Ordinanza cautelare 1 dicembre 2016
Sentenza 26 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/03/2021, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00391/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01367/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2016, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Casolino, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via G. Pascoli, 1/L;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-p.z emesso dalla Questura di -OMISSIS-, in data 22/06/2016 e notificato il 23/07/2016, con cui si nega il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesto il 16/06/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi.
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 37 del 2016, con cui la Questura di -OMISSIS- gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sulla base di una valutazione di insufficienza del requisito reddituale, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere;
- il Ministero dell’Interno ha depositato in giudizio memoria e relativa documentazione, con cui evidenzia l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la Questura di -OMISSIS- ha provveduto, con decreto del 9 maggio 2018 (allegato 3 in atti deposito Ministero dell’Interno del 5 febbraio 2021), a revocare, ex art. 21 - quinques L. 241/90, il provvedimento di diniego oggetto del presente contenzioso, a seguito di richiesta di riesame da parte del ricorrente, che aveva documentato l’attivazione davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro di -OMISSIS--Ferrara della procedura finalizzata al riconoscimento dell’attività lavorativa, da lui effettivamente esercitata e solo in parte ufficialmente dichiarata dal datore di lavoro, e la chiusura di tale procedimento in data 29 gennaio 2018 con atto conciliativo, con cui il datore di lavoro aveva riconosciuto di aver corrisposto al ricorrente ulteriori somme, tali da consentire “il raggiungimento di un indice quantitativo minimo di congruità per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno” ;
Ritenuto che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, risultando il provvedimento di diniego revocato in autotutela dalla Questura di -OMISSIS-, secondo quanto sopra esposto;
Ritenuto che le spese di lite, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO