ha attribuito il seguente tenore: “
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente. [..]”.
La legge 124/99, all'art. 4, ha introdotto la disciplina delle supplenze.
Esso recita: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
[..]
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). [..]”.
Il regolamento per disciplinare il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, comma quinto, l. 124/99), è stato emanato per il personale docente ed educativo nell'anno 2000 col decreto n. 201. Il decreto ha, tra l'altro, precisato uniformemente i termini di scadenza dei relativi contratti (artt. 1, comma quinto, del DM 201):
a) 31 agosto per le supplenze “annuali”, di cui all'art. 4, primo comma, l.
124/99;
b) il giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze “temporanee fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4, secondo comma;
c) l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da “casi diversi”, ai sensi dell'art. 4, terzo comma.
L'art. 1 d.l. 134/2009, convertito in l. 167/2009, ha aggiunto un comma 14-bis all'art. 4 l. 124/99, statuendo che “i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n.296, e successive modificazioni”.
Quest'ultimo richiamo è riferito alla norma (art. 1, comma 605, lett. c, l.
296/2006) che ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all'art. 401 t.u., in graduatorie ad esaurimento “in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato”. In questo modo vi è precluso l'inserimento a nuovi aspiranti prima che sia completata l'immissione in ruolo di coloro che già vi siano inseriti.
È stata di conseguenza aggiornata anche la disciplina regolamentare per le supplenze. Per i docenti, in particolare, è intervenuto il D.M. 131 del 13.6.2007, che ha ribadito che il conferimento di questi incarichi avviene esclusivamente con contratti a tempo determinato e che il termine dei contratti per le supplenze annuali
è il 31 agosto e per quelle temporanee, su posti non vacanti ma disponibili, la fine delle attività didattiche.
Il reclutamento del personale scolastico è dunque disciplinato con una normativa speciale in maniera compiuta, venendo regolati i criteri di formazione degli organici,
i presupposti soggettivi e oggettivi, il procedimento, le graduatorie, le forme di mobilità (v. Cass. 20.6.2012 n.10127). La disciplina del comparto scuola non è certamente venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 368/2001 – modificato dapprima dalla l. 247/2007 e poi, in altro senso, dalla l. 133/2008 – che, se detta una disciplina generalizzata per il contratto a tempo determinato in tutti i settori dell'ordinamento, compreso quello del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non esclude la sopravvivenza di norme speciali per determinati settori dell'ordinamento. L'art.11 del D. Lgs. cit., nel richiamare i principi generali in tema di abrogazione implicita, contempla l'ipotesi che norme speciali, anche se non espressamente fatte salve, continuino a trovare applicazione.
L'interpretazione prospettata ha ottenuto l'avvallo legislativo con l'introduzione, nell'art.10 del D. Lgs. 368/2001, del comma 4 bis (v. art.9 comma 18 D.L.70/2011), che ha previsto l'inapplicabilità “in ogni caso” del termine di durata massima di 36 mesi ai contratti a termine successivi (fissato dall'art.5 co 4 bis) e l'esenzione del comparto scuola dall'intero corpus normativo del decreto legislativo n.368/2001.
In sostanza l'esigenza di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo giustifica il rinnovo dei contratti a termine in ragione dei vincoli nelle assunzioni del personale della scuola. Si tratta di una disciplina, quella del 2011, che rappresenta la enucleazione di un principio già contenuto nel sistema, che “non ha comportato alcuna innovazione” e risponde piuttosto alla necessità, avvertita dal legislatore, “di ribadire, a fronte del proliferare di controversie sulla legittimità delle assunzioni a termine nel settore in parola, di una regola iuris già insita nella legislazione concernente la cd. privatizzazione del pubblico impiego” (v. Cass.
20.6.2012 n.10127).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si pone urgente la verifica della sua compatibilità con l'ordinamento comunitario, alla cui sovranità soggiace il potere legislativo italiano (v. Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348). Il giudice nazionale è infatti chiamato a verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio (Cass., sez. V., 16 luglio 2004, n. 13225. Cfr. anche, tra le altre, Cass., sez. V, 10 dicembre 2002, n. 17564, Cass., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8135 e, più di recente, Cass., sez. II, 15 marzo 2010, n. 6231). Analoga verifica deve essere compiuta anche alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia, cui compete, ai sensi dell'art. 220 del Trattato, assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato stesso (v. Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466).
La direttiva 1999/70/UE, che a sua volta ha recepito l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ha posto i seguenti obiettivi: da un lato migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, dall'altro creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti a tempo determinato. In particolare, è la clausola 5.1 nell'accordo recepito dalla direttiva 1999/70/UE ad enunciare le misure ritenute necessarie per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo d'una successione di contratti di lavoro a termine. A tale scopo gli Stati membri “dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze dei settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
L'ordinamento europeo riconosce ormai da tempo che la stabilità dell'impiego è un elemento da valorizzare e tutelare (Corte giust., 2 novembre 2005, causa c-
144/04, , p. 64; 4 luglio 2006, causa c-212-04, p. 62; 15 aprile Per_1 Per_2
2008, causa c-268/06, Impact, p. 87; 23 aprile 2009, cause riunite c-378 e
380/07, . Un sistema che favorisca l'adozione incondizionata di Per_3 contratti a tempo determinato, senza alcuna limitazione, si pone dunque in conflitto con tale principio, a cui non può certamente sottrarsi lo Stato, che allorquando agisca come datore di lavoro non è autorizzato ad impiegare strumenti contrari a questo obiettivo della direttiva (Corte Giust., Impact, p. 92).
Orbene, l'opzione ermeneutica adottata dalla S.C. (v. sentenza n. 10127/2012), che in tutte e tre le ipotesi indicate dall'art.4 della legge n.124/99, ha ravvisato una
“norma equivalente” alle misure di cui alla clausola 5 n.1 dell'Accordo Quadro (v.
Cass. 10127/2012), è destinata ad essere rivista alla luce della nota sentenza della
Corte di Giustizia della UE 26.11.2014, che, nel ribadire la finalità della clausola
5, riscontri nella normativa italiana l'assenza tanto di limiti di durata massima dei diversi contratti successivi (lett. b), quanto del numero dei rinnovi degli stessi (lett.
c). Limiti, così si esprime la Corte, che non sono deducibili in via interpretativa dalla normativa generale in materia di contratti a termine, stante l'inapplicabilità del termine di trentasei mesi al comparto scuola. La Corte europea prende quindi in esame la prima delle misure indicate dalla clausola 5, punto 1, lett.a, ossia l'esistenza di ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo della stipula dei contratti a termine, sottolineando che “l'obiettività” può essere ricostruita alla luce del carattere provvisorio delle esigenze poste a fondamento del contratto. Venendo alla prima fattispecie indicata dall'art.4 della legge n.124/99, ossia le supplenze relative all'organico di diritto, pur riscontrandovi il carattere di temporaneità, la Corte rileva come la normativa italiana nella sua concreta applicazione non sia conforme alla direttiva europea, in quanto non vi è certezza riguardo alla data di indizione della procedura concorsuale. Il termine di immissione in ruolo dei docenti è tanto variabile quanto incerto, per cui di fatto la norma consente di soddisfare esigenze durevoli delle scuole statali, derivanti dalla mancanza strutturale di personale di ruolo. La disciplina delle supplenze per l'organico di diritto nella scuola pubblica italiana non è dunque conforme, per la Corte, alla direttiva sui contratti a termine.
Diversa è invece la valutazione per le cd. supplenze temporanee, previste ai punti
2 e 3 del cit. art. 4 L. 124/99. Una normativa nazionale che consenta il rinnovo dei contratti a termine per sostituire personale temporaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è contraria di per sè all'accordo europeo (punto 91 sentenza cit.). Proprio nel settore dell'insegnamento, che dispone di un organico significativo, è quasi inevitabile ricorrere a questo tipo di assunzioni per sostituire lavoratori assenti che beneficiano di congedi per malattia, maternità o altro (punti
92 e 93 sentenza). Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte europea, deve dunque concludersi che le supplenze relative all'organico di fatto, così come le supplenze temporanee di cui al punto 3 del cit. art. 4 L. n.124/99, possono ritenersi giustificate alla luce della clausola 5 della direttiva.
La legge n. 124/99 non soddisfa la condizione che sussistano condizioni oggettive, tali da giustificare la successione di contratti a termine, solo in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell'art.4, 1° comma, l. cit., in quanto di fatto non esistono tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione in ruolo. Se tale è il dictum della CGUE, l'incostituzionalità della normativa italiana è condizionata alla preventiva verifica dell'esistenza, in altre disposizioni, di un termine entro il quale devono essere indette le procedure concorsuali. Questo termine, dettato per l'indizione dei concorsi, esiste e si rinviene negli artt. 400, 552
e 554 del D. Lgs. 297/94, che prevedono che i concorsi per titoli ed esami siano indetti su base triennale per il personale docente e per il personale ATA delle qualifiche superiori alla quarta, e su base annuale per il personale ATA di quarta qualifica. E l'art.4, comma 1, L. 124/99 stabilisce per l'appunto che si debba provvedere alla copertura delle cattedre vacanti e disponibili mediante contratti a termine “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Si deve pertanto concludere, in virtù delle norme richiamate, che l'abuso si realizza ogniqualvolta, dopo la stipula di tre contratti annuali, il Ministero provveda a stipulare un ulteriore contratto dello stesso tipo, senza aver indetto un concorso pubblico per la copertura della vacanza.
Facendo applicazione dei principi suddetti al caso di specie, si osserva che, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente, pur avendo stipulato contratti a termine annuali fino al termine dell'attività scolastica ovvero temporanee, hanno tuttavia subito le conseguenze di un illegittimo abuso della stipulazione di contratti a termine che potrebbero durare addirittura fino all'età pensionabile. Tale condotta dell'amministrazione è comunque contraria al quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato e configura certamente un abuso. La sanzione per l'abuso può essere solo risarcitoria. Alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo alla pubblica amministrazione osta il disposto dell'art.36 del D. l.vo n.165/2001, passato al vaglio della Consulta e ritenuto conforme alla Costituzione attesa la diversità degli interessi e delle esigenze coinvolte nel settore pubblico e in quello privato. La tutela è dunque esclusivamente risarcitoria, ma la sanzione deve essere adeguata. Le indicazioni del diritto comunitario in materia sono univoche: nella sentenza del 7.9.2006, con specifico riferimento alla normativa italiana, e Per_4 nella successiva sentenza del 23.4.2009 la Corte di Giustizia, se da un lato Per_5 afferma che la sanzione risarcitoria non può a priori ritenersi uno strumento inadeguato al fine di perseguire gli scopi della direttiva tesa a limitare l'utilizzazione abusiva del contratto a termine, dall'altro sottolinea la necessità dell'effettività della sanzione. La sanzione deve essere in sostanza adeguata – e la valutazione di adeguatezza è demandata al Giudice nazionale – dovendo costituire un deterrente per la P.A. dalla stipulazione di contratti a termine in assenza di esigenze temporanee. Il Giudicante ritiene sul punto di adeguarsi alla recente pronuncia della S.C., che opta per un risarcimento compreso tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 14 mensilità, facendo applicazione del disposto dell'art.8 L. n.604/66, ma tenendo conto della novella di cui all'art.12 del d.l. 131/2024 che ha modificato il 5 comma del d.lvo 165/2001. La reiterazione nel caso di specie dei contratti a termine dal 2019 al 2025 e la citata funzione dissuasiva del risarcimento inducono a determinarla nella misura di 4 mensilità. Resta solo da aggiungere che il risarcimento è dovuto a prescindere dalla prova del danno e addirittura da specifiche allegazioni del lavoratore. Sulla scorta di una pronuncia della CGUE (C-
50/13), la S.C. ha infatti autorevolmente affermato che il danno è insito nell'abuso nel ricorso a contratti a termine, trattandosi un “danno sanzione” ovvero di un
“danno comunitario”.
