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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13268/2021 R.G.
Il Tribunale di EC, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 12/9/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 con mandato in atti, dagli Avvocati Barbara Baratta e Rita Vernelli
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con CP_1 mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Bianco
Resistente
Oggetto: rendita o indennizzo da infortunio professionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 21/12/2021 il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver svolto attività lavorativa di calciatore professionista presso la squadra EC
Calcio - espone di aver subito un infortunio in data 9/4/2018, durante una seduta di allenamento, riportando, in seguito ad un violento scontro di gioco,
“lussazione gleno omerale, tendinopatia post traumatica del sovraspinato”, lamenta che l' in data 17/4/2019 ha respinto la richiesta di indennizzo CP_1 per mancanza di denuncia da parte del datore di lavoro e in data 2/2/2021 ha negato l'indennizzo per mancanza di menomazione della integrità psicofisica, rappresenta di aver già ottenuto il riconoscimento del 6% di invalidità per precedente infortunio e chiede “accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro di cui è portatore il Sig. sono derivati al ricorrente Parte_1 postumi comportanti una inabilità permanente del 10 % per “lussazione gleno omerale, tendinopatia post traumatica del sovraspinato, recidiva di lussazione gleno omerale ”,quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre a quella già esistente pari al 6%, e per l'effetto condannare l' ut supra, a CP_1 corrispondere la rendita corrispondente dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi”.
Si è costituito in giudizio, tardivamente, in data 24/6/2024, dopo lo svolgimento di due udienze, con memoria difensiva nella quale chiede la reiezione del CP_1 ricorso, richiamando le valutazioni espresse dai suoi sanitari.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura che segue.
Preliminarmente va rilevato che la difesa di parte ricorrente in data 14/12/2023 ha prodotto nel fascicolo telematico certificato storico di residenza da cui risulta che ha avuto residenza in EC dal 25/10/2018 al Parte_1
2/2/2023, sicché alla data di deposito del presente ricorso risiedeva in EC
(vedasi ordinanza depositata da questo Giudice il 26/7/2024).
Ne consegue la sussistenza della competenza territoriale del Giudice adito sulla presente controversia.
Nel merito, premesso che le mansioni lavorative svolte dal ricorrente non sono contestate dall' e sono attestate dall'estratto contributivo depositato dalla CP_1 difesa di parte ricorrente il 13/3/2023, giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come
“lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento
2 all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame il C.T.U., dott. , nella relazione depositata il Persona_1
2/7/2025, dopo accurata indagine medico-legale, ha accertato l'origine professionale della patologia e ha altresì accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico derivante dalla predetta patologia denunziata, che determina la lesione della integrità psico-fisica dell'istante, residuando postumi permanenti dall'infortunio del 9/4/20218 nella misura del 5%, postumi che unificati al grado di invalidità del 6% già riconosciuto in precedenza per altro infortunio, comportano un danno complessivo permanente pari al 10%.
Il CTU conclude infatti che:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Conclusioni medico-legali e risposte ai quesiti Il ricorrente Parte_1 nell'infortunio del 9.4.2018 riportò la “probabile lussazione
[...] della spalla destra”, lesione compatibile con la dinamica dell'evento traumatico, così come descritta. Sono residuati postumi permanenti di natura anatomica e funzionale che, sulla scorta delle voci tabellari 224 e
225 del D.M. del 12 luglio 2000, sono quantificabili nella misura del 5%
(cinque per cento), con riferimento al danno biologico, a decorrere da agosto 2018. Considerando la preesistenza del 6%, il danno complessivo è valutabile 10% (dieci per cento).
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la esauriente risposta data dal perito d'ufficio alle osservazioni del
Consulente di parte (il CTU afferma che: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
3 Si continua ad ipotizzare meccanismi eziopatogenetici e lesioni della spalla destra, senza elementi obiettivi (constatazione medica, Rx, RMN) che li supportino.
“Riferito”, ma non constatato è il gesto sportivo che avrebbe causato la seconda lussazione (lussazione recidiva), “riferita” è la lussazione stessa, che, per di più, è invocata come conseguenza di una “lesione del cercine glenoideo” che nessuna indagine per imaging ha evidenziato. Si tratta, come si vede, di ipotesi fantasiose, che non possono modificare le considerazioni medico-legali ed il giudizio medico- legale già formulati nella bozza di ctu”””””””””””””””””).
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in conto capitale in ragione di una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica del 10%, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento delle relative prestazioni, previa CP_1 rideterminazione dell'indennizzo da infortunio già riconosciuto al ricorrente.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n. 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n. 412/91).
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno CP_1 regolamentate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avvocato Rita
Vernelli, procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria (vedasi note depositate dall'Avv. Vernelli in data 1/9/2025 per l'odierna udienza).
Le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico dell' , vanno poste CP_1 definitivamente a carico dell'Istituto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Accogliendo il ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi permanenti complessivi pari al 10% (postumi già comprensivi del precedente grado di invalidità del 6% relativo ad altro infortunio) e il diritto del ricorrente alla liquidazione della corrispondente prestazione con rideterminazione dell'indennizzo già riconosciuto al ricorrente e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 monetaria sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.200,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore
4 dell'Avvocato Rita Vernelli.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in CP_1 separato decreto.
EC, li 12/9/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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