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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7187 /2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7187/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
06/12/2024 da
, con l'avv. FRAVEZZI KATIA, come da mandato in atti;
Parte_1
nei confronti di
, con l'avv. ZANTEDESCHI MORENO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Per i coniugi: “ 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.7.2007 in
Re (VB) tra nato a [...] V.se il 10.01.1974 e nata a [...]_1
LA (NO) il 15.07.1975, trascritto nel registro atti matrimonio n.2, p. II, serie C,
comune di Re (VB).
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in Rivoli Veronese (VR), Via Villa n.16, censita al
Catasto Urbano del predetto Comune al foglio 13, particella 930, sub 1) e sub 6), alla sig.a nata a [...] il [...], con gli arredi e corredi, CP_1
3) Affidarsi il figlio minore (n. a Verbania il 12.9.2011) ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali assumeranno le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute del figlio, con collocazione prevalente e stabile residenza del minore presso la madre.
4) Il padre avrà diritto / dovere di vedere e di intrattenersi con il figlio minore, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e CP_1
lavorativi del padre, almeno un pomeriggio alla settimana.
5) Porsi a carico del ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento del figlio la ER
somma di €.400,00 (quattrocento/00) mensili che sarà adeguata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla sig.ra mediante bonifico CP_1
bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
6) Porsi a carico del ricorrente il 50% delle spese Protocollo presso il Tribunale di Verona
del 13.12.2024 al punto 9), che si hanno qui per integralmente trascritte:
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da CP_2
banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
nonché interventi chirurgici;
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione a internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali parrocchiali;
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori, inoltre le stesse dovranno essere preventivamente concordate (nei casi sopra specificati) tra gli stessi e dietro presentazione di pezza giustificativa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività
dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate del 50 %.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione tra i genitori medesimi.
7) Attribuirsi l'Assegno Unico integralmente alla sig.a da versarsi dall'Ente CP_1
erogatore direttamente sul conto corrente intestato alla beneficiaria.
8) Porsi a carico del ricorrente, l'obbligo di saldare tutti i debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, come da punto sub. 9) delle condizioni di separazione, di cui al verbale del 22.5.2019, Tribunale di Verona cron. 3987/2019, manlevando la sig.a CP_1
in merito ai debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, compresi i debiti
[...]
con IFIS spa di cui ai documenti 14 e 15 di parte resistente.
9) spese di lite compensate.”
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
15/07/2007 in RE e trascritto nel relativo registro parte II S. C n. 2 anno 2007. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 22/05/2019 e la separazione è stata omologata il 28/05/2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai coniugi in sede di udienza di prima comparizione, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie i presupposti di cui all' art. 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi all'udienza di prima comparizione sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore ER
(nato a [...] il [...]), in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337
bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 15/07/2007 in RE (VB) e trascritto nel relativo registro
[...]
parte II n. 2 S. C anno 2007 del Comune di RE (VB);
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
4. Compensa le spese.
Così deciso in Verona il 27/05/2025
La Presidente est.