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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/09/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE il Giudice dott.ssa Federica Verro;
nel procedimento iscritto al n. 1778 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SCHIFANO SABINA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta contumace -
oggetto: opposizione al provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato che con ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
l'associazione di promozione sociale “ Parte_3
” ha impugnato il decreto di questo Tribunale, emesso il 31/05/2023 e
[...]
notificato a mezzo pec in data 07/06/2023 nell'ambito del procedimento penale n. 761/2023
RGT, con cui è stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla stessa formulata, in quanto “l'invocato art.76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002 non può applicarsi al
caso in esame, non essendo l'istante persona offesa dal reato, ma limitandosi semplicemente ad esercitare,
ai sensi dell'art. 91 c.p.p., i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”;
1 preso atto che a supporto della propria istanza il ricorrente ha dedotto:
- di essere un'associazione femminile di promozione sociale costituita ai sensi della legge
383/00 il 19 Marzo 2004;
- che, ai sensi dell'art. 119 DPR 115/2002, il trattamento previsto per il cittadino italiano è
assicurato anche ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica;
- che i fatti reato contestati all'imputato hanno provocato una lesione del diritto soggettivo proprio dell'Associazione esponente, che pertanto è persona offesa dai reati p. e p. dagli artt.
609 bis e 609 ter c.p.;
- che il patrimonio della stessa è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni e contributi regionali;
in particolare, la voce risultante nello stato patrimoniale (provvisorio)
allegato all'istanza di ammissione “CREDITI diversi v/terzi per € 22.322,57” si riferiva al contributo regionale per la copertura di spese, allora non ancora versato dalla Regione;
- si tratta di finanziamenti pubblici che vengono erogati in vista dello svolgimento di specifici progetti e non al fine di offrire generico sostegno al funzionamento dell'ente ed al perseguimento dei suoi scopi istituzionali;
considerato che, sulla scorta di tali premesse, ha chiesto di veder annullare l'impugnato decreto, e conseguentemente ammettere la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dalla data di decorrenza dell'originaria ammissione, con vittoria di spese e compensi;
rilevato che il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito;
ritenuto che il ricorso vada accolto, per l'assorbente ragione che non appaiono superati i limiti di reddito previsti dall'art. 76 TUSG, considerato che i contributi regionali ricevuti a titolo di Contributo Regione Siciliana per il CAV non possono - nel caso di specie - essere considerati autonomamente quale reddito rilevante ai fini della norma citata;
considerato, in diritto, che è ormai pacifico che il trattamento di cui può godere il cittadino,
persona fisica, è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purché, però, rientrino nei parametri reddituali di cui all'art. 76
2 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, applicabili a tutte le ipotesi di patrocinio (interpretazione,
peraltro, da ultimo confermata dall'ordinanza della Corte cost. n. 128 del 1 giugno 2016);
sottolineato che l'art. 76 TUSG fa riferimento ai “redditi” per le persone fisiche, voce che però non trova diretto equivalente per gli enti senza scopo di lucro, essendo pertanto richiesta una interpretazione del Giudice che consideri o meno un'entrata quale fonte di reddito rilevante ai fini della norma citata (in tal senso, Tribunale Milano sez. III, n. 739 del 14/12/2004);
riferito, tornando al caso di specie, che il contributo di cui si tratta è previsto a copertura di spese già sostenute tra quelle espressamente indicate dal DDG 2602 del 6.12.2021;
dato atto che tale circostanza emerge chiaramente dal bilancio consuntivo 2022, in cui si legge che ai € 22.392,77 iscritti tra i ricavi corrisponde una voce equivalente tra i costi, per un risultato di esercizio pari a zero e un patrimonio netto pari a € 140,00;
ritenuto, conclusivamente, che escludendo nel caso concreto tale contributo tra le fonti di reddito rilevanti ai sensi dell'articolo 76 del TUSG, l'associazione ricorrente rientri nei parametri previsti dal primo comma al tempo vigenti;
riferito, per ciò che attiene le spese di lite del presente giudizio, che vi sono giusti motivi per compensarle, considerato che nell'istanza originariamente proposta dinanzi al Collegio si faceva riferimento al bilancio provvisorio ad essa allegato (in cui si legge un patrimonio netto positivo) senza alcun tipo di chiarimento sulla natura dei crediti ivi risultanti, e che alla diversa conclusione si è giunti grazie alla specificazione fornita soltanto nella presente fase di giudizio supportata da documentazione da ultimo allegata (sulla possibilità di integrazione in fase di opposizione vd. Cass. Sent. n. 6529/2018 e n. 2263/2020);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto del Tribunale di
Agrigento, Sezione II Penale, composizione collegiale, pronunciato in data 31/05/2023
nell'ambito del procedimento penale n. 761/2023 RGT – n. 415/2023 r.g. Mod.27,
revoca il decreto opposto e ammette la ricorrente “ Parte_1 Parte_2
” al patrocinio a spese dello Stato a far data dalla richiesta nell'ambito del
[...]
suddetto procedimento;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
3 manda alla Cancelleria per quanto di competenza, anche ai sensi dell'art. 99 d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Agrigento, in data 2 settembre 2025 il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE il Giudice dott.ssa Federica Verro;
nel procedimento iscritto al n. 1778 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SCHIFANO SABINA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta contumace -
oggetto: opposizione al provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato che con ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
l'associazione di promozione sociale “ Parte_3
” ha impugnato il decreto di questo Tribunale, emesso il 31/05/2023 e
[...]
notificato a mezzo pec in data 07/06/2023 nell'ambito del procedimento penale n. 761/2023
RGT, con cui è stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla stessa formulata, in quanto “l'invocato art.76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002 non può applicarsi al
caso in esame, non essendo l'istante persona offesa dal reato, ma limitandosi semplicemente ad esercitare,
ai sensi dell'art. 91 c.p.p., i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”;
1 preso atto che a supporto della propria istanza il ricorrente ha dedotto:
- di essere un'associazione femminile di promozione sociale costituita ai sensi della legge
383/00 il 19 Marzo 2004;
- che, ai sensi dell'art. 119 DPR 115/2002, il trattamento previsto per il cittadino italiano è
assicurato anche ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica;
- che i fatti reato contestati all'imputato hanno provocato una lesione del diritto soggettivo proprio dell'Associazione esponente, che pertanto è persona offesa dai reati p. e p. dagli artt.
609 bis e 609 ter c.p.;
- che il patrimonio della stessa è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni e contributi regionali;
in particolare, la voce risultante nello stato patrimoniale (provvisorio)
allegato all'istanza di ammissione “CREDITI diversi v/terzi per € 22.322,57” si riferiva al contributo regionale per la copertura di spese, allora non ancora versato dalla Regione;
- si tratta di finanziamenti pubblici che vengono erogati in vista dello svolgimento di specifici progetti e non al fine di offrire generico sostegno al funzionamento dell'ente ed al perseguimento dei suoi scopi istituzionali;
considerato che, sulla scorta di tali premesse, ha chiesto di veder annullare l'impugnato decreto, e conseguentemente ammettere la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dalla data di decorrenza dell'originaria ammissione, con vittoria di spese e compensi;
rilevato che il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito;
ritenuto che il ricorso vada accolto, per l'assorbente ragione che non appaiono superati i limiti di reddito previsti dall'art. 76 TUSG, considerato che i contributi regionali ricevuti a titolo di Contributo Regione Siciliana per il CAV non possono - nel caso di specie - essere considerati autonomamente quale reddito rilevante ai fini della norma citata;
considerato, in diritto, che è ormai pacifico che il trattamento di cui può godere il cittadino,
persona fisica, è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purché, però, rientrino nei parametri reddituali di cui all'art. 76
2 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, applicabili a tutte le ipotesi di patrocinio (interpretazione,
peraltro, da ultimo confermata dall'ordinanza della Corte cost. n. 128 del 1 giugno 2016);
sottolineato che l'art. 76 TUSG fa riferimento ai “redditi” per le persone fisiche, voce che però non trova diretto equivalente per gli enti senza scopo di lucro, essendo pertanto richiesta una interpretazione del Giudice che consideri o meno un'entrata quale fonte di reddito rilevante ai fini della norma citata (in tal senso, Tribunale Milano sez. III, n. 739 del 14/12/2004);
riferito, tornando al caso di specie, che il contributo di cui si tratta è previsto a copertura di spese già sostenute tra quelle espressamente indicate dal DDG 2602 del 6.12.2021;
dato atto che tale circostanza emerge chiaramente dal bilancio consuntivo 2022, in cui si legge che ai € 22.392,77 iscritti tra i ricavi corrisponde una voce equivalente tra i costi, per un risultato di esercizio pari a zero e un patrimonio netto pari a € 140,00;
ritenuto, conclusivamente, che escludendo nel caso concreto tale contributo tra le fonti di reddito rilevanti ai sensi dell'articolo 76 del TUSG, l'associazione ricorrente rientri nei parametri previsti dal primo comma al tempo vigenti;
riferito, per ciò che attiene le spese di lite del presente giudizio, che vi sono giusti motivi per compensarle, considerato che nell'istanza originariamente proposta dinanzi al Collegio si faceva riferimento al bilancio provvisorio ad essa allegato (in cui si legge un patrimonio netto positivo) senza alcun tipo di chiarimento sulla natura dei crediti ivi risultanti, e che alla diversa conclusione si è giunti grazie alla specificazione fornita soltanto nella presente fase di giudizio supportata da documentazione da ultimo allegata (sulla possibilità di integrazione in fase di opposizione vd. Cass. Sent. n. 6529/2018 e n. 2263/2020);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto del Tribunale di
Agrigento, Sezione II Penale, composizione collegiale, pronunciato in data 31/05/2023
nell'ambito del procedimento penale n. 761/2023 RGT – n. 415/2023 r.g. Mod.27,
revoca il decreto opposto e ammette la ricorrente “ Parte_1 Parte_2
” al patrocinio a spese dello Stato a far data dalla richiesta nell'ambito del
[...]
suddetto procedimento;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
3 manda alla Cancelleria per quanto di competenza, anche ai sensi dell'art. 99 d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Agrigento, in data 2 settembre 2025 il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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