TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott.ssa Francesca Capuzzi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA residente a [...] (cod. fisc. Parte_1
, e , residente a [...]in Teverina (TR), piazza San C.F._1 Parte_2
Valentino, 11 (cod. fisc. , rappresentate e difese dagli avvocati Ennio Cicconi C.F._2
(cod. fisc. , p.e.c. e Raffaella Fantozzi (cod. fisc. C.F._3 Email_1
; p.e.c. , per procura in calce all'atto di citazione, C.F._4 Email_2 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Giuseppe Mercalli, 13.
ATTRICI
E nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Fiume 133/c - C.F.: , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in C.F._5
Viterbo in Via della Mattonara n. 7 presso e nello Studio dell'Avv. Lorenzo De Rossi
( ) e dell'Avv. Angelo Poli ( ) entrambi del Foro di C.F._6 C.F._7
Viterbo, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente.
CONVENUTO
OGGETTO: azione per il risarcimento del danno da responsabilità professionale.
posta in decisione all'udienza del 5.2.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'on. le Tribunale accertare la responsabilità del notaio Controparte_1 ei confronti delle IGnore e per le ragioni e i titoli esposti
[...] Parte_1 Parte_2 nell'atto di citazione, e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni in loro favore, corrispondenti alle somme dovute dalle attrici all'amministrazione finanziaria per imposte, sanzioni, interessi e altri accessorî, nonché alle spese di lite e di difesa nei giudizi contro tale amministrazione, nella misura di Euro 350.000 quanto alla NO e di euro 160.000 quanto alla Parte_1 NO , o nella misura minore o maggiore che risulterà accertata, oltre interessi Parte_2 legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di spese e compensi di lite”. Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione ed istanza,
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le richieste formulate con l'atto di citazione per tutte le ragioni esposte in atto in quanto non sussiste responsabilità professionale in capo al Dott. Controparte_1 nei confronti delle Sig.re e per la stipula dell'atto del
[...] Parte_2 Parte_1
20/04/2018 a rogito del Dott. Notaio in Amelia (TR), Rep. n. 23874. CP_1
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare infondata e pertanto rigettare la pretesa risarcitoria come promossa dalle attrici per infondatezza, indeterminatezza ed incertezza del danno patito, in quanto ad oggi sussistono i ricorsi in Cassazione promossi dalla Sig.ra e dalla Sig.ra avverso le Pt_1 Pt_2 sentenze della Commissione Tributaria Regionale, che pertanto risultano non essere passate in giudicato. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la responsabilità professionale in capo al Dott. per i fatti contestati in citazione, rideterminarne l'importo alla luce Controparte_1 delle argomentazioni che precedono e per l'effetto ridurre lo stesso alla minor somma rispetto a quanto richiesto da parte attrice, di € 91.470,00 a favore della Sig.ra ed € 213.640,00 Parte_2 nei confronti della Sig.ra del diverso importo risultante dal giudizio. Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
e agiscono per far valere la responsabilità professionale del Parte_1 Parte_2 notaio per l'oneroso trattamento fiscale derivato a loro carico dall'atto di Controparte_1 compravendita del 20 aprile 2018, con cui hanno acquistato pro-indiviso dalla Azienda Agricola La
Casella, società agricola a responsabilità limitata, rispettivamente nella misura di 14/20 e di 6/20, alcuni terreni agricoli montani con sovrastanti fabbricati siti nei comuni di Amelia e Penna in
Teverina.
Espongono le attrici che la società venditrice era partecipata da loro stesse e amministrata dal prof.
, marito della NO e padre della NO , che pure ne era Persona_1 Pt_1 Pt_2 socio;
che l'operazione era finalizzata a riallocare gli immobili dal patrimonio della società a quello personale delle socie, nell'ambito di una più generale sistemazione dei beni di famiglia;
che, su suggerimento del professionista, si erano determinate alla compravendita confidando nell'applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 601/1973 per i territorî montani in relazione agli acquisti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale
(qualifica che possedevano), per accorpamento e arrotondamento di terreni agricoli montani, con conseguente applicazione delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per poche centinaia di euro, anziché nella misura proporzionale del 15% e dell'esenzione integrale dalle imposte catastali;
che in subordine, sempre su suggerimento del professionista, confidavano di poter fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli previste a favore della piccola proprietà contadina dall'art. 2, comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25) con applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa, e dell'imposta catastale nella misura dell'1%; che l'Agenzia delle Entrate di Terni, non avendo riconosciuto i suddetti benefici, ha liquidato l'imposta di registro in misura ordinaria pari a € 228.690 a carico della NO a € 98.010 a carico della NO , oltre sanzioni e interessi;
che esperite Pt_1 Pt_2 infruttuosamente le impugnazioni in via tributaria e il giudizio per revocazione, da cui sono conseguite le condanne alle spese, le somme dovute all'amministrazione ammontano ad € 350.000 quanto alla NO e di € 160.000 quanto alla NO , di cui Parte_1 Parte_2 chiedono il pagamento a carico del convenuto, oltre alle spese derivanti dai contenziosi.
Nella resistenza del convenuto, che ha dedotto di aver agito con la diligenza richiesta poiché l'atto rogato corrispondeva alla volontà delle contraenti, la soluzione fiscale proposta era quella di maggior favore e le attrici, nel corso dei numerosi incontri avvenuti prima della redazione dell'atto stesso, erano state rese edotte della possibilità che l'amministrazione non avallasse la richiesta fiscale, la causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed escussione di testimoni e all'udienza del 5.2.25, sostituita con deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
La responsabilità professionale del notaio convenuto viene fatta valere in relazione al compimento di un atto di compravendita di alcuni terreni agricoli montani al prezzo di € 2.180.000 per il quale l'Agenzia delle Entrare ha notificato un avviso di liquidazione di imposta di registro del 15% del prezzo di acquisto, senza riconoscere l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del
1973 e quella in favore della piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), entrambe richieste, l'una in via principale e l'altra in via subordinata, nell'atto di vendita.
Le attrici lamentano il fatto che il professionista le avesse erroneamente rassicurate sulla possibilità di fruire dei benefici fiscali e deducono che, poiché la compravendita era intervenuta con una società di cui era amministratore il prof. , rispettivamente marito e padre delle IG.re Persona_1
e , e che loro stesse erano socie della suddetta società il risultato economico Pt_1 Pt_2 conseguito, di sistemare diversamente i beni di famiglia, avrebbe potuto essere conseguito in modo fiscalmente più favorevole;
deducono anche che avrebbero rinunciato al trasferimento dei beni qualora fosse stata rappresentata loro l'entità dell'obbligo fiscale generato dalla vendita.
Invero, l'obbligo di diligenza professionale per i notai non si esaurisce nella “mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176, secondo comma cod. civ. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole”. (cfr Cass. sentenza n. 309 del 13/01/2003). Orbene, nel corso dell'esame testimoniale il commercialista a riferito di aver partecipato Tes_1
a diversi incontri con la IG.ra , che vi partecipava anche per conto della madre, IG.ra Pt_2
e con il notaio convenuto per cercare la soluzione che consentisse di acquisire i beni della Pt_1 società conseguendo il miglior risparmio fiscale;
il testimone ha riferito di aver proposto di procedere con un'assegnazione dei beni ai soci, qualità rivestita dalle odierne attrici nell'ambito della società venditrice, poiché a quell'epoca esisteva una norma agevolativa di miglior favore per l'imposta di registro, e che tale soluzione è stata scartata poiché trattavasi di operazione più complessa rispetto alla vendita ordinaria a cui, secondo il notaio, potevano essere applicate norme di agevolazione fiscale.
In primo luogo, va detto che la diligenza professionale del notaio, rispetto alla soluzione di maggior favore, va valutata in relazione allo stesso tipo di atto, poiché nei confronti della società (di cui le parti sono socie) la vendita a terzi (di cui nell'atto si afferma essere stato pagato il prezzo, in parte direttamente e in parte mediante accollo del mutuo ) produce effetti economici radicalmente diversi e più favorevoli dell'assegnazione dei beni ai soci, di conseguenza i motivi della scelta dell'una o dell'altra soluzione potrebbe risiedere anche in altre ragioni rispetto a quelle fiscali.
In ogni caso, ai fini che qui interessano è assorbente la considerazione del fatto che non è stata raggiunta la prova del regime fiscale asseritamente migliore applicabile alla soluzione proposta dal commercialista.
Quest'ultimo, infatti, ha riferito solo genericamente che, all'epoca dei fatti, l'istituto giuridico godeva di una norma agevolativa, ma ha anche precisato di non aver mai fatto il calcolo effettivo dell'entità delle imposte né esso è stato eseguito a fronte della specifica richiesta giudiziale in tal senso.
A seguito della sollecitazione del giudice di indicare il costo della tassazione derivante dalla soluzione proposta dal commercialista (ordinanza riservata del 26 settembre 2023) parte attrice ha depositato una nota da cui si evince che non è possibile stabilire il costo di tale soluzione, che prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sulla differenza tra “il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente” riconosciuto, ma richiedeva il compimento di una serie di operazioni societarie e contabili articolate, quali rivalutazioni e ammortamenti anticipati, che non furono individuate in dettaglio, con conseguente impossibilità di stabilire l'effettivo costo della tassazione.
L'indeterminatezza dei dati a disposizione e la genericità dell'affermazione del risparmio derivante dall'assegnazione ai soci comporta, quindi, il rigetto della prima contestazione delle attrici.
Venendo all'incidenza dell'errore compiuto dal professionista sulla formazione del consenso alla vendita, le attrici hanno prospettato il risparmio fiscale quale condizione implicita e necessaria del negozio poiché funzionale a realizzare il programma economico da loro avuto di mira.
Orbene, poiché la causa della compravendita è quella di acquisire i beni al proprio patrimonio, il rilievo di altre circostanze, idonee ad entrare nella causa concreta, deve trovare specifico riscontro nell'interpretazione delle clausole contrattuali che, nella specie, manca poiché dall'atto non è possibile dedurre che l'entità dell'imposta abbia condizionato il consenso.
In particolare, nell'atto di compravendita le parti hanno chiesto di potersi avvalere del regime previsto per i territori montani e in subordine, nell'eventualità di mancata concessione di tale agevolazione, hanno chiesto l'applicazione di quella prevista per i terreni agricoli, senza specificare nulla sulla valenza di tale richiesta e, anzi, subordinando la seconda agevolazione alla mancata concessione della prima, hanno implicitamente riconosciuto che non vi era certezza riguardo alla tassazione da applicare.
D'altronde, la necessità di ridistribuire i beni nell'ambito del rapporti familiari non è di per sé idonea a dimostrare che tale eIGenza sarebbe stata soddisfatta solo in caso di tassazione contenuta, tanto più ove si consideri che l'obbligazione tributaria trova fonte nella legge, quale conseguenza necessitata dell'atto compiuto e, anzi, di regola trova in esso la sua misura, poiché l'imposta è ragguagliata alla capacità contributiva manifestata con il trasferimento di ricchezza derivante dall'acquisto, sicché l'impossibilità di conseguire un beneficio fiscale non comporta automaticamente il venir meno della volontà di compiere l'acquisto.
Il comportamento del notaio non rileva neppure sotto il profilo dell'errore indotto nelle attrici poiché il testimone dipendente del convenuto, ha detto di aver partecipato ai vari incontri svoltisi Tes_2 presso lo studio notarile con la NO , il notaio stesso e il commercialista nel Pt_2 Tes_1 corso dei quali il notaio, quando ha suggerito alle parti di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i territori montani e per gli imprenditori agricoli, ha anche rappresentato le criticità di tali soluzioni, avvertendo la IG.ra della possibilità che l'Agenzia delle Entrate non riconoscesse i benefici Pt_2 fiscali e chiedesse il pagamento dell'imposta per l'intero.
In particolare, il notaio avvertì la parte del fatto che in relazione al beneficio fiscale previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, che sottopone a imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed esenta dalle imposte catastali i trasferimenti di proprietà dei territori montani finalizzati all'accorpamento o arrotondamento con altre proprietà, il problema si poneva per la IG.ra , Pt_2 che non era proprietaria di altri terreni da accorpare o arrotondare.
Quanto alle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento della piccola proprietà contadina, che l'art. 2, comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 assoggetta ad imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%, il notaio avvertì la NO Pt_2 che la richiesta sarebbe stata formulata nell'atto in via subordinata e proprio per questo avrebbe potuto essere rigettata dall'Agenzia delle entrate. (cfr verbale dell'udienza del 14 febbraio 2024).
Il testimone conclude dicendo che la IG.ra , avvertita dei rischi, prese tempo per valutare Pt_2 le soluzioni e, quindi, ha scelto liberamente e consapevolmente di stipulare l'atto.
In aggiunta a tali emergenze probatorie, che non possono essere considerate inattendibili solo in ragione del fatto che la testimone lavora presso l'ufficio del professionista, deve osservarsi che l'obbligazione del notaio di perseguire il miglior regime fiscale possibile non può configurarsi quale obbligo di risultato lì ove esso dipenda da valutazioni suscettibili di diversa interpretazione.
In proposito va considerato che l'avviso di liquidazione di imposta notificato dall'Agenzia delle entrate si fonda su due valutazioni: la mancanza del requisito dell'accorpamento o dell'arrotondamento con terreni adiacenti o limitrofi che ha precluso il riconoscimento del regime fiscale di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, poiché il trasferimento di proprietà aveva riguardato fondi nel Comune di
Amelia ove non aveva altre proprietà, essendo invece proprietaria di alcune Parte_1 particelle nel Comune di Penna in Teverina, non adiacenti e limitrofe a quelle di cui è causa, mentre non era proprietaria di nessun altro fondo in precedenza. Inoltre, l'Agenzia ha Parte_2 escluso l'applicazione dell'agevolazione a favore della piccola proprietà contadina sul presupposto dell'impossibilità per il contribuente di formulare domande di benefici fiscali subordinati.
A seguito dell'impugnativa di fronte al giudice tributario l'atto è stato annullato in primo grado e confermato in appello e già solo tale circostanza è idonea a dimostrare come la questione non fosse del tutto piana.
A ciò si aggiunga che la decisione di secondo grado, che ha confermato la ripresa a tassazione, nell'escludere la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale per la proprietà contadina, che era stata richiesta in via subordinata, ha fatto riferimento ad una giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenza n. 8409/13; n. 13853/17; 3199/18) formatasi in relazione alle ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale già concesso dall'amministrazione finanziaria.
In particolare, la Corte di legittimità esclude che il contribuente a cui sia stato già riconosciuto un regime fiscale possa, in caso di decadenza da esso, fruire di un altro che a suo tempo aveva richiesto in via alternativa poiché con il primo atto l'amministrazione ha già esaurito i poteri di accertamento e valutazione del tributo, sicché essi non possono rivivere una volta intervenuta la decadenza.
Tale interpretazione sembra ragionevolmente da riferire al solo caso in cui la fruizione del beneficio fiscale proposto in via principale sia stata concessa dall'amministrazione sicché la decadenza successiva esclude la possibilità di rivalutare il regime alternativo a suo tempo proposto, ma non appare estensibile all'ipotesi in cui i due regimi fiscali sono richiesti contestualmente e i presupposti sono valutati dall'amministrazione in contemporanea (rispetto all'autoliquidazione effettuata dal notaio), seppure subordinatamente l'uno all'altro, senza alcuna decadenza. In tali casi, infatti, non si pone il problema di consumazione del potere e risponde, invece, al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva valutare nel merito entrambe le richieste e applicare il beneficio di cui ricorrono i presupposti concreti.
Sulla scorta di ciò deve, quindi, concludersi che la scelta del notaio di chiedere l'applicazione del regime fiscale della proprietà contadina in subordine a quello dei territori montani, non era irragionevole, né manifestava negligenza e imperizia, tanto più che egli, come si è detto, aveva adempiuto al proprio dovere informativo verso le clienti.
Per tutto quanto si è detto la domanda non può trovare fondamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
1. Rigetta la domanda;
2. condanna le attrici al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 liquida in € 22.457, oltre accessori di legge da liquidare agli avv.ti Angelo Poli e Lorenzo De
Rossi antistatari.
