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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3477/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. DAL Parte_1 C.F._1
FIUME LINDA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Montecchio Maggiore, Corte delle Filande nr. 6
ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MELE NICOLA e dall'avv. ANTINORI ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Mele in Cornedo Vicentino, vicolo
Cavour nr. 19
CONVENUTO
avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 31 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
-in via principale nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per il grave inadempimento nell'esecuzione degli accordi sottoscritti di cui ai doc. 01, 02 e 03, avendo eseguito le opere murarie in violazione dei patti, oltre che della normativa edilizia urbanistica vigente
(all'epoca e attuale) in materia di distanza tra le costruzioni come evidenziato nella parte narrativa in fatto e in diritto e come emerso dall'indagine tecnica di ufficio espletata in corso di causa;
- di conseguenza condannare il convenuto ad arretrare il muro sino alla distanza di ml. 10,05 in ottemperanza ai progetti esecutivi approvati con permesso di costruire del 25.03.2010 – doc. 04, a sua cura e spese, comprese le eventuali pratiche amministrative edilizie, mediante l'esecuzione di opere così
come descritte al punto 7 della relazione peritale del CT depositata in data
14.2.2024, in risposta al quesito assegnato dal Giudice;
- accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di addossare al muro di contenimento tra i mapp. 1337 e 1338, un'eventuale tettoia come da accordi preliminari del 14.4.2007 – doc. 01 e di conseguenza condannare il convenuto a provvedere a ricostruire il muro mediante una soluzione tecnica idonea a garantire tale diritto, ovvero come descritto al punto 5 della relazione peritale del CT mediante opere di consolidamento;
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nell'aver eseguito delle modifiche al piano naturale dei fondi, particelle 1337 e 1338, a seguito della pagina 2 di 31 costruzione tra le due, del muro di contenimento, di conseguenza condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice, proprietaria del fondo a valle, di eventuali danni che le potessero derivare dall'aggravio di scolo delle acque piovane ai sensi degli art 908 e 913 cc, nonché della normativa regionale in materia di scolo delle acque meteoriche DGR Veneto 2884 del 29.9.2009 e
DGR Veneto 2948 del 6.10.2009, fintantoché non verrà adottato un sistema di regimentazione delle acque piovane approvato dagli enti territoriali competenti in materia, efficiente ed efficace per lo scolo;
- accertare e dichiarare che il muretto a confine tra i mappali 741 sub 1 e 1338,
all'interno della proprietà si trova in stato di precaria manutenzione e CP_1
di conseguenza condannare il convenuto a raddrizzare la muretta e la recinzione soprastante al fine di eliminare l'inclinazione verso il fondo dell'attrice;
- condannare altresì il convenuto a risarcire alla parte attrice tutti i danni subiti, nonché gli ulteriori, a ristoro del disagio che l'esecuzione delle opere in adempimento dell'obbligazione pattuita (demolizione e ricostruzione)
comporteranno al proprio fondo da valutarsi in forma equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc anche in relazione al tempo che servirà per la ricostruzione dell'opera muraria di contenimento tra i mappali 1337 e 1338;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il muro di contenimento tra i mappali 1338 e 1337 fog. 5 Comune di Valdagno, non dovesse essere demolito e ricostruito, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di addossare ad esso un'eventuale tettoia come da accordi preliminari del 14.4.2007 – doc. 01 e di conseguenza condannare il convenuto a provvedere a sua cura e spese ad pagina 3 di 31 eseguire le opere edili necessarie al consolidamento delle fondamenta del muro tra i mappali 1337 e 1338.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio nonché del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc iscritto al n. Rg 2248/21 Trib. di Vicenza, ivi compresi i compensi del
C.T.U. arch pari ad € 2.791,36 (compresivi di oneri accessori Per_1
previdenziali e fiscali) e del CTP OM. pari ad € 640,50 (compresivi di Pt_2
oneri accessori previdenziali e fiscali).
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali, sui capitoli ad oggi non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc di Pt_1
con i testi ivi indicati.
[...]
Si chiede altresì sin d'ora l'ammissione a prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero eventualmente essere ammessi con i testi indicati nella memoria poco sopra citata, nonché della memoria ex art 186 comma 6 n.
3 cpc di parte attrice.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via principale di merito
Respingere tutte le domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del Parte_3
Sig. in quanto tutte inammissibili ed improcedibili per CP_1
intervenuta prescrizione dei diritti invocati e per decadenza dell'azione per mancato esercizio entro i termini di legge, nonché essendo tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in sede memoria di costituzione.
In via subordinata di merito:
pagina 4 di 31 1) Ribadita l'eccezione di prescrizione dei diritti e di decadenza dell'azione,
accertare e dichiarare che il frazionamento del fondo mappale 780 che ha portato alla creazione dei mappali 1338 e 1337, è stato fatto dal Geom. Pt_4
, ante preliminare di compravendita del 14.04.2007, solo ed
[...]
esclusivamente in base alle sole indicazioni ed alle volontà dell'allora proprietaria del fondo, Sig.ra Parte_1
2) Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato la CP_1
proprietà del fondo mappale 1337, ante frazionamento del mappale 780
presentato in Comune di Valdagno in data 04.04.2007, in base alle condizioni previste in sede di preliminare di compravendita del giorno 04.04.2007 e ribadite nel rogito definitivo del giorno 14.10.2009.
3) Accertare e dichiarare che il Sig. ha realizzato entro la CP_1
data del 31.12.2010 il muro di sostegno, previsto dal preliminare di compravendita del 14.04.2007, all'interno e lungo tutta la linea di confine della sua proprietà mappale 1337, così come previsto negli elaborati grafici,
sottoscritti dalle parti ed allegati al permesso di costruire autorizzato dal
Comune di Valdagno, è non viola la normativa edilizia ed il regolamento edilizio del Comune di Valdagno.
4) Accertare e dichiarare in alcun accordo intervenuto tra la Sig.ra Pt_1
e sia in quello del 14.04.2007, che in quello del
[...] CP_1
07.08.2008 ed infine in quello del 14.10.2009, era stato previsto quali che dovevano essere le tecniche che il convenuto avrebbe dovuto seguire per la realizzazione del muro di sostegno all'interno della sua proprietà e che quelle pagina 5 di 31 osservate dallo stesso non limitano e/o impediscono all'attrice di realizzare quanto contrattualmente previsto.
5) Accertare e dichiarare che il muro di sostegno realizzato dal Sig. CP_1
all'interno della sua proprietà e le opere per la raccolta delle acque
[...]
meteoriche non hanno comportato alcun aggravio nel deflusso e nello scolo all'interno delle proprietà, mappale 1338 e 187, della Sig.ra Parte_1
rispetto a quello che era preesistente.
6) Ribadita l'eccezione di prescrizione dei diritti e di decadenza dell'azione,
accertare e dichiarare essere infondata in fatto ed inammissibile in diritto la domanda di raddrizzamento del muretto esistente nella proprietà CP_1
mappale 741 sub 1, a confine con quella della Sig.ra
[...] Parte_1
non rientrando la stessa in alcuno degli accordi intervenuti tra le parti sia quello del 04.04.2007, che quello del 14.10.2009 ed infine quello del
02.07.2008.
- In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa anche in riferimento all'indagine preventiva nr° 2248/2021 R.G..
IN VIA ISTRUTTORIA: Si rinnovano tutte le richieste istruttorie avanzate in sede di memoria ex art. 183 VI° comma nr° 2 Cod. Proc. Civ. dal Sig. CP_1
e non ammesse, in particolare la prova orale e l'ordine di esibizione
[...]
chiesto, che qui abbiano tutte come che per integralmente ripetute e trascritte.
pagina 6 di 31 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio esponendo in sintesi quanto segue: CP_1
- che le parti, abitanti in immobili confinanti, avevano sottoscritto, in data 14.04.2007, un preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione, a favore del convenuto, di un terreno di proprietà dell'attrice sito in
Comune di Valdagno così identificato:
“porzione del mappale 780 fog. 5 di circa mq. 85, da frazionare con una dividente che partendo dallo stante in ferro della recinzione esistente tra i mapp. 780 e 741 (stante in ferro ben noto alle parti), corre parallela al muro perimetrale nord del fabbricato di proprietà della sign mapp. 187) fino Pt_1
ad incontrare il confine con il mapp. 186”;
- che, per il corrispettivo di cessione del terreno, il sig. si CP_1
impegnava a realizzare un muro di sostegno in calcestruzzo per tutta la lunghezza della nuova linea di confine e interamente all'interno della sua proprietà e veniva anche pattuito che la fondazione del muro avrebbe raggiunto la quota dell'esistente pavimento del cortile sul retro del fabbricato di proprietà dell'attrice, il tutto con oneri, compresi frazionamento, lavori e spese tecniche e notarili a carico del convenuto;
- sempre nel predetto preliminare veniva riservato all'attrice il diritto di scavare il proprio terreno lungo il confine con il map. 741, di proprietà del convenuto, realizzando un muro di sostegno fino all'altezza del medesimo mappale e di addossarvi eventualmente una tettoia;
pagina 7 di 31 - in data 02.07.2008 il sig. confermava il contenuto del CP_1
preliminare dichiarando che l'eventuale costruzione di un terrazzamento nella sua proprietà disterà oltre 10 mt. dal fabbricato di proprietà tale Pt_1
documento era controfirmato anche dall'attrice;
- la cessione era definita, con scrittura privata autenticata, il 14.10.2009 e le parti in tale atto costituivano reciproche servitù (di costruire a distanza inferiore di quella legale e fino al confine) in esecuzione degli accordi preliminari del 2007. Nell'atto, a fronte della cessione del terreno, il sig.
si impegnava a ultimare la muratura di sostegno in calcestruzzo lungo CP_1
tutta la nuova linea di confine con i mappali n. 1337 e 1338 (derivanti dal frazionamento del mappale 780) entro il 31.12.2010, confermando le ulteriori pattuizioni del preliminare;
- in data 25.03.2010 era rilasciato permesso di costruire da parte del
Comune di Valdagno la cui domanda, insieme agli elaborati, era sottoscritta anche dall'attrice, seguito da un permesso di costruire in variante, parzialmente a sanatoria, in data 03.06.2013 e un altro permesso in variante e parzialmente in sanatoria in data 16.12.2019;
- l'attrice, a seguito di esame della documentazione e a seguito di sopralluogo di tecnico di fiducia, evidenziava la sussistenza di gravi difformità
nei lavori eseguiti dal convenuto con particolare riguardo alla fondazione del muro di sostegno che non era interamente in calcestruzzo, alla distanza di tale muro dal fabbricato dell'attrice che era a ml. 9,70, anziché ml. 10,05 come da progetto approvato e alla mancanza di un sistema di scolo delle acque meteoriche;
pagina 8 di 31 - di aver diffidato il convenuto a porre rimedio a tale violazioni e in assenza di accordo di aver promosso ATP ex art. 696bis c.p.c. avanti al
Tribunale di Vicenza (R.G. 2248/2021) ove denunciava anche la carente manutenzione del muretto esistente tra i mappali 741 sub. 1 e 1338 lato est che non permetteva all'attrice di posizione una nuova recinzione all'intero del proprio terreno in esecuzione del preliminare del 14.04.2007;
- che gli esiti della CT svolta avevano confermato le difformità dedotte e indicato i rimedi necessari alla loro eliminazione, quantificandone i costi.
