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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14975/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1497/2021
All'udienza del 24 novembre 2025 tenuta dal GOT dott. Giuseppina Notonica, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note scritte depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive e memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento della domanda;
lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato la domanda della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive e memoria integrativa depositate;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
IL GOT
All'esito, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nel procedimento civile N. 14975 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
nata a [...] il [...](CF: ) Parte_1 C.F._1 residente in [...], Parte_2 nato a [...] il [...](CF ) residente in [...]
[...] C.F._2 di Sicilia(PA) Via Marchese di Rudini n.31, nata a Parte_3
Ventimiglia di Sicilia il 04.09.1974 ( CF: ) ed ivi residente nella Via Ugo C.F._3
La Malfa n.4, e nato a [...] il [...](CF: Parte_4
ed ivi residente nella Via Ugo La Malfa n.4, , jure proprio e jure C.F._4 hereditatis n.q. di nipoti della sig.ra deceduta il 17.12.2019, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Lo Verde per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo in Piazza Don Bosco nr 8/A Attori
Contro
cod. fisc. , con sede in Bologna nella via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n° 45, in persona del suo procuratore speciale dr. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Palermo nella via Abruzzi n°88, presso lo studio degli avv.ti Gaetano NO, cod. fisc. , ( e CodiceFiscale_5 Email_1
NA NO, cod. fisc. , ( , CodiceFiscale_6 Email_2 fax 091-6761493, dai quali sia unitamente che separatamente è rappresentata e difesa per mandato in atti
- Convenuta - E contro
, nata a [...] il [...] Controparte_3
- Convenuta –contumace -
PQM
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando , così provvede :
- Rigetta la domanda proposta con atto di citazione dai signori Parte_1
, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato a controparte, gli attori Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nipoti ex sorore della sig.ra , deceduta il 17.12.2019,
[...] Persona_1
premettevano che la signora in data 27.11.2019, veniva investita, mentre Parte_5 attraversava a piedi sulle strisce pedonali Piazza Don Bosco a Palermo, dall'autovettura Seat
Arosa tg. BR214GF, condotta dal Sig. di proprietà della signora Persona_2 CP_3
ed assicurata per la rc con la , decedendo il 17.12.2019 in
[...] Controparte_4 conseguenza delle lesioni patite, chiedevano risarcirsi tutti i danni, sia iure hereditatis che iure proprio, patrimoniali e non, patiti in conseguenza della morte della loro zia provocata dall'esclusiva responsabilità del Persona_2
Si costituiva in giudizio , eccependo in primo luogo il loro difetto di Controparte_4
legittimazione attiva, l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_5
sebbene regolarmente citata.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia assicuratrice, gli attori hanno, chiarito, nella memoria I termine ex art. 183 VI co.cpc di agire quali nipoti ex sorore della , poiché figli della sorella e Parte_6 Controparte_6 Persona_3
.
Il fatto storico (investimento della loro zia da parte del sig. Persona_1 Persona_2
non è oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice ed in
[...]
pagina 3 di 6 ogni caso è comprovato dalla documentazione versata in atti (cfr. rapporto della Polizia
Municipale di Palermo –sezione infortunistica stradale allegata al fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, la domanda attorea, a seguito dell'istruttoria espletata, è risultata infondata per mancanza di elementi probatori in ordine al pregiudizio patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Prima di esaminare nello specifico le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata iure proprio dagli attori, sono necessarie alcune considerazioni in ordine alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis.
I pregiudizi non patrimoniali “iure ereditatis” risarcibili in caso di morte causata da un illecito, consistono nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima e nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass.
21837/2019).
Tale tipologia di pregiudizio si trasmette agli eredi.
Gli artt. 565 e segg. del c.c. stabiliscono l'ordine e le regole secondo le quali l'eredità si devolve nella successione legittima.
In base alle sopra menzionate disposizioni, i fratelli (e i figli dei fratelli premorti per rappresentazione) e le sorelle succedono nell'ipotesi prevista dall'art. 570 c.c. ossia “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti”.
Nel caso di specie, invece, risulta documentalmente provato, dalla documentazione allegata da parte attrice, che è deceduta lasciando quale erede il figlio Persona_1 [...]
(cfr. certificato di stato di famiglia storico allegato alla memoria 183 VI comma nr 1 Per_4
cpc di parte attrice).
Pertanto, non sussistono le condizioni affinché gli attori possano essere considerati successori di Persona_1
Ne discende, il rigetto delle domande attoree avanzate iure hereditatis. pagina 4 di 6 Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, - del danno non patrimoniale. (cfr. Cass. S.U. 2008/26972). Inoltre, il danno non patrimoniale patito in conseguenza della morte di un prossimo congiunto per fatto illecito, (cd. danno parentale), va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo
(cfr. Cass. 23469/2018).
In particolare, quanto al profilo probatorio, il danneggiato deve allegare e specificamente provare che, in conseguenza della perdita del prossimo congiunto, abbia subito uno sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tale onere non sia stato adempiuto dai danneggiati.
Al riguardo, il Tribunale ritiene generiche e dunque, non dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno affermato che gli attori hanno sofferto in conseguenza della perdita della loro zia, senza però nulla riferire di specifico in merito alle ricadute della condotta illecita, ossia come abbia inciso, concretamente, la perdita in termini di diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dai danneggiati.
Ed invero dalle prove testimoniali non è emerso nulla di specifico e fuori dall'ordinario ( quale ad esempio essere stati cresciuti da lei o che la zia era un punto di riferimento ...) essendo stato dedotto e provato che essi si occupavano della zia defunta durante la settimana “tranne il sabato e la domenica in cui riceveva la visita del figlio”.
D'altronde, anche le allegazioni svolte in atti da parte attrice in merito allo specifico aspetto in disamina (cfr atto di citazione : “ si occupavano di lei gestendo tutte le attività quotidiane “) mostra di un legame assimilabile a uno stretto vincolo amicale ma non tale da assurgere alla forza e significanza di uno stretto legame parentale dotato dei requisiti indicata dalla giurisprudenza su richiamata.
pagina 5 di 6 Non è emersa neppure un'abitudine di vita di stretta vicinanza e condivisione tra la defunta ed i nipoti .
Prova ne sia che la signora al momento del decesso, viveva a Palermo, ove Persona_1 si è verificato il sinistro, e non a Ventimiglia, come risulta dal Rapporto di intervento della
Polizia Municipale ( v. produzione attorea allegati atto di citazione : “ Persona_5
residente in [...]).
[...]
Pertanto, alla luce della genericità delle suddette dichiarazioni ed in mancanza di altri elementi, la domanda attorea va rigettata per insufficienza di prove.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda in esame, si rinvengono giustificati motivi per disporne la compensazione.
Così deciso in Palermo 09.12.2025
Il Giudice Onorario
dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1497/2021
All'udienza del 24 novembre 2025 tenuta dal GOT dott. Giuseppina Notonica, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note scritte depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive e memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento della domanda;
lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato la domanda della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive e memoria integrativa depositate;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
IL GOT
All'esito, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nel procedimento civile N. 14975 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
nata a [...] il [...](CF: ) Parte_1 C.F._1 residente in [...], Parte_2 nato a [...] il [...](CF ) residente in [...]
[...] C.F._2 di Sicilia(PA) Via Marchese di Rudini n.31, nata a Parte_3
Ventimiglia di Sicilia il 04.09.1974 ( CF: ) ed ivi residente nella Via Ugo C.F._3
La Malfa n.4, e nato a [...] il [...](CF: Parte_4
ed ivi residente nella Via Ugo La Malfa n.4, , jure proprio e jure C.F._4 hereditatis n.q. di nipoti della sig.ra deceduta il 17.12.2019, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Lo Verde per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo in Piazza Don Bosco nr 8/A Attori
Contro
cod. fisc. , con sede in Bologna nella via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n° 45, in persona del suo procuratore speciale dr. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Palermo nella via Abruzzi n°88, presso lo studio degli avv.ti Gaetano NO, cod. fisc. , ( e CodiceFiscale_5 Email_1
NA NO, cod. fisc. , ( , CodiceFiscale_6 Email_2 fax 091-6761493, dai quali sia unitamente che separatamente è rappresentata e difesa per mandato in atti
- Convenuta - E contro
, nata a [...] il [...] Controparte_3
- Convenuta –contumace -
PQM
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando , così provvede :
- Rigetta la domanda proposta con atto di citazione dai signori Parte_1
, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato a controparte, gli attori Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nipoti ex sorore della sig.ra , deceduta il 17.12.2019,
[...] Persona_1
premettevano che la signora in data 27.11.2019, veniva investita, mentre Parte_5 attraversava a piedi sulle strisce pedonali Piazza Don Bosco a Palermo, dall'autovettura Seat
Arosa tg. BR214GF, condotta dal Sig. di proprietà della signora Persona_2 CP_3
ed assicurata per la rc con la , decedendo il 17.12.2019 in
[...] Controparte_4 conseguenza delle lesioni patite, chiedevano risarcirsi tutti i danni, sia iure hereditatis che iure proprio, patrimoniali e non, patiti in conseguenza della morte della loro zia provocata dall'esclusiva responsabilità del Persona_2
Si costituiva in giudizio , eccependo in primo luogo il loro difetto di Controparte_4
legittimazione attiva, l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_5
sebbene regolarmente citata.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia assicuratrice, gli attori hanno, chiarito, nella memoria I termine ex art. 183 VI co.cpc di agire quali nipoti ex sorore della , poiché figli della sorella e Parte_6 Controparte_6 Persona_3
.
Il fatto storico (investimento della loro zia da parte del sig. Persona_1 Persona_2
non è oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice ed in
[...]
pagina 3 di 6 ogni caso è comprovato dalla documentazione versata in atti (cfr. rapporto della Polizia
Municipale di Palermo –sezione infortunistica stradale allegata al fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, la domanda attorea, a seguito dell'istruttoria espletata, è risultata infondata per mancanza di elementi probatori in ordine al pregiudizio patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Prima di esaminare nello specifico le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata iure proprio dagli attori, sono necessarie alcune considerazioni in ordine alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis.
I pregiudizi non patrimoniali “iure ereditatis” risarcibili in caso di morte causata da un illecito, consistono nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima e nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass.
21837/2019).
Tale tipologia di pregiudizio si trasmette agli eredi.
Gli artt. 565 e segg. del c.c. stabiliscono l'ordine e le regole secondo le quali l'eredità si devolve nella successione legittima.
In base alle sopra menzionate disposizioni, i fratelli (e i figli dei fratelli premorti per rappresentazione) e le sorelle succedono nell'ipotesi prevista dall'art. 570 c.c. ossia “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti”.
Nel caso di specie, invece, risulta documentalmente provato, dalla documentazione allegata da parte attrice, che è deceduta lasciando quale erede il figlio Persona_1 [...]
(cfr. certificato di stato di famiglia storico allegato alla memoria 183 VI comma nr 1 Per_4
cpc di parte attrice).
Pertanto, non sussistono le condizioni affinché gli attori possano essere considerati successori di Persona_1
Ne discende, il rigetto delle domande attoree avanzate iure hereditatis. pagina 4 di 6 Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, - del danno non patrimoniale. (cfr. Cass. S.U. 2008/26972). Inoltre, il danno non patrimoniale patito in conseguenza della morte di un prossimo congiunto per fatto illecito, (cd. danno parentale), va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo
(cfr. Cass. 23469/2018).
In particolare, quanto al profilo probatorio, il danneggiato deve allegare e specificamente provare che, in conseguenza della perdita del prossimo congiunto, abbia subito uno sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tale onere non sia stato adempiuto dai danneggiati.
Al riguardo, il Tribunale ritiene generiche e dunque, non dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno affermato che gli attori hanno sofferto in conseguenza della perdita della loro zia, senza però nulla riferire di specifico in merito alle ricadute della condotta illecita, ossia come abbia inciso, concretamente, la perdita in termini di diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dai danneggiati.
Ed invero dalle prove testimoniali non è emerso nulla di specifico e fuori dall'ordinario ( quale ad esempio essere stati cresciuti da lei o che la zia era un punto di riferimento ...) essendo stato dedotto e provato che essi si occupavano della zia defunta durante la settimana “tranne il sabato e la domenica in cui riceveva la visita del figlio”.
D'altronde, anche le allegazioni svolte in atti da parte attrice in merito allo specifico aspetto in disamina (cfr atto di citazione : “ si occupavano di lei gestendo tutte le attività quotidiane “) mostra di un legame assimilabile a uno stretto vincolo amicale ma non tale da assurgere alla forza e significanza di uno stretto legame parentale dotato dei requisiti indicata dalla giurisprudenza su richiamata.
pagina 5 di 6 Non è emersa neppure un'abitudine di vita di stretta vicinanza e condivisione tra la defunta ed i nipoti .
Prova ne sia che la signora al momento del decesso, viveva a Palermo, ove Persona_1 si è verificato il sinistro, e non a Ventimiglia, come risulta dal Rapporto di intervento della
Polizia Municipale ( v. produzione attorea allegati atto di citazione : “ Persona_5
residente in [...]).
[...]
Pertanto, alla luce della genericità delle suddette dichiarazioni ed in mancanza di altri elementi, la domanda attorea va rigettata per insufficienza di prove.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda in esame, si rinvengono giustificati motivi per disporne la compensazione.
Così deciso in Palermo 09.12.2025
Il Giudice Onorario
dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6