Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: dr.ssa Nella MORI Presidente dr.ssa Adriana GHERARDI Giudice dott. Gabriele ROMANO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in camera di consiglio, nella procedura RG n. 2286/2021 (e giudizio riunito RG n. 970/2022)
promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Emilia AMATO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via B.P Muccini 28 -
Sarzana attore nella causa principale e convenuto nella causa riunita
contro
:
e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Edoardo TRUPPA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via V. Veneto 113 – La Spezia convenuti nella causa principale ed attori nella causa riunita
nonché
contro
:
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione della causa riunita, dall'Avv. Edoardo TRUPPA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via V. Veneto 113 – La Spezia
attrice nella causa riunita
1
Controparte_5 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nella causa riunita, dall'Avv. Alessio IANNELLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via V. Veneto 224 – La Spezia
terza chiamata nella causa riunita
nonché di:
Controparte_6 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nella causa riunita, dall'Avv. Guendalina VIGONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cesarea 12 – Genova
terzo chiamato nella causa riunita
nonché di:
CP_7 terzo chiamato nella causa principale - contumace
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29 ottobre 2024:
per l'attore (convenuto nella causa riunita):
“quanto al giudizio originariamente iscritto al n 2286/2021:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, - riconosciuta la fondatezza delle ragioni espresse dall'attore, Sig. ; - accertata e dichiarata Parte_1 quale sia stata la concreta ed effettiva volontà testamentaria del de cuius nato a [...]
Lerici il 20.01.1913 C.F. ed ivi morto il 28.02.2007, o, eventualmente, C.F._1 accertata e dichiarata la nullità della disposizione di cui alla scheda testamentaria pubblicata in data 23.12.2011, - dichiarare che l'attore, Sig , erede legittimo Parte_1 unitamente al Sig. , del signor , nato a [...] il [...] CP_7 Persona_2
C.F. ed ivi morto il 23.11.2011, è titolare, in virtù di successione ab intestato C.F._2 dal Sig. , della proprietà, in quota paritaria con il Sig. , dei Persona_2 CP_7 beni ereditari individuati al NCEU del Comune di Lerici Fg. 23 Particella 189 Sub. 16 Cat. A/4
Classe 3, Fg. 23 Particella 189 sub. 10 Cat. A/4 Classe 3 e NCT Fg. 23 Particella 193 Classe 2 e per
l'effetto condannare i convenuti , , e CP_2 CP_1 CP_3 CP_4
, come sopra meglio indentificati, alla loro restituzione.
[...]
2 Con vittoria di spese e competenze legali;
- quanto al giudizio originariamente iscritto al n 970/2022,
Ribadita e non rinunciata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in via preliminare, sulla quale l'intestato Tribunale si è espresso con ordinanza in data 15/09/2022 ed in data
10/10/2023, delle quali si chiede la revoca con conseguente adozione dei provvedimenti di rito, piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, nel merito ed in principalità:
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai SI.ri ed AM CP_1 CP_2 CP_3 per i quali è contestata e non provata la titolarità dei rapporti giuridici dedotti in atto di citazione e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle spese e delle competenze di lite, anche con riguardo la prodromica fase di ATP (RG 1186/2020). In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai SI.ri AM e in relazione all'azione di condanna CP_1 CP_2 CP_3 Pt_2 concretamente svolta, non essendo rinvenibile alcun vincolo di solidarietà tra loro, né essendo stata specificata, né comprovata la quota di rispettiva partecipazione al condominio, né essendo stata nominata un'amministrazione.
In subordine: - rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare gli attori al pagamento delle spese e delle competenze di lite, anche con riguardo la prodromica fase di ATP (RG 1186/2020).
In via ulteriormente gradata: - limitare la pretesa avversaria a quanto puntualmente provato e rigorosamente risultante in relazione causale con la ristrutturazione fatta eseguire dal Sig. , CP_7 nonché a quanto effettivamente spettante agli attori pro quota e non complessivamente ed indistintamente, non rinvenendosi obbligazione solidale tra loro, né essendo costituito alcun valido condominio, né nominata alcuna amministrazione;
detratto, in ogni caso, quanto di pertinenza e spettanza dell'odierno convenuto, in ragione della quota attribuibile ex lege.
In tesi, condannare la chiamata in causa in persona del legale rappresentante, quale CP_8 ditta esecutrice degli interventi di ristrutturazione oggetto di contestazione, a garantire e manlevare il Sig. per ogni e qualsivoglia danno che fosse accertato in corso di causa quale Parte_1 conseguente, direttamente ed immediatamente, dall'erronea, imperita e/o inesatta realizzazione degli interventi edili commissionati dall'odierno convenuto.
- In via riconvenzionale: - Condannare i SI.ti AM e in solido CP_1 CP_2 CP_3 Pt_2 tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal convenuto in ragione dei ritardi causati dagli attori al regolare svolgimento delle lavorazioni programmate, mediante il pagamento di una somma che sarà accertata in corso di causa o comunque, che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa.
- Accertare che il Sig. ha diritto al rimborso del costo che verrà provato in corso di causa, CP_7 delle opere eseguite nell'interesse ed a beneficio delle parti comuni dell'edificio, avendo apportato ad esso migliorie necessarie ed urgenti;
Per l'effetto, condannare gli attori al pagamento pro quota
o in solido tra loro o come meglio visto, di quanto accertato per il titolo anzidetto.
Vinte le spese di causa anche con riguardo la prodromica fase di ATP (RG 1186/2020)”.
Per i convenuti (attori nel giudizio riunito):
“Si chiede il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con il favore delle spese e competenze del giudizio”.
Per il terzo chiamato CP_5
3 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, rigettare la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della Controparte_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con riserva di integrare le rassegnate conclusioni con le domande di regresso e manleva che verranno proposte nei confronti del terzo di cui si è chiesta la chiamata in causa”.
Per il terzo chiamato CP_6
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, nella persona del Giudice designato, adversis reiectis, rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti dell'odierno comparente perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, ancor prima, rigettare l'istanza risarcitoria avanzata dai
SI.ri , , , e perché assolutamente CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2 generica ed indeterminata nell'oggetto e nella causa e, dunque, inammissibile;
ferme, in ogni caso, le ragioni d'infondatezza di merito già illustrate in seno agli scritti difensivi della parte convenuta
, così come pure della chiamata in causa Il tutto con vittoria di spese, Parte_1 Controparte_9 diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2021 Parte_1
, erede di , esponeva che in data 28 febbraio
[...] Persona_2
2007 era deceduto in Lerici Vasco BACCHIONE, padre di . Persona_2
Con una prima scheda testamentaria, datata 7 gennaio 1995, il de cuius aveva nominato erede universale il suo unico figlio , specificando che, per la sua disabilità Persona_2 mentale, avrebbe avuto necessità di assistenza nell'amministrazione dei beni che avrebbe ereditato;
aveva quindi nominato esecutore testamentario la dr.ssa PE3 cui affidava anche la curatela del figlio.
[...]
Con una seconda scheda datata 6 marzo 2005, il de cuius, ad espressa integrazione delle precedenti volontà testamentarie, aveva disposto che parte dell'immobile di sua proprietà in La Serra di Lerici, Via Zanelli 1, fosse dato in uso gratuito ad CP_3
e , con un fondo spese di euro 2.000 al mese, affinché lo abitassero e CP_4 potessero accudire fino alla morte il figlio . Persona_2
In data 23 novembre 2011 decedeva ed il mese successivo Persona_2 portava in pubblicazione un'ulteriore scheda testamentaria di _3 [...]
redatta in forma di lettera personale a lei indirizzata e datata 21 marzo PE1
2005, con la quale il de cuius esprimeva la volontà che fosse garantita l'abitabilità nella casa di Via Zanelli 1 ai coniugi e ( AMATO, nonché ai CP_3 CP_10 CP_4 coniugi e ai quali sarebbero rimasti due distinti CP_2 CP_1 appartamenti. L'esecutrice testamentaria presentava quindi, soltanto in data 9 gennaio 2012, la denuncia di successione di (deceduto nel 2007), con la quale Persona_1
4 individuava come erede il figlio (anch'egli nelle more deceduto) e legatari Persona_2
i signori ed AMATO. CP_2 CP_1 CP_3
Ciò premesso, l'attore sosteneva come una disamina complessiva e globale delle schede testamentarie redatte in progressione temporale dal de cuius
[...] escludesse categoricamente che quest'ultimo intendesse trasferire agli PE1 odierni convenuti la proprietà di parte dell'immobile di Via Zanelli 1. Evidenziava infatti che il testatore aveva dimostrato di possedere sufficienti competenze giuridiche, come emergeva dai primi due testamenti, il secondo dei quali andava espressamente ad integrare il primo, con la costituzione a favore dei coniugi ed AMATO di un diritto di uso gratuito di parte del suo immobile, affinché CP_3 potessero accudire il figlio. La scheda testamentaria del 21 marzo 2005, successiva di soli 15 giorni al secondo testamento, non era stata redatta nella forma del testamento olografo integrativo, bensì sotto forma di lettera personale ed intima indirizzata all'esecutrice testamentaria al solo fine di specificare quali parti di immobile attribuire in _3 godimento agli odierni convenuti, senza alcuna revoca o modifica di precedenti volontà testamentarie. Peraltro, ogni disposizione che fosse diretta a disporre di beni per il momento in cui fosse morto il figlio sarebbe stata nulla per contrarietà a norme imperative. L'attore concludeva quindi per l'accertamento della concreta ed effettiva volontà testamentaria del de cuius , con condanna dei convenuti alla Persona_1 restituzione in suo favore (quale erede legittimo di ) dei beni Persona_2 ereditari da loro posseduti, previa eventuale dichiarazione di nullità della disposizione di cui all'ultima scheda testamentaria pubblicata. e si costituivano CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 in giudizio sostenendo che, con la disposizione testamentaria ex adverso contestata,
aveva voluto trasferire loro la proprietà dei beni immobili Persona_1 indicati, in segno di riconoscenza per l'assistenza e l'aiuto da essi prestato a favore del PE figlio , malato ed incapace di intendere e volere. In particolare, secondo i convenuti la diposizione testamentaria in questione non aveva effetto confermativo delle precedenti, integrando piuttosto un atto dispositivo sostitutivo delle precedenti volontà, come emergeva dai termini utilizzati dal testatore, il quale aveva costituito due legati testamentari a favore dei beneficiari, laddove invece in precedenza era previsto il semplice uso gratuito dell'appartamento a favore dei soli coniugi ed AMATO. CP_3
Concludevano quindi per il rigetto delle domande attoree. Su istanza dell'attore, veniva poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , coerede di , il quale non si CP_7 Persona_2 costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Con successivo e separato atto di citazione, gli odierni convenuti
[...]
e , unitamente ad CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Pt_2
(proprietaria di un altro appartamento al piano terra del medesimo stabile),
[...] convenivano in giudizio , esponendo come questi Parte_1 avesse recentemente intrapreso l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio 5 immobile, modificando alcuni ambienti, demolendo pareti divisorie e solai, intervenendo sulle pareti perimetrali del fabbricato per collegare piani e realizzare soppalchi ed occupando parti comuni dell'ultimo piano, dove aveva demolito le scale condominiali, come descritto nella relazione di parte allegata. Essi avevano quindi proposto ricorso per ATP, all'esito del quale il CTU nominato depositava una relazione nella quale accertava solamente alcuni tra i danni lamentati;
gli attori contestavano tale CTU, ritenuta approssimativa ed imprecisa, e ribadivano la sussistenza di tutti i danni allegati, tanto alle parti comuni dell'edificio quanto ai singoli appartamenti, concludendo per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni suindicati, previo rinnovo della CTU.
si costituiva eccependo il difetto di Parte_1 legittimazione attiva degli attori, avendo egli precedentemente promosso il giudizio nel quale aveva domandato accertarsi che l'intero fabbricato sito in La Serra di Lerici, Via Zanelli 1, era stato ereditato da e, quindi, a seguito del di Persona_2 lui decesso, acquisito dal convenuto e dal coerede . CP_7
Eccepiva inoltre la nullità per genericità dell'atto di citazione avversario, motivato esclusivamente con il richiamo per relationem alla CTP attorea. Nel merito, contestava di avere svolto interventi in difformità dai titoli ottenuti, ovvero che avessero potuto arrecare danneggiamenti alle proprietà comuni o private, come già escluso dal CTU nominato nel procedimento per ATP, il quale aveva accertato che le cavillature rinvenibili negli intonaci dello stabile erano da ricondurre alla vetustà dello stesso. In via riconvenzionale, esponeva di essere stato costretto ad intervenire con urgenza sulla copertura del fabbricato, dalla quale derivavano copiose infiltrazioni, con conseguente diritto ad essere rimborsato da tutti i condòmini pro quota, nell'ipotesi in cui venissero riconosciuti proprietari delle porzioni immobiliari contese, oltre alla condanna di costoro al risarcimento dei danni per i ritardi impressi alle lavorazioni dai loro atteggiamenti ostativi. Concludeva quindi chiedendo (previa sospensione ex art. 295 c.p.c. del secondo giudizio, ovvero riunione dello stesso a quello precedentemente introdotto avente ad oggetto l'accertamento della proprietà degli immobili contesi) dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori, ovvero, comunque, per il rigetto delle domande avversarie. In subordine, chiedeva di essere manlevato dall'impresa esecutrice degli interventi di ristrutturazione, che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_5
In via riconvenzionale, insisteva per la condanna degli attori a rimborsare i costi delle opere eseguite a beneficio delle parti comuni, nonché al risarcimento dei danni per i ritardi cagionati. Con ordinanza del 15 settembre 2022 veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed entrambe le procedure venivano rinviate alla medesima udienza, per decidere sulla riunione delle stesse. Si procedeva quindi alla riunione dei due giudizi, stante il rapporto di parziale pregiudizialità esistente, che non consentiva tuttavia la sospensione del secondo procedimento, dal momento che, se pendono due cause connesse per pregiudizialità davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice della causa pregiudicata non può 6 sospenderla ex art. 295 c.p.c., dovendo piuttosto provvedere ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (v. Cass., ord. n. 12436/2017). Dopo la riunione delle cause, veniva autorizzata la chiamata di Controparte_5 che si costituiva eccependo la nullità dell'atto introduttivo della causa riunita ed evidenziando, nel merito, come la CTU dell'ATP avesse accertato la regolarità urbanistica e la corretta esecuzione degli interventi svolti sull'immobile di proprietà
, che non avevano causato le lamentate lesioni strutturali nell'edificio. Pt_1
Esponeva peraltro che la ditta aveva fatto presente alla committenza ed al direttore dei lavori che le vibrazioni provocate dai mezzi meccanici avrebbero potuto comportare fessurazioni dell'intonaco e che lo smontaggio dei vecchi impianti idraulici avrebbe potuto causare fenomeni infiltrativi, ricevendo però l'ordine di procedere com'era stato stabilito. Sosteneva infine che la responsabilità per eventuali danni fosse da attribuire al direttore dei lavori, ing. che non aveva considerato le segnalazioni avanzate Controparte_6 dalla ditta esecutrice. Concludeva quindi per il rigetto della domanda di manleva svolta dal convenuto, chiedendo, in via subordinata, di poter esercitare diritto di regresso nei confronti del predetto professionista. Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa, si costituiva Controparte_6 contestando gli addebiti mossi dalla ditta esecutrice e concludendo per il rigetto delle domande risarcitorie attoree, nonché della domanda di manleva svolta nei suoi confronti. La domanda di petizione ereditaria svolta dall'attore nella causa pregiudicante è fondata e meritevole di accoglimento. Muovendo dall'esame letterale delle volontà testamentarie del de cuius
[...]
si osserva che: PE1
- Con un primo testamento olografo datato 7 gennaio 1995, pubblicato dal notaio con atto del 9 marzo 2007, il testatore disponeva come Persona_4 segue: “Nel pieno delle facoltà mentali, io sottoscritto nato Persona_1
a Lerici il 20/1/913 residente in [...], redigo questo testamento da affidare al notaio con studio in Sarzana perché Persona_4 renda note le mie volontà da rispettare dopo morte. Premetto che sono vedovo (mia moglie è deceduta in Milano il 1-1-94) ed ho un Persona_5 unico figlio di nome nato alla Spezia il 24/7/53 residente a[...], che non gode di una salute mentale sufficiente a renderlo in grado di gestire autonomamente la sua esistenza. Gli occorre assistenza sia nel disbrigo delle pratiche di successione sia nella amministrazione dei beni che erediterà da me integralmente secondo legge. Allo scopo nomino esecutore testamentario la Dott.ssa _3 dimorante alla Serra in Via Costa n. 8 che si dichiara disposta ad assumersi l'onere. Alla medesima Sig.ra affido anche, col suo permesso, _3
l'altro compito esteso nel tempo la cosiddetta “Curatela” funzione che le permetterà di interferire anche nei confronti di persone che si occupassero dei
7 servizi domestici di mio figlio. In fede . Il presente testamento Persona_1 annulla ogni altra precedente disposizione testamentaria”.
- Seguiva la scheda del 6 marzo 2005, pubblicata con il medesimo atto notarile del 9 marzo 2007, del seguente tenore: “Io sottoscritto nato Persona_1 il 20 gennaio 1913 a Lerici ed ivi residente in [...] la Serra ad integrazione delle mie volontà testamentarie già espresse dispongo nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali che parte dell'appartamento di mia proprietà in Via B. Zanelli n. 1 la Serra piano secondo costituito da ingresso camera cameretta e servizi più parte del terzo piano costituito da camera e sala sia dato in uso gratuito comprese le spese gratuite per luce acqua gas ai signori e con un fondo spese di 2000 E CP_3 CP_4 al mese perché vi abitino e possano così accudire fino alla morte mio figlio PE
e governare la rimanente parte dell'appartamento. Per tutto quanto ne consegue e per ogni decisione futura in merito all'uso di questa parte dell'appartamento dispongo che la signora già nominata _3 PE curatore di mio figlio , provveda e disponga secondo il suo giudizio nell'interesse di mio figlio.
– La Serra 06/03/2005”. Persona_1
- Infine, con atto del notaio in data 23 dicembre 2011 veniva Persona_6 pubblicata la seguente (pretesa) scheda testamentaria del 21 marzo 2005: “Alla cortese attenzione della Prof.ssa curatrice legale di mio figlio _3 PE
. Vorrei che agli attuali inquilini fosse garantita l'abitabilità nella casa di Via Zanelli 1. Precisamente che a e rimanesse CP_2 CP_1
l'intero primo piano con terrazzo adiacente e relativa copertura più il locale a pianterreno sito subito a destra dell'androne d'ingresso. Ai coniugi CP_3
e rimanesse l'intero secondo piano più al pianterreno il
[...] CP_11 locale che vi si accede dalla seconda porta dell'androne con annesso terrazzo PE coperto sempre che siano rimasti a fianco di nella sua esistenza. Il giardino annesso alla casa diviso tra le due coppie e Parte_3 Parte_4 Parte con proprietà del 50% ciascuna. Il resto della casa e cioè i locali del e il terzo piano con bagno sopraelevato lo lascerei alla tua discrezionalità. Controparte_12
21-03-05”.
[...]
La dichiarazione di successione veniva effettuata in data 9 gennaio 2012 sulla base dell'ultimo supposto testamento, pubblicato per atto notaio ed individuava PE6 quindi (nel frattempo anch'egli deceduto) quale erede e Persona_2
e quali legatari, con CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 attribuzione agli stessi di due appartamenti siti nello stabile di Via Zanelli 1. L'attore, come visto, sostiene che da una disamina complessiva delle schede testamentarie redatte in progressione temporale dal de cuius dovesse escludersi la volontà di trasferire agli odierni convenuti la proprietà di parte dell'immobile di Via PE Zanelli 1, avendo il testatore nominato erede universale il figlio , con la sola costituzione a favore dei convenuti dell'uso gratuito su parti del suo immobile perché vi potessero abitare ed accudire così il figlio fino alla di lui morte. 8 I convenuti, per contro, sostengono che l'ultima scheda testamentaria integrasse un atto dispositivo, sostitutivo delle precedenti volontà, con il quale
[...] aveva voluto trasferire la proprietà dei beni indicati, rispettivamente ai PE1 coniugi e , in segno di riconoscenza per CP_13 CP_14 PE l'assistenza e l'aiuto dagli stessi prestato a favore del figlio , malato e incapace di intendere e di volere. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (in questi termini Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10882). La necessità di individuare la volontà del testatore sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, fa sì che il giudice di merito possa attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico (cfr. Cass. Sez. 2, 28/07/2015, n. 15931). Ve infine evidenziato che, perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;
pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (v. Cass. Sez. 6, 24/09/2021, n. 25936) Ciò posto, ritiene questo collegio che, esaminate congiuntamente le schede testamentarie in atti, la volontà del de cuius vada interpretata nel senso suggerito dalla difesa attorea, stante la presenza di una pluralità di elementi in tal senso. Anzitutto, muovendo dall'esame del dato letterale, si osserva come nei primi due testamenti olografi del 7 gennaio 1995 e del 6 marzo 2005 il de cuius esprima “volontà da rispettare” dopo la sua morte ed utilizzi il termine “dispongo” circa l'attribuzione di determinati diritti, mentre nell'atto del 21 marzo 2005 viene utilizzato il condizionale (“Vorrei che agli attuali inquilini…”). Quanto poi all'intenzione (espressa nel terzo ed ultimo atto) di garantire la