La decisione sulle spese - liquidate in dispositivo secondo valori tendenti ai minimi considerato il carattere seriale delle questioni - segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
- condanna l'Amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno derivante dall'utilizzazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato dal
2019 fino all'a.s.2024/25 nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli interessi di legge;
Cont
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Padova, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Pascali
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 487/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 06/06/2025 ad ore 10:16 sono presenti per l'Avv. PELUSO VINCENZO sost. dall'avv. DIEGO Parte_1
BERTO per la dr.ssa IADAROLA MARIA Controparte_1
CRISTINA
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il procuratore attoreo si riporta al ricorso introduttivo e relative conclusioni.
Il procuratore della parte convenuta si riporta alla memoria di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE nella causa iscritta al ruolo al n. 487/2025 R.G., promossa da
(avv. PELUSO VINCENZO) Parte_1
ricorrente contro
(avv. IADAROLA MARIA Controparte_1
CRISTINA) convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto in ricorso: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per
l'effetto, 3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati inatti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L.n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – d.l.
131/2024 (Salva infrazioni) convertito in legge il 06/11/2024), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8,
Legge 15 luglio 1966, n. 604.».
Il intimato si costituiva per il rigetto delle domande, eccependo altresì la CP_1 prescrizione dei diritti azionati. Tale eccezione è da rigettarsi, rilevando che la prescrizione decorrere dal termine dell'ultimo contratto a termine reiterato, nel caso di specie, attualmente in essere.
Rilevato che, in punto di fatto, non sono contestati da parte convenuta i periodi, il numero e la successione dei contratti a termine stipulati, che risultano peraltro dalla documentazione allegata al ricorso, il corretto inquadramento della fattispecie muove necessariamente dalla ricostruzione del contesto normativo, estremamente complesso, che disciplinava, all'epoca dei fatti di causa, il rapporto dei docenti della scuola statale.
Il d. l. 357/89, convertito nella legge 417/89, aveva regolato l'accesso in ruolo del personale scolastico istituendo il sistema definito del “doppio canale”, prevedendo una via riservata a coloro che avessero maturato un'esperienza predeterminata come supplenti e, in alternativa, il concorso aperto all'esterno per titoli ed esami.
Il d. lgs. 297/94, cosiddetto testo unico dell'istruzione, ha mantenuto lo stesso meccanismo, rimasto peraltro improduttivo per buona parte degli anni Novanta, in conseguenza della mancata indizione di concorsi ordinari.
Nel 1999 il legislatore interviene ancora con la legge 124/99, dettando disposizioni urgenti in materia di personale, essenzialmente rendendo permanenti le graduatorie relative ai concorsi (interni) per soli titoli e stabilendo le regole specifiche per conseguire l'abilitazione ai fini dell'inserimento in tali graduatorie.
L'anno seguente, in attuazione della delega conferita dallo stesso art. 4, in sede di regolamento, sono state disciplinate le modalità di conferimento di dette supplenze
(rispettivamente DM 201 e 430, per docenti e ATA).
Sono quindi intervenute successive riforme, ed in particolare la c.d. "Riforma
Moratti", la l. 122 del 2004, le leggi 80 e 296 del 2006, 169/2008 e 167/2009
(queste ultime parti della cd. “riforma Gelmini”), che peraltro non hanno scalfito l'impianto normativo generale.
È dunque opportuno ricordare le disposizioni normative che direttamente interessano la fattispecie in esame.
L'art. 399 d. lgs. 297/94, nel testo vigente, recita: “
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva [..]”.
Il successivo art. 400 prevede testualmente: “
1. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449”. L'art. 401 del t.u. è dedicato specificamente alle graduatorie permanenti e l'art. 1, comma sesto, l. 124/99 gli ha attribuito il seguente tenore: “
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente. [..]”.
La legge 124/99, all'art. 4, ha introdotto la disciplina delle supplenze.
Esso recita: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
[..]
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). [..]”.