Così deciso in Viterbo il 24 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott.ssa Francesca Capuzzi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA residente a [...] (cod. fisc. Parte_1
, e , residente a [...]in Teverina (TR), piazza San C.F._1 Parte_2
Valentino, 11 (cod. fisc. , rappresentate e difese dagli avvocati Ennio Cicconi C.F._2
(cod. fisc. , p.e.c. e Raffaella Fantozzi (cod. fisc. C.F._3 Email_1
; p.e.c. , per procura in calce all'atto di citazione, C.F._4 Email_2 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Giuseppe Mercalli, 13.
ATTRICI
E nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Fiume 133/c - C.F.: , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in C.F._5
Viterbo in Via della Mattonara n. 7 presso e nello Studio dell'Avv. Lorenzo De Rossi
( ) e dell'Avv. Angelo Poli ( ) entrambi del Foro di C.F._6 C.F._7
Viterbo, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente.
CONVENUTO
OGGETTO: azione per il risarcimento del danno da responsabilità professionale.
posta in decisione all'udienza del 5.2.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'on. le Tribunale accertare la responsabilità del notaio Controparte_1 ei confronti delle IGnore e per le ragioni e i titoli esposti
[...] Parte_1 Parte_2 nell'atto di citazione, e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni in loro favore, corrispondenti alle somme dovute dalle attrici all'amministrazione finanziaria per imposte, sanzioni, interessi e altri accessorî, nonché alle spese di lite e di difesa nei giudizi contro tale amministrazione, nella misura di Euro 350.000 quanto alla NO e di euro 160.000 quanto alla Parte_1 NO , o nella misura minore o maggiore che risulterà accertata, oltre interessi Parte_2 legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di spese e compensi di lite”. Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione ed istanza,
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le richieste formulate con l'atto di citazione per tutte le ragioni esposte in atto in quanto non sussiste responsabilità professionale in capo al Dott. Controparte_1 nei confronti delle Sig.re e per la stipula dell'atto del
[...] Parte_2 Parte_1
20/04/2018 a rogito del Dott. Notaio in Amelia (TR), Rep. n. 23874. CP_1
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare infondata e pertanto rigettare la pretesa risarcitoria come promossa dalle attrici per infondatezza, indeterminatezza ed incertezza del danno patito, in quanto ad oggi sussistono i ricorsi in Cassazione promossi dalla Sig.ra e dalla Sig.ra avverso le Pt_1 Pt_2 sentenze della Commissione Tributaria Regionale, che pertanto risultano non essere passate in giudicato. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la responsabilità professionale in capo al Dott. per i fatti contestati in citazione, rideterminarne l'importo alla luce Controparte_1 delle argomentazioni che precedono e per l'effetto ridurre lo stesso alla minor somma rispetto a quanto richiesto da parte attrice, di € 91.470,00 a favore della Sig.ra ed € 213.640,00 Parte_2 nei confronti della Sig.ra del diverso importo risultante dal giudizio. Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
e agiscono per far valere la responsabilità professionale del Parte_1 Parte_2 notaio per l'oneroso trattamento fiscale derivato a loro carico dall'atto di Controparte_1 compravendita del 20 aprile 2018, con cui hanno acquistato pro-indiviso dalla Azienda Agricola La
Casella, società agricola a responsabilità limitata, rispettivamente nella misura di 14/20 e di 6/20, alcuni terreni agricoli montani con sovrastanti fabbricati siti nei comuni di Amelia e Penna in
Teverina.
Espongono le attrici che la società venditrice era partecipata da loro stesse e amministrata dal prof.
, marito della NO e padre della NO , che pure ne era Persona_1 Pt_1 Pt_2 socio;
che l'operazione era finalizzata a riallocare gli immobili dal patrimonio della società a quello personale delle socie, nell'ambito di una più generale sistemazione dei beni di famiglia;
che, su suggerimento del professionista, si erano determinate alla compravendita confidando nell'applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 601/1973 per i territorî montani in relazione agli acquisti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale
(qualifica che possedevano), per accorpamento e arrotondamento di terreni agricoli montani, con conseguente applicazione delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per poche centinaia di euro, anziché nella misura proporzionale del 15% e dell'esenzione integrale dalle imposte catastali;
che in subordine, sempre su suggerimento del professionista, confidavano di poter fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli previste a favore della piccola proprietà contadina dall'art. 2, comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25) con applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa, e dell'imposta catastale nella misura dell'1%; che l'Agenzia delle Entrate di Terni, non avendo riconosciuto i suddetti benefici, ha liquidato l'imposta di registro in misura ordinaria pari a € 228.690 a carico della NO a € 98.010 a carico della NO , oltre sanzioni e interessi;
che esperite Pt_1 Pt_2 infruttuosamente le impugnazioni in via tributaria e il giudizio per revocazione, da cui sono conseguite le condanne alle spese, le somme dovute all'amministrazione ammontano ad € 350.000 quanto alla NO e di € 160.000 quanto alla NO , di cui Parte_1 Parte_2 chiedono il pagamento a carico del convenuto, oltre alle spese derivanti dai contenziosi.
Nella resistenza del convenuto, che ha dedotto di aver agito con la diligenza richiesta poiché l'atto rogato corrispondeva alla volontà delle contraenti, la soluzione fiscale proposta era quella di maggior favore e le attrici, nel corso dei numerosi incontri avvenuti prima della redazione dell'atto stesso, erano state rese edotte della possibilità che l'amministrazione non avallasse la richiesta fiscale, la causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed escussione di testimoni e all'udienza del 5.2.25, sostituita con deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
La responsabilità professionale del notaio convenuto viene fatta valere in relazione al compimento di un atto di compravendita di alcuni terreni agricoli montani al prezzo di € 2.180.000 per il quale l'Agenzia delle Entrare ha notificato un avviso di liquidazione di imposta di registro del 15% del prezzo di acquisto, senza riconoscere l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del
1973 e quella in favore della piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), entrambe richieste, l'una in via principale e l'altra in via subordinata, nell'atto di vendita.
Le attrici lamentano il fatto che il professionista le avesse erroneamente rassicurate sulla possibilità di fruire dei benefici fiscali e deducono che, poiché la compravendita era intervenuta con una società di cui era amministratore il prof. , rispettivamente marito e padre delle IG.re Persona_1
e , e che loro stesse erano socie della suddetta società il risultato economico Pt_1 Pt_2 conseguito, di sistemare diversamente i beni di famiglia, avrebbe potuto essere conseguito in modo fiscalmente più favorevole;
deducono anche che avrebbero rinunciato al trasferimento dei beni qualora fosse stata rappresentata loro l'entità dell'obbligo fiscale generato dalla vendita.
Invero, l'obbligo di diligenza professionale per i notai non si esaurisce nella “mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176, secondo comma cod. civ. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole”. (cfr Cass. sentenza n. 309 del 13/01/2003). Orbene, nel corso dell'esame testimoniale il commercialista a riferito di aver partecipato Tes_1
a diversi incontri con la IG.ra , che vi partecipava anche per conto della madre, IG.ra Pt_2
e con il notaio convenuto per cercare la soluzione che consentisse di acquisire i beni della Pt_1 società conseguendo il miglior risparmio fiscale;
il testimone ha riferito di aver proposto di procedere con un'assegnazione dei beni ai soci, qualità rivestita dalle odierne attrici nell'ambito della società venditrice, poiché a quell'epoca esisteva una norma agevolativa di miglior favore per l'imposta di registro, e che tale soluzione è stata scartata poiché trattavasi di operazione più complessa rispetto alla vendita ordinaria a cui, secondo il notaio, potevano essere applicate norme di agevolazione fiscale.
In primo luogo, va detto che la diligenza professionale del notaio, rispetto alla soluzione di maggior favore, va valutata in relazione allo stesso tipo di atto, poiché nei confronti della società (di cui le parti sono socie) la vendita a terzi (di cui nell'atto si afferma essere stato pagato il prezzo, in parte direttamente e in parte mediante accollo del mutuo ) produce effetti economici radicalmente diversi e più favorevoli dell'assegnazione dei beni ai soci, di conseguenza i motivi della scelta dell'una o dell'altra soluzione potrebbe risiedere anche in altre ragioni rispetto a quelle fiscali.
In ogni caso, ai fini che qui interessano è assorbente la considerazione del fatto che non è stata raggiunta la prova del regime fiscale asseritamente migliore applicabile alla soluzione proposta dal commercialista.
Quest'ultimo, infatti, ha riferito solo genericamente che, all'epoca dei fatti, l'istituto giuridico godeva di una norma agevolativa, ma ha anche precisato di non aver mai fatto il calcolo effettivo dell'entità delle imposte né esso è stato eseguito a fronte della specifica richiesta giudiziale in tal senso.
A seguito della sollecitazione del giudice di indicare il costo della tassazione derivante dalla soluzione proposta dal commercialista (ordinanza riservata del 26 settembre 2023) parte attrice ha depositato una nota da cui si evince che non è possibile stabilire il costo di tale soluzione, che prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sulla differenza tra “il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente” riconosciuto, ma richiedeva il compimento di una serie di operazioni societarie e contabili articolate, quali rivalutazioni e ammortamenti anticipati, che non furono individuate in dettaglio, con conseguente impossibilità di stabilire l'effettivo costo della tassazione.
L'indeterminatezza dei dati a disposizione e la genericità dell'affermazione del risparmio derivante dall'assegnazione ai soci comporta, quindi, il rigetto della prima contestazione delle attrici.
Venendo all'incidenza dell'errore compiuto dal professionista sulla formazione del consenso alla vendita, le attrici hanno prospettato il risparmio fiscale quale condizione implicita e necessaria del negozio poiché funzionale a realizzare il programma economico da loro avuto di mira.
Orbene, poiché la causa della compravendita è quella di acquisire i beni al proprio patrimonio, il rilievo di altre circostanze, idonee ad entrare nella causa concreta, deve trovare specifico riscontro nell'interpretazione delle clausole contrattuali che, nella specie, manca poiché dall'atto non è possibile dedurre che l'entità dell'imposta abbia condizionato il consenso.
In particolare, nell'atto di compravendita le parti hanno chiesto di potersi avvalere del regime previsto per i territori montani e in subordine, nell'eventualità di mancata concessione di tale agevolazione, hanno chiesto l'applicazione di quella prevista per i terreni agricoli, senza specificare nulla sulla valenza di tale richiesta e, anzi, subordinando la seconda agevolazione alla mancata concessione della prima, hanno implicitamente riconosciuto che non vi era certezza riguardo alla tassazione da applicare.
D'altronde, la necessità di ridistribuire i beni nell'ambito del rapporti familiari non è di per sé idonea a dimostrare che tale eIGenza sarebbe stata soddisfatta solo in caso di tassazione contenuta, tanto più ove si consideri che l'obbligazione tributaria trova fonte nella legge, quale conseguenza necessitata dell'atto compiuto e, anzi, di regola trova in esso la sua misura, poiché l'imposta è ragguagliata alla capacità contributiva manifestata con il trasferimento di ricchezza derivante dall'acquisto, sicché l'impossibilità di conseguire un beneficio fiscale non comporta automaticamente il venir meno della volontà di compiere l'acquisto.
Il comportamento del notaio non rileva neppure sotto il profilo dell'errore indotto nelle attrici poiché il testimone dipendente del convenuto, ha detto di aver partecipato ai vari incontri svoltisi Tes_2 presso lo studio notarile con la NO , il notaio stesso e il commercialista nel Pt_2 Tes_1 corso dei quali il notaio, quando ha suggerito alle parti di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i territori montani e per gli imprenditori agricoli, ha anche rappresentato le criticità di tali soluzioni, avvertendo la IG.ra della possibilità che l'Agenzia delle Entrate non riconoscesse i benefici Pt_2 fiscali e chiedesse il pagamento dell'imposta per l'intero.
In particolare, il notaio avvertì la parte del fatto che in relazione al beneficio fiscale previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, che sottopone a imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed esenta dalle imposte catastali i trasferimenti di proprietà dei territori montani finalizzati all'accorpamento o arrotondamento con altre proprietà, il problema si poneva per la IG.ra , Pt_2 che non era proprietaria di altri terreni da accorpare o arrotondare.