“abitabilità” agli “attuali inquilini”, si tratta di disposizione che va letta alla luce di 9 quanto stabilito dal testatore pochi giorni prima, con il testamento del 6 marzo 2005, circa l'intenzione di concedere in uso gratuito ai coniugi un CP_14 appartamento dello stabile “perché vi abitino e possano così accudire fino alla morte PE mio figlio ”. In secondo luogo, esaminando la forma delle disposizioni di ultima volontà in esame, emerge come i primi due atti siano stati redatti mediante l'uso di determinate formule tipiche del testamento (“Nel pieno delle facoltà mentali” nel primo atto e “nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali” nel secondo), mentre il terzo atto è redatto in forma di lettera “Alla cortese attenzione della Prof.ssa _3 PE curatrice legale di mio figlio ”. Si consideri poi che nel primo atto il testatore ha espressamente dichiarato che “Il presente testamento annulla ogni altra precedente disposizione testamentaria”, mentre nel secondo ha tenuto a precisare che si trattava di “integrazione delle mie volontà testamentarie già espresse”. Nessun cenno invece nel terzo atto, che pure, secondo l'interpretazione supportata dai convenuti, avrebbe sostituito le precedenti volontà testamentarie. Inoltre, l'esame del dato temporale (la seconda scheda testamentaria “integrativa” è datata 6 marzo 2005, mentre la lettera all'esecutrice testamentaria è datata 21 marzo 2005, dunque successiva di soli 15 giorni) porta ad escludere ulteriormente che con il terzo atto il testatore intendesse modificare le precedenti volontà testamentarie (ossia l'intenzione di lasciare l'intero suo patrimonio al figlio, espressa nel primo atto e confermata nel secondo, pur con la costituzione di un diritto personale di godimento su un appartamento in favore dei coniugi lasciando la proprietà di CP_14 ben due dei tre piani di cui è costituito lo stabile di Via Zanelli 1 in favore dei convenuti. Ancora, la disposizione in chiusura della lettera all'esecutrice testamentaria (“Il resto della casa e cioè i locali del Bar e il terzo piano con bagno sopraelevato lo lascerei alla tua discrezionalità”) stride con un'interpretazione delle disposizioni immediatamente precedenti quali attribuzioni di determinati beni a titolo di legato in favore degli odierni resistenti, non potendo il testatore, con tutta evidenzia, disporre della proprietà di due appartamenti in favore dei legatari e lasciare la decisione sull'attribuzione del “resto della casa” all'esecutrice testamentaria. Infine, la stessa condotta tenuta da dopo il decesso di _3 [...] parrebbe escludere una volontà del de cuius di lasciare i due ridetti PE1 immobili in legato ai convenuti. Se così fosse stato, infatti, ben avrebbe potuto l'esecutrice testamentaria pubblicare contestualmente i tre pretesi testamenti davanti al medesimo notaio (mentre, come visto, i primi due sono stati pubblicati subito dopo la morte del de cuius dal notaio mentre il terzo è stato pubblicato dal notaio anni dopo, a seguito PE4 PE6 della morte di ), nonché procedere tempestivamente (come sarebbe Persona_2 stato suo onere) al disbrigo delle pratiche di successione. Invece, non ha adempiuto ai diversi obblighi propri dell'esecutore PE3 testamentario, effettuando la dichiarazione di successione di (con Persona_1 conseguente intestazione degli immobili oggi contesi in favore dei pretesi legatari) solamente dopo la morte dell'erede , senza sottoporre le tre schede Persona_2
10 testamentarie all'interpretazione di un medesimo notaio e senza sottoporre il proprio operato alle autorizzazioni e comunque ai controlli giudiziari previsti con riferimento alla figura di cui agli artt. 700 e ss. c.c.. Sulla scorta di tutti gli elementi suindicati, si ritiene quindi che il testatore abbia inteso, sin da principio, nominare erede universale il figlio con Persona_2 indicazione di una persona di fiducia (individuata in quale _3 esecutrice testamentaria e “curatrice” dell'erede, in considerazione della patologia dalla quale quest'ultimo era afflitto, che gli impediva di gestire autonomamente il patrimonio ereditato. La curatrice ed esecutrice testamentaria avrebbe quindi dovuto amministrare i beni che avrebbe ereditato “integralmente”. Persona_2
Con il secondo testamento del 6 marzo 2005, il testatore, ad integrazione del primo atto, ha disposto un diritto (personale) di uso gratuito dell'appartamento del secondo piano in favore di e , con la costituzione di un fondo spese CP_3 CP_4 PE mensile, affinché essi accudissero il figlio e governassero la restante parte dell'appartamento, la cui gestione futura veniva rimessa all'esecutrice testamentaria, PE affinché provvedesse nell'interesse dell'erede . Quanto infine al terzo atto, non si tratta di un ulteriore testamento olografo contenente nuove e diverse volontà del de cuius, bensì di una comunicazione nei confronti della ridetta esecutrice testamentaria, con la quale, in continuità con gli atti precedenti, venivano espresse ulteriori istruzioni e “linee guida” circa la gestione ed amministrazione degli immobili ereditari. In particolare, con la lettera del 21 marzo 2005 esprimeva a il desiderio (“Vorrei”) che Persona_1 _3 dopo la propria morte fosse garantita agli “inquilini” e CP_14 CP_15 la “abitabilità” negli appartamenti nei quali gli stessi si trovavano, da
