Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da
AR OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via G.V. Quaranta, n. 5;
contro
Comune di DE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sgombero di area demaniale n. 40 del 24.10.2024 (prot. 23063).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di DE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IN Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, OS AR (in appresso, C. D.) impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 40 del 24 ottobre 2024 (prot. n. 23063), con la quale il Responsabile del Settore Servizi, LL.PP., Innovazione Tecnologica, Gare e Contratti del Comune di DE, sulla scorta del verbale di sopralluogo prot. n. 14414 dell’8 luglio 2024 e previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 18950, aveva disposto lo sgombero dell’area demaniale classificata come “ex relitto stradale”, ubicata in DE, località Difesa Chiaromonte, e ricompresa tra il lotto censito in catasto al foglio 41, particelle 526 e 470 (lato est), il lotto censito in catasto al foglio 41, particella 73 (lato ovest), la strada statale (S.S.) 166 (lato sud) e la strada “Vecchia Comunale Serre – DE” (lato nord).
2. A sostegno dell’esperito gravame, lamentava, in estrema sintesi che: a) in difetto del presupposto e di istruttoria, nonché in violazione o elusione del giudicato di cui alle sentenze del TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 20 del 5 gennaio 2017 e, sez. II, n. 1190 del 21 settembre 2020, l’amministrazione comunale intimata avrebbe esercitato il potere ex art. 823, comma 2, cod. civ. in relazione ad un’area non già demaniale (ex strada comunale o vicinale ad uso pubblico), bensì di proprietà privata del C.; b) l’area in parola non apparterrebbe, comunque, al demanio o al patrimonio indisponibile, bensì, al più, in quanto “ex relitto stradale”, al patrimonio disponibile dell’ente locale e non sarebbe, quindi, assoggettabile ad autotutela esecutiva possessoria; c) l’esercizio di quest’ultima neppure sarebbe giustificato da un apprezzabile interesse pubblico, connesso ad esigenze di fruizione da parte della collettività.
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di DE eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
4. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, fondato si rivela essere il primo ordine di doglianze (cfr. retro, sub n. 2.a).
6. Osserva, innanzitutto, il Collegio, a suffragio del denunciato deficit istruttorio circa la ritenuta demanialità dell’“ex relitto stradale” controverso, che l’ordinanza n. 40 del 24 ottobre 2024 si limita a inferire la configurazione di quest’ultimo a guisa di bene demaniale in base alla relativa riproduzione nel “foglio di impianto” del 1903, in base alla mera e, di per sé, ininfluente descrizione dello stesso («dalla S.S. 166 e quindi dal lato sud, si evince che la stessa risulta libera da piante, arbusti spontanei e vegetazione; sulla stessa risultano presenti un piccolo escavatore e un automezzo … interdetta al lato sud (S.S. 166) da una recinzione in plastica di colore rosso tipo da cantiere … dalla strada locale “Vecchia Comunale Serre-DE” e quindi sul lato nord, sulla stessa risulta presente vegetazione spontanea; inoltre, la stessa risulta interdetta, sempre sul lato nord, da una rete metallica a maglie quadrate poggiante su elementi verticali in legno») e in base al dato puramente negativo dell’insussistenza di una sdemanializzazione di fatto (argomento, questo, che, però, prova troppo, essendo in discussione la natura ab origine pubblica del bene).
In realtà, la riproduzione della fascia di terreno sottoposta a sgombero nel “foglio di impianto” del 1903 (a corredo sia della gravata ordinanza n. 40 del 24 ottobre 2024 sia del presupposto verbale di sopralluogo congiunto prot. n. 14414 dell’8 luglio 2024) non riveste, di per sé, portata dirimente, nel senso di designare univocamente il tracciato in questione quale ex relitto stradale costituente area demaniale. Così come non rivestono portata dirimente le segnalazioni del ricorrente (note del 10 ottobre 2012, prot. n. 9955, e del 23 ottobre 2012, prot. n. 10448) e la nota dell’ANAS s.p.a. prot. n. CNA-0044400-P del 31 ottobre 2012, enfatizzate dalla difesa civica a sostegno della propria tesi e qualificanti la fascia di terreno anzidetta in termini di “strada comunale” innestantesi nella S.S. 166 “Degli Alburni” ed ostruita da un guard-rail latistante quest’ultima, trattandosi di definizione meramente incidentale (peraltro inammissibilmente evocata solo in giudizio dalla difesa civica, a guisa di integrazione postuma della motivazione).
7. Per converso, il cespite immobiliare de quo, oltre a non essere nominativamente designato come “strada” nel menzionato “foglio di impianto” del 1903 e a non essere riportato nella cartografia della località “Difesa Chiaromonte” (risalente agli anni 1840-1860), nella carta tecnica regionale, nella Tav. 0.1 del PUC di DE, nella toponomastica e nell’elenco delle strade pubblico e di uso pubblico del Comune di DE, presenta, al più, alla luce delle riproduzioni fotografiche a corredo sia del citato verbale di sopralluogo congiunto prot. n. 14414 dell’8 luglio 2024 sia del rilievo topografico esibito in giudizio dall’amministrazione resistente, nonché alla luce delle riproduzioni fotografiche satellitari a corredo delle osservazioni procedimentali del 15 maggio 2023, prot. n. 9810, i connotati materiali di un “mero sentiero” o “mulattiera”.
