Sentenza 27 giugno 1975
Massime • 3
Costituisce confessione stragiudiziale fatta ad un terzo la dichiarazione 'si provvedera direttamente al pagamento della somma dovuta' resa dal debitore cambiario all'atto del protesto in risposta alla richiesta di pagamento fattagli dal pubblico ufficiale. ( V 4301/74, mass n 372990).*
Solo quando con l'appello venga portato all'esame del giudice di secondo grado un punto fondamentale della causa, inteso nel senso della fondamentale questione giuridica dalla cui soluzione discende la decisione sulla domanda principale e sulla domanda dipendente, il gravame, pur se espressamente proposto in ordine alla domanda principale, si estende anche alla domanda dipendente; non anche quando la domanda principale e la domanda dipendente richiedano la soluzione di questioni giuridiche diverse, per cui la decisione della una e dell'altra non discende dalla soluzione di un unico punto fondamentale della causa.*
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, avendo, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, poiche la parte dichiarante riconosce la verita di un fatto ad essa sfavorevole e favorevole ad un'altra parte, non ha il valore di un semplice indizio, inteso o nel senso di presunzione o nel senso di elemento indiziario del quale il giudice possa tener conto al fine di completare elementi probatori insufficienti, ma e prova diretta perche, una volta dimostrata in giudizio, rivela direttamente il fatto posto a fondamento della domanda o della eccezione, e prova diretta che ha un valore particolarmente forte, perche la verita del fatto da dimostrare e riconosciuta dalla parte alla quale il fatto medesimo e sfavorevole. Quale prova diretta, e di tal valore, il giudice puo fondare esclusivamente su di essa il suo convincimento, ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa. ( V 4029/74, mass n 372619; 2429/66, mass n 324703; 1758/65).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/1975, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 27 giugno 1975 |
Testo completo
Costituisce confessione stragiudiziale fatta ad un terzo la dichiarazione 'si provvedera direttamente al pagamento della somma dovuta' resa dal debitore cambiario all'atto del protesto in risposta alla richiesta di pagamento fattagli dal pubblico ufficiale. ( V 4301/74, mass n 372990).*