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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/08/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Barbara Previati Presidente relatore ed estensore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 1907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. ) deceduto in corso di causa Persona_1 C.F._1
(CF ) attore in riassunzione Persona_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele Cristinzio
ATTORE nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
ST AM (IS) alla S.S. 85 Venafrana snc, Centro Direzionale zona P.I.P. snc, P.IVA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_1
Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse
CONVENUTO
Oggetto: restituzione finanziamento socio
Conclusioni: come da note scritte in atti pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.08.2020, citava in giudizio Persona_1 innanzi al Tribunale di Isernia la e la chiedendo di Controparte_1 CP_2
“condannare la al pagamento di euro 252.842,68 oltre Controparte_3 interessi ex art. 1264 quarto comma c.c. in favore dell'attore”; nonché di “accertare e dichiarare l'inefficacia ex art 2901 c.c. rispetto all'attore, degli atti di vendita del 28 gennaio
2020 (rep.n. 11265, racc. 7477), 20 aprile 2020 (rep. n.11371 racc. n. 7552) e del 10 luglio
2020 (rep. n. 11528 racc. 7661)”.
In particolare, rilevava di essere creditore nei confronti della Persona_1 [...] della somma di euro 252.842,68, al netto di utilizzi e rimborsi medio Controparte_3 tempore ricevuti, per avere eseguito, a mezzo di bonifici bancari, nel corso degli anni e fino a che era rimasto socio (25.08.2014), versamenti nelle casse sociali a titolo di finanziamento, come da prospetto che segue: in data 26.09.2001 Euro 61.974,83 in data 19.12.2001 Euro 10.329,14 in data 17.04.2002 Euro 40.000,00 in data 13.11.2003 Euro 220.000,00 in data 21.04.2008 Euro 40.000,00 in data 30.03.2009 Euro 26.000,00
Il Tribunale di Isernia disponeva la separazione della domanda di revocatoria art. 2901 c.c. ed emetteva sentenza con cui dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale
Campobasso, Sezione specializzata in materia di Imprese, in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dei finanziamenti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle società convenute.
L'attore provvedeva tempestivamente a riassumere il giudizio nei confronti della
[...]
che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che il Controparte_3 credito era soggetto all'art. 2467 c.c., in quanto la regola della postergazione risultava applicabile anche per i soci nel frattempo usciti dalla compagine sociale;
sosteneva, quindi, che il richiesto rimborso era allo stato inesigibile, perché la società stava regolarmente pagando tutto il ceto creditorio nel rispetto delle cause di prelazione e che l'attore era ben consapevole che il proprio finanziamento fosse postergato al pagamento di tutti gli altri creditori della società, privilegiati e chirografari, in base all'art. 2467 c.c.; evidenziava che, in pagina 2 di 10 ogni caso, doveva essere effettuato un distinguo in relazione al momento temporale di versamento delle somme, poiché l'art. 2467 c.c., in quanto di natura sostanziale, mancante di disciplina transitoria, risultava applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento fosse successivo all'entrata in vigore (in data
1.1.2004) degli artt. 2467 e 2497 quinquies nel testo novellato dal d.lgs n. 6 del 2003; deduceva, quindi, che le somme versate prima della riforma ammontavano ad euro
66.000,00, mentre le rimanenti erano state versate ante riforma e che, dunque, almeno per la somma di euro 186.842,68 (cioè euro 252.842,68 – euro 60.000,00), non si poneva alcuna questione di inesigibilità.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti costituite;
il processo, con ordinanza del 17.09.2024, era dichiarato interrotto atteso il decesso di previa rituale riassunzione Persona_1 posta in essere da parte di la causa era assegnata al sottoscritto Persona_2 relatore il 2.01.2025 ed era trattenuta in decisione in data 12.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e quindi rimessa al collegio per la decisione.
____
La domanda è fondata e va accolta.
1.Osserva il Tribunale che sussiste la competenza della adita Sezione specializzata.
Invero, la domanda proposta nella presente sede è relativa alla restituzione di un finanziamento soci e, dunque, alla definizione di un rapporto tra soci e società, onde la stessa rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa, ex art. art. 3, D.lgs. 27.6.2003, n. 168, come sostituito dall'art. 2, I comma, lett. d) del D.l. 24.1.2012, n.
