Sentenza 11 marzo 1983
Massime • 2
L'art. 1150 cod. civ., in tema di diritti del possessore ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa posseduta, si applica non solo nell'ipotesi in cui sia esercitata l'Azione di rivendicazione nei confronti di chi possieda a titolo originario o per acquisto a non domino ma anche in tutti i casi in cui il possesso, acquistato a titolo derivativo, venga a cessare in conseguenza di annullamento, risoluzione, rescissione etc. Di un atto traslativo del diritto di proprietà. ( V 4410/79, mass n 400956).*
In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà pro indiviso, non ne può essere ordinato il rilascio, per cui è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1983, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1983 |
Testo completo
In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà pro indiviso, non ne può essere ordinato il rilascio, per cui è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata.*