TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 2735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ Parte_1 C.F._1
FRANCESCO SALVATORE, elettivamente domiciliato in C.so Umberto I° n.115, Crotone presso il difensore avv. LOPEZ FRANCESCO SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIDA MARIA GRAZIA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FORESTA GIOVANNI ( ) VIA G. MANNA, 7 88900 CROTONE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA REGIONALE INAIL - VIA VENETO, 60 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. MAIDA MARIA GRAZIA
RESISTENTE
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 2.12.22 il ricorrente, quale bracciante agricolo per periodi discontinui dal
2017 al 2021, ha chiesto dichiarare ed accertare la natura professionale della patologia denunciata di
“lombopatia e lombosciatalgia sn con deficit funzionale di L5 per una “spondilosi con osteofitosi somato marginale, artrosi delle articolazioni interapofisarie e degenerazione discale;
bulging del disco intersomatico di L1-L2, L3-L4 ed L4-L5; protrusione discale ad ampio raggio con estroflessione mediana del disco intersomatico di L2-L3 ed impronta sulle strutture sacculo radicolari”, con condanna dell' al pagamento della rendita ovvero dell'indennizzo in capitale, con vittoria delle spese di lite. CP_1
Sosteneva di aver svolto attività lavorativa di bracciante agricolo consistita francizzolatura del terreno anche a mezzo di trattore, tagli dei rami selvatici con accetta, pulitura del terreno sottostante le piante degli ulivi, potatura delle piante, bacchiatura dei rami, ritiro delle reti sottostante gli alberi con frutti dal peso variabile anche di oltre il quintale, sistemare gli stessi in cassette di circa 30Kg, svuotare pagina 1 di 4 normalmente le stesse sui cassoni posti sul trattore, così essendo esposto al rischio da sovraccarico biomeccanico derivante da movimenti e sforzi ripetuti.
Con memoria di costituzione e risposta l' sostenendo che la patologia denunciata non avesse natura CP_1 professionale per l'insufficienza del lavoro svolto, di natura stagionale e part-time, a determinare un'esposizione al rischio rilevante, peraltro essendo stato addetto alla pulitura del terreno con ascia e forbici anziché con gli strumenti di cui alla voce 77 tabelle mancando la prova che lo stesso sia CP_1 stato addetto in via non occasionale alla movimentazione manuale dei carichi, ovvero all'esposizione a vibrazioni, con conseguente infondatezza del ricorso.
La causa, istruita oralmente e mediante consulenza medico-legale, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Come è noto, la malattia professionale consiste nella patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale, soccorre il regime presuntivo per le malattie rientranti nelle tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto. Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multi fattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi, la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni.
Invero, secondo la giurisprudenza, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 8773/2018).
Nel caso di specie, anzitutto non è applicabile il regime presuntivo. Invero, le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, indicate alla voce n. 23 delle tabelle Inail agricoltura di cui al D.M.
9.4.2008, sono collegate allo svolgimento di “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.”, circostanze che, alla luce dell'eterogeneità delle attività lavorative svolte indicate in ricorso e della natura stagionale delle stesse, non ricorrono nel caso in esame.
Invero, dalla prova orale assunta è emerso che il ricorrente, nel periodo di cui è causa (2017-2021) ha svolto attività di bracciante agricolo caratterizzata dalla movimentazione manuale dei carichi in via occasionale (trasporto legno, pietre e reti, cassette di olive del peso di 30 kg) nonché dallo svolgimento delle attività di francizzolatura del terreno anche a mezzo di trattore, tagli dei rami selvatici con accetta, pulitura del terreno sottostante le piante degli ulivi, potatura delle piante, bacchiatura dei rami, ritiro delle reti sottostante gli alberi con frutti dal peso variabile, sistemazione degli stessi in cassette di circa pagina 2 di 4 30Kg, svuotare normalmente le stesse sui cassoni posti sul trattore.
