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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 987 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, promossa
TRA
C.F.: , con l'avv. Ferdinando Pietropaolo in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti;
CONTRO
C.F.: con l'avv. Pietro Borello;
Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando: -che è proprietario di un appezzamento di terreno ubicato in località Canna, Comune di
Maida (CZ), censito in catasto al foglio di mappa 78, particella n. 32; -che ha Controparte_1 abusivamente occupato una porzione di detto terreno;
-che, con sentenza n. 33/2017 la Corte di Appello di Catanzaro ha riconosciuto il diritto di proprietà dell'attore con contestuale condanna del al CP_1 rilascio dell'area occupata ed al risarcimento dei danni;
-che il ha ottemperato alla decisione CP_1 del Giudice d'Appello; - che, successivamente, l'odierno convenuto ha fatto eseguire il taglio e la bruciatura di cinquantadue piante di ulivo esistenti sul terreno occupato;
- che il danno può essere stimato in euro 42.614,11 e comprende l'abbattimento degli alberi, i costi di reimpianto di un uliveto avente analoghe caratteristiche nonché la perdita del reddito degli alberi tagliati per il tempo necessario all'entrata in produzione del nuovo uliveto stimato in ventisette anni;
- che il tentativo di negoziazione assistita ha avuto esito negativo.
Tutto ciò premesso, parte attrice ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: accerti e dichiari che ha fatto eseguire il taglio di cinquantadue alberi di ulivo esistenti sul Controparte_1 terreno di proprietà del e per l'effetto lo condanni al risarcimento dei danni, quantificati in Parte_1 euro 48.000,00, o la somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito rappresentando: -che a seguito Controparte_1 della sentenza n. 33/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno ed al rilascio del terreno occupato;
- che ha provveduto a rimuovere la piantagione di ulivi, da lui piantati, in buona fede, ottemperando alla decisione del Giudice di secondo grado di lasciare il terreno sgombro da persone o cose; -che il risarcimento del danno richiesto dal è da considerarsi sproporzionato in quanto le piante non erano produttive. Parte_1
Tutto premesso, parte convenuta ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così provveda: in via principale rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, ridurre il risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante memoria 183, sesto comma, c.p.c., prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente il Giudice ha trattenuto la causa in decisioni senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento del danno spiegata da è meritevole di accoglimento Parte_1 per le seguenti ragioni.
Preme innanzitutto sottolineare che non risulta oggetto di contestazione la proprietà dell'appezzamento di terreno ubicato in località Canna, Comune di Maida (CZ), censito in catasto al foglio di mappa 78, particella n. 32.
Come pacificamente ammesso dalle parti in causa il terreno in questione appartiene al sig. Parte_1
, secondo la statuizione della Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 33 del 2017, in atti.
[...]
Alla luce di ciò, non può non evidenziarsi che, in applicazione del principio “superficies solo cedit”, il proprietario del fondo acquista il diritto di proprietà di quanto esistente sopra di esso.
Infatti, l'art. 934 c.c. così recita: “qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”.
Pertanto, deve ritenersi che gli alberi di ulivo estirpati e successivamente bruciati dal sig. CP_1 rientrassero nella proprietà dell'attore in qualità di proprietario del fondo su cui gli alberi sono stati piantati.
Risulta inoltre pacificamente ammesso dallo stesso convenuto il concreto verificarsi del fatto materiale ovvero che il ha proceduto, mediante l'aiuto di personale da lui scelto, a rimuovere le piante di CP_1 ulivo dal fondo. Appurata la dinamica dell'evento è altresì possibile affermare che parte attrice ha subito danni a causa del comportamento illecito di controparte, venendo, dunque, ad integrarsi il nesso eziologico tra la condotta lesiva ed il danno subito, necessario ai fini dell'esistenza della responsabilità extracontrattuale.
In particolare, il pregiudizio sofferto deve individuarsi, condividendo sul punto le stime del ctu, nel costo di reimpianto di un uliveto con le medesime caratteristiche di quello abbattuto, calcolato in euro 364,00 nonché nel costo di pulitura, armatura e concimazione del terreno per euro 1.600,00 oltre che nel danno da mancato reddito stimato in euro 28.320,00.
Alla luce di ciò si ritiene congruo liquidare a titolo di risarcimento del danno sofferto la somma di euro
30.284,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi dell'evento e sino al soddisfo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di parte convenuta e si liquidano in euro
1.998,00 oltre IVA e CP come per legge, secondo il decreto di liquidazione emesso in data 23.09.2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.808,00 secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 26.001 ad euro 52.000; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi: di studio della controversia, introduttiva, di trattazione/istruttoria, decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 987 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, così provvede:
-accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
-condanna al risarcimento del danno in favore di parte attrice, calcolato in euro Controparte_1
30.284,00, oltre interessi legali dal verificarsi dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio; Controparte_1
-condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.808,00 oltre 15% spese generali, IVA E CPA come per legge, con distrazione.
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme, lì 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda