Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 832/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Picciocchi Rachele
e da
, nata a San Giorgio a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Napolitano Luigi C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Controparte_1
data 27/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 4.10.2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Saviano (al n. 48, Parte II, serie A, anno 2012).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 3.9.2015 e il Per_1 Persona_2
19.4.2022, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 8.4.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A) Cessazione della convivenza: autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, con obbligo di comunicarsi, anche per le vie brevi (messaggi o telefonate), gli eventuali cambiamenti entro i 10 giorni successivi al verificarsi di tale evento;
2 B) Assegnazione della casa familiare: la casa coniugale, costituita dall'immobile condotto in locazione sito in Saviano alla via Molino n.78/C , resterà assegnata alla SI.ra
[...]
, che continuerà ad abitarvi unitamente ai propri figli, la stessa si impegna ad CP_1 effettuare le volture delle utenze che servono l'abitazione eventualmente intestate al coniuge, che spetteranno, di conseguenza, alla SI.ra così come le spese relative CP_1
all'uso e godimento dell'abitazione (luce, gas, acqua, quota mensile condominiale se dovuta). Per le tasse e imposte egualmente si concorda che spetteranno alla SI.ra . CP_1
Resta inteso, che essendo la casa in locazione, le spese straordinarie per eventuali lavori condominiali deliberati dall'assemblea condominiale e lavori straordinari relativi all'unità immobiliare coniugale, saranno sostenuti dal proprietario dell'immobile e qualora occorra effettuare una spesa imputabile al conduttore tale spesa graverà sui coniugi separandi al 50.
C) Affidamento figli: entrambi i coniugi si adopereranno affinché i figli non abbiano a subire turbamenti dalla loro separazione ed a tal fine convengono l'affidamento condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso la madre. Il SI. potrà tenere in Pt_1 qualsiasi momento dell'anno con se i propri figli, anche per l'intera giornata, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni dei bambini previo preavviso alla madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
D) Fermo restando quanto stabilito al punto che precede, essi coniugi, al fine di garantire, in ogni caso, una serena organizzazione di vita ai figli minori quanto alle festività convengono il calendario che segue:
1. ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con un altro, e così il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, e, altresì, il 26 dicembre ed il 6 gennaio;
2. ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro;
3. ciascun genitore potrà trascorrere con i minori, previa comunicazione, un giorno
3 ritenuto particolarmente importante, ad esempio un anniversario o festa, anche qualora questi giorni dovessero ricadere in quelli spettanti all'altro genitore;
4. si conviene, inoltre, che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per un periodo continuativo di 15 giorni durante l'estate per le vacanze, le cui date iniziali e finali saranno concordate tra i genitori. Entrambi i coniugi dovranno comunicare all'altro l'indirizzo del luogo ove si recheranno in vacanza con i minori, e ciò anche per i fine settimana, ove non li trascorressero presso l'abituale domicilio o residenza.
E) I coniugi reciprocamente si impegnano a far mantenere ai figli minori SInificativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
F) Mantenimento: La SI.ra , rinuncia al mantenimento da parte del coniuge. Per CP_1
quanto concerne il mantenimento dei figli, il SI. verserà la somma di € 500,00 Pt_1 mensili alla SI.ra ossia € 250,00 per ciascuno dei due figli minori, precisando che CP_1
nel mantenimento ordinario rientra tutto quanto previsto e disciplinato dal Protocollo sulla regolamentazione delle spese per i figli sottoscritto dal Tribunale di Nola.
G) Gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti esclusivamente dalla SI.ra CP_1
al 100% .Il SI. autorizza sin dalla sottoscrizione del presente ricorso Parte_1
la SI.ra a farne richiesta e si impegna a sottoscrivere tutte le Controparte_1
autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini della richiesta;
H) I coniugi separandi si obbligano reciprocamente a partecipare nella misura del 50% alle spese mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N, nonché, a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) a tutte le spese straordinarie sostenute reciprocamente nell'interesse dei figli minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i coniugi danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
Per tutto quanto non espressamente previsto ci si richiama al protocollo sulla regolamentazione delle spese per i figli sottoscritto dal Tribunale di Nola.
4 I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei bambini;
J) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
K) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
L) Entrambi i coniugi con la firma del presente atto prestano il loro consenso, affinché, le
Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino i loro passaporti ed inseriscano, sul passaporto di entrambi i figli e . Per_1 Persona_2
M) Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
N) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, le quali corrisponderanno gli onorari ed i diritti nonché gli oneri accessori ai rispettivi difensori,
i quali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà prevista dalla vigente legge professionale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] A Cremano (NA) il 14/10/1985, che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Saviano il 4.10.2012 (atto n.48 , Parte II, Serie A, anno2012 );
- dispone affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa familiare sita in Saviano alla via Molino n.78/C alla SI.ra che CP_1
ivi abiterà unitamente ai figli;
- determina in € 500,00 complessivi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del SI. da corrispondersi alla SI.ra mediante contanti, vaglia Pt_1 CP_1
postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat
e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 15/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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