Secondo il consulente tecnico, le predette attività, “sono caratterizzate dallo svolgimento di lavori manuali a carichi pesanti, con sollecitazione delle strutture scheletriche, e alle vibrazioni sostenute dall'uso di veicoli a motore come il trattore. L'insieme di queste forze, fisiche e vibratorie, agisce su tutto il sistema muscolo-scheletrico, soprattutto a livello lombare”, con conseguente sussistenza del nesso di causalità fra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta. Invero, secondo il consulente tecnico: “i pesanti carichi e le vibrazioni, a cui il lavoratore era sottoposto, sollecitavano Pt_2 costantemente le sue strutture muscolo-scheletriche, in particolare il tratto del rachide lombare. Le patologie diagnosticate sul periziando, Spondilosi, Artrosi con degenerazione discale, Bulging del disco intersomatico di L1-L2, L3-L4 ed L4-L5, si connettono direttamente con la sintomatologia lamentata”.
Inoltre, il consulente tecnico ha attribuito un grado di menomazione del 6 % a decorrere dalla domanda di malattia professionale (23.9.2021) in virtù della patologa accertata riconducibile ad una “discopatia del tratto lombare”, ovvero a ““… Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado mediograve, comunque presente nei tratti cervicale e lombare…”, dunque da ricondursi alla voce 193 tabelle CP_1
In definitiva, avuto riguardo alle valutazioni peritali, supportate dalla documentazione sanitaria presente in atti, oltre che dall'esame obiettivo e dalla scienza medica richiamata nella relazione peritale, che si ritiene di condividere, sussiste il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per la malattia professionale denunciata, e ciò anche considerando il breve periodo di lavoro (2017-2021) trattandosi, come ritenuto dal consulente tecnico, di “periodo idoneo a cagionare la malattia professionale descritta, tenuto anche conto della intensità e della tipologia di mansione svolta”.
In definitiva, ritenuta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico dell' CP_1
Devono essere, altresì, poste definitivamente a carico dell'istituto resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto di a conseguire l'indennizzo in capitale nella misura dell' 6% con Parte_3 decorrenza dal 23.9.2021;
Condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali dal dovuto al CP_1 saldo;
pagina 3 di 4 Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1
€ 2.697,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario;
Pone definitivamente e per intero a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto CP_1 in atti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ Parte_1 C.F._1
FRANCESCO SALVATORE, elettivamente domiciliato in C.so Umberto I° n.115, Crotone presso il difensore avv. LOPEZ FRANCESCO SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIDA MARIA GRAZIA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FORESTA GIOVANNI ( ) VIA G. MANNA, 7 88900 CROTONE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA REGIONALE INAIL - VIA VENETO, 60 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. MAIDA MARIA GRAZIA
RESISTENTE
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 2.12.22 il ricorrente, quale bracciante agricolo per periodi discontinui dal
2017 al 2021, ha chiesto dichiarare ed accertare la natura professionale della patologia denunciata di
“lombopatia e lombosciatalgia sn con deficit funzionale di L5 per una “spondilosi con osteofitosi somato marginale, artrosi delle articolazioni interapofisarie e degenerazione discale;
bulging del disco intersomatico di L1-L2, L3-L4 ed L4-L5; protrusione discale ad ampio raggio con estroflessione mediana del disco intersomatico di L2-L3 ed impronta sulle strutture sacculo radicolari”, con condanna dell' al pagamento della rendita ovvero dell'indennizzo in capitale, con vittoria delle spese di lite. CP_1
Sosteneva di aver svolto attività lavorativa di bracciante agricolo consistita francizzolatura del terreno anche a mezzo di trattore, tagli dei rami selvatici con accetta, pulitura del terreno sottostante le piante degli ulivi, potatura delle piante, bacchiatura dei rami, ritiro delle reti sottostante gli alberi con frutti dal peso variabile anche di oltre il quintale, sistemare gli stessi in cassette di circa 30Kg, svuotare pagina 1 di 4 normalmente le stesse sui cassoni posti sul trattore, così essendo esposto al rischio da sovraccarico biomeccanico derivante da movimenti e sforzi ripetuti.
Con memoria di costituzione e risposta l' sostenendo che la patologia denunciata non avesse natura CP_1 professionale per l'insufficienza del lavoro svolto, di natura stagionale e part-time, a determinare un'esposizione al rischio rilevante, peraltro essendo stato addetto alla pulitura del terreno con ascia e forbici anziché con gli strumenti di cui alla voce 77 tabelle mancando la prova che lo stesso sia CP_1 stato addetto in via non occasionale alla movimentazione manuale dei carichi, ovvero all'esposizione a vibrazioni, con conseguente infondatezza del ricorso.
La causa, istruita oralmente e mediante consulenza medico-legale, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Come è noto, la malattia professionale consiste nella patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale, soccorre il regime presuntivo per le malattie rientranti nelle tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto. Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multi fattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi, la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni.
Invero, secondo la giurisprudenza, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 8773/2018).
Nel caso di specie, anzitutto non è applicabile il regime presuntivo. Invero, le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, indicate alla voce n. 23 delle tabelle Inail agricoltura di cui al D.M.
9.4.2008, sono collegate allo svolgimento di “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.”, circostanze che, alla luce dell'eterogeneità delle attività lavorative svolte indicate in ricorso e della natura stagionale delle stesse, non ricorrono nel caso in esame.
Invero, dalla prova orale assunta è emerso che il ricorrente, nel periodo di cui è causa (2017-2021) ha svolto attività di bracciante agricolo caratterizzata dalla movimentazione manuale dei carichi in via occasionale (trasporto legno, pietre e reti, cassette di olive del peso di 30 kg) nonché dallo svolgimento delle attività di francizzolatura del terreno anche a mezzo di trattore, tagli dei rami selvatici con accetta, pulitura del terreno sottostante le piante degli ulivi, potatura delle piante, bacchiatura dei rami, ritiro delle reti sottostante gli alberi con frutti dal peso variabile, sistemazione degli stessi in cassette di circa pagina 2 di 4 30Kg, svuotare normalmente le stesse sui cassoni posti sul trattore.
Secondo il consulente tecnico, le predette attività, “sono caratterizzate dallo svolgimento di lavori manuali a carichi pesanti, con sollecitazione delle strutture scheletriche, e alle vibrazioni sostenute dall'uso di veicoli a motore come il trattore. L'insieme di queste forze, fisiche e vibratorie, agisce su tutto il sistema muscolo-scheletrico, soprattutto a livello lombare”, con conseguente sussistenza del nesso di causalità fra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta. Invero, secondo il consulente tecnico: “i pesanti carichi e le vibrazioni, a cui il lavoratore era sottoposto, sollecitavano Pt_2 costantemente le sue strutture muscolo-scheletriche, in particolare il tratto del rachide lombare. Le patologie diagnosticate sul periziando, Spondilosi, Artrosi con degenerazione discale, Bulging del disco intersomatico di L1-L2, L3-L4 ed L4-L5, si connettono direttamente con la sintomatologia lamentata”.
Inoltre, il consulente tecnico ha attribuito un grado di menomazione del 6 % a decorrere dalla domanda di malattia professionale (23.9.2021) in virtù della patologa accertata riconducibile ad una “discopatia del tratto lombare”, ovvero a ““… Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado mediograve, comunque presente nei tratti cervicale e lombare…”, dunque da ricondursi alla voce 193 tabelle CP_1
In definitiva, avuto riguardo alle valutazioni peritali, supportate dalla documentazione sanitaria presente in atti, oltre che dall'esame obiettivo e dalla scienza medica richiamata nella relazione peritale, che si ritiene di condividere, sussiste il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per la malattia professionale denunciata, e ciò anche considerando il breve periodo di lavoro (2017-2021) trattandosi, come ritenuto dal consulente tecnico, di “periodo idoneo a cagionare la malattia professionale descritta, tenuto anche conto della intensità e della tipologia di mansione svolta”.
In definitiva, ritenuta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico dell' CP_1
Devono essere, altresì, poste definitivamente a carico dell'istituto resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto di a conseguire l'indennizzo in capitale nella misura dell' 6% con Parte_3 decorrenza dal 23.9.2021;
Condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali dal dovuto al CP_1 saldo;
pagina 3 di 4 Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1
€ 2.697,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario;
Pone definitivamente e per intero a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto CP_1 in atti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4