Il regolamento per disciplinare il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, comma quinto, l. 124/99), è stato emanato per il personale docente ed educativo nell'anno 2000 col decreto n. 201. Il decreto ha, tra l'altro, precisato uniformemente i termini di scadenza dei relativi contratti (artt. 1, comma quinto, del DM 201):
a) 31 agosto per le supplenze “annuali”, di cui all'art. 4, primo comma, l.
124/99;
b) il giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze “temporanee fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4, secondo comma;
c) l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da “casi diversi”, ai sensi dell'art. 4, terzo comma.
L'art. 1 d.l. 134/2009, convertito in l. 167/2009, ha aggiunto un comma 14-bis all'art. 4 l. 124/99, statuendo che “i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n.296, e successive modificazioni”.
Quest'ultimo richiamo è riferito alla norma (art. 1, comma 605, lett. c, l.
296/2006) che ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all'art. 401 t.u., in graduatorie ad esaurimento “in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato”. In questo modo vi è precluso l'inserimento a nuovi aspiranti prima che sia completata l'immissione in ruolo di coloro che già vi siano inseriti.
È stata di conseguenza aggiornata anche la disciplina regolamentare per le supplenze. Per i docenti, in particolare, è intervenuto il D.M. 131 del 13.6.2007, che ha ribadito che il conferimento di questi incarichi avviene esclusivamente con contratti a tempo determinato e che il termine dei contratti per le supplenze annuali
è il 31 agosto e per quelle temporanee, su posti non vacanti ma disponibili, la fine delle attività didattiche.
Il reclutamento del personale scolastico è dunque disciplinato con una normativa speciale in maniera compiuta, venendo regolati i criteri di formazione degli organici,
i presupposti soggettivi e oggettivi, il procedimento, le graduatorie, le forme di mobilità (v. Cass. 20.6.2012 n.10127). La disciplina del comparto scuola non è certamente venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 368/2001 – modificato dapprima dalla l. 247/2007 e poi, in altro senso, dalla l. 133/2008 – che, se detta una disciplina generalizzata per il contratto a tempo determinato in tutti i settori dell'ordinamento, compreso quello del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non esclude la sopravvivenza di norme speciali per determinati settori dell'ordinamento. L'art.11 del D. Lgs. cit., nel richiamare i principi generali in tema di abrogazione implicita, contempla l'ipotesi che norme speciali, anche se non espressamente fatte salve, continuino a trovare applicazione.
L'interpretazione prospettata ha ottenuto l'avvallo legislativo con l'introduzione, nell'art.10 del D. Lgs. 368/2001, del comma 4 bis (v. art.9 comma 18 D.L.70/2011), che ha previsto l'inapplicabilità “in ogni caso” del termine di durata massima di 36 mesi ai contratti a termine successivi (fissato dall'art.5 co 4 bis) e l'esenzione del comparto scuola dall'intero corpus normativo del decreto legislativo n.368/2001.
In sostanza l'esigenza di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo giustifica il rinnovo dei contratti a termine in ragione dei vincoli nelle assunzioni del personale della scuola. Si tratta di una disciplina, quella del 2011, che rappresenta la enucleazione di un principio già contenuto nel sistema, che “non ha comportato alcuna innovazione” e risponde piuttosto alla necessità, avvertita dal legislatore, “di ribadire, a fronte del proliferare di controversie sulla legittimità delle assunzioni a termine nel settore in parola, di una regola iuris già insita nella legislazione concernente la cd. privatizzazione del pubblico impiego” (v. Cass.
20.6.2012 n.10127).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si pone urgente la verifica della sua compatibilità con l'ordinamento comunitario, alla cui sovranità soggiace il potere legislativo italiano (v. Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348). Il giudice nazionale è infatti chiamato a verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio (Cass., sez. V., 16 luglio 2004, n. 13225. Cfr. anche, tra le altre, Cass., sez. V, 10 dicembre 2002, n. 17564, Cass., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8135 e, più di recente, Cass., sez. II, 15 marzo 2010, n. 6231). Analoga verifica deve essere compiuta anche alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia, cui compete, ai sensi dell'art. 220 del Trattato, assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato stesso (v. Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466).
La direttiva 1999/70/UE, che a sua volta ha recepito l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ha posto i seguenti obiettivi: da un lato migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, dall'altro creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti a tempo determinato. In particolare, è la clausola 5.1 nell'accordo recepito dalla direttiva 1999/70/UE ad enunciare le misure ritenute necessarie per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo d'una successione di contratti di lavoro a termine. A tale scopo gli Stati membri “dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze dei settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
L'ordinamento europeo riconosce ormai da tempo che la stabilità dell'impiego è un elemento da valorizzare e tutelare (Corte giust., 2 novembre 2005, causa c-
144/04, , p. 64; 4 luglio 2006, causa c-212-04, p. 62; 15 aprile Per_1 Per_2
2008, causa c-268/06, Impact, p. 87; 23 aprile 2009, cause riunite c-378 e
380/07, . Un sistema che favorisca l'adozione incondizionata di Per_3 contratti a tempo determinato, senza alcuna limitazione, si pone dunque in conflitto con tale principio, a cui non può certamente sottrarsi lo Stato, che allorquando agisca come datore di lavoro non è autorizzato ad impiegare strumenti contrari a questo obiettivo della direttiva (Corte Giust., Impact, p. 92).
Orbene, l'opzione ermeneutica adottata dalla S.C. (v. sentenza n. 10127/2012), che in tutte e tre le ipotesi indicate dall'art.4 della legge n.124/99, ha ravvisato una
“norma equivalente” alle misure di cui alla clausola 5 n.1 dell'Accordo Quadro (v.
Cass. 10127/2012), è destinata ad essere rivista alla luce della nota sentenza della
Corte di Giustizia della UE 26.11.2014, che, nel ribadire la finalità della clausola
5, riscontri nella normativa italiana l'assenza tanto di limiti di durata massima dei diversi contratti successivi (lett. b), quanto del numero dei rinnovi degli stessi (lett.
c). Limiti, così si esprime la Corte, che non sono deducibili in via interpretativa dalla normativa generale in materia di contratti a termine, stante l'inapplicabilità del termine di trentasei mesi al comparto scuola. La Corte europea prende quindi in esame la prima delle misure indicate dalla clausola 5, punto 1, lett.a, ossia l'esistenza di ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo della stipula dei contratti a termine, sottolineando che “l'obiettività” può essere ricostruita alla luce del carattere provvisorio delle esigenze poste a fondamento del contratto. Venendo alla prima fattispecie indicata dall'art.4 della legge n.124/99, ossia le supplenze relative all'organico di diritto, pur riscontrandovi il carattere di temporaneità, la Corte rileva come la normativa italiana nella sua concreta applicazione non sia conforme alla direttiva europea, in quanto non vi è certezza riguardo alla data di indizione della procedura concorsuale. Il termine di immissione in ruolo dei docenti è tanto variabile quanto incerto, per cui di fatto la norma consente di soddisfare esigenze durevoli delle scuole statali, derivanti dalla mancanza strutturale di personale di ruolo. La disciplina delle supplenze per l'organico di diritto nella scuola pubblica italiana non è dunque conforme, per la Corte, alla direttiva sui contratti a termine.
Diversa è invece la valutazione per le cd. supplenze temporanee, previste ai punti
2 e 3 del cit. art. 4 L. 124/99. Una normativa nazionale che consenta il rinnovo dei contratti a termine per sostituire personale temporaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è contraria di per sè all'accordo europeo (punto 91 sentenza cit.). Proprio nel settore dell'insegnamento, che dispone di un organico significativo, è quasi inevitabile ricorrere a questo tipo di assunzioni per sostituire lavoratori assenti che beneficiano di congedi per malattia, maternità o altro (punti
92 e 93 sentenza). Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte europea, deve dunque concludersi che le supplenze relative all'organico di fatto, così come le supplenze temporanee di cui al punto 3 del cit. art. 4 L. n.124/99, possono ritenersi giustificate alla luce della clausola 5 della direttiva.