1, anche in base a quanto statuito da Cass. 28.5.2019, n. 14468 del 28.5.2019, in considerazione della diversa disciplina, rispetto ai comuni finanziamenti, di quelli effettuati dai soci, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2476 c.c..
2.Emerge dai documenti che già socio della Persona_1 Controparte_3 ino al trasferimento delle proprie quote, avvenuto il 25.08.2014 (cfr. allegato 1),
[...] aveva effettuato plurimi versamenti di denaro nella casse sociali della IG RO Srl, successivamente (il 24.12.2014) incorporata per fusione nella odierna convenuta,
[...]
di cui era parimenti socio. Controparte_3 Persona_1
Precisamente, le erogazioni erano state le seguenti:
pagina 3 di 10 in data 26.09.2001 euro 61.974,83; in data 19.12.2001 euro 10.329,14; in data 17.04.2002 euro 40.000,00; in data 13.11.2003 euro 220.000,00; in data 21.04.2008 euro 40.000,00; in data 30.03.2009 euro 26.000,00 (cfr. allegati da 2 a 7 depositati dall'attore).
Come noto, l'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione nell'uno o nell'altro senso dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci
(Cass. Sentenza n. 7471 del 23/03/2017).
Nel caso in esame, risulta dagli atti (cfr. bilancio/nota integrativa della società convenuta, nonché espressa indicazione, nei singoli bonifici, della dicitura “finanziamento infruttifero”) e non è, comunque, contestato dalla convenuta che dette Controparte_3 somme erano state versate dal socio a titolo di finanziamento della Persona_1 società IG RO srl;
la odierna società convenuta (e, prima di essa, la incorporata
IG RO srl, evenienza -del pari- neppure contestata) iscriveva nei bilanci e nelle scritture contabili il debito come riconducibile alla tipologia di finanziamento ricevuto dai soci.
Nello specifico, emerge dalla nota integrativa al bilancio 2016, dalla nota integrativa al bilancio 2017, dalla situazione patrimoniale al 15.11.2019, in cui è riportata anche l'indicazione nominativa dei soci creditori (tra cui , documentazione Persona_1 relativa alla società oggi convenuta, che si trattava di somme erogate dal socio a titolo di finanziamento della società partecipata.
3.Va pure opportunamente precisato che la disciplina relativa alla postergazione si applica anche se il socio esce dalla compagine sociale, perché il credito non si trasforma, per ciò solo, in un credito verso terzi. Ciò che rileva è che nel momento in cui è stato erogato il finanziamento vi fosse la qualità di socio in capo al finanziatore. Infatti, il diritto al rimborso sorge già postergato e permane con tale caratteristica pure ove il socio esca dalla società
(cfr. Cass. n. 21422/2022); pertanto, a nulla rileva il fatto che dal 25.08.2014 non Per_1 fosse più socio della er aver trasferito le sue quote. Controparte_3
pagina 4 di 10 4.Quanto ai presupposti per applicare l'art. 2467 c.c., si rammenta opportunamente che detta norma prevede che:
“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La disciplina della postergazione dei crediti derivanti da finanziamento soci è quindi volta a tutelare le aspettative dei creditori terzi e della società a fronte di richieste di rimborso relative a crediti non ancora esigibili;
l'obiettivo perseguito con l'introduzione della disposizione è quello di ristabilire un equilibrio finanziario tra il capitale sociale e l'attività svolta, in modo che il rischio d'impresa sia correttamente distribuito tra i soci e non sui creditori esterni.
Per il disposto dell'art. 2476, II comma c.c., devono considerarsi finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualunque forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Secondo significative pronunce della S.C., che contribuiscono a comprendere la ratio della norma ed i suoi presupposti applicativi, “in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta” (Cass.
Sez. 1 , Sentenza n. 15196 del 30/05/2024); invero, come significativamente già espresso da
Cass. n. 12994 del 2019, «la postergazione opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria pagina 5 di 10 prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi».
