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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Ascensore: manutenzione e costituzione del fondo speseGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2025
L'ascensore è indubbiamente un impianto comune. Tale principio riguarda tutte le componenti essenziali dell'impianto quali, ad esempio, l'ammortizzatore (dispositivo per arrestare progressivamente la cabina in discesa), l'argano (nel quale le funi portanti si avvolgono), la cabina, le funi di traino, il vano corsa. Se l'edificio è costituito da più scale e, conseguentemente, è dotato di più ascensori che siano a servizio delle stesse, le spese andranno ripartite non tra la totalità dei condomini, ma solo tra coloro ai quali ciascun impianto di risalita è funzionalmente destinato. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34398/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PIANEZZOLA Controparte_1 C.F._1
CESARE ( ) AZ AS 1 MILANO;
, C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANEZZOLA CESARE Parte_1 C.F._3
( ) AZ UA 1 Milano C.F._2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLETTI STEFANO elettivamente Parte_2 C.F._4
domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso il difensore avv. PAOLETTI STEFANO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE Controparte_2 P.IVA_1
HERMANN e dell'avv. COMOLLI PATRIZIA ( ) CORSO BUENOS AIRES N. 56 MILANO;
C.F._5
, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES N. 56 MILANO presso il difensore avv. CARBONE
HERMANN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
che con atto di citazione, regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio Controparte_3
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni :”1. Sospendere inaudita altera parte o, in
[...]
subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea
condominiale in data 3 maggio 2023 con riguardo al Punto sub 3 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3. DG “L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022: opere di rifacimento impermeabilizzazione della copertura condominiale”, sussistendo i motivi di cui all'art. 1137 c.c. II - Nel merito 1. Per le ragioni tutte esposte in atti,
dichiarare nulle o in subordine annullare le delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023
con riguardo al Punto sub 1 all'Ordine del IO (Verifica annuale del sistema di sicurezza contro le cadute dall'alto); Punto sub 2 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto n. 1 DG “Ascensore scala interna- Matricola 2574/6: prescrizione lavori” e al Punto n. 2
dell'Ordine del IO “Ascensore scala sn matricola 25742 e scala dx matricola 2573/7: prescrizione lavori”
approvati utilizzando la tabella dei millesimi ascensori come indicato all'art. 8 del regolamento ascensori (…);
Punto sub 3 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare pagina 2 di 12 Punto 3. DG “L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022:
opere di rifacimento impermeabilizzazione della copertura condominiale;
Punto sub 5 all'Ordine del IO
(Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5. DG “Rata anticipata gestione 2022/2023”; Punto sub 6 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 1. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo
01.05.2021/30.04.2022”); Punto sub 7 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 2. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto preventivo spese
01.05.2022/30.04.2023 e relative suddivisioni di spese”); Punto sub 8 all'Ordine del IO (Delibera
dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5. DG (“Adeguamenti normativi obbligatori: incarico per la redazione del CIS”)”; Punto sub 9 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del
7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3. DG Approvazione richiesta rate anticipate (max 2)
esercizio 01.05.2023/30.04.2024 e/o dichiararne l'invalidità ed inefficacia, disponendo in merito ai relativi effetti restitutori
Con decreto del 14.12.2023 il giudice fissava al 18.1.2024 l'udienza per la sola discussione sull'istanza di sospensione della delibera, differendo l'udienza per la comparizione delle parti al 15.3.2024.
L'udienza fissata per la discussione sull'istanza cautelare veniva rinviata su istanza delle parti
Nelle more venivano depositate le memorie ex art. 171 ter n. 1, n. 2, n. 3, c.p.c..
In esito alla udienza di prima comparizione, stante la rinuncia di parte attrice alla istanza di sospensione della delibera, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere sulla stessa e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, concedendo termine per il deposito di eventuali note conclusive.
Alla udienza del 18.10.2024 e concludevano come da foglio di CP_1 Parte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue : “Voglia il Tribunale Ill.mo, accertati i
fatti di causa ed esaminati i documenti prodotti, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa IN VIA
PRELIMINARE sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza,
l'efficacia e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023 con
riguardo al Punto sub 3 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato
pagina 3 di 12 assembleare Punto 3 DG “L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del
16/06/2022: opere di rifacimento impermeabilizzazione della copertura ” sussistendo i motivi di cui CP_4
all'art. 1137 c.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO per le ragioni tutte esposte in atti, dichiarare nulle o in
subordine annullare le delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023 con riguardo al
Punto sub 1 all'Ordine del IO (Verifica annuale del sistema di sicurezza contro le cadute dall'alto); Punto
sub 2 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): ratifica del deliberato assembleare Punto
n. 1 DG “Ascensore scala interna – Matricola 2574/6: prescrizione lavori” e al Punto n. 2 dell'DG “Ascensore
scala sn Matricola 2542 e scala dx Matricola 2573/7: prescrizione lavori” approvati utilizzando la tabella dei
millesimi ascensori come indicato all'art. 8 del regolamento ascensori (...); Punto sub 3 all'DG (Delibera
dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3 DG “L'Assemblea è invitata a
dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022: opere di rifacimento
impermeabilizzazione della copertura condominiale;
Punto sub 5 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea
del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5 DG “Rata anticipata gestione 2022/2023”; Punto
sub 6 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 1
DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 01.05.2021/30.04.2022”); Punto sub 7 all'Ordine
del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 2 DG
(“Illustrazione ed approvazione del rendiconto preventivo spese 01.05.2022/30.04.2023 e relative suddivisioni di
spese”); Punto sub 8 all'Ordine del IO (Delibera dell'Assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato
assembleare Punto 5 DG (“Adeguamenti normativi obbligatori: incarico per la redazione del CIS”)”; Punto sub
9 all''Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3
DG Approvazione richiesta rate anticipate (max 2) esercizio 01.05.2023/ 30.04.2024 e/o dichiararne l'invalidità
ed inefficacia, disponendo in merito ai relativi effetti restitutori. IN OGNI CASO Con il favore delle spese del
presente giudizio e dei costi sostenuti dagli odierni attori per la procedura di mediazione relativa alla delibera del
3 maggio 2023 nonché di quella relativa alla delibera del 7 novembre 2022”.
L'attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si Parte_2
trascrive integralmente: “I - Nel merito 1. Per le ragioni tutte esposte in atti, dichiarare nulle o in subordine
annullare le delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023 con riguardo al Punto sub 1
pagina 4 di 12 all'Ordine del IO (Verifica annuale del sistema di sicurezza contro le cadute dall'alto); Punto sub 2 all'Ordine
del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto n. 1 DG
“Ascensore scala interna- Matricola 2574/6: prescrizione lavori” e al Punto n. 2 dell'Ordine del IO
“Ascensore scala sn matricola 25742 e scala dx matricola 2573/7: prescrizione lavori” approvati utilizzando la
tabella dei millesimi ascensori come indicato all'art. 8 del regolamento ascensori (…); Punto sub 3 all'Ordine del
IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3. DG
“L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022: opere di
rifacimento impermeabilizzazione della copertura condominiale;
Punto sub 5 all'Ordine del IO (Delibera
dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5. DG “Rata anticipata gestione
2022/2023”; Punto sub 6 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato
assembleare Punto 1. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 01.05.2021/30.04.2022”);
Punto sub 7 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare
Punto 2. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto preventivo spese 01.05.2022/30.04.2023 e relative
suddivisioni di spese”); Punto sub 8 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del
deliberato assembleare Punto 5. DG (“Adeguamenti normativi obbligatori: incarico per la redazione del CIS”)”;
Punto sub 9 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare
Punto 3. DG Approvazione richiesta rate anticipate (max 2) esercizio 01.05.2023/30.04.2024 e/o dichiararne
l'invalidità ed inefficacia, disponendo in merito ai relativi effetti restitutori. II - In ogni caso 1. Con il favore delle
spese del presente giudizio e dei costi sostenuti dagli odierni attori per la procedura di mediazione relativa alla
delibera del 3 maggio 2023 nonché di quella relativa alla delibera del 7 novembre 2022. III - In via istruttoria
1. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
Il convenuto precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, CP_2
come segue : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare Respingere le domande formulate dagli
attori in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di lite con accessori di legge”.
Precisate le conclusioni, parte attrice insisteva nell'ammissione della produzione documentale depositata unitamente alle note conclusive, mentre parte convenuta, contestando la tardività della produzione documentale,
pagina 5 di 12 ne chiedeva l'espunzione e dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle deduzioni e sulle nuove eccezioni sollevate dai signori con le note conclusive. CP_1 Pt_1
Il Giudice rinviava la causa per la discussione;
all'esito il Giudice, rilevando che nelle more era intervenuta la sentenza di definizione del procedimento R.G. n. 2575/2023 celebratosi tra le stesse parti e relativo all'impugnativa della delibera del 26.9.2022, rinviava all'udienza del 26.11.2024, chiedendo la produzione della detta sentenza.
All'udienza del 26.11.2024 all'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità delle eccezioni e deduzioni nuove svolte da parte attrice in sede di note conclusive, ove ha introdotto elementi di impugnazione nuovi rispetto a quelli Parte_3
dedotti in sede di atto introduttivo, in violazione del contraddittorio.
Nel merito, le parti attrici lamentano la illegittimità delle delibere rese dall'assemblea del convenuto CP_2
in data 3.5.2023 punti 1,2,3,5,6,7,8 e 9 per vizi formali e sostanziali.
Preliminarmente deve rilevarsi che ogni questione inerente la dedotta mala gestio dell'amministratore del esula dalla decisione di questo Giudice posto che le domande svolte dagli attori ineriscono la sola CP_2
impugnativa della delibera assembleare 3.5.2023.
Quanto al primo motivo di impugnazione , gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del convenuto in data 3.5.2023 sul punto n. 1 dell'ordine del giorno (“verifica annuale del sistema di CP_2
sicurezza contro le cadute dall'alto”) sia illegittima in quanto assumono che la decisione di ratificare la scelta dell'amministratore di raccogliere i preventivi per l'installazione della nuova linea vita sul tetto condominiale,
scegliendo il preventivo di € 16.500,00 oltre I.V.A. offerto dalla società veniva assunta, di concerto CP_5
con i soli consiglieri condominiali e quindi con abuso dei poteri degli stessi
Come noto il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì
evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità :tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
pagina 6 di 12 ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella fattispecie in esame non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di ratificare l'operato dell'amministratore atteso il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea di ritenere adeguata ed idonea la scelta del preventivo e del fornitore fatta in autonomina dall'amministratore di concerto con i consiglieri, con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione. Il motivo di impugnazione va quindi disatteso.