La legge n. 124/99 non soddisfa la condizione che sussistano condizioni oggettive, tali da giustificare la successione di contratti a termine, solo in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell'art.4, 1° comma, l. cit., in quanto di fatto non esistono tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione in ruolo. Se tale è il dictum della CGUE, l'incostituzionalità della normativa italiana è condizionata alla preventiva verifica dell'esistenza, in altre disposizioni, di un termine entro il quale devono essere indette le procedure concorsuali. Questo termine, dettato per l'indizione dei concorsi, esiste e si rinviene negli artt. 400, 552
e 554 del D. Lgs. 297/94, che prevedono che i concorsi per titoli ed esami siano indetti su base triennale per il personale docente e per il personale ATA delle qualifiche superiori alla quarta, e su base annuale per il personale ATA di quarta qualifica. E l'art.4, comma 1, L. 124/99 stabilisce per l'appunto che si debba provvedere alla copertura delle cattedre vacanti e disponibili mediante contratti a termine “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Si deve pertanto concludere, in virtù delle norme richiamate, che l'abuso si realizza ogniqualvolta, dopo la stipula di tre contratti annuali, il Ministero provveda a stipulare un ulteriore contratto dello stesso tipo, senza aver indetto un concorso pubblico per la copertura della vacanza.
Facendo applicazione dei principi suddetti al caso di specie, si osserva che, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente, pur avendo stipulato contratti a termine annuali fino al termine dell'attività scolastica ovvero temporanee, hanno tuttavia subito le conseguenze di un illegittimo abuso della stipulazione di contratti a termine che potrebbero durare addirittura fino all'età pensionabile. Tale condotta dell'amministrazione è comunque contraria al quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato e configura certamente un abuso. La sanzione per l'abuso può essere solo risarcitoria. Alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo alla pubblica amministrazione osta il disposto dell'art.36 del D. l.vo n.165/2001, passato al vaglio della Consulta e ritenuto conforme alla Costituzione attesa la diversità degli interessi e delle esigenze coinvolte nel settore pubblico e in quello privato. La tutela è dunque esclusivamente risarcitoria, ma la sanzione deve essere adeguata. Le indicazioni del diritto comunitario in materia sono univoche: nella sentenza del 7.9.2006, con specifico riferimento alla normativa italiana, e Per_4 nella successiva sentenza del 23.4.2009 la Corte di Giustizia, se da un lato Per_5 afferma che la sanzione risarcitoria non può a priori ritenersi uno strumento inadeguato al fine di perseguire gli scopi della direttiva tesa a limitare l'utilizzazione abusiva del contratto a termine, dall'altro sottolinea la necessità dell'effettività della sanzione. La sanzione deve essere in sostanza adeguata – e la valutazione di adeguatezza è demandata al Giudice nazionale – dovendo costituire un deterrente per la P.A. dalla stipulazione di contratti a termine in assenza di esigenze temporanee. Il Giudicante ritiene sul punto di adeguarsi alla recente pronuncia della S.C., che opta per un risarcimento compreso tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 14 mensilità, facendo applicazione del disposto dell'art.8 L. n.604/66, ma tenendo conto della novella di cui all'art.12 del d.l. 131/2024 che ha modificato il 5 comma del d.lvo 165/2001. La reiterazione nel caso di specie dei contratti a termine dal 2019 al 2025 e la citata funzione dissuasiva del risarcimento inducono a determinarla nella misura di 4 mensilità. Resta solo da aggiungere che il risarcimento è dovuto a prescindere dalla prova del danno e addirittura da specifiche allegazioni del lavoratore. Sulla scorta di una pronuncia della CGUE (C-
50/13), la S.C. ha infatti autorevolmente affermato che il danno è insito nell'abuso nel ricorso a contratti a termine, trattandosi un “danno sanzione” ovvero di un
“danno comunitario”.
La decisione sulle spese - liquidate in dispositivo secondo valori tendenti ai minimi considerato il carattere seriale delle questioni - segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
- condanna l'Amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno derivante dall'utilizzazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato dal
2019 fino all'a.s.2024/25 nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli interessi di legge;
Cont
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Padova, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Pascali