5. Tanto chiarito, venendo alla questione della applicabilità della disciplina di cui all'art. 2467
c.c. alla odierna fattispecie, si osserva che, come precisato da Cass. n. 12002/2012, la norma, in quanto di natura sostanziale e mancante di disciplina transitoria, è applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento sia successivo all'entrata in vigore (in data 1.01.2004) degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003.
In particolare, la S.C. -nella parte motiva della pronuncia citata- ha enunciato quanto segue:
“Gli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., nel testo stabilito dalla riforma del decreto n. 6 del 2003, sono entrati in vigore il giorno 1 gennaio 2004, e si applicano pertanto a partire da quella data. Le citate disposizioni regolano in modo nuovo i rimborsi dei crediti dei soci delle società in sede di liquidazione. La tesi, sostenuta nella discussione orale anche dal Procuratore generale, della natura interpretativa della nuova disciplina non è condivisibile. A questo riguardo occorre chiarire che questa corte, con riferimento a fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 6 del 2003, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto che potrebbe apparire anticipatore, sotto certi aspetti, della disciplina novellata: l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non da luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed
è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant".
La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto pagina 6 di 10 dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2758). Ora, questo principio non giustifica l'assunto che la nuova disciplina avrebbe carattere interpretativo, e sarebbe quindi applicabile retroattivamente. È agevole osservare, a questo proposito, che vi è una profonda differenza tra i finanziamenti eseguiti dai soci "in conto capitale" o con altre formule simili, pur al di fuori di una formale deliberazione di modifica dell'atto costitutivo, e i finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società in forma di prestito
(mutuo), come è pacificamente avvenuto nella fattispecie di causa. Questa ipotesi è espressamente contemplata, nel principio sopra riportato, come alternativa al conferimento in conto capitale - che tale resta anche se non rivesta le forme prescritte dal codice civile per questo caso - ed è soggetta alle regole ordinarie valevoli per i crediti del socio nei confronti della società.
Occorre poi precisare che la nuova disciplina ha natura sostanziale e non processuale, come pure si adombra da parte di chi sostiene la tesi della sua applicabilità alle liquidazioni posteriori all'entrata in vigore del decreto. La circostanza che la disciplina in questione operi concretamente solo in sede di liquidazione della società non è argomento a favore della supposta natura processuale, perché la liquidazione della società è istituto del diritto sostanziale, che solo occasionalmente si svolge nelle forme processuali della procedura concorsuale.
La nuova disciplina ha natura inequivocabilmente sostanziale, perché incide direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, ed è alla data di questo che occorre aver riguardo per stabilire se la nuova disciplina fosse in vigore e possa conseguentemente trovare applicazione. Le nuove norme regolano, infatti, il diritto dei finanziatori al rimborso, che nel negozio di finanziamento ha la sua causa e la sua origine. È del resto di intuitiva evidenza che il regime dei rimborsi condiziona la formazione della volontà negoziale dei soci finanziatori, i quali nel determinarsi a concedere il prestito valutano le condizioni del rimborso,
e potrebbero rifiutarlo se consapevoli della successiva postergazione.
Poiché, dunque, le norme in questione introducono una disciplina nuova di diritto sostanziale, applicabile in sede di liquidazione ma incidente sugli effetti giuridici del negozio di
pagina 7 di 10 finanziamento, ne consegue che solo una specifica disposizione di legge potrebbe, in deroga all'art. 11 preleggi, stabilirne l'efficacia retroattiva, con la conseguente postergazione dei crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Una tale disposizione, tuttavia, non esiste. Nella fattispecie di causa è incontestata l'anteriorità dei finanziamenti alla data del primo gennaio 2004, di entrata in vigore della nuova disciplina, sicché questa non può trovare applicazione”.
Ciò posto, nel caso in esame i finanziamenti del 26.09.2001, 19.12.2001, 17.04.2002,
13.11.2003 risalgono a periodo antecedente al 1.01.2004.
Data la natura sostanziale della nuova disciplina, evincibile dalla giurisprudenza appena citata
(Cass. n. 12002 /2012), essa è quindi applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento sia successivo all'entrata in vigore (in data 1/01/2004) degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6 del
2003.
