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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4499 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
09/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FAILLACE TERESA MARIA (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
INVITALIA Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv. BALAS GIAMPAOLO (c.f. ), unitamente C.F._3 all'Avv. MORIELLI MARCO ANDREA ( ; C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 23135/2019 emessa dal Tribunale di
Roma in data 03/12/2019.
Conclusioni dell'appellante: “… riformare l'impugnata sentenza accogliendo l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta e, per l'effetto:- accertare e dichiarare non dovute le somme oggetto di ingiunzione, per le motivazioni esposte in narrativa. Con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta, procuratore anticipatario.”.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “Rigettare l'appello in quanto infondato per i motivi e le ragioni esposte, con la integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Roma impugnata n. 23135/2019 pubblicata il 03.12.2019; - Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, iva e cpa.”.
FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente appello è la sentenza del tribunale di Roma che ha respinto l'opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/10 emessa da per il CP_2 pagamento di €23.155,48, somma relativa a benefici erogati ai sensi del D.Lgs. n.
185/2000 per agevolazioni di autoimpiego.
L'interessato aveva eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione, la sua inammissibilità per mancanza di requisiti formali, la prescrizione del diritto e l'illegittimità della revoca del finanziamento. Il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dall'attore, ritenendo che avesse agito legittimamente CP_2
nella revoca del finanziamento e nell'emissione dell'ingiunzione.
Era accertato, infatti, che non aveva rispettato gli Parte_1
obblighi contrattuali cessando l'attività finanziata prima dei cinque anni previsti, giustificando così la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate.
L'opposizione è stata rigettata e condannato al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di , quantificate in €1.500,00 oltre CP_2
addizionali di legge.
ha proposto appello al quale resiste Parte_1 CP_3
.
[...]
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 09/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene un solo articolato motivo col quale si contesta l'avvenuto trasferimento dell'azienda individuale a terzi prima del quinquennio previsto dal contratto di finanziamento, sostenendo in particolare che “il conferimento della ditta individuale in una società a responsabilità limitata debba essere considerato continuazione dell'attività d'impresa.” Ciò in base all'art. 2498 c.c. che ammette la r.g. n. 2 trasformazione cd eterogenea, praticabile anche nell'ipotesi di trasformazione di una ditta individuale in una società unipersonale. Sicchè “… il conferimento della ditta individuale non ha comportato, al contrario, di quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza appellata, alcuna cessazione dell'attività finanziata, ma semplicemente una successione della srl unipersonale nella posizione della ditta individuale e nelle obbligazioni contrattuali in capo a quest'ultima, ivi comprese quelle derivanti dal contratto stipulato con .”. CP_2
La trasformazione aveva previsto anche il trasferimento di sede (nell'ambito del medesimo Comune), come consentito dall'art. 5 lett. d) del contratto e come risultante dalla visura camerale storica già prodotta in primo grado;
i mancati controlli da parte della Guardia di Finanza erano quindi imputabili esclusivamente a quest'ultima, che non ha verificato lo spostamento del negozio in altra sede del medesimo ed aveva CP_4
redatto un verbale negativo (affermando falsamente che l'attività era stata chiusa), il quale ha dato inizio al procedimento di revoca.
L'appellata ha sottolineato che il tribunale aveva già vagliato la tesi, tuttavia escludendola perché “A fronte delle contestazioni sollevate dalla opposta l'attore non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto dallo stesso argomentato né è possibile ritenere che il conferimento della ditta individuale (finanziata al fine di incentivare
l'autoimpiego in forma di lavoro autonomo e valutata a seguito di una istruttoria) in altra società s.r.l. estranea al finanziamento, possa considerarsi prosecuzione dell'attività finanziata”.
Inoltre dalla visura depositata in primo grado, in data 31.03.2010 veniva depositato atto di conferimento dal cedente alla cessionaria Parte_1
si trattava quindi il conferimento e non di trasformazione;
la relativa Controparte_5 disciplina era quindi da rinvenirsi nell'art. 2558 c.c. secondo cui “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Contrariamente all'assunto dell'appellante il finanziamento mirava a sostenere non soltanto un progetto imprenditoriale ma il lavoro autonomo, quale che ne fosse la veste giuridica. Col conferimento dell'attività ad una s.r.l. (e non con l'indimostrata trasformazione) quella finalità era stata tradita ed aveva legittimato la revoca del finanziamento e l'ingiunzione di pagamento.
r.g. n. 3 Ritiene in definitiva la Corte che l'appello debba essere respinto per le ragioni illustrate da , da condivise al pari della motivazione adottata dal primo giudice: CP_2
l'allegata “trasformazione” ex art. 2498 c.c. non è stata documentata;
è provato documentalmente invece il “conferimento” ad altro soggetto (una srl) dell'attività che era stata finanziata proprio in quanto oggetto di lavoro autonomo. Appare pertanto corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui “ né è possibile ritenere che il conferimento della ditta individuale (finanziata al fine di incentivare l'autoimpiego in forma di lavoro autonomo e valutata a seguito di una istruttoria) in altra società s.r.l., estranea al finanziamento, possa considerarsi prosecuzione dell'attività finanziata.”.
Va solo aggiunto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. I ,
26/02/2024 , n. 5088) ha recentemente affermato l'esatto opposto di quanto sostenuto con l'appello, nel senso che “La disciplina della trasformazione di enti non si applica all'impresa individuale, la cui cessione rientra invece nella disciplina della cessione di azienda.”.
L'appello è respinto e le spese del grado, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di
[...]
delle spese di lite del Controparte_6
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il r.g. n. 4 versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/12/2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5