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva, in diritto, che il convenuto aveva violato i patti contrattuali intervenuti in occasione della cessione del terreno da parte di sua proprietà e pertanto chiedeva che lo stesso fosse condannato ad adempiere mediante l'esecuzione delle opere in conformità agli accordo e ai progetti esecutivi autorizzati e sottoscritti da oltre Parte_1
al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute in sede di ATP e del danno non patrimoniale per il disagio che dovrà patire per l'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione necessarie all'esecuzione del contratto, da valutarsi in via equitativa.
Concludeva, quindi, come da atto di citazione in via principale e subordinata.
II. Si costituiva in giudizio chiedendo in via principale di CP_1
merito il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili e improcedibili per intervenuta prescrizione dei diritti invocati e per decadenza dall'azione per mancato esercizio entro i termini di legge, nonché in quanto infondate in fatto e diritto e in via subordinata come da comparsa.
pagina 9 di 31 A confutazione della narrativa in fatto attorea esponeva, per quanto qui rileva (e omettendo le circostanze documentali e su cui le parti concordano):
- che l'attrice, nel marzo del 2007, aveva incaricato il OM. Pt_4
di procedere al frazionamento del mappale nr. 780 a seguito del quale
[...]
erano stati ricavati i nuovi mapp. nn. 1337 e 1338;
- essendo il mappale n. 1338 intercluso alla pubblica via la sig.ra Pt_1
proponeva al confinante sig. di cedergli il mapp. 1337 confinante con CP_1
la sua proprietà, mapp. 741, così come da preliminare di compravendita del
14.04.2007, ove si specificava l'area ceduta, che sarebbe poi stata identificata con quella del mapp. 1337;
- in data 14.10.2009 con atto per Notaio di Schio la sig.ra Per_2 Pt_1
cedeva alle condizioni di cui al preliminare e alla scrittura del 02.07.2018 alla sig.ra usufruttuaria e al sig. proprietario, del Persona_3 CP_1
mapp. 741, il predetto mapp. 1337;
- in data 23.03.2010 il Comune di Valdagno rilasciava permesso di costruire al convenuto autorizzandolo ad eseguire il pattuito muro all'interno del mapp. 1337 e lungo la linea di confine del mapp. 1338;
- tale muro, come da progetto, doveva avere le fondazioni a distanza di circa 9,66 ml. dal fabbricato di proprietà mentre il tratto fuori terra Pt_1
doveva essere a distanza di 10,05 ml;
- entro il 31.12.2010, come da accordi, il convenuto provvedeva ad erigere il muro nel fondo di sua proprietà, ad altezza variabile da 2,00 mt. a
2,70 mt con fondazione mediante micropali e tiranti;
pagina 10 di 31 - in data 14.06.2013, dopo tre anni dall'ultimazione lavori, il Comune di
Valdagno rilasciava al convenuto un permesso di costruire per lavori in variante parzialmente in sanatoria rispetto al precedente permesso;
- in data 16.12.2019 era rilasciato al convenuto ulteriore permesso di costruire parzialmente in sanatoria e con comunicazione del 20.01.2020 il
Comune comunicava all'attrice che le opere eseguite dal convenuto risultavano conformi alle norme urbanistiche;
- gli esiti della CT svolta nell'ATP promosso dalla sig.ra erano Pt_1
contestati rilevandosi anche che il consulente d'ufficio si era avvalso di un ausiliario senza essere autorizzato.
Ciò premesso in fatto, il sig. eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1
delle domande svolte dall'attrice ex art. 2934 e ss. c.c. e l'improcedibilità delle stesse ex art. 2964 e ss. c.c. avendo l'attrice agito ad oltre dieci anni dal termine dei lavori.
Quanto al merito deduceva di non essere inadempiente in quanto il muro di sostegno era stato correttamente realizzato all'interno del mapp. 1337 lungo la linea di confine tracciata dal OM. su commissione della sig.ra Pt_4
e, pertanto, se la distanza della linea di confine tra il mapp. 1337 e il Pt_1
1338 era a ml. 9,74 dalla abitazione dell'attrice, invece che a ml. 10,05 quella era la misura corretta e pertanto il muro era stato rettamente edificato;
in ogni caso la divergenza calcolata dal CT era inferiore al margine di tolleranza di cui all'art. 34bis, comma 1, DPR 380/2001.
Quanto alla tipologia costruttiva del muro, il convenuto rilevava che la costruzione della fondazione con micropali ancorati con tiranti non era in pagina 11 di 31 difformità dagli elaborati grafici allegati al permesso di costruire del 2010, in quanto questi riportavano genericamente una fondazione continua, che non era un vincolo esecutivo dell'opera e, in ogni caso, il sistema di costruzione scelto non limitava a o precludeva all'attrice di scavare in aderenza al muro e di costruire un muro affiancato.
Infine, il convenuto, quanto alla domanda relativa al sistema di scolo delle acque meteoriche, deduceva che gli interventi eseguiti per la raccolta di tali acque dal suo fondo, mapp. 1337, non aggravavano la situazione precedente ante frazionamento e che nulla il CT aveva accertato relativamente alla muretta di cui l'attrice chiedeva il raddrizzamento.
III. Concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c. la causa era istruita mediante
CT con i quesiti di cui all'ordinanza del 13.06.23, come integrati all'udienza del 06.07.23. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 04.03.25. Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, il g.i tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
IV.
1. Preliminarmente si rileva come le eccezioni del convenuto di prescrizione e decadenza dell'attrice rispetto alle domande svolte in causa siano tardive in quanto si tratta di eccezioni in senso stretto, quindi non rilevabili d'ufficio, e il sig. si è costituito tardivamente solo due giorni prima CP_1
dell'udienza come differita ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. ratione temporis applicabile. Del tutto inconferente in proposito è la giurisprudenza citata dal pagina 12 di 31 convenuto (Cass. 17121/2020) in quanto si riferisce al testo dell'art. 180 c.p.c.
previgente alle modifiche di cui al D.l. 35/2005, conv. in L. 80/2005. Peraltro la tardività della formulazione di una eccezione non rilevabile d'ufficio è, invece,
rilevabile d'ufficio dal giudice. V.
2. Sempre preliminarmente parte convenuta svolge una serie di critiche alla CT rinnovata (redatta dal OM. chiedendo dichiararsene Per_4
la nullità per aver esorbitato dall'indagine conferita e aver acquisito documentazione senza accordo delle parti (si rammenta, in ogni caso, quanto statuito da Cass., S.U. 3086/2022: “in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). Le argomentazioni del convenuto non meritano accoglimento, il CT, infatti, si è attenuto scrupolosamente al quesito demandatogli ed ha acquisito documentazione presso i Pubblici Uffici
come stabilito dal giudice, mentre quanto al merito delle conclusioni a cui lo stesso è giunto, le stesse appaiono condivisibili e possono, pertanto, essere poste pagina 13 di 31 a base della presente decisione, avendo il consulente operato con corretta metodologia, nel pieno contraddittorio delle parti e rispondendo esaurientemente alle osservazioni dei CC.TT.PP. (“Il giudice del merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr. ex multis Cass. 8355/2007).
Vi è inoltre da rilevare che il precedente g.i. appare essere incorso in errore nel dichiarare nulla la CT svolta in sede di ATP (consulente arch.
[...]
in quanto alla stessa avrebbe partecipato un ausiliario topografo non Per_5
autorizzato e ciò per due ordini di ragioni: la prima che, per giurisprudenza costante, tale partecipazione non inficia la validità della CT in quanto il consulente, ausiliario tecnico del giudice, si assume la paternità anche dell'attività svolta dall'ausiliario (“il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni pagina 14 di 31 raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità
del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice “(Cass. 15
luglio 2009, n. 16471), e la seconda che, come risulta dall'elaborato peritale e come ammesso anche dal convenuto, il CT aveva verificato una seconda volta i “punti fiduciali” del rilievo topografico svolto dall'ausiliario non autorizzato e pertanto se ne è assunto la piena paternità. In ogni caso le risultanze delle due
CT sono sostanzialmente convergenti (la seconda consulenza avendo in realtà
un quesito più ampio), perciò, a maggior ragione, si conferma quanto sopra esposto circa l'attendibilità delle conclusioni a cui è pervenuta la CT
rinnovata.
IV.
3. Venendo al merito e alla questione relativa al muro di confine e al mancato rispetto della distanza di ml. 10,05 dal fabbricato attoreo si riporta quanto, sul punto, ha concluso la CT OM. : Per_4
“2) Verifica se il muro di sostegno sia stato realizzato in osservanza al progetto di cui al P.d.C. n. 10797 del 25/03/2010
Conseguentemente alla richiesta di accesso agli atti al CP_2
inviata via SUAP in data 11/12/2023, il Comune rispondeva con la
[...]
documentazione richiesta in data 11/01/2024.
Esaminato il progetto di cui al P.D.C. n. 10797 del 25/03/2010 (vedi allegato n.
4.a alla presente), il sottoscritto C.T.U. ha verificato quanto segue:
il progetto (vedi sezione 4 della tavola grafica n. 2) prevedeva un muro di sostegno a gravità a sezione trapezia con paramento interno verticale e paramento esterno a scarpa, mentre è stato poi realizzato un muro di sostegno pagina 15 di 31 con paramento sia interno che esterno verticale che poggia su uno zoccolo di fondazione gettato su pali. I pali sono stati a loro volta tirantati alla montagna.
▪ Nel progetto è stata individuata la linea di confine tra le due proprietà:
“in pianta” la distanza minima tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato Pt_1
ed il confine con la proprietà è stata quotata 10,05 metri. La
[...] CP_1
stessa distanza è stata riportata poi nella sezione 4 della tavola grafica n. 2 ed individuata tra il volume della costruzione di proprietà e l'intersezione Pt_1
tra il paramento esterno a scarpa del muro di sostegno e il pendio del terreno;
questo sta a significare che parte del muro di sostegno di progetto (nella parte prevista interrata) andava a gravare all'interno della proprietà Parte_1
Valutando l'elaborato in scala, mancando delle quote precise, il paramento esterno a scarpa e la fondazione del muro di sostegno secondo il progetto dovevano ricadere in propriet per circa 45 cm. Parte_1
Dai rilievi eseguiti, il C.T.U. può attestare che l'attuale distanza minima tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il confine con la Parte_1
propriet è stata misurata in 9,57 metri, che l'attuale distanza minima CP_1
tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il muro di sostegno Parte_1
con la proprietà è stata misurata in 9,70 metri ovvero è inferiore a CP_1
quella previstadal progetto di 10,05 individuata nello stesso progetto anche come linea di confine (vedi rilievo di cui all'allegato n.
3.a alla presente).
Il C.T.U. rileva inoltre che la ricostruzione della linea di confine come da frazionamento prot. n. 186869 del 23/04/2007, evidenzia il fatto che il confine
è ad una distanza inferiore ai 10,05 metri dallo spigolo nord-ovest del fabbricat Parte_1
pagina 16 di 31 ▪ Il muro di sostegno/contenimento di progetto prevedeva che la sua fondazione fosse posta ad una quota inferiore rispetto alla quota del cortile in propriet (vedi sezione 4 della tavola grafica n. 2); misurando in Parte_1
scala nell'elaborato grafico l'estradosso della fondazione è a circa – 40 cm rispetto alla quota del cortil Parte_1
Il muro di sostegno realizzato, invece, cambiandone tipologia ha uno zoccolo di fondazione posto a quota superiore rispetto alla quota del cortile in proprietà In particolare, come rilevato dal sottoscritto C.T.U. Parte_1
l'attuale quota di estradosso della fondazione è + 320 cm rispetto alla quota cortile rilevata quest'ultima a terra sullo spigolo nord-est Parte_1
dell'edificio. Lo zoccolo di fondazione “sborda” rispetto al paramento esterno verticale del muro di sostegno realizzato di circa 6 cm.
E' oltremodo evidente un ulteriore strato di calcestruzzo, probabilmente il getto di magro per la realizzazione dello zoccolo di fondazione/cordolo di collegamento sommità dei pali, che sborda quest'ultimo mediamente di ulteriori 7 cm rispetto la fondazione e supera la linea di confine in proprietà
Pt_1
▪ Il C.T.U. rileva oltremodo che la propriet ha presentato CP_1
in data 20/11/2019 con prot.
0280144, richiesta di Permesso di Costruire in variante e parzialmente in sanatoria al Permesso di Costruire del 25/03/2010 N. 10797. Viene quindi superato il progetto originario da quest'ultimo provvedimento.
Con tale P.d.C. veniva rappresentato il muro di sostegno teoricamente come realizzato, ma senza la palificata di sostegno sottostante.
pagina 17 di 31 Veniva riportato sia in pianta che nella sezione, che la distanza tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il confine di proprietà è rimasta Pt_1
invariata a 10,05 metri.
Veniva rappresentato (vedi sezione A-A tavola 2 sanatoria) che il batolo di fondazione del muro di sostegno/contenimento sbordava in proprietà
per 6 cm e che lo stess è stato realizzato ad uno quota più alta Pt_1 Pt_5
rispetto a quella del cortile della propriet Pt_1
Nella tavola sinottica del P.d.C. a sanatoria, la linea di confine è
rappresentata invariata rispetto al progetto originario.
In particolar modo il C.T.U. in risposta puntuale al quesito sottolinea che il muro di sostegno/contenimento di cui è causa, non è stato realizzato come previsto nel progetto originario di cui al P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797.
Il C.T.U. rileva altresì che il muro di sostegno e la sua fondazione sono stati realizzati all'interno della proprietà ma ad una distanza CP_1
inferiore ovvero a 9,70 ml rispetto i 10,05 ml previsti dal progetto di cui al
P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 e dalla successiva variante a sanatoria di cui al
P.d.C. del 11/12/2019 N. PC 190147.
In sintesi: la linea di frazionamento non rispetta i 10,05 ml minimi previsti di distanza tra lo spigolo del fabbricato nord-ovest del fabbricato e la proprietà entrambi i tecnici progettisti dei P.d.C. del Pt_1 CP_1
25/03/2010 N. 10797 e P.d.C. del 11/12/2019 N. PC 190147 hanno elaborato una errata rappresentazione dei luoghi.
3) Verifica sul rispetto della normativa urbanistica ed il regolamento edilizio del Comune di Valdagno, del muro di sostegno pagina 18 di 31 Con riferimento a tale punto il C.T.U. prende come riferimento quanto allegato agli atti di causa e accertato presso l'ufficio urbanistica del Comune di
Valdagno, ovvero le N.T.A. approvate con D.G.R.V. n. 2992 del 26/09/2006, il
Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 39 del 08/07/2008 ed infine le
N.T.O. del marzo 2019.
Il C.T.U. in risposta puntuale al quesito può dire che:
▪ con riferimento al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 39 del
08/07/2008, si evidenzia che l'art. 53 al comma 8 recita: “L'altezza complessiva di muro di contenimento e recinzione non può superare i m 3,00,
con uno spiccato della recinzione traforata non inferiore a 1,00 m;
in tal caso l'opera è da considerarsi recinzione ai fini dei distacchi dai confini e dagli edifici….”.
Ciò significa che muri di contenimento “ciechi” per più di 2,00 metri di altezza concorrono a fare distanze tra fabbricati.
▪ Con riferimento alle N.T.A. approvate con D.G.R.V. n. 2992 del
26/09/2006, si evidenzia che l'art. 14“distacco fra gli edifici” recita: “le sistemazioni esterne come definite all'art. 22, con riporti di terreno fino allospessore di metri 1,50 rispetto all'andamento naturale, non vengono considerate ai fini della distanza tracorpi di fabbrica”.
Ciò significa che laddove abbiamo delle sistemazioni esterne con riporti di terreno superiori a 1,50metri, tali sistemazioni comportano la distanza minima tra edifici pari a 10,00 ml come nel nostro caso dove la parete dell'edifici finestrata. Pt_1
pagina 19 di 31 Nel caso di specie, essendo stati previsti (e dichiarati nel progetto) riporti superiori a 1,50 ml, la distanza tra fabbricato e muro di sostegno dovrebbe essere stata superiore o uguale a 10,00 ml.
Negli elaborati di cui al P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 la distanza minima dichiarata è di 10,05 ml e, quindi, conforme alla normativa.
Ne gli elaborati di cui al P.d.C. parzialmente a sanatoria del 11/12/2019
N. PC 190147 la distanza minima dichiarata è di 10,05 ml e, quindi, conforme alla normativa.
Dal rilievo eseguito dal sottoscritto, risulta invece che la distanza minima tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il muro di sostegno Parte_1
realizzato misura 9,70 ml.
Il C.T.U. specifica oltremodo che la distanza tra la linea di confine determinata con frazionamento prot. n. 186869 del 23/04/2007 e lo spigolo nord-ovest del fabbricat misura 9,57 ml. Parte_1
Da ciò ne consegue, vedi allegato n.
3.a alla presente, che il muro di sostegno pur essendo realizzato all'interno della propriet non è stato CP_1
realizzato alla distanza minima dei 10,00 ml previsti dai Regolamenti e
Normative.
! con riferimento al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 39 del
08/07/2008, si evidenzia che l'art. 9 “Particolari modalità operative per distanze e altezze” recita: al punto 1 “Sono ammesse distanze di confini inferiori a quelle previste dalle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. a condizione sia dimostrato l'assenso della proprietà asservita, mediante atto da prodursi all'Amministrazione, fatto salvo il rispetto della distanza fra fabbricati.” Al
pagina 20 di 31 punto 2 “La distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate diedifici antistanti, anche parzialmente, non può essere inferiore a 10 m;
tale distanza minima va rispettata anche quando una sola parete è finestrata. E'
sufficiente la presenza anche di una sola finestra, indipendentemente dalla sua posizione, perché tutta la parete sia considerata finestrata”.
Ciò significa che non sono derogabili le distanze tra edifici ed in particolar modo i 10,00 metri tra edifici anche quando una sola parete è
finestrata, come nel nostro caso con la parete dell'edificio Le Pt_1
sistemazioni esterne così come autorizzate e realizzate dal Sig CP_1
comportano la distanza minima tra l'edificio con parete finestrata della ricorrente e il muro di sostegno del convenuto pari a 10,00 ml.
▪ con riferimento alle N.T.O. del marzo 2019 l'art 19 “il distacco fra edifici” recita al comma 7: “Lesistemazioni esterne come definite dall'art. 29,
con riporti di terreno fino allo spessore di metri 1,50 rispettoall'andamento naturale, non vengono considerate ai fini della distanza tra corpi di fabbrica;
…”.
Ciò significa, come era previsto nelle precedenti N.T.A., che laddove abbiamo nelle sistemazioni esterne riporti di terreno superiori a 1,50 metri, tali sistemazioni comportano la distanza minima tra edifici pari a 10,00 ml come nel nostro caso dove la parete dell'edifici finestrata. Pt_1
4) Verifica se il muro di sostegno rispetti o meno le distanze autorizzate con P.d.C. n. 10797 del 25/03/2010
pagina 21 di 31 Con riferimento a tale punto il C.T.U. rimanda per la specifica al precedente paragrafo 2) ed agli allegati nn.
4.a - progetto approvati e 3.a -
rilievo dello stato attuale.
Il C.T.U. in risposta puntuale al quesito afferma che il muro di sostegno realizzato non rispetta le distanze autorizzate nel progetto originario di cui al
P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797.
Il C.T.U. rileva altresì che il muro di sostegno e la sua fondazione sono stati realizzati all'interno della proprietà tranne che per la CP_1
sottofondazione, ma ad una distanza inferiore a quella prevista dalle normative/regolamenti, ovvero a 9,70 ml rispetto i 10,05 ml previsti dal progetto di cui al P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 e dalla successiva variante a sanatoria di cui al P.d.C. del 11/12/2019 N. PC 190147.
In sintesi, c'è un “errore originario” laddove la linea di frazionamento avesse dovuto rispettare (e non rispetta) i 10,05 ml minimi di distanza tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato e la proprietà entrambi i Pt_1 CP_1
tecnici progettisti dei P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 e P.d.C. del 11/12/2019
N. PC 190147 hanno elaborato nelle loro pratiche una errata rappresentazione dei luoghi.”
A fronte di quanto esposto dal CT la difesa del convenuto si compendia nel dedurre che l'errore non è stato del medesimo (o dei suoi progettisti nel p.d.c. 2010 e 2019), bensì nel frazionamento eseguito dal OM. , su Pt_4
incarico della sig.ra che aveva rappresentato una linea di confine Pt_1
errata da cui era poi derivata la distanza del muro costruito dal confine inferiore a 10 ml.
pagina 22 di 31 Tale difesa non merita condivisione per le ragioni che seguono.
Come si evince chiaramente dal disegno che segue, redatto dal OM.
, incaricato dal sig. (che si era assunto gli oneri di Parte_4 CP_1
frazionamento e progettazione del muro) e allegato al p.d.c. 2010 il confine di proprietà, lungo cui dove essere edificato il muro era a distanza di ml. 10,05 dal fabbricato in proprietà e i disegni erano stati sottoscritti anche dalla Pt_1
sig.ra che pertanto aveva espressamente approvato tale progetto Pt_1
autorizzandone l'esecuzione.
Tuttavia per l'errata rappresentazione dei luoghi, da parte del OM.
(e successivamente anche del OM. nel p.d.c. 2019 che Pt_4 CP_3
pagina 23 di 31 confermava la predetta distanza come risulta dal disegno sottostante) la costruzione del muro è risultata a distanza inferiore ai mt. 10 dal fabbricato attoreo, ovvero a mt. 9,70 (quindi la differenza è anche oltre la tolleranza del
2% invocata dal convenuto ex art, 34bis, comma 1, DPR 380/2001 che,
tuttavia, anche ove applicabile, non potrebbe comunque limitare i diritti dei terzi).
A maggior argomentare, rispetto a quanto già esposto dal CT riguardo il mancato rispetto della normativa edilizia comunale, la disciplina delle distanze tra edifici è inderogabile dalla volontà delle parti e pertanto alcuna valida pattuizione, anche ove esistente, avrebbe potuto permettere al sig. di CP_1
costruire a distanza inferiore ai 10 ml. dal fabbricato attoreo. (cfr. Cons. Stato
7029/2021: “La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968
n. 1444, essendo tassativa ed inderogabile, impone al proprietario dell'area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti (Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4992)”; Cons.
Stato n. 4933/2023: “la distanza minima di dieci metri tra edifici antistanti
(fissata dall'art. 9, d.m. n. 1444/1968) aveva carattere inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza (Cons. Stato, n. 7029/2021, n. 3093/2017, n. 2086/2017, n.
856/2016; Cass., civ., n. 23136/2016).
pagina 24 di 31 Più in particolare, la citata giurisprudenza ha chiarito che i limiti fissati nel suddetto decreto integrano il regime delle distanze nelle costruzioni con efficacia precettiva, in quanto perseguono l'interesse pubblico di tutela igienico sanitaria collettiva, e non la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili confinanti alla nuova costruzione (regolata e tutelata, invece, dal codice civile).
Ragion per cui, le distanze (10 mt) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti devono ritenersi inderogabili, come tali vincolanti sia per i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici (Cons. di Stato n.
7029/2021), sia per i privati (i confinanti non potrebbero, con patti stipulati tra loro, derogarle).”.
Da quanto sopra consegue che, avendo il convenuto costruito le opere murarie del muro a confine tra le proprietà in violazione della normativa edilizia-urbanistica vigente quanto al regime delle distanze tra costruzioni, lo stesso deve essere condannato, a sua cura e spese, ad arretrare il predetto muro costruito nel mappale 1337 alla distanza di ml. 10,05 dal fabbricato attoreo,
mediante l'esecuzione delle opere così come descritte al punto 7 della relazione peritale del CT OM. depositata in data 14.2.2024 Per_4
“Bisogna quindi demolire il muro in calcestruzzo, abbassare la sommità
della palificata e portarla a quota idonea, eseguire un nuovo cordolo di collegamento tra i pali, eseguire dei nuovi tiranti a quota inferiore, costruire il nuovo muro di sostegno, il tutto previa attenta indagine geologica e progettazione esecutiva, considerando inoltre che ci si trova a lavorare in spazi ristretti e con dislivelli importanti tra le due proprietà.
pagina 25 di 31 Più specificatamente i costi preventivati possono essere i seguenti:
L'esecuzione del muro come da CT assorbe l'ulteriore questione dedotta dall'attrice e rilevata dal consulente relativa alla impossibilità con l'attuale conformazione del muro per la sig.ra di poter scavare nella sua Pt_1
proprietà (cfr. pag. 14 CT: “Cambiando metodologia costruttiva, ovvero con la realizzazione del muro di sostegno su palificata tirantata, in definitiva presentando il muro di sostegno una altezza variabile (esclusa fondazione) da
1,80 ml a 2,35 ml circa, questo comporta la non possibilità da parte della
Signora di poter scavare nella sua proprietà per unificare la Parte_1
quota del terreno del mappale 1338 alla quota del cortile esistente. In sintesi è
venuto meno il completo sostegno del terreno, ovvero: nel caso in cui la pagina 26 di 31 Signor procedesse oggi allo sbancamento, ammesso che le calcolazioni Pt_1
statiche di quanto realizzato dal lo permetta, verrebbe messa a nudo CP_1
parte della palificata e, quindi, dagli interstizi della palificata medesima potrebbe fuoriuscire materiale e/o potrebbero percolare acque/liquidi.
IV.
4. Quanto alla domanda relativa al raddrizzamento del muretto a confine tra i mappali 741 sub. 1 e 1338 all'interno della proprietà e CP_1
della soprastante recinzione al fine di eliminare l'inclinazione verso il fondo dell'attrice la stessa giustifica la domanda sostenendo che negli accordi preliminari sottoscritti dalle parti (doc. 01 prod. l'attrice si era Pt_1
riservata il diritto di costruire una muretta sul proprio fondo (part. 1338) a ridosso di quella già esistente di controparte, ma a causa del precario stato di conservazione di quest'ultima, non è possibile al momento procedere con le opere di esecuzione di nuova recinzione senza interessare la recinzione adiacente, pur tuttavia dalla lettura di tali accordi che sotto si riproducono per la parte rilevante non risulta quanto dedotto dalla sig.ra Pt_1
pagina 27 di 31 In particolare non risulta che tali accordi prevedessero che l'attrice potesse costruire una nuova muretta a ridosso di quella esistente di controparte
(onde evitare equivoci, trattasi della muretta esistente, non del muro edificato nel 2010) e pertanto la domanda sul punto va rigettata.
IV.
5. Quanto alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nell'aver eseguito delle modifiche al piano naturale dei fondi, particelle 1337 e 1338, a seguito della costruzione tra le due,
del muro di contenimento, di conseguenza condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice, proprietaria del fondo a valle, di eventuali danni che le potessero derivare dall'aggravio di scolo delle acque piovane ai sensi degli art
908 e 913 cc, nonché della normativa regionale in materia di scolo delle acque meteoriche DGR Veneto 2884 del 29.9.2009 e DGR Veneto 2948 del 6.10.2009,
fintantoché non verrà adottato un sistema di regimentazione delle acque piovane approvato dagli enti territoriali competenti in materia, efficiente ed efficace per lo scolo” la stessa appare oltre che generica anche non suffragata da prove, tenuto conto che non appare contestato che il convenuto abbia comunque realizzato delle opere di drenaggio delle acque meteoriche dal proprio fondo collettate in vasche di raccolta (cfr. doc. 22 . CP_1
IV.
6. Spetta all'attrice ex artt. 1218 e 1453 c.c. il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento del convenuto all'obbligazione contratta di costruzione del muro alla corretta distanza come da progetto e quindi, come richiesto, i costi sostenuti per il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. a titolo di compenso CT e per l'assistenza del proprio CTP e le spese legali di detto accertamento, da pagina 28 di 31 qualificarsi, come da conforme giurisprudenza, quale danno emergente (cfr.
Cass. 3974/2024: “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrano nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite,
e non hanno natura giudiziale. In ogni caso anche queste non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza,
ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Sez. 3, Ordinanza n. 30854 del
06/11/2023, Rv. 669454 - 01)”.
Tali spese ammontano a:
- € 2.791,36 comprensivo di accessori per compenso CT arch. Per_1
- € 640,50 per compenso CTP OM. (doc. 21 attrice); Persona_6
- € 2.337, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti,
per compenso legali;
- € 300,52 per esborsi.
IV.
7. Quanto all'invocato risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi che l'attrice dovrà patire per i lavori di ripristino del muro come da indicazioni del CT la domanda è da respingere in quanto si prospetta un danno futuro e incerto nell'an, non potendo la valutazione equitativa del giudice, che riguarda solo il quantum, supplire alla carenza di deduzione e prova degli elementi costitutivi della domanda formulata (cfr. Cass. 8941/2022:
“La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà
di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova,
pagina 29 di 31 incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità
giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.”
V. Le spese di lite del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza del convenuto e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. prendendo a riferimento il valore di causa (€ 39.000, scaglione
26.001-52.000) pari all'importo complessivo delle opere di ricostruzione del muro individuato dal CT OM. come peraltro richiesto dall'attrice, Per_4
con compensazione della misura di 1/3 tenuto conto del rigetto delle domande relative al sistema di scolo delle acque e al raddrizzamento della preesistente muretta di confine tra le proprietà delle parti. Le spese della CT OM. , Per_4
come già liquidate in atti, debbono essere definitivamente poste a carico delle parti come segue: 2/3 a carico del convenuto e 1/3 a carico dell'attrice.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) condanna il convenuto a sua cura e spese, ad arretrare il CP_1
muro costruito nel mappale 1337 alla distanza di ml. 10,05 dal fabbricato attoreo, mediante l'esecuzione delle opere così come descritte al punto 7 della relazione peritale del CT OM. depositata in data 14.2.2024; Per_4
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice a titolo di danno patrimoniale i seguenti importi relativi alle spese del procedimento ex art. 696bis c.p.c. esperito ante causam (R.G. 2248/2021 Tribunale di Vicenza), da pagina 30 di 31 maggiorarsi di interessi ex art 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo:
- € 2.791,36 comprensivo di accessori per compenso CT arch. Per_1
- € 640,50 per compenso CTP OM. (doc. 21 attrice); Persona_6
- € 2.337, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti,
per compenso legale;
- € 300,52 per esborsi.
3) rigetta e dichiara assorbite le altre domande delle parti come da motivazione;
4) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente procedimento che si liquidano, già compensate nella misura di 1/3, in € 184,82
per esborsi, € 5.077,33 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge se dovuti;
5) pone le spese della CT OM. , come già liquidate in atti, a definitivo Per_4
carico delle parti come segue: 2/3 a carico del convenuto e 1/3 a carico dell'attrice.
Vicenza il 19/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3477/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. DAL Parte_1 C.F._1
FIUME LINDA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Montecchio Maggiore, Corte delle Filande nr. 6
ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MELE NICOLA e dall'avv. ANTINORI ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Mele in Cornedo Vicentino, vicolo
Cavour nr. 19
CONVENUTO
avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 31 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
-in via principale nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per il grave inadempimento nell'esecuzione degli accordi sottoscritti di cui ai doc. 01, 02 e 03, avendo eseguito le opere murarie in violazione dei patti, oltre che della normativa edilizia urbanistica vigente
(all'epoca e attuale) in materia di distanza tra le costruzioni come evidenziato nella parte narrativa in fatto e in diritto e come emerso dall'indagine tecnica di ufficio espletata in corso di causa;
- di conseguenza condannare il convenuto ad arretrare il muro sino alla distanza di ml. 10,05 in ottemperanza ai progetti esecutivi approvati con permesso di costruire del 25.03.2010 – doc. 04, a sua cura e spese, comprese le eventuali pratiche amministrative edilizie, mediante l'esecuzione di opere così
come descritte al punto 7 della relazione peritale del CT depositata in data
14.2.2024, in risposta al quesito assegnato dal Giudice;
- accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di addossare al muro di contenimento tra i mapp. 1337 e 1338, un'eventuale tettoia come da accordi preliminari del 14.4.2007 – doc. 01 e di conseguenza condannare il convenuto a provvedere a ricostruire il muro mediante una soluzione tecnica idonea a garantire tale diritto, ovvero come descritto al punto 5 della relazione peritale del CT mediante opere di consolidamento;
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nell'aver eseguito delle modifiche al piano naturale dei fondi, particelle 1337 e 1338, a seguito della pagina 2 di 31 costruzione tra le due, del muro di contenimento, di conseguenza condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice, proprietaria del fondo a valle, di eventuali danni che le potessero derivare dall'aggravio di scolo delle acque piovane ai sensi degli art 908 e 913 cc, nonché della normativa regionale in materia di scolo delle acque meteoriche DGR Veneto 2884 del 29.9.2009 e
DGR Veneto 2948 del 6.10.2009, fintantoché non verrà adottato un sistema di regimentazione delle acque piovane approvato dagli enti territoriali competenti in materia, efficiente ed efficace per lo scolo;
- accertare e dichiarare che il muretto a confine tra i mappali 741 sub 1 e 1338,
all'interno della proprietà si trova in stato di precaria manutenzione e CP_1
di conseguenza condannare il convenuto a raddrizzare la muretta e la recinzione soprastante al fine di eliminare l'inclinazione verso il fondo dell'attrice;
- condannare altresì il convenuto a risarcire alla parte attrice tutti i danni subiti, nonché gli ulteriori, a ristoro del disagio che l'esecuzione delle opere in adempimento dell'obbligazione pattuita (demolizione e ricostruzione)
comporteranno al proprio fondo da valutarsi in forma equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc anche in relazione al tempo che servirà per la ricostruzione dell'opera muraria di contenimento tra i mappali 1337 e 1338;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il muro di contenimento tra i mappali 1338 e 1337 fog. 5 Comune di Valdagno, non dovesse essere demolito e ricostruito, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di addossare ad esso un'eventuale tettoia come da accordi preliminari del 14.4.2007 – doc. 01 e di conseguenza condannare il convenuto a provvedere a sua cura e spese ad pagina 3 di 31 eseguire le opere edili necessarie al consolidamento delle fondamenta del muro tra i mappali 1337 e 1338.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio nonché del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc iscritto al n. Rg 2248/21 Trib. di Vicenza, ivi compresi i compensi del
C.T.U. arch pari ad € 2.791,36 (compresivi di oneri accessori Per_1
previdenziali e fiscali) e del CTP OM. pari ad € 640,50 (compresivi di Pt_2
oneri accessori previdenziali e fiscali).
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali, sui capitoli ad oggi non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc di Pt_1
con i testi ivi indicati.
[...]
Si chiede altresì sin d'ora l'ammissione a prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero eventualmente essere ammessi con i testi indicati nella memoria poco sopra citata, nonché della memoria ex art 186 comma 6 n.
3 cpc di parte attrice.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via principale di merito
Respingere tutte le domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del Parte_3
Sig. in quanto tutte inammissibili ed improcedibili per CP_1
intervenuta prescrizione dei diritti invocati e per decadenza dell'azione per mancato esercizio entro i termini di legge, nonché essendo tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in sede memoria di costituzione.
In via subordinata di merito:
pagina 4 di 31 1) Ribadita l'eccezione di prescrizione dei diritti e di decadenza dell'azione,
accertare e dichiarare che il frazionamento del fondo mappale 780 che ha portato alla creazione dei mappali 1338 e 1337, è stato fatto dal Geom. Pt_4
, ante preliminare di compravendita del 14.04.2007, solo ed
[...]
esclusivamente in base alle sole indicazioni ed alle volontà dell'allora proprietaria del fondo, Sig.ra Parte_1
2) Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato la CP_1
proprietà del fondo mappale 1337, ante frazionamento del mappale 780
presentato in Comune di Valdagno in data 04.04.2007, in base alle condizioni previste in sede di preliminare di compravendita del giorno 04.04.2007 e ribadite nel rogito definitivo del giorno 14.10.2009.
3) Accertare e dichiarare che il Sig. ha realizzato entro la CP_1
data del 31.12.2010 il muro di sostegno, previsto dal preliminare di compravendita del 14.04.2007, all'interno e lungo tutta la linea di confine della sua proprietà mappale 1337, così come previsto negli elaborati grafici,
sottoscritti dalle parti ed allegati al permesso di costruire autorizzato dal
Comune di Valdagno, è non viola la normativa edilizia ed il regolamento edilizio del Comune di Valdagno.
4) Accertare e dichiarare in alcun accordo intervenuto tra la Sig.ra Pt_1
e sia in quello del 14.04.2007, che in quello del
[...] CP_1
07.08.2008 ed infine in quello del 14.10.2009, era stato previsto quali che dovevano essere le tecniche che il convenuto avrebbe dovuto seguire per la realizzazione del muro di sostegno all'interno della sua proprietà e che quelle pagina 5 di 31 osservate dallo stesso non limitano e/o impediscono all'attrice di realizzare quanto contrattualmente previsto.
5) Accertare e dichiarare che il muro di sostegno realizzato dal Sig. CP_1
all'interno della sua proprietà e le opere per la raccolta delle acque
[...]
meteoriche non hanno comportato alcun aggravio nel deflusso e nello scolo all'interno delle proprietà, mappale 1338 e 187, della Sig.ra Parte_1
rispetto a quello che era preesistente.
6) Ribadita l'eccezione di prescrizione dei diritti e di decadenza dell'azione,
accertare e dichiarare essere infondata in fatto ed inammissibile in diritto la domanda di raddrizzamento del muretto esistente nella proprietà CP_1
mappale 741 sub 1, a confine con quella della Sig.ra
[...] Parte_1
non rientrando la stessa in alcuno degli accordi intervenuti tra le parti sia quello del 04.04.2007, che quello del 14.10.2009 ed infine quello del
02.07.2008.
- In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa anche in riferimento all'indagine preventiva nr° 2248/2021 R.G..
IN VIA ISTRUTTORIA: Si rinnovano tutte le richieste istruttorie avanzate in sede di memoria ex art. 183 VI° comma nr° 2 Cod. Proc. Civ. dal Sig. CP_1
e non ammesse, in particolare la prova orale e l'ordine di esibizione
[...]
chiesto, che qui abbiano tutte come che per integralmente ripetute e trascritte.
pagina 6 di 31 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio esponendo in sintesi quanto segue: CP_1
- che le parti, abitanti in immobili confinanti, avevano sottoscritto, in data 14.04.2007, un preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione, a favore del convenuto, di un terreno di proprietà dell'attrice sito in
Comune di Valdagno così identificato:
“porzione del mappale 780 fog. 5 di circa mq. 85, da frazionare con una dividente che partendo dallo stante in ferro della recinzione esistente tra i mapp. 780 e 741 (stante in ferro ben noto alle parti), corre parallela al muro perimetrale nord del fabbricato di proprietà della sign mapp. 187) fino Pt_1
ad incontrare il confine con il mapp. 186”;
- che, per il corrispettivo di cessione del terreno, il sig. si CP_1
impegnava a realizzare un muro di sostegno in calcestruzzo per tutta la lunghezza della nuova linea di confine e interamente all'interno della sua proprietà e veniva anche pattuito che la fondazione del muro avrebbe raggiunto la quota dell'esistente pavimento del cortile sul retro del fabbricato di proprietà dell'attrice, il tutto con oneri, compresi frazionamento, lavori e spese tecniche e notarili a carico del convenuto;
- sempre nel predetto preliminare veniva riservato all'attrice il diritto di scavare il proprio terreno lungo il confine con il map. 741, di proprietà del convenuto, realizzando un muro di sostegno fino all'altezza del medesimo mappale e di addossarvi eventualmente una tettoia;
pagina 7 di 31 - in data 02.07.2008 il sig. confermava il contenuto del CP_1
preliminare dichiarando che l'eventuale costruzione di un terrazzamento nella sua proprietà disterà oltre 10 mt. dal fabbricato di proprietà tale Pt_1
documento era controfirmato anche dall'attrice;
- la cessione era definita, con scrittura privata autenticata, il 14.10.2009 e le parti in tale atto costituivano reciproche servitù (di costruire a distanza inferiore di quella legale e fino al confine) in esecuzione degli accordi preliminari del 2007. Nell'atto, a fronte della cessione del terreno, il sig.
si impegnava a ultimare la muratura di sostegno in calcestruzzo lungo CP_1
tutta la nuova linea di confine con i mappali n. 1337 e 1338 (derivanti dal frazionamento del mappale 780) entro il 31.12.2010, confermando le ulteriori pattuizioni del preliminare;
- in data 25.03.2010 era rilasciato permesso di costruire da parte del
Comune di Valdagno la cui domanda, insieme agli elaborati, era sottoscritta anche dall'attrice, seguito da un permesso di costruire in variante, parzialmente a sanatoria, in data 03.06.2013 e un altro permesso in variante e parzialmente in sanatoria in data 16.12.2019;
- l'attrice, a seguito di esame della documentazione e a seguito di sopralluogo di tecnico di fiducia, evidenziava la sussistenza di gravi difformità
nei lavori eseguiti dal convenuto con particolare riguardo alla fondazione del muro di sostegno che non era interamente in calcestruzzo, alla distanza di tale muro dal fabbricato dell'attrice che era a ml. 9,70, anziché ml. 10,05 come da progetto approvato e alla mancanza di un sistema di scolo delle acque meteoriche;
pagina 8 di 31 - di aver diffidato il convenuto a porre rimedio a tale violazioni e in assenza di accordo di aver promosso ATP ex art. 696bis c.p.c. avanti al
Tribunale di Vicenza (R.G. 2248/2021) ove denunciava anche la carente manutenzione del muretto esistente tra i mappali 741 sub. 1 e 1338 lato est che non permetteva all'attrice di posizione una nuova recinzione all'intero del proprio terreno in esecuzione del preliminare del 14.04.2007;
- che gli esiti della CT svolta avevano confermato le difformità dedotte e indicato i rimedi necessari alla loro eliminazione, quantificandone i costi.
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva, in diritto, che il convenuto aveva violato i patti contrattuali intervenuti in occasione della cessione del terreno da parte di sua proprietà e pertanto chiedeva che lo stesso fosse condannato ad adempiere mediante l'esecuzione delle opere in conformità agli accordo e ai progetti esecutivi autorizzati e sottoscritti da oltre Parte_1
al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute in sede di ATP e del danno non patrimoniale per il disagio che dovrà patire per l'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione necessarie all'esecuzione del contratto, da valutarsi in via equitativa.
Concludeva, quindi, come da atto di citazione in via principale e subordinata.
II. Si costituiva in giudizio chiedendo in via principale di CP_1
merito il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili e improcedibili per intervenuta prescrizione dei diritti invocati e per decadenza dall'azione per mancato esercizio entro i termini di legge, nonché in quanto infondate in fatto e diritto e in via subordinata come da comparsa.
pagina 9 di 31 A confutazione della narrativa in fatto attorea esponeva, per quanto qui rileva (e omettendo le circostanze documentali e su cui le parti concordano):
- che l'attrice, nel marzo del 2007, aveva incaricato il OM. Pt_4
di procedere al frazionamento del mappale nr. 780 a seguito del quale
[...]
erano stati ricavati i nuovi mapp. nn. 1337 e 1338;
- essendo il mappale n. 1338 intercluso alla pubblica via la sig.ra Pt_1
proponeva al confinante sig. di cedergli il mapp. 1337 confinante con CP_1
la sua proprietà, mapp. 741, così come da preliminare di compravendita del
14.04.2007, ove si specificava l'area ceduta, che sarebbe poi stata identificata con quella del mapp. 1337;
- in data 14.10.2009 con atto per Notaio di Schio la sig.ra Per_2 Pt_1
cedeva alle condizioni di cui al preliminare e alla scrittura del 02.07.2018 alla sig.ra usufruttuaria e al sig. proprietario, del Persona_3 CP_1
mapp. 741, il predetto mapp. 1337;
- in data 23.03.2010 il Comune di Valdagno rilasciava permesso di costruire al convenuto autorizzandolo ad eseguire il pattuito muro all'interno del mapp. 1337 e lungo la linea di confine del mapp. 1338;
- tale muro, come da progetto, doveva avere le fondazioni a distanza di circa 9,66 ml. dal fabbricato di proprietà mentre il tratto fuori terra Pt_1
doveva essere a distanza di 10,05 ml;
- entro il 31.12.2010, come da accordi, il convenuto provvedeva ad erigere il muro nel fondo di sua proprietà, ad altezza variabile da 2,00 mt. a
2,70 mt con fondazione mediante micropali e tiranti;
pagina 10 di 31 - in data 14.06.2013, dopo tre anni dall'ultimazione lavori, il Comune di
Valdagno rilasciava al convenuto un permesso di costruire per lavori in variante parzialmente in sanatoria rispetto al precedente permesso;
- in data 16.12.2019 era rilasciato al convenuto ulteriore permesso di costruire parzialmente in sanatoria e con comunicazione del 20.01.2020 il
Comune comunicava all'attrice che le opere eseguite dal convenuto risultavano conformi alle norme urbanistiche;
- gli esiti della CT svolta nell'ATP promosso dalla sig.ra erano Pt_1
contestati rilevandosi anche che il consulente d'ufficio si era avvalso di un ausiliario senza essere autorizzato.
Ciò premesso in fatto, il sig. eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1
delle domande svolte dall'attrice ex art. 2934 e ss. c.c. e l'improcedibilità delle stesse ex art. 2964 e ss. c.c. avendo l'attrice agito ad oltre dieci anni dal termine dei lavori.
Quanto al merito deduceva di non essere inadempiente in quanto il muro di sostegno era stato correttamente realizzato all'interno del mapp. 1337 lungo la linea di confine tracciata dal OM. su commissione della sig.ra Pt_4
e, pertanto, se la distanza della linea di confine tra il mapp. 1337 e il Pt_1
1338 era a ml. 9,74 dalla abitazione dell'attrice, invece che a ml. 10,05 quella era la misura corretta e pertanto il muro era stato rettamente edificato;
in ogni caso la divergenza calcolata dal CT era inferiore al margine di tolleranza di cui all'art. 34bis, comma 1, DPR 380/2001.
Quanto alla tipologia costruttiva del muro, il convenuto rilevava che la costruzione della fondazione con micropali ancorati con tiranti non era in pagina 11 di 31 difformità dagli elaborati grafici allegati al permesso di costruire del 2010, in quanto questi riportavano genericamente una fondazione continua, che non era un vincolo esecutivo dell'opera e, in ogni caso, il sistema di costruzione scelto non limitava a o precludeva all'attrice di scavare in aderenza al muro e di costruire un muro affiancato.
Infine, il convenuto, quanto alla domanda relativa al sistema di scolo delle acque meteoriche, deduceva che gli interventi eseguiti per la raccolta di tali acque dal suo fondo, mapp. 1337, non aggravavano la situazione precedente ante frazionamento e che nulla il CT aveva accertato relativamente alla muretta di cui l'attrice chiedeva il raddrizzamento.
III. Concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c. la causa era istruita mediante
CT con i quesiti di cui all'ordinanza del 13.06.23, come integrati all'udienza del 06.07.23. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 04.03.25. Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, il g.i tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
IV.
1. Preliminarmente si rileva come le eccezioni del convenuto di prescrizione e decadenza dell'attrice rispetto alle domande svolte in causa siano tardive in quanto si tratta di eccezioni in senso stretto, quindi non rilevabili d'ufficio, e il sig. si è costituito tardivamente solo due giorni prima CP_1
dell'udienza come differita ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. ratione temporis applicabile. Del tutto inconferente in proposito è la giurisprudenza citata dal pagina 12 di 31 convenuto (Cass. 17121/2020) in quanto si riferisce al testo dell'art. 180 c.p.c.
previgente alle modifiche di cui al D.l. 35/2005, conv. in L. 80/2005. Peraltro la tardività della formulazione di una eccezione non rilevabile d'ufficio è, invece,
rilevabile d'ufficio dal giudice. V.
2. Sempre preliminarmente parte convenuta svolge una serie di critiche alla CT rinnovata (redatta dal OM. chiedendo dichiararsene Per_4
la nullità per aver esorbitato dall'indagine conferita e aver acquisito documentazione senza accordo delle parti (si rammenta, in ogni caso, quanto statuito da Cass., S.U. 3086/2022: “in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). Le argomentazioni del convenuto non meritano accoglimento, il CT, infatti, si è attenuto scrupolosamente al quesito demandatogli ed ha acquisito documentazione presso i Pubblici Uffici
come stabilito dal giudice, mentre quanto al merito delle conclusioni a cui lo stesso è giunto, le stesse appaiono condivisibili e possono, pertanto, essere poste pagina 13 di 31 a base della presente decisione, avendo il consulente operato con corretta metodologia, nel pieno contraddittorio delle parti e rispondendo esaurientemente alle osservazioni dei CC.TT.PP. (“Il giudice del merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr. ex multis Cass. 8355/2007).
Vi è inoltre da rilevare che il precedente g.i. appare essere incorso in errore nel dichiarare nulla la CT svolta in sede di ATP (consulente arch.
[...]
in quanto alla stessa avrebbe partecipato un ausiliario topografo non Per_5
autorizzato e ciò per due ordini di ragioni: la prima che, per giurisprudenza costante, tale partecipazione non inficia la validità della CT in quanto il consulente, ausiliario tecnico del giudice, si assume la paternità anche dell'attività svolta dall'ausiliario (“il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni pagina 14 di 31 raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità
del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice “(Cass. 15
luglio 2009, n. 16471), e la seconda che, come risulta dall'elaborato peritale e come ammesso anche dal convenuto, il CT aveva verificato una seconda volta i “punti fiduciali” del rilievo topografico svolto dall'ausiliario non autorizzato e pertanto se ne è assunto la piena paternità. In ogni caso le risultanze delle due
CT sono sostanzialmente convergenti (la seconda consulenza avendo in realtà
un quesito più ampio), perciò, a maggior ragione, si conferma quanto sopra esposto circa l'attendibilità delle conclusioni a cui è pervenuta la CT
rinnovata.
IV.
3. Venendo al merito e alla questione relativa al muro di confine e al mancato rispetto della distanza di ml. 10,05 dal fabbricato attoreo si riporta quanto, sul punto, ha concluso la CT OM. : Per_4
“2) Verifica se il muro di sostegno sia stato realizzato in osservanza al progetto di cui al P.d.C. n. 10797 del 25/03/2010
Conseguentemente alla richiesta di accesso agli atti al CP_2
inviata via SUAP in data 11/12/2023, il Comune rispondeva con la
[...]
documentazione richiesta in data 11/01/2024.
Esaminato il progetto di cui al P.D.C. n. 10797 del 25/03/2010 (vedi allegato n.
4.a alla presente), il sottoscritto C.T.U. ha verificato quanto segue:
il progetto (vedi sezione 4 della tavola grafica n. 2) prevedeva un muro di sostegno a gravità a sezione trapezia con paramento interno verticale e paramento esterno a scarpa, mentre è stato poi realizzato un muro di sostegno pagina 15 di 31 con paramento sia interno che esterno verticale che poggia su uno zoccolo di fondazione gettato su pali. I pali sono stati a loro volta tirantati alla montagna.