Ne consegue che per la somma di euro 186.842,68 (cioè euro 252.842,68 – euro 66.000,00) la domanda va accolta, dato che non si pone alcuna questione di inesigibilità, anche perché il fatto storico dell'intervenuto finanziamento per gli importi indicati non è neppure stato contestato dalla società convenuta e, come già osservato, è pure comprovato dai bonifici in atti e dalle scritture contabili richiamate.
6. Quanto ai finanziamenti posti in essere in data 21.04.2008, per euro 40.000,00, e in data
30.03.2009, per euro 26.000,00 (quindi, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa), la domanda va -parimenti- accolta.
Invero, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di inesigibilità sollevata dalla società, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell'erogazione del finanziamento , oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, al riguardo, che " il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c. non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito"
(v. Cass. 15.5.2019 n. 12944).
L'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito in pagina 8 di 10 questione grava ovviamente sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito (cfr.Tribunale di Milano 13 giugno
2016 n. 7265).
In applicazione dei principi sopra esposti, può affermarsi che nel caso in esame non sia emersa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2467 comma 2 c.c., ossia che la società si trovasse in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, almeno nella fase di erogazione del finanziamento da parte del socio (avuto riguardo, quindi, alle date del 21.04.2008 e 30.03.2009).
La società convenuta, infatti, ha omesso, prima ancora che la prova, la stessa allegazione del fatto che al momento dell'erogazione del finanziamento la società poi incorporata versasse nella situazione determinante la postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito sollevata dalla società ai sensi dell'art. 2467 c.c.
7. La società convenuta, in accoglimento della domanda, va quindi condannata al pagamento di 252.842,68 in favore di parte attrice, oltre interessi in misura legale dalla data dei singoli bonifici al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la l pagamento di euro 252.842,68 in Controparte_3 favore di parte attrice in riassunzione, oltre interessi legali dalla data dei singoli bonifici al saldo;
2) Condanna la al pagamento delle spese legali in Controparte_3 favore di parte attrice in riassunzione, spese che liquida in euro 1.545,00 per esborsi e in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del 15 % per spese generali.
pagina 9 di 10 Campobasso, 27 agosto 2025
Il Presidente Estensore
Barbara Previati
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Barbara Previati Presidente relatore ed estensore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 1907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. ) deceduto in corso di causa Persona_1 C.F._1
(CF ) attore in riassunzione Persona_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele Cristinzio
ATTORE nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
ST AM (IS) alla S.S. 85 Venafrana snc, Centro Direzionale zona P.I.P. snc, P.IVA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_1
Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse
CONVENUTO
Oggetto: restituzione finanziamento socio
Conclusioni: come da note scritte in atti pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.08.2020, citava in giudizio Persona_1 innanzi al Tribunale di Isernia la e la chiedendo di Controparte_1 CP_2
“condannare la al pagamento di euro 252.842,68 oltre Controparte_3 interessi ex art. 1264 quarto comma c.c. in favore dell'attore”; nonché di “accertare e dichiarare l'inefficacia ex art 2901 c.c. rispetto all'attore, degli atti di vendita del 28 gennaio
2020 (rep.n. 11265, racc. 7477), 20 aprile 2020 (rep. n.11371 racc. n. 7552) e del 10 luglio
2020 (rep. n. 11528 racc. 7661)”.
In particolare, rilevava di essere creditore nei confronti della Persona_1 [...] della somma di euro 252.842,68, al netto di utilizzi e rimborsi medio Controparte_3 tempore ricevuti, per avere eseguito, a mezzo di bonifici bancari, nel corso degli anni e fino a che era rimasto socio (25.08.2014), versamenti nelle casse sociali a titolo di finanziamento, come da prospetto che segue: in data 26.09.2001 Euro 61.974,83 in data 19.12.2001 Euro 10.329,14 in data 17.04.2002 Euro 40.000,00 in data 13.11.2003 Euro 220.000,00 in data 21.04.2008 Euro 40.000,00 in data 30.03.2009 Euro 26.000,00
Il Tribunale di Isernia disponeva la separazione della domanda di revocatoria art. 2901 c.c. ed emetteva sentenza con cui dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale
Campobasso, Sezione specializzata in materia di Imprese, in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dei finanziamenti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle società convenute.
L'attore provvedeva tempestivamente a riassumere il giudizio nei confronti della
[...]
che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che il Controparte_3 credito era soggetto all'art. 2467 c.c., in quanto la regola della postergazione risultava applicabile anche per i soci nel frattempo usciti dalla compagine sociale;
sosteneva, quindi, che il richiesto rimborso era allo stato inesigibile, perché la società stava regolarmente pagando tutto il ceto creditorio nel rispetto delle cause di prelazione e che l'attore era ben consapevole che il proprio finanziamento fosse postergato al pagamento di tutti gli altri creditori della società, privilegiati e chirografari, in base all'art. 2467 c.c.; evidenziava che, in pagina 2 di 10 ogni caso, doveva essere effettuato un distinguo in relazione al momento temporale di versamento delle somme, poiché l'art. 2467 c.c., in quanto di natura sostanziale, mancante di disciplina transitoria, risultava applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento fosse successivo all'entrata in vigore (in data
1.1.2004) degli artt. 2467 e 2497 quinquies nel testo novellato dal d.lgs n. 6 del 2003; deduceva, quindi, che le somme versate prima della riforma ammontavano ad euro
66.000,00, mentre le rimanenti erano state versate ante riforma e che, dunque, almeno per la somma di euro 186.842,68 (cioè euro 252.842,68 – euro 60.000,00), non si poneva alcuna questione di inesigibilità.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti costituite;
il processo, con ordinanza del 17.09.2024, era dichiarato interrotto atteso il decesso di previa rituale riassunzione Persona_1 posta in essere da parte di la causa era assegnata al sottoscritto Persona_2 relatore il 2.01.2025 ed era trattenuta in decisione in data 12.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e quindi rimessa al collegio per la decisione.
____
La domanda è fondata e va accolta.
1.Osserva il Tribunale che sussiste la competenza della adita Sezione specializzata.
Invero, la domanda proposta nella presente sede è relativa alla restituzione di un finanziamento soci e, dunque, alla definizione di un rapporto tra soci e società, onde la stessa rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa, ex art. art. 3, D.lgs. 27.6.2003, n. 168, come sostituito dall'art. 2, I comma, lett. d) del D.l. 24.1.2012, n.
1, anche in base a quanto statuito da Cass. 28.5.2019, n. 14468 del 28.5.2019, in considerazione della diversa disciplina, rispetto ai comuni finanziamenti, di quelli effettuati dai soci, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2476 c.c..
2.Emerge dai documenti che già socio della Persona_1 Controparte_3 ino al trasferimento delle proprie quote, avvenuto il 25.08.2014 (cfr. allegato 1),
[...] aveva effettuato plurimi versamenti di denaro nella casse sociali della IG RO Srl, successivamente (il 24.12.2014) incorporata per fusione nella odierna convenuta,
[...]
di cui era parimenti socio. Controparte_3 Persona_1
Precisamente, le erogazioni erano state le seguenti:
pagina 3 di 10 in data 26.09.2001 euro 61.974,83; in data 19.12.2001 euro 10.329,14; in data 17.04.2002 euro 40.000,00; in data 13.11.2003 euro 220.000,00; in data 21.04.2008 euro 40.000,00; in data 30.03.2009 euro 26.000,00 (cfr. allegati da 2 a 7 depositati dall'attore).
Come noto, l'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione nell'uno o nell'altro senso dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci
(Cass. Sentenza n. 7471 del 23/03/2017).
Nel caso in esame, risulta dagli atti (cfr. bilancio/nota integrativa della società convenuta, nonché espressa indicazione, nei singoli bonifici, della dicitura “finanziamento infruttifero”) e non è, comunque, contestato dalla convenuta che dette Controparte_3 somme erano state versate dal socio a titolo di finanziamento della Persona_1 società IG RO srl;
la odierna società convenuta (e, prima di essa, la incorporata
IG RO srl, evenienza -del pari- neppure contestata) iscriveva nei bilanci e nelle scritture contabili il debito come riconducibile alla tipologia di finanziamento ricevuto dai soci.
Nello specifico, emerge dalla nota integrativa al bilancio 2016, dalla nota integrativa al bilancio 2017, dalla situazione patrimoniale al 15.11.2019, in cui è riportata anche l'indicazione nominativa dei soci creditori (tra cui , documentazione Persona_1 relativa alla società oggi convenuta, che si trattava di somme erogate dal socio a titolo di finanziamento della società partecipata.
3.Va pure opportunamente precisato che la disciplina relativa alla postergazione si applica anche se il socio esce dalla compagine sociale, perché il credito non si trasforma, per ciò solo, in un credito verso terzi. Ciò che rileva è che nel momento in cui è stato erogato il finanziamento vi fosse la qualità di socio in capo al finanziatore. Infatti, il diritto al rimborso sorge già postergato e permane con tale caratteristica pure ove il socio esca dalla società
(cfr. Cass. n. 21422/2022); pertanto, a nulla rileva il fatto che dal 25.08.2014 non Per_1 fosse più socio della er aver trasferito le sue quote. Controparte_3
pagina 4 di 10 4.Quanto ai presupposti per applicare l'art. 2467 c.c., si rammenta opportunamente che detta norma prevede che:
“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La disciplina della postergazione dei crediti derivanti da finanziamento soci è quindi volta a tutelare le aspettative dei creditori terzi e della società a fronte di richieste di rimborso relative a crediti non ancora esigibili;
l'obiettivo perseguito con l'introduzione della disposizione è quello di ristabilire un equilibrio finanziario tra il capitale sociale e l'attività svolta, in modo che il rischio d'impresa sia correttamente distribuito tra i soci e non sui creditori esterni.
Per il disposto dell'art. 2476, II comma c.c., devono considerarsi finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualunque forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Secondo significative pronunce della S.C., che contribuiscono a comprendere la ratio della norma ed i suoi presupposti applicativi, “in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta” (Cass.
Sez. 1 , Sentenza n. 15196 del 30/05/2024); invero, come significativamente già espresso da
Cass. n. 12994 del 2019, «la postergazione opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria pagina 5 di 10 prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi».
5. Tanto chiarito, venendo alla questione della applicabilità della disciplina di cui all'art. 2467
c.c. alla odierna fattispecie, si osserva che, come precisato da Cass. n. 12002/2012, la norma, in quanto di natura sostanziale e mancante di disciplina transitoria, è applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento sia successivo all'entrata in vigore (in data 1.01.2004) degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003.
In particolare, la S.C. -nella parte motiva della pronuncia citata- ha enunciato quanto segue:
“Gli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., nel testo stabilito dalla riforma del decreto n. 6 del 2003, sono entrati in vigore il giorno 1 gennaio 2004, e si applicano pertanto a partire da quella data. Le citate disposizioni regolano in modo nuovo i rimborsi dei crediti dei soci delle società in sede di liquidazione. La tesi, sostenuta nella discussione orale anche dal Procuratore generale, della natura interpretativa della nuova disciplina non è condivisibile. A questo riguardo occorre chiarire che questa corte, con riferimento a fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 6 del 2003, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto che potrebbe apparire anticipatore, sotto certi aspetti, della disciplina novellata: l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non da luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed
è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant".
La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto pagina 6 di 10 dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2758). Ora, questo principio non giustifica l'assunto che la nuova disciplina avrebbe carattere interpretativo, e sarebbe quindi applicabile retroattivamente. È agevole osservare, a questo proposito, che vi è una profonda differenza tra i finanziamenti eseguiti dai soci "in conto capitale" o con altre formule simili, pur al di fuori di una formale deliberazione di modifica dell'atto costitutivo, e i finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società in forma di prestito
(mutuo), come è pacificamente avvenuto nella fattispecie di causa. Questa ipotesi è espressamente contemplata, nel principio sopra riportato, come alternativa al conferimento in conto capitale - che tale resta anche se non rivesta le forme prescritte dal codice civile per questo caso - ed è soggetta alle regole ordinarie valevoli per i crediti del socio nei confronti della società.
Occorre poi precisare che la nuova disciplina ha natura sostanziale e non processuale, come pure si adombra da parte di chi sostiene la tesi della sua applicabilità alle liquidazioni posteriori all'entrata in vigore del decreto. La circostanza che la disciplina in questione operi concretamente solo in sede di liquidazione della società non è argomento a favore della supposta natura processuale, perché la liquidazione della società è istituto del diritto sostanziale, che solo occasionalmente si svolge nelle forme processuali della procedura concorsuale.