Quale secondo motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dal condominio in data
3.5.2023 sul punto n. 2 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 26.9.2022 di approvazione dei lavori di manutenzione dell'ascensore della scala interna, dell'ascensore della scala sinistra e dell'ascensore della scala destra, ma anche di scelta della per l'esecuzione dell'attività manutentiva e di approvazione del Controparte_6
riparto dei relativi oneri preventivati dalla citata società per € 17.300,00 e per € 1.360,00 oltre I.V.A.) sarebbe affetta da nullità assoluta e insanabile in quanto, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, non sarebbe stato specificato a verbale né se il relativo fondo speciale fosse stato costituito ai sensi dell'art. 1135, comma 1,
n. 4, c.c. né che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento.
Vi è contrasto tra le parti in relazione alla qualificazione dei lavori deliberati : parte attrice assume che si tratti di lavori straordinari con conseguente necessità di deliberare in relazione al fondo speciale;
parte convenuta ne assume la ordinarietà della manutenzione.
Posto che:
- per manutenzioni ordinarie degli impianti devono intendersi quei controlli periodici che richiedono pulizia e registrazione degli elementi degli impianti e più in particolare per gli impianti ascensori i controlli riguardano la pulizia, la lubrificazione e la registrazione delle pulsantiere, delle fermate al piano, del corretto funzionamento delle porte, dello stato del paracadute e dei freni di emergenza, nonché della puleggia e delle funi e di tutti quei componenti che precludono la sicurezza dell'ascensore.
pagina 7 di 12 - per manutenzione straordinaria devono intendersi tutti quegli interventi che non hanno una periodicità ma si rendono necessari quando l'impianto ormai vetusto necessita di migliorie o si riscontrano guasti che riguardano uno o più componenti dell'impianto;
nel caso in esame dall'esame dei lavori deliberati emerge chiaro che gli stessi siano da intendersi come opere di manutenzione straordinaria atteso che la sostituzione del quadro manovra, degli argani e delle funi nonché delle serrature elettroniche ai piani non possono essere considerate rientranti tra i controlli periodici previsti per una manutenzione ordinaria.
Consegue che la mancata costituzione del fondo speciale per questa voce di spesa deliberata comporta la nullità della delibera sul punto perché presa in violazione dell'art. 1135 c.c. c. n.4 , con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione sul punto all'odg
Quale terzo motivo di impugnazione gli attori lamentano la illegittimità della delibera assunta dall'assemblea del
Condominio in data 3.5.2023 sul punto n. 3 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 26.9.2022 di approvazione delle opere di rifacimento della impermeabilizzazione della copertura condominiale, di scelta della quale società esecutrice dei lavori e di approvazione del riparto dei relativi oneri preventivati dalla CP_5
citata società per € 100.700,00 oltre I.V.A.) perché non avrebbe deliberato il fondo speciale né avrebbe previsto che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento.
L'assunto è fondato e merita accoglimento tenuto conto di quanto sopra motivato sul punto 2 dell'odg impugnato, in tema d fondo speciale: la mancata costituzione del fondo speciale per questo tipo di spesa deliberata, pacificamente di natura straordinaria, comporta la nullità della delibera sul punto perché presa in violazione dell'art. 1135 c.c. c. n.4 , con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione sul punto all'odg, a nulla valendo la circostanza che il fondo speciale sia stato costituito anche se non deliberato, poiché la sua autonoma costituzione non sana la nullità della delibera.
Quale quarto motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del in data 3.5.2023 sul punto n. 5 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 26.9.2022 di CP_2
approvazione di una rata straordinaria anticipata sulla gestione 2022/2023), sia illegittima a fronte della illegittimità e/o annullabilità della statuizione assunta a monte, ma anche in quanto la delibera ratificata,
pagina 8 di 12 diversamente da quella di ratifica qui impugnata, non avrebbe indicato né l'importo né la data di scadenza entro la quale la rata anticipata avrebbe dovuto essere incassata.
Come noto in tema di riparto di spese condominiali, ben può l'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori (ratei anticipati)-
con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato- tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale atteso che risultava evidente che la reale finalità della delibera di approvazione del rateo anticipato è quella di assicurare una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta terminato il periodo in relazione al quale è stato approvato il preventivo (Cass. n. 4531/2003; Cass. n. 4679/2017 e Cass 12638\20).
Va quindi rigettato il motivo di impugnazione.
Quale quinto motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del condominio in data 3.5.2023 sul punto n. 6 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 7.11.2022 di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2021/2022) sarebbe illegittima perché:
- convocata in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale che prevede che l'assemblea annuale deve essere convocata entro il 30.7.2022 e comunque in violazione dell'art. 1130 c.c., entro il 30.10.2022 e non,
come avvenuto nel caso de quo, il 7.11.2022;
- per difetto di informazione per non aver trasmesso ai condomini la copia dei preventivi e dei rendiconti entro il termine di 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- il rendiconto consuntivo sarebbe redatto sarebbe stato redatto con un criterio c.d. misto in violazione delle previsioni di cui all'art. 1130 bis c.c.
Va disattesa la eccepita tardiva convocazione dell'assemblea poiché non vi è prova in atti dell'interesse degli attori ad una pronuncia sul punto atteso che non è stata indicata quale possa essere la lesione del loro diritto conseguente alla ritardata convocazione, se non una mera ed inutile prospettazione accademica sul punto.
Va invece accolta l'impugnativa delle delibera sul punto per mancato preventivo invio della copia dei preventivi e dei consuntivi su cui l'assemblea era chiamata a deliberare.
Sebbene “Non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi
l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso
pagina 9 di 12 di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione
dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea stessa
(non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando
che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente
e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione“.(cass.
21271/2020), nel caso in esame, in adesione all'assunto degli attori, deve rilevarsi che esiste la clausola regolamentare (art.15), che stabilisce che almeno 10 giorni prima di ogni assemblea (ndr di approvazione dell'esercizio) l'amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino. Atteso
che non è contestata la opponibilità tra le parti della clausola regolamentare, deve ritenersi che con essa,
quando è stato redatto il regolamento si sia inteso dare ai condomini maggiori garanzie attinenti alla partecipazione informata con rafforzamento quindi del diritto di informazione in relazione agli argomenti oggetto dell'assemblea, consentendo in tal modo a ciascun condomino un attivo intervento nella discussione tendente anche ad influenzare le decisioni assembleari in senso favorevole ai propri interessi.
Va poi detto che l'invio dei detti documenti contabili deve essere considerata necessaria anche in sede di ratifica delle delibere proprio per permettere una nuova e autonoma decisione sull'argomento da deliberare a modifica della delibera precedente, sul presupposto della sua valida sostituzione.
Consegue quindi che- poiché è pacifico che con la delibera del 3.5.2023 i condomini non avessero ricevuto i documenti contabili su cui deliberare (per pacifica ammissione sin dalla convocazione dell'assemblea stessa nella parte in cui viene indicato che “ In data 17/10/22 e 24/10/2022 i consiglieri a suo tempo in carica hanno
ricevuto tutta la documentazione contabile ed il consuntivo con richiesta di segnalare eventuali precisazioni e/o
correzioni”) la delibera de quo deve essere annullata per illazione dell'art. 15 del regolamento condominiale.
Per la medesima argomentazione (violazione dell'art. 15 del regolamento ) deve essere annullata la delibera assunta dall'assemblea del in data 3.5.2023 sul punto n. 7 dell'ordine del giorno (di ratifica della CP_2
delibera del 7.11.2022 di approvazione del preventivo spese della gestione dal 1.5.2022 al 30.4.2023)
Quale settimo motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del condominio sul punto n. 8 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 7.11.2022 di approvazione del conferimento d'incarico alla per la redazione del certificato di idoneità statica CIS) sia illegittima in Parte_4
pagina 10 di 12 quanto adottata da una maggioranza assembleare viziata ab origine in quanto non informata sul differimento dei termini per la presentazione del certificato CIS alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale.
Fermo che parte attrice non ha fornito la prova della utilità che può avere nell'eventuale di dichiarazione di invalidità della delibera posto che il CSI è documento obbligatorio per il Condominio a nulla valendo eventuali proroga dei termini per la sua presentazione, non essendo vietata – ma anzi auspicata - la presentazione del documento prima dell'ultimo giorno utile per la sua presentazione, va poi rilevato che il potere discrezionale dell'assemblea non è sindacabile nel merito dal Giudice perché non può controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'assemblea: infatti non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di conferire l'incarico per la redazione del CIS atteso l'obbligatorietà del documento.. Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso
Quanto infine alla delibera assunta dall'assemblea del in data 3.5.2023 sul punto n. 9 dell'ordine del CP_2
giorno (di ratifica della delibera del 7.11.2022 di approvazione della richiesta di due rate straordinarie anticipate dell'esercizio compreso tra il 1.5.2023 e il 30.4.2024) parte attrice lamenta che sarebbe altresì illegittima in quanto la richiesta delle due rate sarebbe stata effettuata in assenza del consuntivo e del preventivo di gestione sia del 2022/2023 che del 2023/2024.
La domanda di parte attrice sul punto deve essere disattesa per le medesime argomentazioni sopra svolte in relazione al punto 5 dell'ordine del giorno sulle rate anticipate.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in misura ridotta a favore di parte attrice tenuto conto del parziale accoglimento delle domande svolte, dell'attività processuale e del particolare rapporto teso tra le parti che non ha permesso l'auspicato accordo transattivo.
Sentenza esecutiva ex lege.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 3.5.2023 punti 2 e 3 dell'odg CP_2
come in motivazione
- annulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 3.5.2023 punti 6 e 7 dell'odg come CP_2
in motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice
- condanna il Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che CP_2 Parte_5
liquida €.3.500,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- condanna il Condominio Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che Parte_2
liquida €.3.500,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34398/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PIANEZZOLA Controparte_1 C.F._1
CESARE ( ) AZ AS 1 MILANO;
, C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANEZZOLA CESARE Parte_1 C.F._3
( ) AZ UA 1 Milano C.F._2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLETTI STEFANO elettivamente Parte_2 C.F._4
domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso il difensore avv. PAOLETTI STEFANO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE Controparte_2 P.IVA_1
HERMANN e dell'avv. COMOLLI PATRIZIA ( ) CORSO BUENOS AIRES N. 56 MILANO;
C.F._5
, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES N. 56 MILANO presso il difensore avv. CARBONE
HERMANN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
che con atto di citazione, regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio Controparte_3
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni :”1. Sospendere inaudita altera parte o, in
[...]
subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea
condominiale in data 3 maggio 2023 con riguardo al Punto sub 3 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3. DG “L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022: opere di rifacimento impermeabilizzazione della copertura condominiale”, sussistendo i motivi di cui all'art. 1137 c.c. II - Nel merito 1. Per le ragioni tutte esposte in atti,
dichiarare nulle o in subordine annullare le delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023
con riguardo al Punto sub 1 all'Ordine del IO (Verifica annuale del sistema di sicurezza contro le cadute dall'alto); Punto sub 2 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto n. 1 DG “Ascensore scala interna- Matricola 2574/6: prescrizione lavori” e al Punto n. 2
dell'Ordine del IO “Ascensore scala sn matricola 25742 e scala dx matricola 2573/7: prescrizione lavori”
approvati utilizzando la tabella dei millesimi ascensori come indicato all'art. 8 del regolamento ascensori (…);
Punto sub 3 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare pagina 2 di 12 Punto 3. DG “L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022:
opere di rifacimento impermeabilizzazione della copertura condominiale;
Punto sub 5 all'Ordine del IO
(Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5. DG “Rata anticipata gestione 2022/2023”; Punto sub 6 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 1. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo
01.05.2021/30.04.2022”); Punto sub 7 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 2. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto preventivo spese
01.05.2022/30.04.2023 e relative suddivisioni di spese”); Punto sub 8 all'Ordine del IO (Delibera
dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5. DG (“Adeguamenti normativi obbligatori: incarico per la redazione del CIS”)”; Punto sub 9 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del
7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3. DG Approvazione richiesta rate anticipate (max 2)
esercizio 01.05.2023/30.04.2024 e/o dichiararne l'invalidità ed inefficacia, disponendo in merito ai relativi effetti restitutori
Con decreto del 14.12.2023 il giudice fissava al 18.1.2024 l'udienza per la sola discussione sull'istanza di sospensione della delibera, differendo l'udienza per la comparizione delle parti al 15.3.2024.
L'udienza fissata per la discussione sull'istanza cautelare veniva rinviata su istanza delle parti
Nelle more venivano depositate le memorie ex art. 171 ter n. 1, n. 2, n. 3, c.p.c..
In esito alla udienza di prima comparizione, stante la rinuncia di parte attrice alla istanza di sospensione della delibera, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere sulla stessa e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, concedendo termine per il deposito di eventuali note conclusive.
Alla udienza del 18.10.2024 e concludevano come da foglio di CP_1 Parte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue : “Voglia il Tribunale Ill.mo, accertati i
fatti di causa ed esaminati i documenti prodotti, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa IN VIA
PRELIMINARE sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza,
l'efficacia e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023 con
riguardo al Punto sub 3 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato
pagina 3 di 12 assembleare Punto 3 DG “L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del
16/06/2022: opere di rifacimento impermeabilizzazione della copertura ” sussistendo i motivi di cui CP_4
all'art. 1137 c.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO per le ragioni tutte esposte in atti, dichiarare nulle o in
subordine annullare le delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023 con riguardo al
Punto sub 1 all'Ordine del IO (Verifica annuale del sistema di sicurezza contro le cadute dall'alto); Punto
sub 2 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): ratifica del deliberato assembleare Punto
n. 1 DG “Ascensore scala interna – Matricola 2574/6: prescrizione lavori” e al Punto n. 2 dell'DG “Ascensore
scala sn Matricola 2542 e scala dx Matricola 2573/7: prescrizione lavori” approvati utilizzando la tabella dei
millesimi ascensori come indicato all'art. 8 del regolamento ascensori (...); Punto sub 3 all'DG (Delibera
dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3 DG “L'Assemblea è invitata a
dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022: opere di rifacimento
impermeabilizzazione della copertura condominiale;
Punto sub 5 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea
del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5 DG “Rata anticipata gestione 2022/2023”; Punto
sub 6 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 1
DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 01.05.2021/30.04.2022”); Punto sub 7 all'Ordine
del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 2 DG
(“Illustrazione ed approvazione del rendiconto preventivo spese 01.05.2022/30.04.2023 e relative suddivisioni di
spese”); Punto sub 8 all'Ordine del IO (Delibera dell'Assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato
assembleare Punto 5 DG (“Adeguamenti normativi obbligatori: incarico per la redazione del CIS”)”; Punto sub
9 all''Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3
DG Approvazione richiesta rate anticipate (max 2) esercizio 01.05.2023/ 30.04.2024 e/o dichiararne l'invalidità
ed inefficacia, disponendo in merito ai relativi effetti restitutori. IN OGNI CASO Con il favore delle spese del
presente giudizio e dei costi sostenuti dagli odierni attori per la procedura di mediazione relativa alla delibera del
3 maggio 2023 nonché di quella relativa alla delibera del 7 novembre 2022”.
L'attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si Parte_2
trascrive integralmente: “I - Nel merito 1. Per le ragioni tutte esposte in atti, dichiarare nulle o in subordine
annullare le delibere assunte dall'Assemblea condominiale in data 3 maggio 2023 con riguardo al Punto sub 1
pagina 4 di 12 all'Ordine del IO (Verifica annuale del sistema di sicurezza contro le cadute dall'alto); Punto sub 2 all'Ordine
del IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto n. 1 DG
“Ascensore scala interna- Matricola 2574/6: prescrizione lavori” e al Punto n. 2 dell'Ordine del IO
“Ascensore scala sn matricola 25742 e scala dx matricola 2573/7: prescrizione lavori” approvati utilizzando la
tabella dei millesimi ascensori come indicato all'art. 8 del regolamento ascensori (…); Punto sub 3 all'Ordine del
IO (Delibera dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 3. DG
“L'Assemblea è invitata a dare seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 16/06/2022: opere di
rifacimento impermeabilizzazione della copertura condominiale;
Punto sub 5 all'Ordine del IO (Delibera
dell'assemblea del 26/09/2022): Ratifica del deliberato assembleare Punto 5. DG “Rata anticipata gestione
2022/2023”; Punto sub 6 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato
assembleare Punto 1. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 01.05.2021/30.04.2022”);
Punto sub 7 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare
Punto 2. DG (“Illustrazione ed approvazione del rendiconto preventivo spese 01.05.2022/30.04.2023 e relative
suddivisioni di spese”); Punto sub 8 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del
deliberato assembleare Punto 5. DG (“Adeguamenti normativi obbligatori: incarico per la redazione del CIS”)”;
Punto sub 9 all'Ordine del IO (Delibera dell'assemblea del 7/11/2022): Ratifica del deliberato assembleare
Punto 3. DG Approvazione richiesta rate anticipate (max 2) esercizio 01.05.2023/30.04.2024 e/o dichiararne
l'invalidità ed inefficacia, disponendo in merito ai relativi effetti restitutori. II - In ogni caso 1. Con il favore delle
spese del presente giudizio e dei costi sostenuti dagli odierni attori per la procedura di mediazione relativa alla
delibera del 3 maggio 2023 nonché di quella relativa alla delibera del 7 novembre 2022. III - In via istruttoria
1. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
Il convenuto precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, CP_2
come segue : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare Respingere le domande formulate dagli
attori in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di lite con accessori di legge”.
Precisate le conclusioni, parte attrice insisteva nell'ammissione della produzione documentale depositata unitamente alle note conclusive, mentre parte convenuta, contestando la tardività della produzione documentale,
pagina 5 di 12 ne chiedeva l'espunzione e dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle deduzioni e sulle nuove eccezioni sollevate dai signori con le note conclusive. CP_1 Pt_1
Il Giudice rinviava la causa per la discussione;
all'esito il Giudice, rilevando che nelle more era intervenuta la sentenza di definizione del procedimento R.G. n. 2575/2023 celebratosi tra le stesse parti e relativo all'impugnativa della delibera del 26.9.2022, rinviava all'udienza del 26.11.2024, chiedendo la produzione della detta sentenza.
All'udienza del 26.11.2024 all'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità delle eccezioni e deduzioni nuove svolte da parte attrice in sede di note conclusive, ove ha introdotto elementi di impugnazione nuovi rispetto a quelli Parte_3
dedotti in sede di atto introduttivo, in violazione del contraddittorio.
Nel merito, le parti attrici lamentano la illegittimità delle delibere rese dall'assemblea del convenuto CP_2
in data 3.5.2023 punti 1,2,3,5,6,7,8 e 9 per vizi formali e sostanziali.
Preliminarmente deve rilevarsi che ogni questione inerente la dedotta mala gestio dell'amministratore del esula dalla decisione di questo Giudice posto che le domande svolte dagli attori ineriscono la sola CP_2
impugnativa della delibera assembleare 3.5.2023.
Quanto al primo motivo di impugnazione , gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del convenuto in data 3.5.2023 sul punto n. 1 dell'ordine del giorno (“verifica annuale del sistema di CP_2
sicurezza contro le cadute dall'alto”) sia illegittima in quanto assumono che la decisione di ratificare la scelta dell'amministratore di raccogliere i preventivi per l'installazione della nuova linea vita sul tetto condominiale,
scegliendo il preventivo di € 16.500,00 oltre I.V.A. offerto dalla società veniva assunta, di concerto CP_5
con i soli consiglieri condominiali e quindi con abuso dei poteri degli stessi
Come noto il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì
evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità :tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
pagina 6 di 12 ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella fattispecie in esame non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di ratificare l'operato dell'amministratore atteso il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea di ritenere adeguata ed idonea la scelta del preventivo e del fornitore fatta in autonomina dall'amministratore di concerto con i consiglieri, con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione. Il motivo di impugnazione va quindi disatteso.
Quale secondo motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dal condominio in data
3.5.2023 sul punto n. 2 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 26.9.2022 di approvazione dei lavori di manutenzione dell'ascensore della scala interna, dell'ascensore della scala sinistra e dell'ascensore della scala destra, ma anche di scelta della per l'esecuzione dell'attività manutentiva e di approvazione del Controparte_6
riparto dei relativi oneri preventivati dalla citata società per € 17.300,00 e per € 1.360,00 oltre I.V.A.) sarebbe affetta da nullità assoluta e insanabile in quanto, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, non sarebbe stato specificato a verbale né se il relativo fondo speciale fosse stato costituito ai sensi dell'art. 1135, comma 1,
n. 4, c.c. né che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento.
Vi è contrasto tra le parti in relazione alla qualificazione dei lavori deliberati : parte attrice assume che si tratti di lavori straordinari con conseguente necessità di deliberare in relazione al fondo speciale;
parte convenuta ne assume la ordinarietà della manutenzione.
Posto che:
- per manutenzioni ordinarie degli impianti devono intendersi quei controlli periodici che richiedono pulizia e registrazione degli elementi degli impianti e più in particolare per gli impianti ascensori i controlli riguardano la pulizia, la lubrificazione e la registrazione delle pulsantiere, delle fermate al piano, del corretto funzionamento delle porte, dello stato del paracadute e dei freni di emergenza, nonché della puleggia e delle funi e di tutti quei componenti che precludono la sicurezza dell'ascensore.
pagina 7 di 12 - per manutenzione straordinaria devono intendersi tutti quegli interventi che non hanno una periodicità ma si rendono necessari quando l'impianto ormai vetusto necessita di migliorie o si riscontrano guasti che riguardano uno o più componenti dell'impianto;
nel caso in esame dall'esame dei lavori deliberati emerge chiaro che gli stessi siano da intendersi come opere di manutenzione straordinaria atteso che la sostituzione del quadro manovra, degli argani e delle funi nonché delle serrature elettroniche ai piani non possono essere considerate rientranti tra i controlli periodici previsti per una manutenzione ordinaria.
Consegue che la mancata costituzione del fondo speciale per questa voce di spesa deliberata comporta la nullità della delibera sul punto perché presa in violazione dell'art. 1135 c.c. c. n.4 , con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione sul punto all'odg
Quale terzo motivo di impugnazione gli attori lamentano la illegittimità della delibera assunta dall'assemblea del
Condominio in data 3.5.2023 sul punto n. 3 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 26.9.2022 di approvazione delle opere di rifacimento della impermeabilizzazione della copertura condominiale, di scelta della quale società esecutrice dei lavori e di approvazione del riparto dei relativi oneri preventivati dalla CP_5
citata società per € 100.700,00 oltre I.V.A.) perché non avrebbe deliberato il fondo speciale né avrebbe previsto che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento.
L'assunto è fondato e merita accoglimento tenuto conto di quanto sopra motivato sul punto 2 dell'odg impugnato, in tema d fondo speciale: la mancata costituzione del fondo speciale per questo tipo di spesa deliberata, pacificamente di natura straordinaria, comporta la nullità della delibera sul punto perché presa in violazione dell'art. 1135 c.c. c. n.4 , con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione sul punto all'odg, a nulla valendo la circostanza che il fondo speciale sia stato costituito anche se non deliberato, poiché la sua autonoma costituzione non sana la nullità della delibera.
Quale quarto motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del in data 3.5.2023 sul punto n. 5 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 26.9.2022 di CP_2
approvazione di una rata straordinaria anticipata sulla gestione 2022/2023), sia illegittima a fronte della illegittimità e/o annullabilità della statuizione assunta a monte, ma anche in quanto la delibera ratificata,
pagina 8 di 12 diversamente da quella di ratifica qui impugnata, non avrebbe indicato né l'importo né la data di scadenza entro la quale la rata anticipata avrebbe dovuto essere incassata.
Come noto in tema di riparto di spese condominiali, ben può l'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori (ratei anticipati)-
con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato- tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale atteso che risultava evidente che la reale finalità della delibera di approvazione del rateo anticipato è quella di assicurare una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta terminato il periodo in relazione al quale è stato approvato il preventivo (Cass. n. 4531/2003; Cass. n. 4679/2017 e Cass 12638\20).
Va quindi rigettato il motivo di impugnazione.
Quale quinto motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del condominio in data 3.5.2023 sul punto n. 6 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 7.11.2022 di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2021/2022) sarebbe illegittima perché:
- convocata in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale che prevede che l'assemblea annuale deve essere convocata entro il 30.7.2022 e comunque in violazione dell'art. 1130 c.c., entro il 30.10.2022 e non,
come avvenuto nel caso de quo, il 7.11.2022;
- per difetto di informazione per non aver trasmesso ai condomini la copia dei preventivi e dei rendiconti entro il termine di 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- il rendiconto consuntivo sarebbe redatto sarebbe stato redatto con un criterio c.d. misto in violazione delle previsioni di cui all'art. 1130 bis c.c.
Va disattesa la eccepita tardiva convocazione dell'assemblea poiché non vi è prova in atti dell'interesse degli attori ad una pronuncia sul punto atteso che non è stata indicata quale possa essere la lesione del loro diritto conseguente alla ritardata convocazione, se non una mera ed inutile prospettazione accademica sul punto.
Va invece accolta l'impugnativa delle delibera sul punto per mancato preventivo invio della copia dei preventivi e dei consuntivi su cui l'assemblea era chiamata a deliberare.
Sebbene “Non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi
l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso
pagina 9 di 12 di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione
dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea stessa
(non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando
che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente
e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione“.(cass.
21271/2020), nel caso in esame, in adesione all'assunto degli attori, deve rilevarsi che esiste la clausola regolamentare (art.15), che stabilisce che almeno 10 giorni prima di ogni assemblea (ndr di approvazione dell'esercizio) l'amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino. Atteso
che non è contestata la opponibilità tra le parti della clausola regolamentare, deve ritenersi che con essa,
quando è stato redatto il regolamento si sia inteso dare ai condomini maggiori garanzie attinenti alla partecipazione informata con rafforzamento quindi del diritto di informazione in relazione agli argomenti oggetto dell'assemblea, consentendo in tal modo a ciascun condomino un attivo intervento nella discussione tendente anche ad influenzare le decisioni assembleari in senso favorevole ai propri interessi.
Va poi detto che l'invio dei detti documenti contabili deve essere considerata necessaria anche in sede di ratifica delle delibere proprio per permettere una nuova e autonoma decisione sull'argomento da deliberare a modifica della delibera precedente, sul presupposto della sua valida sostituzione.
Consegue quindi che- poiché è pacifico che con la delibera del 3.5.2023 i condomini non avessero ricevuto i documenti contabili su cui deliberare (per pacifica ammissione sin dalla convocazione dell'assemblea stessa nella parte in cui viene indicato che “ In data 17/10/22 e 24/10/2022 i consiglieri a suo tempo in carica hanno
ricevuto tutta la documentazione contabile ed il consuntivo con richiesta di segnalare eventuali precisazioni e/o
correzioni”) la delibera de quo deve essere annullata per illazione dell'art. 15 del regolamento condominiale.
Per la medesima argomentazione (violazione dell'art. 15 del regolamento ) deve essere annullata la delibera assunta dall'assemblea del in data 3.5.2023 sul punto n. 7 dell'ordine del giorno (di ratifica della CP_2
delibera del 7.11.2022 di approvazione del preventivo spese della gestione dal 1.5.2022 al 30.4.2023)
Quale settimo motivo di impugnazione gli attori lamentano che la delibera assunta dall'assemblea del condominio sul punto n. 8 dell'ordine del giorno (di ratifica della delibera del 7.11.2022 di approvazione del conferimento d'incarico alla per la redazione del certificato di idoneità statica CIS) sia illegittima in Parte_4
pagina 10 di 12 quanto adottata da una maggioranza assembleare viziata ab origine in quanto non informata sul differimento dei termini per la presentazione del certificato CIS alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale.
Fermo che parte attrice non ha fornito la prova della utilità che può avere nell'eventuale di dichiarazione di invalidità della delibera posto che il CSI è documento obbligatorio per il Condominio a nulla valendo eventuali proroga dei termini per la sua presentazione, non essendo vietata – ma anzi auspicata - la presentazione del documento prima dell'ultimo giorno utile per la sua presentazione, va poi rilevato che il potere discrezionale dell'assemblea non è sindacabile nel merito dal Giudice perché non può controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'assemblea: infatti non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di conferire l'incarico per la redazione del CIS atteso l'obbligatorietà del documento.. Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso
Quanto infine alla delibera assunta dall'assemblea del in data 3.5.2023 sul punto n. 9 dell'ordine del CP_2
giorno (di ratifica della delibera del 7.11.2022 di approvazione della richiesta di due rate straordinarie anticipate dell'esercizio compreso tra il 1.5.2023 e il 30.4.2024) parte attrice lamenta che sarebbe altresì illegittima in quanto la richiesta delle due rate sarebbe stata effettuata in assenza del consuntivo e del preventivo di gestione sia del 2022/2023 che del 2023/2024.
La domanda di parte attrice sul punto deve essere disattesa per le medesime argomentazioni sopra svolte in relazione al punto 5 dell'ordine del giorno sulle rate anticipate.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in misura ridotta a favore di parte attrice tenuto conto del parziale accoglimento delle domande svolte, dell'attività processuale e del particolare rapporto teso tra le parti che non ha permesso l'auspicato accordo transattivo.
Sentenza esecutiva ex lege.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 3.5.2023 punti 2 e 3 dell'odg CP_2
come in motivazione
- annulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 3.5.2023 punti 6 e 7 dell'odg come CP_2
in motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice
- condanna il Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che CP_2 Parte_5
liquida €.3.500,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- condanna il Condominio Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che Parte_2
liquida €.3.500,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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