[...] intendersi nel senso di non modificare la situazione di fatto in essere, mantenendo la presenza nello stabile di due famiglie che avrebbero potuto continuare ad accudire il figlio. In tale ottica, l'unico termine cui va assegnato un significato tecnico diverso da quello utilizzato dal testatore è il richiamo alla divisione del giardino annesso alla casa fra le due coppie “con proprietà del 50% ciascuna”, da intendersi quale assegnazione di pertinenze a ciascun appartamento lasciato in godimento agli inquilini, anziché quale attribuzione di diritti di proprietà agli stessi. Ad ogni buon conto, ferma restando l'intenzione del de cuius di nominare il figlio unico erede dell'intero suo patrimonio, se si volesse interpretare la lettera del 21 marzo 2005 quale manifestazione dell'intenzione di attribuire determinare proprietà in favore dei convenuti, non si tratterebbe comunque di disposizioni relative al patrimonio di
, bensì di disposizioni all'esecutrice testamentaria circa Persona_1 PE l'assegnazione del patrimonio del figlio dopo la morte di quest'ultimo, dunque nulle per violazione dell'art. 458 c.c., che vieta si possa disporre di un'eredità altrui. In ogni caso, ne discende l'accertamento che è erede Persona_2 universale testamentario dell'intero patrimonio morendo relitto da
[...]
e, per l'effetto, che l'attore è PE1 Parte_1 titolare, in virtù di successione ab intestato di , della Persona_2 proprietà, in quota paritaria con il coerede , dei beni ereditari CP_7
11 individuati al NCEU del Comune di Lerici Fg. 23 Particella 189 Sub. 16 Cat. A/4 Classe 3, Fg. 23 Particella 189 sub. 10 Cat. A/4 Classe 3 e NCT Fg. 23 Particella 193 Classe 2, con conseguente accoglimento della domanda attorea di petizione ereditaria e condanna dei convenuti alla restituzione dei predetti beni (con la precisazione che il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, è sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi: v. Cass. Sez. 2, 27/06/2011). L'accertamento della proprietà dei predetti beni in capo a Parte_1
e , quali coeredi di ,
[...] CP_7 Persona_2 determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva delle domande svolte dagli attori e nella CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 causa riunita, venendo ivi lamentati danni ad unità immobiliari e parti comuni sui quali i predetti attori non vantano diritti. Per lo stesso motivo, è inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti dei Parte_1 medesimi e per il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 rimborso delle opere eseguite su beni comuni, mentre la domanda risarcitoria per asserito ritardo alle lavorazioni cagionato dai predetti è rimasta sfornita di prova. Quanto alla posizione dell'attrice nel giudizio riunito , estranea alle Parte_2 vicende successorie oggetto del giudizio principale e proprietaria di altro immobile sito al piano terra dello stabile di Via Zanelli 1, va premesso che la precisazione delle conclusioni da parte dei convenuti con il richiamo soltanto a quelle di cui alla comparsa di costituzione nella causa pregiudicante (alla quale peraltro è estranea) non Pt_2 consente di ritenere inequivocamente rinunciate le domande attoree nella causa riunita, considerato che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12756). Conclusione, quest'ultima, alla quale non si può pervenire nella presente fattispecie, anche in considerazione del richiamo alle difese della causa riunita svolto dai convenuti nelle note di replica. Nel merito, , a differenza degli altri attori del procedimento riunito, Parte_2 non ha allegato danni alla sua proprietà esclusiva, agendo solamente quale comproprietaria delle parti comuni, che sarebbero state indebitamente occupate e lesionate a seguito degli interventi posti in essere da Parte_1
nell'appartamento sito all'ultimo piano.
[...]
Esaminate dunque le risultanze della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causam (che appare esente da vizi ed acquisibile nel presente giudizio di merito, non ostandovi le generiche critiche mosse dagli attori), andrebbe risarcita pro Pt_2 quota per i danni causati da al vano scale tra il secondo e terzo piano, Pt_1 nonché per la sottrazione all'uso condominiale, come accertati dal perito.
12 Dall'altra parte, come da domanda riconvenzionale svolta dal convenuto della causa riunita, dovrebbe essere ristorato pro quota delle spese sostenute per il Pt_1 rifacimento della copertura comune. Ciò posto, con riferimento a tali (marginali) crediti e controcrediti si ritiene equo – in assenza di costituzione di un condominio e, quindi, in assenza di millesimi per la suddivisione delle rispettive poste – che il debito risarcitorio di nei Pt_1 confronti di per i danni cagionati alle parti condominiali sia integralmente Pt_2 compensato con quanto la seconda dovrebbe corrispondere al primo per il pagamento della propria quota di spese per l'intervento effettuato sulla copertura comune, pacificamente pagato per intero dal convenuto. La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria svolta dai pretesi proprietari (ma non riconosciuti tali) degli immobili che sarebbero stati danneggiati dalla ristrutturazione effettuata da determina l'assorbimento della domanda Pt_1 di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti di nonché della Controparte_5 domanda di regresso svolta dalla predetta impresa nei confronti del professionista
Controparte_6
Le spese di lite tra attore e convenuti, comprensive del procedimento per ATP ante causam, seguono la soccombenza dei resistenti CP_1 [...]
e e sono liquidate come segue, tenuto conto CP_2 CP_3 CP_4 della natura e del valore delle liti (rientranti nello scaglione sino ad euro 26.000 l'ATP e la causa riunita e nello scaglione sino ad euro 520.000 il giudizio principale pregiudicante), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per il procedimento di ATP (per euro 2.337,00) e per le fasi di studio ed introduttiva dei due giudizi riuniti (da liquidarsi separatamente, per euro 5.882,00 quanto alla causa principale ed euro 1.696,00 quanto alla causa riunita), mentre, a far data dalla riunione, trova applicazione il disposto dell'art. 4 comma 2 DM n. 55/2014, con liquidazione di un unico compenso per le fasi di trattazione e decisionale, aumentato del 30% rispetto ai valori medi (per euro 21.547,00); il tutto oltre accessori. Anche le spese di lite dei terzi chiamati vanno poste a carico dei predetti convenuti soccombenti, in forza del principio di causalità (v. Cass., ord. n. 23123/2019), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per il solo giudizio riunito. Possono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra Parte_2
e le altre parti, stante la marginalità della posizione della predetta attrice nel giudizio riunito e la compensazione dei rispettivi crediti con l'attore del giudizio principale. Le spese della CTU svolta nel procedimento per ATP, separatamente liquidate, sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico dei soccombenti CP_1 [...]
e , per ¼ ciascuno. CP_2 CP_3 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: 1) Accerta e dichiara che è erede universale Persona_2 testamentario dell'intero patrimonio morendo relitto da e, Persona_1 per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore Parte_1
13 è titolare, in virtù di successione ab intestato di , della Persona_2 proprietà, in quota paritaria con il coerede , dei beni ereditari CP_7 individuati al NCEU del Comune di Lerici Fg. 23 Particella 189 Sub. 16 Cat. A/4 Classe 3, Fg. 23 Particella 189 sub. 10 Cat. A/4 Classe 3 e NCT Fg. 23 Particella 193 Classe 2; 2) Condanna i convenuti e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
a restituire a i predetti beni
[...] Parte_1 immobili, appartenenti alla massa ereditaria di;
Persona_2
3) Dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva le domande svolte da e nel giudizio CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 riunito, nonché inammissibili per difetto di legittimazione passiva le domande riconvenzionali svolte da nei confronti dei Parte_1 predetti;
4) Dichiara integralmente compensati i reciproci crediti esistenti tra
[...]
ed ; Parte_1 Parte_2
5) Condanna e , in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di Parte_1
, che liquida per la fase di ATP in euro 2.337,00 per onorari, oltre
[...] spese generali, IVA e CPA e per i presenti giudizi riuniti in euro 1.260,67 per esborsi ed euro 29.125,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) Condanna e , in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dei terzi chiamati Controparte_5
e che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 5.077,00, Controparte_6 oltre spese generali, IVA e CPA;
7) Compensa le spese di lite tra e le altre parti in causa;
Parte_2
8) Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di CP_1 [...]
e , per ¼ ciascuno. CP_2 CP_3 CP_4
La Spezia, così deciso nella camera di consiglio in data 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Gabriele Romano Nella Mori
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