La nuova disciplina ha natura inequivocabilmente sostanziale, perché incide direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, ed è alla data di questo che occorre aver riguardo per stabilire se la nuova disciplina fosse in vigore e possa conseguentemente trovare applicazione. Le nuove norme regolano, infatti, il diritto dei finanziatori al rimborso, che nel negozio di finanziamento ha la sua causa e la sua origine. È del resto di intuitiva evidenza che il regime dei rimborsi condiziona la formazione della volontà negoziale dei soci finanziatori, i quali nel determinarsi a concedere il prestito valutano le condizioni del rimborso,
e potrebbero rifiutarlo se consapevoli della successiva postergazione.
Poiché, dunque, le norme in questione introducono una disciplina nuova di diritto sostanziale, applicabile in sede di liquidazione ma incidente sugli effetti giuridici del negozio di
pagina 7 di 10 finanziamento, ne consegue che solo una specifica disposizione di legge potrebbe, in deroga all'art. 11 preleggi, stabilirne l'efficacia retroattiva, con la conseguente postergazione dei crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Una tale disposizione, tuttavia, non esiste. Nella fattispecie di causa è incontestata l'anteriorità dei finanziamenti alla data del primo gennaio 2004, di entrata in vigore della nuova disciplina, sicché questa non può trovare applicazione”.
Ciò posto, nel caso in esame i finanziamenti del 26.09.2001, 19.12.2001, 17.04.2002,
13.11.2003 risalgono a periodo antecedente al 1.01.2004.
Data la natura sostanziale della nuova disciplina, evincibile dalla giurisprudenza appena citata
(Cass. n. 12002 /2012), essa è quindi applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento sia successivo all'entrata in vigore (in data 1/01/2004) degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6 del
2003.
Ne consegue che per la somma di euro 186.842,68 (cioè euro 252.842,68 – euro 66.000,00) la domanda va accolta, dato che non si pone alcuna questione di inesigibilità, anche perché il fatto storico dell'intervenuto finanziamento per gli importi indicati non è neppure stato contestato dalla società convenuta e, come già osservato, è pure comprovato dai bonifici in atti e dalle scritture contabili richiamate.
6. Quanto ai finanziamenti posti in essere in data 21.04.2008, per euro 40.000,00, e in data
30.03.2009, per euro 26.000,00 (quindi, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa), la domanda va -parimenti- accolta.
Invero, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di inesigibilità sollevata dalla società, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell'erogazione del finanziamento , oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, al riguardo, che " il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c. non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito"
(v. Cass. 15.5.2019 n. 12944).
L'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito in pagina 8 di 10 questione grava ovviamente sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito (cfr.Tribunale di Milano 13 giugno
2016 n. 7265).
In applicazione dei principi sopra esposti, può affermarsi che nel caso in esame non sia emersa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2467 comma 2 c.c., ossia che la società si trovasse in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, almeno nella fase di erogazione del finanziamento da parte del socio (avuto riguardo, quindi, alle date del 21.04.2008 e 30.03.2009).
La società convenuta, infatti, ha omesso, prima ancora che la prova, la stessa allegazione del fatto che al momento dell'erogazione del finanziamento la società poi incorporata versasse nella situazione determinante la postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito sollevata dalla società ai sensi dell'art. 2467 c.c.
7. La società convenuta, in accoglimento della domanda, va quindi condannata al pagamento di 252.842,68 in favore di parte attrice, oltre interessi in misura legale dalla data dei singoli bonifici al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la l pagamento di euro 252.842,68 in Controparte_3 favore di parte attrice in riassunzione, oltre interessi legali dalla data dei singoli bonifici al saldo;
2) Condanna la al pagamento delle spese legali in Controparte_3 favore di parte attrice in riassunzione, spese che liquida in euro 1.545,00 per esborsi e in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del 15 % per spese generali.
pagina 9 di 10 Campobasso, 27 agosto 2025
Il Presidente Estensore
Barbara Previati
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