Quanto alle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento della piccola proprietà contadina, che l'art. 2, comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 assoggetta ad imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%, il notaio avvertì la NO Pt_2 che la richiesta sarebbe stata formulata nell'atto in via subordinata e proprio per questo avrebbe potuto essere rigettata dall'Agenzia delle entrate. (cfr verbale dell'udienza del 14 febbraio 2024).
Il testimone conclude dicendo che la IG.ra , avvertita dei rischi, prese tempo per valutare Pt_2 le soluzioni e, quindi, ha scelto liberamente e consapevolmente di stipulare l'atto.
In aggiunta a tali emergenze probatorie, che non possono essere considerate inattendibili solo in ragione del fatto che la testimone lavora presso l'ufficio del professionista, deve osservarsi che l'obbligazione del notaio di perseguire il miglior regime fiscale possibile non può configurarsi quale obbligo di risultato lì ove esso dipenda da valutazioni suscettibili di diversa interpretazione.
In proposito va considerato che l'avviso di liquidazione di imposta notificato dall'Agenzia delle entrate si fonda su due valutazioni: la mancanza del requisito dell'accorpamento o dell'arrotondamento con terreni adiacenti o limitrofi che ha precluso il riconoscimento del regime fiscale di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, poiché il trasferimento di proprietà aveva riguardato fondi nel Comune di
Amelia ove non aveva altre proprietà, essendo invece proprietaria di alcune Parte_1 particelle nel Comune di Penna in Teverina, non adiacenti e limitrofe a quelle di cui è causa, mentre non era proprietaria di nessun altro fondo in precedenza. Inoltre, l'Agenzia ha Parte_2 escluso l'applicazione dell'agevolazione a favore della piccola proprietà contadina sul presupposto dell'impossibilità per il contribuente di formulare domande di benefici fiscali subordinati.
A seguito dell'impugnativa di fronte al giudice tributario l'atto è stato annullato in primo grado e confermato in appello e già solo tale circostanza è idonea a dimostrare come la questione non fosse del tutto piana.
A ciò si aggiunga che la decisione di secondo grado, che ha confermato la ripresa a tassazione, nell'escludere la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale per la proprietà contadina, che era stata richiesta in via subordinata, ha fatto riferimento ad una giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenza n. 8409/13; n. 13853/17; 3199/18) formatasi in relazione alle ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale già concesso dall'amministrazione finanziaria.
In particolare, la Corte di legittimità esclude che il contribuente a cui sia stato già riconosciuto un regime fiscale possa, in caso di decadenza da esso, fruire di un altro che a suo tempo aveva richiesto in via alternativa poiché con il primo atto l'amministrazione ha già esaurito i poteri di accertamento e valutazione del tributo, sicché essi non possono rivivere una volta intervenuta la decadenza.
Tale interpretazione sembra ragionevolmente da riferire al solo caso in cui la fruizione del beneficio fiscale proposto in via principale sia stata concessa dall'amministrazione sicché la decadenza successiva esclude la possibilità di rivalutare il regime alternativo a suo tempo proposto, ma non appare estensibile all'ipotesi in cui i due regimi fiscali sono richiesti contestualmente e i presupposti sono valutati dall'amministrazione in contemporanea (rispetto all'autoliquidazione effettuata dal notaio), seppure subordinatamente l'uno all'altro, senza alcuna decadenza. In tali casi, infatti, non si pone il problema di consumazione del potere e risponde, invece, al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva valutare nel merito entrambe le richieste e applicare il beneficio di cui ricorrono i presupposti concreti.
Sulla scorta di ciò deve, quindi, concludersi che la scelta del notaio di chiedere l'applicazione del regime fiscale della proprietà contadina in subordine a quello dei territori montani, non era irragionevole, né manifestava negligenza e imperizia, tanto più che egli, come si è detto, aveva adempiuto al proprio dovere informativo verso le clienti.
Per tutto quanto si è detto la domanda non può trovare fondamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
1. Rigetta la domanda;
2. condanna le attrici al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 liquida in € 22.457, oltre accessori di legge da liquidare agli avv.ti Angelo Poli e Lorenzo De
Rossi antistatari.
Così deciso in Viterbo il 24 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi