Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1983, n. 1816
CASS
Sentenza 11 marzo 1983

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L'art. 1150 cod. civ., in tema di diritti del possessore ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa posseduta, si applica non solo nell'ipotesi in cui sia esercitata l'Azione di rivendicazione nei confronti di chi possieda a titolo originario o per acquisto a non domino ma anche in tutti i casi in cui il possesso, acquistato a titolo derivativo, venga a cessare in conseguenza di annullamento, risoluzione, rescissione etc. Di un atto traslativo del diritto di proprietà. ( V 4410/79, mass n 400956).*

In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà pro indiviso, non ne può essere ordinato il rilascio, per cui è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1983, n. 1816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1816
    Data del deposito : 11 marzo 1983

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