▪ Nel progetto è stata individuata la linea di confine tra le due proprietà:
“in pianta” la distanza minima tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato Pt_1
ed il confine con la proprietà è stata quotata 10,05 metri. La
[...] CP_1
stessa distanza è stata riportata poi nella sezione 4 della tavola grafica n. 2 ed individuata tra il volume della costruzione di proprietà e l'intersezione Pt_1
tra il paramento esterno a scarpa del muro di sostegno e il pendio del terreno;
questo sta a significare che parte del muro di sostegno di progetto (nella parte prevista interrata) andava a gravare all'interno della proprietà Parte_1
Valutando l'elaborato in scala, mancando delle quote precise, il paramento esterno a scarpa e la fondazione del muro di sostegno secondo il progetto dovevano ricadere in propriet per circa 45 cm. Parte_1
Dai rilievi eseguiti, il C.T.U. può attestare che l'attuale distanza minima tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il confine con la Parte_1
propriet è stata misurata in 9,57 metri, che l'attuale distanza minima CP_1
tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il muro di sostegno Parte_1
con la proprietà è stata misurata in 9,70 metri ovvero è inferiore a CP_1
quella previstadal progetto di 10,05 individuata nello stesso progetto anche come linea di confine (vedi rilievo di cui all'allegato n.
3.a alla presente).
Il C.T.U. rileva inoltre che la ricostruzione della linea di confine come da frazionamento prot. n. 186869 del 23/04/2007, evidenzia il fatto che il confine
è ad una distanza inferiore ai 10,05 metri dallo spigolo nord-ovest del fabbricat Parte_1
pagina 16 di 31 ▪ Il muro di sostegno/contenimento di progetto prevedeva che la sua fondazione fosse posta ad una quota inferiore rispetto alla quota del cortile in propriet (vedi sezione 4 della tavola grafica n. 2); misurando in Parte_1
scala nell'elaborato grafico l'estradosso della fondazione è a circa – 40 cm rispetto alla quota del cortil Parte_1
Il muro di sostegno realizzato, invece, cambiandone tipologia ha uno zoccolo di fondazione posto a quota superiore rispetto alla quota del cortile in proprietà In particolare, come rilevato dal sottoscritto C.T.U. Parte_1
l'attuale quota di estradosso della fondazione è + 320 cm rispetto alla quota cortile rilevata quest'ultima a terra sullo spigolo nord-est Parte_1
dell'edificio. Lo zoccolo di fondazione “sborda” rispetto al paramento esterno verticale del muro di sostegno realizzato di circa 6 cm.
E' oltremodo evidente un ulteriore strato di calcestruzzo, probabilmente il getto di magro per la realizzazione dello zoccolo di fondazione/cordolo di collegamento sommità dei pali, che sborda quest'ultimo mediamente di ulteriori 7 cm rispetto la fondazione e supera la linea di confine in proprietà
Pt_1
▪ Il C.T.U. rileva oltremodo che la propriet ha presentato CP_1
in data 20/11/2019 con prot.
0280144, richiesta di Permesso di Costruire in variante e parzialmente in sanatoria al Permesso di Costruire del 25/03/2010 N. 10797. Viene quindi superato il progetto originario da quest'ultimo provvedimento.
Con tale P.d.C. veniva rappresentato il muro di sostegno teoricamente come realizzato, ma senza la palificata di sostegno sottostante.
pagina 17 di 31 Veniva riportato sia in pianta che nella sezione, che la distanza tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il confine di proprietà è rimasta Pt_1
invariata a 10,05 metri.
Veniva rappresentato (vedi sezione A-A tavola 2 sanatoria) che il batolo di fondazione del muro di sostegno/contenimento sbordava in proprietà
per 6 cm e che lo stess è stato realizzato ad uno quota più alta Pt_1 Pt_5
rispetto a quella del cortile della propriet Pt_1
Nella tavola sinottica del P.d.C. a sanatoria, la linea di confine è
rappresentata invariata rispetto al progetto originario.
In particolar modo il C.T.U. in risposta puntuale al quesito sottolinea che il muro di sostegno/contenimento di cui è causa, non è stato realizzato come previsto nel progetto originario di cui al P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797.
Il C.T.U. rileva altresì che il muro di sostegno e la sua fondazione sono stati realizzati all'interno della proprietà ma ad una distanza CP_1
inferiore ovvero a 9,70 ml rispetto i 10,05 ml previsti dal progetto di cui al
P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 e dalla successiva variante a sanatoria di cui al
P.d.C. del 11/12/2019 N. PC 190147.
In sintesi: la linea di frazionamento non rispetta i 10,05 ml minimi previsti di distanza tra lo spigolo del fabbricato nord-ovest del fabbricato e la proprietà entrambi i tecnici progettisti dei P.d.C. del Pt_1 CP_1
25/03/2010 N. 10797 e P.d.C. del 11/12/2019 N. PC 190147 hanno elaborato una errata rappresentazione dei luoghi.
3) Verifica sul rispetto della normativa urbanistica ed il regolamento edilizio del Comune di Valdagno, del muro di sostegno pagina 18 di 31 Con riferimento a tale punto il C.T.U. prende come riferimento quanto allegato agli atti di causa e accertato presso l'ufficio urbanistica del Comune di
Valdagno, ovvero le N.T.A. approvate con D.G.R.V. n. 2992 del 26/09/2006, il
Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 39 del 08/07/2008 ed infine le
N.T.O. del marzo 2019.
Il C.T.U. in risposta puntuale al quesito può dire che:
▪ con riferimento al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 39 del
08/07/2008, si evidenzia che l'art. 53 al comma 8 recita: “L'altezza complessiva di muro di contenimento e recinzione non può superare i m 3,00,
con uno spiccato della recinzione traforata non inferiore a 1,00 m;
in tal caso l'opera è da considerarsi recinzione ai fini dei distacchi dai confini e dagli edifici….”.
Ciò significa che muri di contenimento “ciechi” per più di 2,00 metri di altezza concorrono a fare distanze tra fabbricati.
▪ Con riferimento alle N.T.A. approvate con D.G.R.V. n. 2992 del
26/09/2006, si evidenzia che l'art. 14“distacco fra gli edifici” recita: “le sistemazioni esterne come definite all'art. 22, con riporti di terreno fino allospessore di metri 1,50 rispetto all'andamento naturale, non vengono considerate ai fini della distanza tracorpi di fabbrica”.
Ciò significa che laddove abbiamo delle sistemazioni esterne con riporti di terreno superiori a 1,50metri, tali sistemazioni comportano la distanza minima tra edifici pari a 10,00 ml come nel nostro caso dove la parete dell'edifici finestrata. Pt_1
pagina 19 di 31 Nel caso di specie, essendo stati previsti (e dichiarati nel progetto) riporti superiori a 1,50 ml, la distanza tra fabbricato e muro di sostegno dovrebbe essere stata superiore o uguale a 10,00 ml.
Negli elaborati di cui al P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 la distanza minima dichiarata è di 10,05 ml e, quindi, conforme alla normativa.
Ne gli elaborati di cui al P.d.C. parzialmente a sanatoria del 11/12/2019
N. PC 190147 la distanza minima dichiarata è di 10,05 ml e, quindi, conforme alla normativa.
Dal rilievo eseguito dal sottoscritto, risulta invece che la distanza minima tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato ed il muro di sostegno Parte_1
realizzato misura 9,70 ml.
Il C.T.U. specifica oltremodo che la distanza tra la linea di confine determinata con frazionamento prot. n. 186869 del 23/04/2007 e lo spigolo nord-ovest del fabbricat misura 9,57 ml. Parte_1
Da ciò ne consegue, vedi allegato n.
3.a alla presente, che il muro di sostegno pur essendo realizzato all'interno della propriet non è stato CP_1
realizzato alla distanza minima dei 10,00 ml previsti dai Regolamenti e
Normative.
! con riferimento al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 39 del
08/07/2008, si evidenzia che l'art. 9 “Particolari modalità operative per distanze e altezze” recita: al punto 1 “Sono ammesse distanze di confini inferiori a quelle previste dalle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. a condizione sia dimostrato l'assenso della proprietà asservita, mediante atto da prodursi all'Amministrazione, fatto salvo il rispetto della distanza fra fabbricati.” Al
pagina 20 di 31 punto 2 “La distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate diedifici antistanti, anche parzialmente, non può essere inferiore a 10 m;
tale distanza minima va rispettata anche quando una sola parete è finestrata. E'
sufficiente la presenza anche di una sola finestra, indipendentemente dalla sua posizione, perché tutta la parete sia considerata finestrata”.
Ciò significa che non sono derogabili le distanze tra edifici ed in particolar modo i 10,00 metri tra edifici anche quando una sola parete è
finestrata, come nel nostro caso con la parete dell'edificio Le Pt_1
sistemazioni esterne così come autorizzate e realizzate dal Sig CP_1
comportano la distanza minima tra l'edificio con parete finestrata della ricorrente e il muro di sostegno del convenuto pari a 10,00 ml.
▪ con riferimento alle N.T.O. del marzo 2019 l'art 19 “il distacco fra edifici” recita al comma 7: “Lesistemazioni esterne come definite dall'art. 29,
con riporti di terreno fino allo spessore di metri 1,50 rispettoall'andamento naturale, non vengono considerate ai fini della distanza tra corpi di fabbrica;
…”.
Ciò significa, come era previsto nelle precedenti N.T.A., che laddove abbiamo nelle sistemazioni esterne riporti di terreno superiori a 1,50 metri, tali sistemazioni comportano la distanza minima tra edifici pari a 10,00 ml come nel nostro caso dove la parete dell'edifici finestrata. Pt_1
4) Verifica se il muro di sostegno rispetti o meno le distanze autorizzate con P.d.C. n. 10797 del 25/03/2010
pagina 21 di 31 Con riferimento a tale punto il C.T.U. rimanda per la specifica al precedente paragrafo 2) ed agli allegati nn.
4.a - progetto approvati e 3.a -
rilievo dello stato attuale.
Il C.T.U. in risposta puntuale al quesito afferma che il muro di sostegno realizzato non rispetta le distanze autorizzate nel progetto originario di cui al
P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797.
Il C.T.U. rileva altresì che il muro di sostegno e la sua fondazione sono stati realizzati all'interno della proprietà tranne che per la CP_1
sottofondazione, ma ad una distanza inferiore a quella prevista dalle normative/regolamenti, ovvero a 9,70 ml rispetto i 10,05 ml previsti dal progetto di cui al P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 e dalla successiva variante a sanatoria di cui al P.d.C. del 11/12/2019 N. PC 190147.
In sintesi, c'è un “errore originario” laddove la linea di frazionamento avesse dovuto rispettare (e non rispetta) i 10,05 ml minimi di distanza tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato e la proprietà entrambi i Pt_1 CP_1
tecnici progettisti dei P.d.C. del 25/03/2010 N. 10797 e P.d.C. del 11/12/2019
N. PC 190147 hanno elaborato nelle loro pratiche una errata rappresentazione dei luoghi.”
A fronte di quanto esposto dal CT la difesa del convenuto si compendia nel dedurre che l'errore non è stato del medesimo (o dei suoi progettisti nel p.d.c. 2010 e 2019), bensì nel frazionamento eseguito dal OM. , su Pt_4
incarico della sig.ra che aveva rappresentato una linea di confine Pt_1
errata da cui era poi derivata la distanza del muro costruito dal confine inferiore a 10 ml.
pagina 22 di 31 Tale difesa non merita condivisione per le ragioni che seguono.
Come si evince chiaramente dal disegno che segue, redatto dal OM.
, incaricato dal sig. (che si era assunto gli oneri di Parte_4 CP_1
frazionamento e progettazione del muro) e allegato al p.d.c. 2010 il confine di proprietà, lungo cui dove essere edificato il muro era a distanza di ml. 10,05 dal fabbricato in proprietà e i disegni erano stati sottoscritti anche dalla Pt_1
sig.ra che pertanto aveva espressamente approvato tale progetto Pt_1
autorizzandone l'esecuzione.
Tuttavia per l'errata rappresentazione dei luoghi, da parte del OM.
(e successivamente anche del OM. nel p.d.c. 2019 che Pt_4 CP_3
pagina 23 di 31 confermava la predetta distanza come risulta dal disegno sottostante) la costruzione del muro è risultata a distanza inferiore ai mt. 10 dal fabbricato attoreo, ovvero a mt. 9,70 (quindi la differenza è anche oltre la tolleranza del
2% invocata dal convenuto ex art, 34bis, comma 1, DPR 380/2001 che,
tuttavia, anche ove applicabile, non potrebbe comunque limitare i diritti dei terzi).
A maggior argomentare, rispetto a quanto già esposto dal CT riguardo il mancato rispetto della normativa edilizia comunale, la disciplina delle distanze tra edifici è inderogabile dalla volontà delle parti e pertanto alcuna valida pattuizione, anche ove esistente, avrebbe potuto permettere al sig. di CP_1
costruire a distanza inferiore ai 10 ml. dal fabbricato attoreo. (cfr. Cons. Stato
7029/2021: “La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968
n. 1444, essendo tassativa ed inderogabile, impone al proprietario dell'area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti (Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4992)”; Cons.
Stato n. 4933/2023: “la distanza minima di dieci metri tra edifici antistanti
(fissata dall'art. 9, d.m. n. 1444/1968) aveva carattere inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza (Cons. Stato, n. 7029/2021, n. 3093/2017, n. 2086/2017, n.
856/2016; Cass., civ., n. 23136/2016).
pagina 24 di 31 Più in particolare, la citata giurisprudenza ha chiarito che i limiti fissati nel suddetto decreto integrano il regime delle distanze nelle costruzioni con efficacia precettiva, in quanto perseguono l'interesse pubblico di tutela igienico sanitaria collettiva, e non la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili confinanti alla nuova costruzione (regolata e tutelata, invece, dal codice civile).
Ragion per cui, le distanze (10 mt) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti devono ritenersi inderogabili, come tali vincolanti sia per i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici (Cons. di Stato n.
7029/2021), sia per i privati (i confinanti non potrebbero, con patti stipulati tra loro, derogarle).”.
Da quanto sopra consegue che, avendo il convenuto costruito le opere murarie del muro a confine tra le proprietà in violazione della normativa edilizia-urbanistica vigente quanto al regime delle distanze tra costruzioni, lo stesso deve essere condannato, a sua cura e spese, ad arretrare il predetto muro costruito nel mappale 1337 alla distanza di ml. 10,05 dal fabbricato attoreo,
mediante l'esecuzione delle opere così come descritte al punto 7 della relazione peritale del CT OM. depositata in data 14.2.2024 Per_4
“Bisogna quindi demolire il muro in calcestruzzo, abbassare la sommità
della palificata e portarla a quota idonea, eseguire un nuovo cordolo di collegamento tra i pali, eseguire dei nuovi tiranti a quota inferiore, costruire il nuovo muro di sostegno, il tutto previa attenta indagine geologica e progettazione esecutiva, considerando inoltre che ci si trova a lavorare in spazi ristretti e con dislivelli importanti tra le due proprietà.
pagina 25 di 31 Più specificatamente i costi preventivati possono essere i seguenti:
L'esecuzione del muro come da CT assorbe l'ulteriore questione dedotta dall'attrice e rilevata dal consulente relativa alla impossibilità con l'attuale conformazione del muro per la sig.ra di poter scavare nella sua Pt_1
proprietà (cfr. pag. 14 CT: “Cambiando metodologia costruttiva, ovvero con la realizzazione del muro di sostegno su palificata tirantata, in definitiva presentando il muro di sostegno una altezza variabile (esclusa fondazione) da
1,80 ml a 2,35 ml circa, questo comporta la non possibilità da parte della
Signora di poter scavare nella sua proprietà per unificare la Parte_1
quota del terreno del mappale 1338 alla quota del cortile esistente. In sintesi è
venuto meno il completo sostegno del terreno, ovvero: nel caso in cui la pagina 26 di 31 Signor procedesse oggi allo sbancamento, ammesso che le calcolazioni Pt_1
statiche di quanto realizzato dal lo permetta, verrebbe messa a nudo CP_1
parte della palificata e, quindi, dagli interstizi della palificata medesima potrebbe fuoriuscire materiale e/o potrebbero percolare acque/liquidi.
IV.
4. Quanto alla domanda relativa al raddrizzamento del muretto a confine tra i mappali 741 sub. 1 e 1338 all'interno della proprietà e CP_1
della soprastante recinzione al fine di eliminare l'inclinazione verso il fondo dell'attrice la stessa giustifica la domanda sostenendo che negli accordi preliminari sottoscritti dalle parti (doc. 01 prod. l'attrice si era Pt_1
riservata il diritto di costruire una muretta sul proprio fondo (part. 1338) a ridosso di quella già esistente di controparte, ma a causa del precario stato di conservazione di quest'ultima, non è possibile al momento procedere con le opere di esecuzione di nuova recinzione senza interessare la recinzione adiacente, pur tuttavia dalla lettura di tali accordi che sotto si riproducono per la parte rilevante non risulta quanto dedotto dalla sig.ra Pt_1
pagina 27 di 31 In particolare non risulta che tali accordi prevedessero che l'attrice potesse costruire una nuova muretta a ridosso di quella esistente di controparte
(onde evitare equivoci, trattasi della muretta esistente, non del muro edificato nel 2010) e pertanto la domanda sul punto va rigettata.
IV.
5. Quanto alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nell'aver eseguito delle modifiche al piano naturale dei fondi, particelle 1337 e 1338, a seguito della costruzione tra le due,
del muro di contenimento, di conseguenza condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice, proprietaria del fondo a valle, di eventuali danni che le potessero derivare dall'aggravio di scolo delle acque piovane ai sensi degli art
908 e 913 cc, nonché della normativa regionale in materia di scolo delle acque meteoriche DGR Veneto 2884 del 29.9.2009 e DGR Veneto 2948 del 6.10.2009,
fintantoché non verrà adottato un sistema di regimentazione delle acque piovane approvato dagli enti territoriali competenti in materia, efficiente ed efficace per lo scolo” la stessa appare oltre che generica anche non suffragata da prove, tenuto conto che non appare contestato che il convenuto abbia comunque realizzato delle opere di drenaggio delle acque meteoriche dal proprio fondo collettate in vasche di raccolta (cfr. doc. 22 . CP_1
IV.
6. Spetta all'attrice ex artt. 1218 e 1453 c.c. il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento del convenuto all'obbligazione contratta di costruzione del muro alla corretta distanza come da progetto e quindi, come richiesto, i costi sostenuti per il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. a titolo di compenso CT e per l'assistenza del proprio CTP e le spese legali di detto accertamento, da pagina 28 di 31 qualificarsi, come da conforme giurisprudenza, quale danno emergente (cfr.
Cass. 3974/2024: “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrano nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite,
e non hanno natura giudiziale. In ogni caso anche queste non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza,
ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Sez. 3, Ordinanza n. 30854 del
06/11/2023, Rv. 669454 - 01)”.
Tali spese ammontano a:
- € 2.791,36 comprensivo di accessori per compenso CT arch. Per_1
- € 640,50 per compenso CTP OM. (doc. 21 attrice); Persona_6
- € 2.337, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti,
per compenso legali;
- € 300,52 per esborsi.
IV.
7. Quanto all'invocato risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi che l'attrice dovrà patire per i lavori di ripristino del muro come da indicazioni del CT la domanda è da respingere in quanto si prospetta un danno futuro e incerto nell'an, non potendo la valutazione equitativa del giudice, che riguarda solo il quantum, supplire alla carenza di deduzione e prova degli elementi costitutivi della domanda formulata (cfr. Cass. 8941/2022:
“La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà
di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova,
pagina 29 di 31 incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità
giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.”
V. Le spese di lite del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza del convenuto e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. prendendo a riferimento il valore di causa (€ 39.000, scaglione
26.001-52.000) pari all'importo complessivo delle opere di ricostruzione del muro individuato dal CT OM. come peraltro richiesto dall'attrice, Per_4
con compensazione della misura di 1/3 tenuto conto del rigetto delle domande relative al sistema di scolo delle acque e al raddrizzamento della preesistente muretta di confine tra le proprietà delle parti. Le spese della CT OM. , Per_4
come già liquidate in atti, debbono essere definitivamente poste a carico delle parti come segue: 2/3 a carico del convenuto e 1/3 a carico dell'attrice.
-
P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) condanna il convenuto a sua cura e spese, ad arretrare il CP_1
muro costruito nel mappale 1337 alla distanza di ml. 10,05 dal fabbricato attoreo, mediante l'esecuzione delle opere così come descritte al punto 7 della relazione peritale del CT OM. depositata in data 14.2.2024; Per_4
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice a titolo di danno patrimoniale i seguenti importi relativi alle spese del procedimento ex art. 696bis c.p.c. esperito ante causam (R.G. 2248/2021 Tribunale di Vicenza), da pagina 30 di 31 maggiorarsi di interessi ex art 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo:
- € 2.791,36 comprensivo di accessori per compenso CT arch. Per_1
- € 640,50 per compenso CTP OM. (doc. 21 attrice); Persona_6
- € 2.337, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti,
per compenso legale;
- € 300,52 per esborsi.
3) rigetta e dichiara assorbite le altre domande delle parti come da motivazione;
4) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente procedimento che si liquidano, già compensate nella misura di 1/3, in € 184,82
per esborsi, € 5.077,33 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge se dovuti;
5) pone le spese della CT OM. , come già liquidate in atti, a definitivo Per_4
carico delle parti come segue: 2/3 a carico del convenuto e 1/3 a carico dell'attrice.
Vicenza il 19/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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