In tal senso, questo TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sentenza n. 20 del 5 gennaio 2017, ha avuto modo di rilevare che «il ricorrente … ha fatto presente, con deduzioni rimaste orfane di controdeduzione alcuna, e con il supporto d’adeguata documentazione, che, nella specie, la strada in questione non è comunale, trattandosi di “un mero sentiero”, ovvero di una “mulattiera” larga appena due metri, “risultando carenti i requisiti minimi previsti dal codice della strada”, per la riconduzione della stessa nel novero delle strade comunali (si cfr. anche le “dichiarazioni per testimonianza” rese, circa la natura e le dimensioni di tale “sentiero”, da taluni cittadini di DE …)».
Nello stesso senso, questo TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza n. 1190 del 21 settembre 2020, ha rilevato che: «- … risulta evidente come il Comune non abbia in alcun modo effettuato un’istruttoria, adeguata e autonoma, circa la sussistenza dei presupposti per ritenere comprovato il requisito che, tanto il Codice della strada, all’art. 2, che la giurisprudenza consolidata richiedono affinché sia integrata la “strada”, ossia la destinazione ad uso pubblico (in tal senso, Cass., 5 giugno 2018, n.14367, nonché Consiglio di Stato, 8 giugno 2011, n. 3509), unitamente all’idoneità funzionale a consentire il transito delle persone. Il Comune, al contrario, … ha apoditticamente affermato la natura pubblica della strada, assoggettando la recinzione alla sanzione edilizia di cui all’art. 31 d.p.r. n. 380/2001, senza sottoporre ad autonoma valutazione della fattispecie, al fine di sussumerla compiutamente nella nozione di strada pubblica comunale; - a ciò peraltro la p.a. procedente era particolarmente tenuta, oltre che in base ai generali principi del giusto procedimento, in forza di quanto statuito nel giudicato formatosi sull’evocata sentenza di questo Tribunale, n. 20/2017, resa fra le medesime parti. Come noto, tale sentenza ha annullato i precedenti atti sanzionatori, con i quali il Comune aveva denegato la possibilità di effettuare opere cd. minori all’interno della proprietà del ricorrente. In particolare, l’ordinanza demolitoria aveva ritenuto ostativa, fra l’altro, la circostanza relativa alla mancata acquisizione del nulla osta dell’ANAS e al mancato rispetto della distanza minima di 10 metri rispetto alla strada comunale. Nella motivazione della sentenza n.20/2017 … questo Tribunale ha richiamato le argomentazioni fornite dal ricorrente (ritenute supportate da idonea documentazione e, soprattutto, non controdedotte sul punto) in merito alla non riconducibilità della “strada” in contestazione nell’alveo delle strade comunali; - al riguardo, il Collegio ritiene che quanto esposto … [nella] sentenza n. 20/2017 circa la non riconducibilità a strada comunale non possa avere il crisma e l’autorità della cosa giudicata, in quanto trattasi di affermazione obiter dicta, non funzionale alla decisione della controversia, che nello specifico, lungi dall’avere compiuto un accertamento sulla natura della strada (piuttosto che del mero sentiero), ha inteso aggiungere un ulteriore motivo a sostegno dell’accoglimento del ricorso, posto che la ragione dirimente della decisione è stata individuata nella mancata adozione di atti di autotutela, da parte del Comune, nei riguardi dei titoli abilitativi all’effettuazione delle opere contestate; - nondimeno, nessun dubbio può sorgere per il Collegio sul fatto che, ai fini della trattazione della presente questione, al Comune, anche in ragione dei dubbi palesati dal Tribunale nella sentenza n. 20/2017 circa la necessità di rispetto della distanza minima dalla strada qualificata pubblica, che ha visto soccombere l’autorità comunale in ordine alla legittimità degli atti adottati, si imponesse un’istruttoria completa e accurata sui presupposti per integrare la fattispecie della “strada comunale”, all’uopo anche valutando le argomentazioni e i supporti, peritali e documentali, forniti della parte ricorrente, peraltro versati anche in atti».
8. Ad ulteriore suffragio delle proposizioni attoree, milita la relazione di “accertamento tecnico” depositata in giudizio dal C. il 29 ottobre 2025, dove i professionisti all’uopo incaricati, sulla scorta delle riproduzioni cartografiche, topografiche e ortofotografiche allegate, hanno rilevato che «la … proprietà privata del sig. D. C. ad ovest confina con la proprietà "eredi NT EL (particella 73), a sud confina con la strada S.S. 166, ad est confina con la proprietà "eredi NT AV (particella 75) e a nord confina con la strada comunale “Vecchia Strada Comunale Serra – DE”» e che «tra la proprietà del sig. D. C. (particella 470 e 526) ed il fondo di "eredi NT EL (particella 73) non insiste alcun sentiero, strada e/o diritto di passaggio».
9. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura dianzi scrutinata, ed assorbite quelle ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
10. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 40 del 24 ottobre 2024 (prot. n. 23063).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
IN Di OL, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di OL | LU US |
IL SEGRETARIO